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Novità sull'incontro richiesto alla CTS??? Ho incontrato il Presidente Alfio Grassi e mi ha anticipato che…

Ieri mattina, mentre uscivo dal Tribunale di Catania, ho avuto il piacere d’incontrare il Dott. Alfio Grassi (Presidente del Consorzio della Pietra Lavica dell’Etna) ed allora ne ho approffittato per chiedergli se, dall’ultima volta in cui ci eravamo visti, ho cercato di sapere se vi fossero state delle novità, mi riferivo sull’incontro richiesto a suo tempo dalle tre categorie sicilane di cavatori, al Presidente della CTS, Dott. Avv. Gaetano Armao. 

Il presidente Grassi mi confermava che purtroppo nessuno da parte del CTS avesse risposto (perdonatemi la riflessione personale, ma ritengo che quanto accada in questa nostra regione rappresenti qualcosa di paradossale; d’altronde vorrei comprendere quale motivazione conduca una parte – tra l’altro istituzionale – a rifiutare un incontro ufficialmente richiesto), ma soprattutto che le problematiche a suo tempo dal gruppo evidenziate – vedasi link: https://nicola-costanzo.blogspot.com/2023/11/cts-inviata-al-presidente-g-armao-una.html fossero rimaste del tutto  immutate.

Durante il colloquio mi anticipava comunque di un articolo che, da lì a poco, sarebbe stato pubblicato nella testata giornalistica  “Live Sicilia“; difatti, nel primo pomeriggio, ho ritrovato sul sito web il post che per l’appunto affrontava i temi riguardo la semplificazione della nuova disciplina delle procedure di autorizzazione e gestionali delle cave, lo snellimento burocratico, ed ancore l’entità dei canoni e la chiarezza sugli oneri e sugli adempimenti di ripristino ambientale affinché non si cumulino, entrambi, in capo alle imprese. 

L’articolo a nome del Presidente delle sezioni marmi di Sicindustria Trapani, Giovanni Castiglione, riportava quanto segue: “Sono queste le priorità che le aziende del settore lapideo siciliano mettono sul tavolo in vista dell’approdo in Aula del disegno di legge n. 239/A sul riordino della normativa dei materiali da cave e materiali lapidei. Sicindustria, il Consorzio della Pietra Lavica dell’Etna e il Consicav, Consorzio siciliano cavatori, auspicano infatti “che si riesca ad arrivare all’approvazione di un testo che sia in linea con quello spirito innovativo indispensabile per dare una risposta adeguata alle esigenze di un comparto costretto a fare i conti con una normativa ferma da oltre 40 anni”. 

Trovate l’articolo completo su: https://livesicilia.it/cave-e-marmi-la-richiesta-rispondere-alle-imprese-del-settore/

Riprendendo con il Dott. Grassi, chiedevo ad egli quali fossero le reali motivazione che, a mio avviso, avessero ancora vincolato le tre categorie di cavatori dal procedere formalmente – viste le motivazioni a suo tempo formulate nella richiesta d’incontro che mi permetto di ricordare, evidenziavano “disfunzioni della Commissione Tecnica Specialistica del “Servizio 1 VIAVAS dell’Arta Sicilia” in violazione dei principi regolamentari e normativi – attraverso gli organi competenti.

A questa precisa domanda il Presidente Grassi, scusandosi, mi dichiarava che per motivi di riservatezza non poteva anticiparmi nulla; tuttavia, dal suo sguardo, ho avuto come la sensazione che qualcosa a breve si stia per avviare…

Ma chissà, forse mi sto sbagliando???

Rimini: incontro con la Gran Loggia del "Grande Oriente d’Italia"!!!

Sono tante le rappresentanze massoniche estere che quest’anno hanno partecipato alla Gran Loggia del “Grande Oriente d’Italia” a Rimini. 

Eccone l’elenco:

Gran Loggia di Albania

Gran Loggia del Montenegro

Gran Loggia della Repubblica di San Marino

Gran Loggia della Lettonia

Gran Loggia del Burkina Faso

Gran Loggia della Moldavia

Gran Loggia della Slovenia

Gran Loggia di Russia

Gran Loggia Unita di Bulgaria

Gran Loggia del Gabon

Gran Loggia del Giappone

Grande Oriente di Santa Catarina – Brasile

Gran Loggia della Repubblica Ceca

Gran Loggia Regolare di Serbia

Gran Loggia Nazionale Francese

Gran Loggia delle Filippine

Gran Loggia della Turchia

Gran Loggia Nazionale di Romania

Gran Loggia Simbolica del Paraguay

Gran Loggia del Cile

Gran Loggia della Repubblica Dominicana

Gran Loggia dell’Uruguay

Grande Oriente del Brasile

Gran Loggia del Distretto di Columbia – Washington

Grande Oriente dei Paesi Bassi

Gran Loggia d’Austria

Gran Loggia di New York

Gran Loggia della Croazia

Sovrana Gran Loggia di Malta

Rappresentanti della Conferenza Massonica Interamericana

Per l’Ordine DeMolay Internazionale è stato presente Luciano Critelli, Ufficiale Esecutivo per l’Italia.

Non potendo intervenire, hanno inviato messaggi di saluto alla Gran Loggia, la Gran Loggia di Grecia, la Gran Loggia del Lussemburgo, la Gran Loggia del Maryland e la Gran Loggia dell’Illinois.

Ah… dimenticavo: sono veramente desolato, ma a causa dell’invito ricevuto per presenziare all’incoronazione di Re Carlo III d’Inghilterra, non son potuto esser presente lì con Voi, avendo già preso il volo per Londra. 

Invio comunque il mio più sincero saluto a tutti i componenti della Gran Loggia “Grande Oriente d’Italia” ed a tutte le Logge estere gentilmente intervenute, certo che attraverso questa occasione, si potrà dare inizio a riflessioni e azioni rilevanti.

Cordialmente, Nicola Costanzo   

Baiardo: “Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire”!!! Seconda parte.

L’incontro con Paolo Berlusconi …

Certo, sono d’accordo con quanti riportano “il Baiardo avrebbe potuto riferirlo ai magistrati parecchi anni prima”, ma ciò non toglie comunque che quell’incontro, nel 2011, sia avvenuto, precisamente a Milano e secondo quanto raccontato nella trasmissione presentata da Massimo Giletti, il Baiardo si era rivolto – al fratello dell’allora premier – per chiedere un posto di lavoro…

Ora, i Pm della Dda di Firenze (titolari dell’inchiesta sulle stragi mafiose di Firenze, Roma e Milano del 1993) – secondo quanto riferito dal quotidiano “La Repubblica”(avevano già disposto due anni fa degli accertamenti per controllare la veridicità di quell’incontro), avevano scoperto come questo si fosse realmente concretizzato e a confermare ciò vi sono due testimoni, all’epoca in servizio alla questura di Milano, in quanto facevano parte nel dispositivo di tutela di Paolo Berlusconi.

Ora se qualcuno (in particolare qualche giornalista…) vorrebbe farmi credere che senza alcuna richiesta formale o anche una eventuale istanza ufficiale, si possa ottenere un appuntamento per essere ricevuti (per come raccontato dal Baiardo, era andato lì in quel ristorante per chiedere un posto di lavoro…) all’allora fratello del Premier, beh… scusate, ma al sottoscritto sembra un grande minchiata!!!

Diciamo quindi che il Baiardo fosse conosciuto e nell’ambiente si era a conoscenza che quando egli si presentava, non lo faceva per nome/conto proprio, ma  di qualcuno certamente rilevante, non certo un “pinco pallino”…

Quindi, che il messaggio di quell’ambasciatore fu consegnato è ormai un dato accertato, di cosa trattasse, ecco… questo soltanto due persone possono rispondere (forse anche tre…), ma certamente uno avrebbe quantomeno – per come è stato riportato dal quotidiano – dovuto denunciare alle autorità competenti quella eccezionale  “ambasciata”, ancor più, nel caso in cui questa fosse stata diffamatoria ed allora m viene da pensare, se ciò non è avvenuto, ci saranno stati dei buoni motivi… 

Ed allora viene da chiedersi: perché non si è denunciato??? Ed ancora: cosa accade dopo quell’incontro??? Qualcuno forse non ha mantenuto i patti e si è deciso quindi ai piani alti che era tempo di cambiare???

E difatti qualcosa improvvisamente in quel 2011 accadde, già… qualcosa di drammatico: innanzitutto il nostro Paese e quindi il suo leader si è trovato a dover affrontare una serie di difficoltà che vanno dalla instabilità di governo alle divisioni interne sul ministro Tremonti, dalle prime bocciature delle agenzie di rating all’esplosione della crisi del debito, ma soprattutto sarà l’impennata del differenziale Btp-Bund seguita da un periodo negativo e dalla celebre lettera della Ue che impose al nostro Paese la “cura” anticrisi, circostanze che porteranno alle dimissioni del Cavaliere e alla nascita del nuovo governo Monti…

Ecco, se qualcuno voleva far crollare quel partito di maggioranza e il suo premier, a veder com’è finita, c’è proprio riuscito, debbo aggiungere che qualcuno ci aveva visto giusto, quando in quel periodo dichiarava che fosse in corso un vero e proprio “complotto internazionale” e che questo, doveva condurre all’impeachment del Presidente del Consiglio!!!

Fine seconda parte…

2) Chi ha mandato Baiardo da Giletti per riportare quella “profezia”?

Diventerà Bellissima: è tempo di unire tutte le forze civiche.

E’ tempo di  “Favorire le alleanze di centrodestra e aggregare le tante forze civiche che operano sul territorio, riportando alla politica tante persone perbene”.

Con queste parole il presidente Nello Musumeci detta la linea a Diventerà Bellissima e rilancia l’unità della coalizione che lo sostiene in vista della prossima tornata amministrativa. 

La convocazione a Nicolosi degli amministratori segna l’avvio di una stagione elettorale che non passa soltanto dalla  prossima tornata amministrativa, ma che avvia il movimento da tempo in crescita a sostenere in particolare il nostro territorio, affinché attraverso gli amministratori presenti, si possa condividere il progetto da tempo in corsa di ricostruzione della buona politica.

Usa, Israele e l'Arabia Saudita… cosa sta accadendo nel medio oriente???

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu insieme al direttore del Mossad Yossi Cohen avrebbe incontrato per la prima volta il principe saudita Mohamed Bin Salman. 

Ovviamente da Riad si è smentita immediatamente la notizia dichiarando che nessun israeliano fosse presente a quell’incontro, ma secondo il Washington Post, all’incontro segreto avrebbe partecipato anche il Segretario di Stato Mike Pompeo. 

Da fonti israeliane sembra che la riunione si sia svolta a Neom, città saudita sul Mar Rosso poco distante dal confine con l’Egitto e sicuramente tra gli argomenti trattati vi era l’Iran e la sua proliferazione al nucleare….

Infatti… il governo israeliano ha ordinato ai propri militari di tenersi pronti alla possibilità che gli Stati Uniti conducano un attacco all’Iran… infatti, i preparativi sarebbero già in corso, non tanto perché si ritiene che vi sia un bombardamento imminente, ma per altri due motivi e cioè il primo a causa del cambio presidenziale alla Casa Bianca e il secondo perché, anche venendo avvisati in anticipo, gli israeliani non avrebbero il tempo di prepararsi alle conseguenze!!!

Comunque da fonti segrete sembra che il velivolo utilizzato sia rimasto a terra per due ore, rientrando poi in Israele poco dopo mezzanotte e si tratterebbe dello stesso stesso aereo usato da Netanyahu per le visite in Russia da Vladimir Putin, nonché per raggiungere Washington per firmare gli Accordi di Abramo.

D’altro canto va ricordato come Israele e Arabia Saudita, non vadano proprio a braccetto, soprattutto perché il paese arabo rappresenta da sempre il più grande sostenitore della causa palestinese…

Ma nello stesso tempo l’apertura degli Emirati Arabi nei confronti di Israele si è confermata avendo questi riconosciuto – come terzo Paese arabo – l’esistenza dello Stato dopo Egitto e Giordania,  inducendo la stessa comunità internazionale a riconsiderare proprio l’Arabia Saudita quale nuovo interlocutore nelle relazioni diplomatiche tra i due acerrimi nemici.

Per cui… preso atto che l’ex Presidente Usa avesse chiesto al suo gabinetto informazioni su un possibile attacco alle centrali nucleari iraniane come rappresaglia per l’accresciuto arricchimento dell’uranio e che quest’ultimo l’abbia convinto a desistere, rimane comunque il messaggio a Teheran che nulla è stato di fatto sospeso e proprio l’attentato compiuto ad uno dei più grandi fisici iraniani, responsabile del programma atomico, dimostra come quell’area rappresenti ad oggi una polveriera, capace di esplodere da un momento all’altro!!!

Altro che porcellum…

Dopo un periodo di silenzio ma soprattutto di estromissione dalle ripetute e inutili chiacchiere politiche, ecco che “purtroppo” ritorno per voler esprimere un pensiero su quanto in questi giorni sta avvenendo…
Non saprei neanche come definirlo questo nuovo Porcellum 2… 
Già si discute su un nuovo sistema elettorale, un modello che nulla possiede di quei sistemi democratici e certi così lontani da noi tipo quello tedesco e/o francese, ma che invece e come sempre si basano, su quei meccanismi perversi e forvianti all’italiana…
Da un lato c’è chi vuole il solito sistema clientelare, dove è il partito o per meglio dire il proprio leader, decide su quali uomini mandare al governo…
Poi c’è chi invece, vorrebbe il ritorno delle “vecchie” preferenze, certamente lodevoli nel permettere ai cittadini di effettuare il proprio consenso, ma che ripropongono il solito problema delle connivenze ed amicizie con la criminalità organizzata…
Quello scambio di voti, che ha permesso a certi individui “insignificanti” di barattare appoggi malavitosi con la loro leadership, garantendo nel contempo ad un sistema “marcio e collaudato” di contare sui propri uomini divenuti ora, grazie a  quei voti… importanti!!!
Vedrete che alla fine non si metteranno d’accordo e tutto ovviamente resterà come sempre, cadrà in fretta questo Governo Letta e non ci sarà il tempo per una qualsivoglia riforma… ed alla fine il Parlamento sarà costituito dai soliti nominati dalle segreterie politiche…
Da sempre in Italia ( ad esclusione del dopoguerra… ) non c’è mai stato un partito che da solo ha raggiunto la maggioranza… ed è ovvio che se non si premia il primo partito ( senza più “miscugli” di inciuci vari tra coalizioni create ad hoc, solo ed esclusivamente nel periodo elettorale, per poter raggiungere quei numeri sperati… ) con un premio di maggioranza del 20%, con il diritto di avere dei seggi in più… ma soprattutto con la possibilità di poter governare da soli…
Il rischio comunque di un fallimento è sempre dietro l’angolo!!!
Lo dimostra il fatto che questa mattina sentivo alla radio che ben 12 Regioni sono sotto esame delle procure e che circa 3 milioni di cittadini sono attualmente disoccupati e che da statistiche più approfondite altri 3,3 milioni di italiani ( che sarebbero disponibili a lavorare ma non si iscrivono a nessuna lista e di fatto non cercano alcun posto di lavoro ) sono ormai sfiduciati!!!
Un’enormità di gente che non pensa certamente ad andare al voto e che insieme a coloro che non credono più a questa politica o che si asterranno dal voto, rappresentando da soli (con circa il 42% ) oltre che il primo partito in Italia, soprattutto un movimento disagiato, su cui dover concentrare il massimo sforzo per quelle riforme necessarie ad eliminare ogni possibile rischio di nuove ed eventuali tensione sociali, che come la storia ci ha insegnato… non hanno mai portato a nulla di buono!!! 

Noi

Noi così vicini

e nello stesso tempo

così… distanti.

S’incontrano le guance

con l’indifferenza

che gli amanti

manifestano dinanzi

ai rispettivi coniugi

ed i visi,

con i passati segni

ancor delle nostre labbra

restano incantati

da quel sublime incontro…

Già, in quel breve istante

soltanto i nostri occhi

si baciano

loro con la ragione

non si possono controllare.

Nuovamente vicini,

il tempo è finito

tutto riprende esteriormente

come prima

ma noi sappiamo

che non sarà così…

Lo stupro è meno grave se la ragazza non è vergine…

Se il caso della sentenza di cassazione sullo stupro della minorenne, meno grave, in quanto non più vergine vi ha colpito, leggete questo articolo da “altalex” che approfondisce da un punto di vista giuridico la questione.
La nota vicenda criminosa al centro della cronaca giudiziaria, sulla presunta minore gravità della violenza sessuale ai danni di una minore non più vergine, merita chiarezza.
Nell’ambito dei reati contro la libertà personale, come noto, la minore gravità del fatto costituisce una attenuante speciale prevista dall’art. 609-quater, comma 3, c.p. , segnatamente per il reato di atti sessuali con minorenne.
Il delitto ex art. 609 quater c.p. testualmente recita: “Soggiace alla pena stabilita dall`articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che. al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest`ultimo, una relazione di convivenza. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell`articolo 609 bis compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all’articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci”.
Il reato ascritto, innanzitutto, è quello di cui all’art. 609 quater, caratterizzato dall’assenza di pressioni coercitive, (Cass. pen. 29662/2004); in tal senso la Corte evidenzia che: “si era trattato di un rapporto pienamente assentito dalla stessa che ne aveva scelto le modalità”.
La Cassazione, dunque, entrando nel merito della quaestio, evidenzia una aporia logica nella motivazione del collegio di merito: lo stesso riconosce, con riguardo alla consumazione del rapporto, che si era trattato di un rapporto assentito dalla stessa, la quale, in particolare, ne aveva scelto le modalità.
Sempre la stessa Corte di merito, proseguendo, nega la diminuente della minore gravità del fatto di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. proprio con riferimento alle “modalità innaturali del rapporto”.
Gli ermellini, a questo punto, rilevano un evidente punto nevralgico motivazionale: lo stesso fatto (modalità del rapporto) è addotto sia in veste negativa, (a svantaggio del condannato), sia in veste positiva, (a vantaggio dello stesso).
La Suprema Corte, quindi, evidenzia, “che è bensì vero che ciò non elimina la riprovevolezza della condotta dell’imputato che in realtà si è avvalso dello stato di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti per essere inserita nello stesso nucleo familiare da lui costituito con la di lei madre convivente” ma “in questo contesto non sembra possa convenirsi con l’impugnata sentenza laddove afferma la gravità dell’episodio deducendola dalle modalità innaturali del rapporto, che in realtà furono scelte con avvedutezza della minore in quanto a suo dire idonee ad evitare i rischi che un diverso rapporto poteva comportare per la sua salute a causa della pregressa condizione di tossicodipendente dell’imputato”.
Non appare razionale, ad avviso del Collegio, pertanto, che l’agente possa essere escluso dal benefico della diminuente per un aspetto connotativo del comportamento delittuoso scelto dal soggetto passivo.
Tanto dedotto in fatto, la Corte si sofferma a valutare l’incidenza della condotta delittuosa sul bene giuridico tutelato dalla norma, ovvero “il corretto sviluppo della personalità sessuale del minore”, incidenza che va valutata in concreto, (Cass. pen. 12007/2003): il Collegio non condivide, quindi, la sentenza di merito dove ritiene le modalità di consumazione del rapporto sessuale “tali da compromettere l’armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima".
Ad avviso del Collegio: “l’affermazione è infatti del tutto apodittica in quanto trascura di considerare quanto nella stessa sentenza poco prima si è rilevato, e cioè che la ragazza già a partire dall’età di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni età di guisa che è lecito ritenere che già al momento dell’incontro con l’imputato la sua personalità dal punto di vista sessuale fosse molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età”.
La disamina oggettivo-giuridico della sentenza non può che lasciare perplessi: se non altro per la disinformazione assolutamente censurabile.
La sentenza non ha mai affermato che “lo stupro è meno grave se perpetrato ai danni di una ragazza non più vergine”; ha semplicemente dedotto che, una donna la quale abbia già intrattenuto rapporti sessuali con molti adulti ha senza dubbio una maggiore maturità sessuale.
Quanto al fatto tipico, è opportuno ricordare che la stessa Corte ribadisce che esso merita la stessa riprovevolezza, (nulla di meno dunque), ma si tratta, sul piano concreto, di un rapporto sessuale consumato con la volontà della minorenne la quale aveva ella stessa scelto le modalità consumative della relazione.
Quando i Giudici “sbagliano” è sicuramente corretto dirlo ed anche ad alta voce: altrettanto occorrerebbe fare, tuttavia, quando a sbagliare sono i giornalisti.
La sentenza Cass. pen. 6329/06, concludendo, non merita certo di essere “dimenticata con ignominia”: resta opinabile, condivisibile, dal punto di vista giuridico ma, sicuramente, “non ha detto quello che è stato detto”.
(Altalex, 21 febbraio 2006. Nota di Giuseppe Buffone)
Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 17 febbraio 2006, n. 6329
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 novembre 2003 la Corte d’appello di Cagliari decidendo sulla impugnazione proposta da T.M. avverso la sentenza in data 30 novembre 2001 del tribunale della stessa città – che lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per il delitto di violenza sessuale ed a quella di mesi due di reclusione per i reati di percosse e minacce – dichiarava di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela in ordine al reato di percosse e rideterminava la pena per i reati sub b) e c) nella misura di gg. 15 di reclusione, confermando nel resto con condanna dell’appellante anche alle spese di costituzione e rappresentanza della costituita parte civile.
Con il primo motivo di appello l’imputato aveva negato il pregresso rapporto di convivenza con la ragazza, S.V., vittima della violenza.
La Corte di merito replicava che le risultanze testimoniali dimostravano il contrario ed altrettanto risultava in definitiva dalle stesse dichiarazioni dell’imputato che aveva parlato di una volontà calunniosa della parte lesa originata dai suoi rimproveri per lo scarso impegno scolastico.
Con altro motivo erano state evidenziate le inesattezze in cui era caduta la ragazza. La Corte osservava che erano inesattezze di carattere marginale e che doveva escludersi il dolo di calunnia nel suo racconto anche perché non aveva avuto difficoltà a riferire dei suoi incontri precedenti con uomini giovani e meno giovani.
Con un’ulteriore motivo aveva sottolineato che la parte lesa aveva falsamente negato di avere parlato dei suoi rapporti con l’imputato ed altresì che la denuncia era chiaramente finalizzata a liberarsi dello stesso.
La replica era che i testimoni avevano confermato il racconto della parte lesa e che per sbarazzarsi del T. sarebbe stato sufficiente denunciare i maltrattamenti ai quali sottoponeva la famiglia.
La gravità del fatto escludeva infine ad avviso della Corte che il fatto stesso potesse configurarsi come fatto di minore gravità.
L’imputato propone personalmente ricorso per cassazione denunziando con un unico motivo mancanza ed illogicità manifesta della motivazione laddove la sentenza impugnata ha negato la minore gravità di cui all’art. 609-quater, comma 3. Rappresenta infatti che si è trattato di un unico rapporto, pacificamente acconsentito dalla ragazza che si era rifiutata ad un rapporto completo ma aveva optato senza difficoltà per un coito orale e che infine fin dall’età di 13 anni la stessa aveva avuto rapporti con giovani ed adulti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso merita di essere accolto.
La diminuente della minore gravità del fatto di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. è stata negata dalla Corte territoriale con riferimento alle “modalità innaturali del rapporto”, ritenute tali da compromettere “l’armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima”.
L’affermazione si pone in contrasto con quanto poco prima rilevato dalla stessa Corte allorché ha proceduto alla ricostruzione dell’unico episodio – quello riprodotto nel capo di imputazione – di abuso sessuale posto in essere dall’imputato ai danni della minore: si era trattato di un rapporto pienamente assentito dalla stessa che ne aveva scelto le modalità. L’imputato infatti intendeva avere un rapporto completo ma la ragazza, consapevole che l’uomo aveva avuto problemi di tossicodipendenza, aveva optato per un, a suo avviso, meno rischioso rapporto orale.
Ora è bensì vero che ciò non elimina la riprovevolezza della condotta dell’imputato che in realtà si è avvalso dello stato di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti per essere inserita nello stesso nucleo familiare da lui costituito con la di lei madre convivente. Ma tale relazione interpersonale fa parte dell’elemento oggettivo della fattispecie delittuosa tipica di cui si tratta (punita con la reclusione da 5 a 10 anni di reclusione) senza la quale quest’ultima non si sarebbe integrata in quanto pacificamente all’epoca del fatto la ragazza aveva compiuto 14 anni e come si è visto la stessa aveva prestato il proprio consenso al rapporto sessuale.
In questo contesto non sembra possa convenirsi con l’impugnata sentenza laddove afferma la gravità dell’episodio deducendola dalle modalità innaturali del rapporto, che in realtà furono scelte con avvedutezza della minore in quanto a suo dire idonee ad evitare i rischi che un diverso rapporto poteva comportare per la sua salute a causa della pregressa condizione di tossicodipendente dell’imputato.
Ancora meno condivisibile è l’altra affermazione della stessa sentenza, relativa alle negative conseguenze indotte da questo rapporto sullo sviluppo sessuale della minore.
L’affermazione è infatti del tutto apodittica in quanto trascura di considerare quanto nella stessa sentenza poco prima si è rilevato, e cioè che la ragazza già a partire dall’età di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni età di guisa che è lecito ritenere che già al momento dell’incontro con l’imputato la sua personalità dal punto di vista sessuale fosse molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età.
Alla stregua delle considerazioni che precedono e tenendone il debito conto, la Corte territoriale ala quale gli atti devono essere restituiti dovrà valutare se il diniego della attenuante in parola possa essere deciso con il supporto di una motivazione diversa da quella testè censurata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della attenuante di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari.

Lo stupro è meno grave se la ragazza non è vergine…

Se il caso della sentenza di cassazione sullo stupro della minorenne, meno grave, in quanto non più vergine vi ha colpito, leggete questo articolo da “altalex” che approfondisce da un punto di vista giuridico la questione.
La nota vicenda criminosa al centro della cronaca giudiziaria, sulla presunta minore gravità della violenza sessuale ai danni di una minore non più vergine, merita chiarezza.
Nell’ambito dei reati contro la libertà personale, come noto, la minore gravità del fatto costituisce una attenuante speciale prevista dall’art. 609-quater, comma 3, c.p. , segnatamente per il reato di atti sessuali con minorenne.
Il delitto ex art. 609 quater c.p. testualmente recita: “Soggiace alla pena stabilita dall`articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che. al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest`ultimo, una relazione di convivenza. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell`articolo 609 bis compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all’articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci”.
Il reato ascritto, innanzitutto, è quello di cui all’art. 609 quater, caratterizzato dall’assenza di pressioni coercitive, (Cass. pen. 29662/2004); in tal senso la Corte evidenzia che: “si era trattato di un rapporto pienamente assentito dalla stessa che ne aveva scelto le modalità”.
La Cassazione, dunque, entrando nel merito della quaestio, evidenzia una aporia logica nella motivazione del collegio di merito: lo stesso riconosce, con riguardo alla consumazione del rapporto, che si era trattato di un rapporto assentito dalla stessa, la quale, in particolare, ne aveva scelto le modalità.
Sempre la stessa Corte di merito, proseguendo, nega la diminuente della minore gravità del fatto di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. proprio con riferimento alle “modalità innaturali del rapporto”.
Gli ermellini, a questo punto, rilevano un evidente punto nevralgico motivazionale: lo stesso fatto (modalità del rapporto) è addotto sia in veste negativa, (a svantaggio del condannato), sia in veste positiva, (a vantaggio dello stesso).
La Suprema Corte, quindi, evidenzia, “che è bensì vero che ciò non elimina la riprovevolezza della condotta dell’imputato che in realtà si è avvalso dello stato di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti per essere inserita nello stesso nucleo familiare da lui costituito con la di lei madre convivente” ma “in questo contesto non sembra possa convenirsi con l’impugnata sentenza laddove afferma la gravità dell’episodio deducendola dalle modalità innaturali del rapporto, che in realtà furono scelte con avvedutezza della minore in quanto a suo dire idonee ad evitare i rischi che un diverso rapporto poteva comportare per la sua salute a causa della pregressa condizione di tossicodipendente dell’imputato”.
Non appare razionale, ad avviso del Collegio, pertanto, che l’agente possa essere escluso dal benefico della diminuente per un aspetto connotativo del comportamento delittuoso scelto dal soggetto passivo.
Tanto dedotto in fatto, la Corte si sofferma a valutare l’incidenza della condotta delittuosa sul bene giuridico tutelato dalla norma, ovvero “il corretto sviluppo della personalità sessuale del minore”, incidenza che va valutata in concreto, (Cass. pen. 12007/2003): il Collegio non condivide, quindi, la sentenza di merito dove ritiene le modalità di consumazione del rapporto sessuale “tali da compromettere l’armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima".
Ad avviso del Collegio: “l’affermazione è infatti del tutto apodittica in quanto trascura di considerare quanto nella stessa sentenza poco prima si è rilevato, e cioè che la ragazza già a partire dall’età di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni età di guisa che è lecito ritenere che già al momento dell’incontro con l’imputato la sua personalità dal punto di vista sessuale fosse molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età”.
La disamina oggettivo-giuridico della sentenza non può che lasciare perplessi: se non altro per la disinformazione assolutamente censurabile.
La sentenza non ha mai affermato che “lo stupro è meno grave se perpetrato ai danni di una ragazza non più vergine”; ha semplicemente dedotto che, una donna la quale abbia già intrattenuto rapporti sessuali con molti adulti ha senza dubbio una maggiore maturità sessuale.
Quanto al fatto tipico, è opportuno ricordare che la stessa Corte ribadisce che esso merita la stessa riprovevolezza, (nulla di meno dunque), ma si tratta, sul piano concreto, di un rapporto sessuale consumato con la volontà della minorenne la quale aveva ella stessa scelto le modalità consumative della relazione.
Quando i Giudici “sbagliano” è sicuramente corretto dirlo ed anche ad alta voce: altrettanto occorrerebbe fare, tuttavia, quando a sbagliare sono i giornalisti.
La sentenza Cass. pen. 6329/06, concludendo, non merita certo di essere “dimenticata con ignominia”: resta opinabile, condivisibile, dal punto di vista giuridico ma, sicuramente, “non ha detto quello che è stato detto”.
(Altalex, 21 febbraio 2006. Nota di Giuseppe Buffone)
Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 17 febbraio 2006, n. 6329
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 novembre 2003 la Corte d’appello di Cagliari decidendo sulla impugnazione proposta da T.M. avverso la sentenza in data 30 novembre 2001 del tribunale della stessa città – che lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per il delitto di violenza sessuale ed a quella di mesi due di reclusione per i reati di percosse e minacce – dichiarava di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela in ordine al reato di percosse e rideterminava la pena per i reati sub b) e c) nella misura di gg. 15 di reclusione, confermando nel resto con condanna dell’appellante anche alle spese di costituzione e rappresentanza della costituita parte civile.
Con il primo motivo di appello l’imputato aveva negato il pregresso rapporto di convivenza con la ragazza, S.V., vittima della violenza.
La Corte di merito replicava che le risultanze testimoniali dimostravano il contrario ed altrettanto risultava in definitiva dalle stesse dichiarazioni dell’imputato che aveva parlato di una volontà calunniosa della parte lesa originata dai suoi rimproveri per lo scarso impegno scolastico.
Con altro motivo erano state evidenziate le inesattezze in cui era caduta la ragazza. La Corte osservava che erano inesattezze di carattere marginale e che doveva escludersi il dolo di calunnia nel suo racconto anche perché non aveva avuto difficoltà a riferire dei suoi incontri precedenti con uomini giovani e meno giovani.
Con un’ulteriore motivo aveva sottolineato che la parte lesa aveva falsamente negato di avere parlato dei suoi rapporti con l’imputato ed altresì che la denuncia era chiaramente finalizzata a liberarsi dello stesso.
La replica era che i testimoni avevano confermato il racconto della parte lesa e che per sbarazzarsi del T. sarebbe stato sufficiente denunciare i maltrattamenti ai quali sottoponeva la famiglia.
La gravità del fatto escludeva infine ad avviso della Corte che il fatto stesso potesse configurarsi come fatto di minore gravità.
L’imputato propone personalmente ricorso per cassazione denunziando con un unico motivo mancanza ed illogicità manifesta della motivazione laddove la sentenza impugnata ha negato la minore gravità di cui all’art. 609-quater, comma 3. Rappresenta infatti che si è trattato di un unico rapporto, pacificamente acconsentito dalla ragazza che si era rifiutata ad un rapporto completo ma aveva optato senza difficoltà per un coito orale e che infine fin dall’età di 13 anni la stessa aveva avuto rapporti con giovani ed adulti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso merita di essere accolto.
La diminuente della minore gravità del fatto di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. è stata negata dalla Corte territoriale con riferimento alle “modalità innaturali del rapporto”, ritenute tali da compromettere “l’armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima”.
L’affermazione si pone in contrasto con quanto poco prima rilevato dalla stessa Corte allorché ha proceduto alla ricostruzione dell’unico episodio – quello riprodotto nel capo di imputazione – di abuso sessuale posto in essere dall’imputato ai danni della minore: si era trattato di un rapporto pienamente assentito dalla stessa che ne aveva scelto le modalità. L’imputato infatti intendeva avere un rapporto completo ma la ragazza, consapevole che l’uomo aveva avuto problemi di tossicodipendenza, aveva optato per un, a suo avviso, meno rischioso rapporto orale.
Ora è bensì vero che ciò non elimina la riprovevolezza della condotta dell’imputato che in realtà si è avvalso dello stato di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti per essere inserita nello stesso nucleo familiare da lui costituito con la di lei madre convivente. Ma tale relazione interpersonale fa parte dell’elemento oggettivo della fattispecie delittuosa tipica di cui si tratta (punita con la reclusione da 5 a 10 anni di reclusione) senza la quale quest’ultima non si sarebbe integrata in quanto pacificamente all’epoca del fatto la ragazza aveva compiuto 14 anni e come si è visto la stessa aveva prestato il proprio consenso al rapporto sessuale.
In questo contesto non sembra possa convenirsi con l’impugnata sentenza laddove afferma la gravità dell’episodio deducendola dalle modalità innaturali del rapporto, che in realtà furono scelte con avvedutezza della minore in quanto a suo dire idonee ad evitare i rischi che un diverso rapporto poteva comportare per la sua salute a causa della pregressa condizione di tossicodipendente dell’imputato.
Ancora meno condivisibile è l’altra affermazione della stessa sentenza, relativa alle negative conseguenze indotte da questo rapporto sullo sviluppo sessuale della minore.
L’affermazione è infatti del tutto apodittica in quanto trascura di considerare quanto nella stessa sentenza poco prima si è rilevato, e cioè che la ragazza già a partire dall’età di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni età di guisa che è lecito ritenere che già al momento dell’incontro con l’imputato la sua personalità dal punto di vista sessuale fosse molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età.
Alla stregua delle considerazioni che precedono e tenendone il debito conto, la Corte territoriale ala quale gli atti devono essere restituiti dovrà valutare se il diniego della attenuante in parola possa essere deciso con il supporto di una motivazione diversa da quella testè censurata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della attenuante di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari.