Archivi tag: conoscenza

L’Africa soffocata: mappe distorte e confini imposti. L’usurpazione di un continente.

Ogni volta che guardiamo una mappa appesa a una parete, su un libro di scuola o sullo schermo di un telefono, diamo per scontato che ciò che vediamo sia la verità geografica del mondo. Ma non lo è.

Quella che ci è stata consegnata come rappresentazione fedele è in realtà un’illusione costruita con precisione, un’immagine distorta che ha servito a plasmare il nostro sguardo sul pianeta e, soprattutto, sul suo continente più ingiustamente ridimensionato: l’Africa.

La proiezione di Mercatore, quella che tutti conosciamo, non è stata scelta per fedeltà alla realtà, ma per comodità e dominio.

Ha esagerato le dimensioni delle nazioni del Nord, gonfiando Russia, Canada, Stati Uniti ed Europa, mentre ha rimpicciolito in modo drammatico l’Africa, facendola apparire meno estesa della Groenlandia, quando in verità potrebbe contenerla più di quattordici volte. E non solo: dentro i suoi confini reali ci starebbero tranquillamente gli Stati Uniti, l’India, la Cina, l’Europa intera e il Canada tutti insieme, senza nemmeno sfiorare i margini.

Questa manipolazione non è stata solo un errore cartografico, ma un atto politico. Ridurre l’Africa sulla mappa è stato il primo passo per ridurla nella storia, nell’economia, nella cultura e nella percezione globale. Una diminuzione geografica che ha preceduto e giustificato una riduzione umana, come se un continente così vasto, ricco di civiltà millenarie, biodiversità unica e risorse fondamentali, dovesse essere visto come marginale, arretrato, dipendente.

Eppure, la vera grandezza dell’Africa non sta solo nei chilometri quadrati, ma nel peso che avrebbe dovuto avere nel racconto del mondo. Se la sua dimensione fosse stata sempre mostrata con onestà, forse il mondo avrebbe imparato a guardarla con rispetto, non con pietà o interesse sfruttativo. Forse non avremmo visto confini tracciati con un righello da potenze lontane, che spezzavano tribù, univano nemici e dividevano culture solo per comodità amministrativa.

Francesi, inglesi, portoghesi, tedeschi e italiani, poi nuove forme di dominio economico e politico, hanno lasciato un’eredità di divisioni artificiali che ancora oggi generano conflitti, instabilità e sofferenza. Quelle linee dritte sulle mappe non erano geografia, erano potere. E il potere ha sempre bisogno di ridurre ciò che non può controllare, per poi riempirlo con la propria narrazione.

Ma cosa sarebbe oggi l’Africa se nessuno avesse mai disegnato quei confini? Se le sue civiltà avessero potuto evolvere senza invasioni, saccheggi, schiavitù e sfruttamento? Non lo sapremo mai. Possiamo però scegliere di smettere di vederla attraverso gli occhi di chi l’ha sempre voluta piccola.

Ripristinare la sua reale dimensione sulla mappa è un atto simbolico, ma potente. È un primo passo verso la liberazione da una visione distorta, ereditata da secoli di colonialismo cartografico, culturale e mentale. È un invito a riconoscere che l’Africa non è un continente da salvare, ma un gigante che è stato costretto a stare in ginocchio.

Guardare una mappa vera, dove l’Africa troneggia con la sua grandezza naturale, non è solo una correzione geografica. È un atto di giustizia. È un monito a non fidarsi mai ciecamente di ciò che ci viene mostrato, perché dietro ogni rappresentazione c’è sempre una prospettiva, e spesso quella prospettiva serve a nascondere chi comanda e a umiliare chi viene comandato.

Il mondo ha bisogno di un’Africa vista per quella che è: immensa, vitale, centrale. Non come una periferia da sfruttare, ma come un cuore pulsante della storia umana. E forse, solo quando smetteremo di vederla in piccolo, potremo iniziare a capire quanto grande sia davvero il nostro mondo.

Dai roghi di Alessandria ai missili di oggi: la cultura sempre sotto attacco.

Si racconta che Hitler abbia ordinato di risparmiare Oxford dai bombardamenti, forse per il suo valore come faro di conoscenza, forse perché sognava di farne il cuore del suo dominio europeo.
Quel che è certo è che, in quell’occasione, la guerra sembrò inchinarsi, seppur per un momento, davanti al peso sacro della cultura.

Oggi, invece, i missili non distinguono più tra caserme e biblioteche, tra soldati e studenti, tra laboratori e trincee. Volano ciechi, distruggono senza guardare, e quando colpiscono, è sempre la civiltà a perdere.

Proprio come Oxford, il “Weizmann Institute of Science di Rehovot” era un tempio del sapere, un luogo dove menti brillanti lavoravano alla frontiera della scienza: matematica, fisica, biologia, intelligenza artificiale.

Ma in questa guerra, nessun sapere è innocente. Le stesse scoperte che avrebbero potuto curare malattie o esplorare le stelle sono state piegate alla logica delle armi, trasformate in droni, laser, sistemi di difesa. E così, quando l’Iran ha risposto agli attacchi israeliani, ha preso di mira proprio quel simbolo, perché oggi la cultura non si protegge più, si usa come bersaglio.

Pochi ne hanno parlato. Le immagini dei danni sono svanite nel silenzio dei governi, come se la distruzione di un centro di ricerca fosse un dettaglio trascurabile, un effetto collaterale accettabile. Eppure, ogni volta che un missile cade su una biblioteca, un museo, un’università, è l’umanità intera a perdere qualcosa. Non solo muri e libri, ma secoli di progresso, di domande, di scoperte.

Forse è questo il paradosso più amaro: in un’epoca in cui la conoscenza è più accessibile che mai, continuiamo a bruciarla!

Già… siamo tornati ai tempi in cui il sapere era merce rara, custodita da pochi, negata ai molti. Solo che oggi non servono roghi o editti, basta un missile. E mentre le macerie fumano, ci illudiamo ancora di stare combattendo una guerra, quando in realtà stiamo solo scavando la nostra ignoranza!

Il Tribunale di Messina condanna il Condominio convenuto, in persona del legale rappresentante!!!

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente notificato ad un Condominio di Giardini Naxos da un gruppo di condomini e dopo avere eccepito: 1) la “nullità/inesistenza della convocazione”; 2) l’invalidità della delibera per mancata convocazione; 3) la falsità di molte deleghe perché mai rilasciate dai soggetti in esse indicati, altre … rilasciate da soggetti non più proprietari o addirittura deceduti, altre ancora rilasciate a soggetti che non erano presenti  in assemblea, quest’ultimi chiedevano all’adito Tribunale: a) “preliminarmente, inaudita altera parte, sospendere l’esecutorietà della delibera impugnata; b) nel merito in via preliminare ritenere e dichiarare inesistente, nulla e/o invalida la delibera precedentemente compiuta dallo stesso Condominio.

Costituitosi in giudizio, il Condominio convenuto, in persona dell’amministratore p.t., contestava le eccezioni di parte avversa, eccepiva: l’improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione; l’inammissibilità della domanda introdotta con ricorso, la cessazione della materia del contendere, giustificando l’approvazione a seguito di una successiva delibera assembleare e quindi chiedeva il rigetto del ricorso.

Rilevata l’infondatezza delle questioni preliminari sollevate da parte resistente, posto che il procedimento ex art. 702 bis si introduce con ricorso e che il ricorrente ha fornito prova dell’espletamento del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo per la mancata comparizione del Condominio, occorre esaminare le questioni sollevate dal ricorrente.

Incontestata la mancata convocazione all’assemblea in questione di alcuni condomini, è stata altresì incontestata la falsità di alcune deleghe attestate nel verbale assembleare, in quanto mai rilasciate dai soggetti in esse indicati, in quanto rilasciate a soggetti non presenti in assemblea e addirittura rilasciate da soggetti non più proprietari o deceduti. 

La circostanza non solo non è contestata ma sembra essere giustificata dal resistente dalla complessità della gestione di un complesso condominiale di tali dimensioni. 

Naturalmente la malagestio non può trovare alcuna esimente nella dimensione del Condominio.

Secondo l’orientamento ormai consolidato in giurisprudenza – vedasi post pubblicato ieri al link http://nicola-costanzo.blogspot.com/2024/09/la-riunione-di-condominio-non-puo.html l’assemblea condominiale deve essere convocata a mezzo di comunicazione scritta che deve pervenire ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione (art. 66 disp.att. c.c.). 

Il termine decorre dalla data di ricezione dell’atto e non dalla data di spedizione per cui deve essere fatto riferimento al momento della effettiva consegna dell’avviso. La convocazione deve essere fatta a tutti gli aventi diritto e l’inosservanza di una di tali prescrizioni comporta la annullabilità della delibera.

La mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale comporta l’annullabilità della delibera condominiale, (Cass. 4806\2005). 

Nello stesso senso Cass. 05.01.2000 n.31, secondo cui “la mancata comunicazione, anche ad uno solo dei condomini, dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale in quanto vizio del procedimento collegiale, comporta l’annullamento della delibera.

Ne consegue che la mancata convocazione di alcuni condomini costituisce valido motivo di annullamento della delibera impugnata.

Il superiore motivo di annullamento della delibera rende superflua la trattazione delle ulteriori eccezioni proposte dai ricorrenti.

L’eccezione di cessazione della materia del contendere sollevata dal resistente non è fondata, posto che durante l’assemblea, non è stato trattato il punto relativo alla conferma o nomina di nuovo amministratore, oggetto della delibera impugnata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell’attività svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando annulla la delibera condominiale adottata del…. 

Rigetta ogni altra domanda.

Condanna il Condominio convenuto, in persona del legale rappresentante al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio che si liquidano in €. ….. (scaglione indeterminabile – complessità bassa), oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.

Auspico quindi che quanto sopra, possa un giorno risultarvi utile, già… per far valere i vostri diritti – in qualità di condomini – in qualunque sede di giudizio!!!

La riunione di condominio non può essere convocata con avviso nella posta!!!

L’amministratore di condominio non può avvisare l’adunanza dell’assemblea semplicemente immettendo l’avviso nella buca delle lettere, poiché si tratta di un comportamento illegittimo che rischia di rendere invalida l’adunanza, allo stesso modo, le delibere adottate in quella sede sono annullabili!!!

Sul punto è difatti recentemente intervenuto il Tribunale di Monza, sezione 2, sentenza 12 giugno 2024, n. 1734.

E quindi, l’assemblea dei condomini non può essere adunata lasciando nelle cassette delle lettere o sotto la porta un avviso di convocazione. 

Immettere l’avviso di adunanza condominiale in questo modo viola la legge, così come disposto la riforma del 2012 e che fissa le modalità di comunicazione esclusivamente a mezzo raccomandata, PEC, fax o consegna a mano. 

A tal proposito, occorre precisare che ​questo tipo d’immissione non ha lo stesso valore della consegna a mano e nel caso in cui ciò avvenga, il condomino ha il diritto di impugnare innanzi al tribunale le delibere adottate per ottenerne l’annullamento.

Infatti, già Legge 220/2012 aveva introdotto importanti novità in tema condominiale, tra cui la necessità di dare prova dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale e sostituendo il principio della libertà delle forme. Difatti, prima della riforma la prova poteva essere desunta in qualunque modo purchè avesse portato all’attenzione del condomino l’adunanza. 

Tuttavia alla riforma del 2012 è stato rielaborato articolo 66, comma 3, precisando i mezzi che inderogabilmente devono essere utilizzati per comunicare: posta raccomandata; posta certificata; fax; consegna a mano.

L’amministratore deve quindi prediligere esclusivamente quelle modalità in grado di assicurare l’effettiva conoscibilità dell’adunanza assembleare. Queste modalità non possono essere in alcun modo sostituite, nemmeno se con il consenso delle parti.

Per cui le assemblee condominiali convocate immettendo semplicemente nella cassetta postale l’avviso o immesse a mano – ad esempio all’interno della propria abitazione da sotto l’uscio della posrta  – dai portieri o personale vario, sono invalide poichè l’immissione e/o la consegna non hanno alcun valore e non è possibile egualmente presumersi la tempestiva conoscenza del condomino. 

Le eventuali delibere adottate nel corso di quel tipo di assemblea, allo stesso modo, sono annullabili!!!

Il condomino ha quindi la facoltà di impugnare le delibere e ottenerne la dichiarazione di annullabilità, sussistendo un difetto di forma della convocazione assembleare.

Vi anticipo tra l’altro che proprio domani pubblicherò una sentenza emessa in qesti giorni dal Tribunale di Messina, che ha riguardato proprio un caso specifico di cui – sicuramente – potrete servirvi, nel caso in cui doveste trovarvi in una di queste o analoghe situazioni…