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Sono 5000 i miliardi di lire depositati in Svizzera, che ora si sta tentanto di convertire…

Mi permetto di pubblicare una notizia interessante di Giovanni Maria Bellu.
Una gara contro il tempo tra la moneta e la giustizia. 
Una gara emozionante e avvincente, decisa da una modifica delle regole  introdotta quando mancavano pochi metri al traguardo. 
E una cifra colossale (circa 2,5 miliardi di euro, vale a dire circa 5000 miliardi di vecchie lire) che in attimo diventa carta straccia. 
O forse no.
E’ infatti in corso un’azione legale per ridare vita a tutti quei soldi. 
Per rimettere in corso, e convertire in euro, quei 5000 miliardi. 
Un’azione sostenuta da  Luciano Faraon, avvocato settantaduenne di Rovigo, col sostegno morale, o per meglio dire la benedizione, di Maria Bolognesi, mistica veneta morta nel 1980 e beatificata nel 2013 da Papa Francesco.

Un attimo di pazienza. 
La vicenda, raccontata nell’ultimo numero dell’Espresso, è solo apparentemente intricata. 
Per comprenderla è sufficiente tornare indietro di poco più di quattro anni, agli ultimi mesi del 2011. Un momento storico per l’Italia. 
Era appena finita, con le dimissioni da presidente del Consiglio, l’era di Silvio Berlusconi e si era appena insediato il governo Monti. 
Che, tra i tanti provvedimenti economici volti a salvare l’Italia dalla catastrofe economica, ne adottò uno a cui pochi fecero caso. 
Ma che gettò alcune decine di persone molto facoltose nella disperazione. 
Il termine ultime per convertire le lire in euro, fino a quel momento fissato al 28 febbraio del 2012, fu anticipato di due mesi. 
La scadenza divenne l’ultimo giorno del 2011. Una decisione tecnica del governo più tecnico della storia, finalizzata – come tutte le altre – a recuperare un po’ di soldi a favore delle esangui casse dell’erario. 
Pochi ci fecero caso perché l’euro aveva sostituito la lira da quasi dieci anni e la maggior parte degli italiani aveva provveduto alla conversione nei giorni o al massimo nei mesi successivi. 
Le lire ancora presenti  nelle case erano costituite da qualche manciate di monete-ricordo o, al massimo, da qualche banconota di piccolo taglio. 
Degli effetti dell’anticipazione del termine ultimo per la conversione si è parlato in questi anni in relazione a casi singolari come il ritrovamento, nel doppio fondo di un mobile ereditato da un vecchio zio, di tesoretti nascosti e, ormai, perduti per sempre.  
Ma allora perché quella minoranza di facoltosi fu presa dal panico?
Anche in questo caso, la spiegazione è semplice. Si chiama evasione fiscale. 
Già, perché una parte considerevole delle vecchie lire giaceva all’estero, in particolare in Svizzera, custodita nelle confortevoli casseforti delle banche. 
E i correntisti miliardari non avevano ancora proceduto alla conversione perché temevano che, in quel momento, l’evasione fiscale sarebbe stata rilevata e contestata come reato. 
Questo quando le somme accumulate erano il frutto del mancato pagamento delle tasse. Figuriamoci poi se derivavano da attività illecite. Quindi, meglio attendere. 
Per tutto il tempo disponibile: dieci anni. 
Il tempo che fa scattare la prescrizione di quel genere di reati.  
Quei due mesi in più, la scadenza  al 28 febbraio del 2012, erano importantissimi: erano esattamente l’arco di tempo in cui procedere alla conversione delle lire senza correre rischi. 
Ecco anche perché la decisione del governo Monti  fu un’autentica mazzata.
Ma nel novembre del 2015 la partita inaspettatamente si riapre.  
Un cittadino che ha rivenuto tardivamente qualche decina di milioni di vecchie lire (uno di quei casi singolari dei tesoretti nascosti nei mobili e nei materassi)  contesta  la legittimità dell’anticipazione del termine e  la Corte costituzionale gli dà ragione.   
La norma varata dal  governo Monti è incostituzionale. 
Una decisione che, tuttavia, non basta a risolvere il problema perché  la Banca d’Italia interpreta la sentenza in modo restrittivo. 
La possibilità di procedere alla conversione è accordata solo a quanti entro il 28 febbraio del 2012 ne avevano fatto richiesta.  
E i  proprietari dei miliardi svizzeri erano rimasti immobili. 
Un po’ per le preoccupazioni di natura penalistica di cui si è detto, un po’ perché era difficile immaginare quello che la Corte costituzionale ha deciso tre anni dopo.
Ed è questo uno degli argomenti dell’avvocato Faraon. che, sentito dall’Espresso, ha definito “assolutamente illecita” l’interpretazione che la Banca d’Italia ha dato della sentenza della Consulta. 
A questo argomento si aggiunge il fatto che il trattato di Maastricht non stabilisce che gli Stati debbano porre un termine per la conversione. Che, infatti, in diversi paesi, tra i quali la Germania, non esiste. 
Ma lo spiraglio più concreto è offerta da un emendamento del Movimento 5 stelle al decreto Milleproroghe che, se accolto, impegnerebbe il governo a dare a tutti – anche a quanti non ne fecero richiesta – la possibilità di procedere alla conversione.
L’attivismo dell’avvocato Faraon, per un verso ha ridato speranza ai facoltosi, per altro verso ha rinnovato i loro timori. 
A quanto pare, infatti, di quei  5000 miliardi hanno incuriosito l’Ufficio di informazione finanziaria della Banca d’Italia, l’organismo che segnala alla Guardia di Finanza e alla Direzione investigativa antimafia le operazioni sospette. 
Il dubbio è che non tutti quei soldi siano il frutto di “semplici” evasioni fiscali ma anche di traffici sporchi.
Resta da spiegare cosa c’entri in tutto questo la beata  Maria Bolognesi.  Anche in questo caso, la ragione è semplice: l’avvocato Faraon è un suo devoto. 
Tanto che presiede il Centro intitolata alla futura santa. 
E ha predisposto un piano di rientro che prevede che i miliardari donino proprio all’associazione Maria Bolognesi il tre per cento delle somme. Che, in tutto, corrisponde alla bellezza di 75 milioni di euro. 
Naturalmente un’altra percentuale andrebbe alle casse dello Stato. 
Con soddisfazione di tutti, sostiene l’avvocato: dei  santi come dei peccatori. 
Ma, forse, non di quanti hanno sempre pagato le tasse.

Voilà… il fascicolo ora c'è… il fascicolo ora non c'è!!!

Ne avevo parlato in precedenza su molti miei “post”, discutendo sulla leggerezza delle procedure adottate e  su quella mancanza di segretezza degli atti, lasciati in balia di dipendenti, il più delle volte sbadati…

Ecco quindi che all’improvviso, fascicoli presenti spariscono e poi misteriosamente riappaiono, ed altri di contro, non compaiono più perché inspiegabilmente dispersi…
Dopotutto basti entrare in quel palazzo e vedere da se come, molti di quelle stanze, sono lasciate molte volte abbandonate, con le porte aperte… completamente deserte e con quei documenti, posti lì, in modo incustodito…
I controlli alle cancellerie chiaramente lasciano il tempo che trovano… 
Non è raro difatti assistere a certi programmi tv ( vedasi… le Iene, Striscia la notizia, ecc…), dove nei reportage viene dimostrata la capacità d’intrusione da parte dei propri giornalisti, i quali, con estrema facilità, si permettono d’aprire faldoni, s’informano sugli atti contenuti e dimostrano sempre “furtivamente”, come sia semplice fare sparire dei documento o eventualmente spostarli in altri scaffali adiacenti…
Analoga circostanza è accaduta proprio alcuni giorni fa, precisamente lo scorso 29 settembre, durante un dibattimento nell’aula I del Palazzo di Giustizia di Catania: durante l’udienza, il giudice ha dovuto rendere noto, di essere costretto a rinviare il processo penale (che avrebbe dovuto celebrarsi, per l’ipotesi di reato di truffa e infedele patrocinio a danno di un appuntato dei Carabinieri) a causa della sparizione del fascicolo di pertinenza, rimandando quindi nuovamente l’udienza… a data da destinarsi!!!
Cosa dire, un soggetto aspetta anni per vedere celebrato il proprio processo, per ottenere finalmente, non solo quella giustizia richiesta, ma bensì vedere riconosciuti quei propri diritti violati… ed ecco che in maniera incomprensibile, ciò non può essere ottenuto… perché qualcuno, all’interno di un Tribunale… ha fatto sparire quei documenti necessari… e fatto gravissimo, ad oggi, non si sa chi è!!!

Un impiegato infedele, ben celato che, a seconda delle circostanze, interviene quale “prestigiatore” per far svanire, modificare o prolungare l’assenza di documenti prioritari ai processi… ed il fatto gravissimo è che questo soggetto, è ancora lì… tra quegli uffici!!!

Non entro nei meriti della specifica vicenda, nei tempi già trascorsi (sono circa quattro anni) a causa delle continue richieste (d’archiviazione e di opposizione all’archiviazione), ciò che da più fastidio è vedere come il corso della giustizia non possa compiere il proprio dovere, perché basta l’assenza di un atto, fatto sparire per “comodità”, affinché si creino quelle condizioni necessarie per allungare i tempi processuali o arrivare anche a rovesciare l’esito di una causa …
E’ sotto gli occhi di tutti e non c’è da stupirsi, perché questi ritardi si sa… sono necessari per far traslare una sentenza definitiva (sia di condanna che d’assoluzione) e soprattutto quei metodi disonesti applicati, risultano necessari se non indispensabili, affinché si possa giungere ad una probabile prescrizione!!!
Ed allora ditemi: chi tra tutti quei soggetti coinvolti, può avere sicuramente vantaggi???

Saranno forse degli appassionati piloti di Monster Truck… coloro che ribaltano i processi???

I Monster Truck… sono dei grossi veicoli equipaggiati con gigantesche ruote dal diametro di circa un metro e sessanta centimetri e vengono utilizzati per le esibizioni, in particolare negli Stati Uniti… 
Sono uno spettacolo motoristico che ha per protagonisti dei piloti “temerari”, perché con quei mezzi si esibiscono in salti, piroette e spettacolari evoluzioni, tra cui… ribaltamenti.
Osservando loro… mi è venuto in mente quanto avviene da noi… già nel nostro paese, dove sentenze controverse, vengono anch’esse “ribaltate” in modo assurdo… per non dire spettacolare, ecco quindi che rileggendo quei procedimenti, non ho potuto far altro che paragonare alcuni di quei giudizi… a quelle corse!!!
Tutti noi sappiamo come il nostro ordinamento fa di tutto affinché si possa raggiungere una sentenza che possa definirsi “giusta”, ma quanto poi avvenga di ciò è tutt’altra cosa…
Certo, il nostro sistema giudiziario è tra i più garantisti, in quanto prevede nel processo, tre gradi di giudizio, proprio per poter tutelare sia l’imputato che per garantire le parti offese…
Ciò che però non si riesce a comprendere è in quali modi si giunga a certe sentenze, che per come accade, vengono per ogni grado d giudizio, totalmente ribaltate…
E quindi… per i primi giudici si è colpevoli, per i secondi innocenti… per i giudici della cassazione… nuovamente colpevoli (o viceversa…).
Troppo spesso inoltre le sentenze, vengono ribaltate con una superficialità che definirla “sospettosa” rappresenta di per se un’espressione quasi favorevole, ma che sin da subito, si sa… non è così, in quanto dà all’opinione pubblica, la sensazione che qualcosa all’interno di quei palazzi non funzioni, che la legge non venga pienamente applicata o ancor peggio che quest’ultima, non sia eguale per tutti, bensì permette ad alcuni soggetti la possibile d’individuare degli escamotage che faranno sì che non vengano mai condannati… 
Qualcuno parla di “mala giustizia” e come dargli torto… quando accadono situazioni che vedono imputati prima assolti, poi condannati, poi nuovamente assolti, amplificando quei giudizi critici sul operato di alcuni giudici…
Intanto ritengo che molti di essi… prossimi alla pensione, non dovrebbero nemmeno partecipare a processi di carattere penale (quali per esempio quelli di natura processuale per mafia), per evitare che si possano creare sospetti su giudizi corrotti o condizionati da fattori esterni…
In questi cinquant’anni… si è passati da un 40% di sentenze di primo grado “ribaltate” in appello… ad un attuale 60%. 
E nei casi di giudizi di cassazione, si raggiungono valori ancora più alti… tanto che ormai, è diventata una consuetudine degli studi legali, rivolgersi ai successivi gradi di giudizio… ormai portati ad impugnare le sentenze sfavorevoli, anche quando non esistono di fatto, elementi sufficienti per prendere in considerazione eventuali ricorsi… 
Ed allora, non si comprende il perché con elementi di prova analoghe o con l’inserimento di nuovi elementi sopraggiunti, si possa comunque addivenire a valutazioni opposte se non  differenti… 
Sappiamo quanto a volte i media possano condizionare quei processi… e soprattutto quanto certi particolari “imputati” (legati al mondo criminale) possano influenzare la corte… provocando cambiamenti nei giudizi e quindi nelle sentenze, mettendo così in dubbio la stessa certezza del diritto…
Tentare di convincerci che in questi anni, si sia raggiunto attraverso il nostro ordinamento, quella giusta verità processuale… credo sia una valutazione di parte perché la sensazione che si riceve è più che altro… di una definizione “eufemistica”… in particolare se poi, a quella effettiva applicazione della sanzione, non seguirà mai la certezza di una pena!!!
Credo, che i tre gradi di giudizio siano ancora necessari, in quanto garantiscono l’individuo su un corretto giudizio… ma è altrettanto vero che bisogna eliminare definitivamente la possibilità di poter impugnare tutte le sentenze, anche quelle che si sa a priori, non essere supportate da prove e/o motivazioni realmente giustificate sia nella forma che soprattutto nella sostanza!!!
Diceva Anatole France: La giustizia è sancire l’ingiustizia esistente!!!

Rubare… non è reato!!!

Appena si era sparsa la notizia in tanti nel nostro paese avevano iniziato a saltare dalla gioia!!!
Dopotutto in questa terra in cui i ladri sono più degli onesti, ecco che è bastato dare loro… un semplice titolo (posto volontariamente in modo ambiguo) affinché venissero indotti in errore…
E’ dire che d’astuzie e inganni quei nostri ladri ,sono specialisti… non per nulla conducono quelle loro vite miserevoli attraverso ripetuti comportamenti illeciti, che rappresentano di fatto, il loro principale motivo d’esistenza!!!   
Già, ma questa volta, miei cari “truffatori”… vi è andata male, la legge (per fortuna) non si riferisce a voi… 
Sì… “rubare”… ma per fame “non costituisce reato”.
Con questa motivazione la Cassazione ha annullato la condanna per furto inflitta a un giovane clochard straniero…  che spinto dalla fame, aveva rubato al supermercato dei wurstel e del formaggio.
La differenza è fatta dalla forma e cioè che il furto lieve (com’era il caso in questione con un valore approssimativo intorno alle quattro euro) non è considerato un reato…
Bisogna aggiungere inoltre che, lo stesso indigente, aveva per di più pagato una confezione di grissini presa, mentre i wurstel e le porzioni di formaggio erano state sottratte e messe in tasca…
Ora con tante cose importanti a cui dedicarsi… la nostra magistratura, ecco che perde il proprio tempo e soprattutto il nostro denaro, ad intentare processi nei riguardi di un emarginato che non ha ahimè neppure i soldi per mangiare…
Sono certo che se avessero risparmiato quel denaro utilizzato per i tre gradi di giudizio, oggi quel vagabondo avrebbe potuto pranzare in una trattoria per almeno dieci anni…
Ma questa è l’Italia… uno Stato rappresentante perfetto di “spreco generale“!!!
Per fortuna che ora questa sentenza dovrebbe diventare la regola… così  finiranno definitivamente questi inutili processi!!!
Sarebbe inoltre opportuno che, proprio quei supermercati, si adeguassero… affinché si prodigassero a distribuire quanto in giacenza ma in prossimità della data dii scadenza, per consegnarlo almeno questo, gratuitamente a questi senza fissa dimora….
Lo stesso dicasi per quegli impiegati… che mostrassero una maggiore sensibilità nei riguardi di queste persone, che certamente stanno soffrendo una condizione di disagio non indifferente…
Mostrarsi così ligi al dovere… quando poi forse in situazioni diverse (nella forma ma analoghe nella sostanza) dimostrano di non essere così moralmente corretti, per come vorrebbero di fatto elevarsi…   
Ci si deve ricordare la prossima volta … che rubare per necessità non è reato e questa regola vale anche quando il reo è recidivo ha già commesso il fatto più volte!!!

E’ dire che già nel 2008 erano intervenute le Sezioni Unite della stessa Cassazione per ribadire lo stesso principio… ma chissà per quale motivo dopo quasi otto anni ci si era dimenticati!!! 

Inoltre, mi rivolgo a tutti quei clienti che quasi fossero stati nominati ispettori, sono lì pronti ad avvisare e a denunciare immediatamente lo scorgere di un furto di cui ci si è accorti…
Coccarde e premi non c’è ne sono… in particolare per questi casi dove denunciando non si compie il proprio dovere di cittadino “onesto”… quello per favore lasciatolo stare… è un lusso della povertà!!!
Qui si tratta di mettere in atto motivazioni ben più profonde!!!
Come per esempio quando si deve presentare in modo corretta la propria dichiarazione dei redditi, oppure quando bisogna provvedere a pagare entro i termini previsti le tasse, quando a causa di eventuali “coercizioni” vanno denunciate eventuali richieste estorsive o quando ci si accorge nel proprio ambiente di eventuali condizionamenti corruttivi; poi bisogna prendere la decisione di saper dire no alla richiesta di passaggio del badge da parte di qualche collega o quando per velocizzare le proprie pratiche, si offre un compenso sotto forma di bustarella…
Potrei continuare all’infinito con quelle abituali prassi di malaffare di cui ormai siamo ben informati e dove in tanti (molti di loro fanno pure i moralisti…) risultano se non associati, almeno partecipi… 
Quindi alla fine, bisogna prendere esempio da questi poveri perché almeno essi in questo loro modo di vivere, hanno saputo conservare l’unico vero senso di questa nostra vita…

Concorso esterno… l'Avv. Lipera: E' una mostruosità!

Desidero condividere una lettera di redazione dell’Avv. Giuseppe Lipera, nel dibattito che si è acceso dopo la sentenza di proscioglimento nei confronti dell’editore Mario Ciancio.
Sono dell’opinione che in uno stato di diritto, ognuno possa esprimere liberamente la propria opinione e quindi mi dissocio da quanti hanno voluto screditare l’intervento del legale, ritenendo “paradossale” lo spazio concesso da Live Sicilia, al Suo pensiero… 
La critica espressa, rappresenta difatti una situazione vergognosa, in quanto contrasta con quella libertà di espressione presente sempre nei paesi civili e che di contro, ispira con la propria limitazione, quei paesi in cui vige la dittatura!!!
Perché in ballo non vi è soltanto la difesa di quelle testate (per fortuna ancora libere…) che cercano con il loro operato d’informare il pubblico in modo corretto e completo, ma il diritto dei tanti lettori, di poter leggere ampi interventi, che a volte possono risultare discordanti rispetto al pensiero di ciascuno di noi…
Non bisogna dimenticare, che la libertà di manifestazione del pensiero rientra secondo la Corte Costituzionale, tra i «diritti inviolabili dell’uomo» con la conseguenza logica di garantirla sempre e ovunque, contrastando l’eventuale sopprimibilità della stessa…
Venendo quindi al merito della questione, la nota riportata dall’Avv. Lipera, tiene principalmente conto dei soli aspetti giuridici processuali (o da quei riconoscimenti), senza tentare mai di voler entrare nei meriti, in quei condizionamenti basati il più delle volte a diritti di cronaca (o di critica giornalistica), che il più delle volte basa in maniera limitata i propri giudizi su principi legislativi e affida di contro le proprie affermazioni su esternazioni umane…

Anche per i dipendenti pubblici vale l'art. 18 e cioè… potranno essere licenziati!!!

Il lavoro mi piace, mi affascina… potrei starmene seduto per ore a guardarlo!!!
Prendendo questo motto a modello… parecchi dipendenti pubblici in questi decenni, hanno fatto si, che le loro giornate, trascorressero senza alcuna fatica, permettendogli di giungere anche alla pensione!!!
Usciti loro, sono entrati ovviamente i loro figli… ancor più inutili dei padri… e li scopriamo oggi a passeggiare per le vie della città, avendo chiesto ai colleghi presenti, di firmare al posto loro i propri badge…
Siamo stanchi di sopportare personaggi che si assentano ripetutamente dal lavoro o che, ancor peggio, entrati nelle loro stanze d’ufficio, si occupano di attività personali, che nulla centrino con quanto prevede il loro incarico…
Sono i soliti (ignoti) che durante l’orario di lavoro, stanno a discutere per ore al bar, c’è chi va a fare la spesa, chi svolge un secondo lavoro in nero, veri e propri assenteisti cronici, che lasciano quasi sempre quegli uffici pubblici vuoti… e con le pratiche sulla loro scrivania che vanno a sovrapporsi!!!
Nel 2012, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4693, aveva già rigettato il ricorso proposto da alcuni dipendenti di un’azienda, per aver (in più di un’occasione), controfirmato la loro presenza sul posto di lavoro, mentre erano di fatto assenti… ma in quella circostanza, i dipendenti operavano nel privato…
Ora, finalmente, l’art. 18, come riformato dalla legge Fornero e più di recente dal Jobs Act, ha deciso che la norma, vada applicata anche ai lavoratori della P.A.

A stabilirlo finalmente, è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24157/2015, estendendo in ritardo, anche a quella categoria del pubblico impiego, la riforma dell’art. 18!!!
Dopotutto non se ne poteva più di vedere gente che prendeva ingiustamente lo stipendio, che dicono di soffrire continuamente per una salute cagionevole, che li obbliga a rimanere assenti dal lavoro, per mesi…
Era corretta e soprattutto necessaria, una presa di posizione  che riportasse finalmente in equilibrio, in quella disparità di trattamento, tra chi opera nel privato e chi nel pubblico…
Alla base della decisione, spiegano i giudici, c’è l’art. 51 del Testo Unico del Pubblico Impiego (D.lgs. n. 165/2001) che prevede che lo statuto dei lavoratori, con le sue s.m.i., si applichi anche alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti…. e che quindi l’art. 18, vada esteso anche al pubblico impiego!!!
Le implicazioni di tale decisione, com’è evidente, sono notevoli. 
La riforma più importante prevede che l’art. 18, esteso ora al pubblico impiego, vada a collegarsi con le ultime modifiche apportate dal recente Jobs Act…
Per cui, anche i dipendenti pubblici, potranno essere licenziati senza obbligo di reintegra (ad esclusione dei casi previsti per licenziamenti discriminatori e/o disciplinari)…
Qualora però si verifichi un licenziamento per ragioni economiche, si prevede che il reintegro possa avvenire soltanto se il fatto su cui è stata fondata la decisione risulti palesemente infondato, stabilendo in tal caso un risarcimento al massimo di 12 mensilità.
Ovviamente l’articolo 18 va esclusivamente applicato al pubblico impiego “contrattualizzato”, vale a dire per tutti i dipendenti statali e locali, ad eccezione fatta per magistrati,  professori e militari.

Sentenza Berlusconi: un paese… legato ad un verdetto!!!

Sono passati due millenni da quando il nostro paese iniziava ad essere governato da un unico uomo che riuniva in se il grande impero romano…
La storia si è ripetuta fino a giungere noi attraverso un dittatore, che sotto il nome del fascismo, teneva unito e sottometteva questo nostro paese alle sue volontà…
Oggi, in un contesto totalmente diverso, in un paese che dovrebbe aver raggiunto quella maturità, meglio conosciuta con il nome di democrazia, ecco che invece, ci ritroviamo ad assistere ad un processo, che a seconda del verdetto potrebbe portare a destabilizzare questo nostro già fragile sistema…
Cosa è cambiato quindi???
A cosa serve avere un paese diviso in tifoserie, una di centrosinistra, un’altra di centrodestra ed infine tutti coloro che sono la maggioranza che si oppongono ai due sistemi e che ormai sentitisi abbandonati da quanti li governano, preferiscono legittimamente astenersi al voto…
Se guardiamo i nostri ultimi quarant’anni, troviamo un sistema clientelare mafioso, che ha permesso al nostro paese di proseguire sulla base della corruzione, del malaffare, del clientelismo, dello scambio di voti, del business economico suddiviso in responsabilità, tra tutti i vari partiti… 
E’ questo ultimo ventennio, condizionato da un’uomo che si era presentato con il programma del miracolo italiano e di cui invece oggi ne raccogliamo lo sfacelo…, strano che nel contempo, le proprie società ed il suo patrimonio, si è elevato esponenzialmente di migliaia di volte…
Ora si cercherà di condizionarne il verdetto, il cosiddetto esercito di Silvio, vedrete che scenderà in piazza per difendere il proprio leader…, perché da noi, tutto deve essere ricondotto alla figura di un uomo, che dal suo trono possa influenzare e traghettare il proprio popolo verso una nuova speranza…
C’è chi parla di ragionevolezza, chi di annullare la sentenza, chi ancora ritiene che non vi sia alcun reato e chi pensa sia intollerabile soltanto giudicarlo…
Tutti tentano di volersi sostituire ai giudici, all’operato della magistratura, ognuno di loro, tenta di condizionarne l’esito, influenzando la sentenza attraverso l’azione di governo….
Ma poi di quale governo parliamo, di un governo che nessuno voleva, che nessuno ha scelto, di una combine organizzata a Montecitorio senza il consenso dei cittadini…
Qual’è il rischio??? Che il Pdl definitivamente vada a casa??? Che i propri uomini e donne ( ben inquadrati… ) finalmente comincino a cambiare mestiere e vadano finalmente a lavorare…, lavoro ovviamente permettendo!!!
Qual’è il rischio quello di non vedere le solite facce raccomandate??? Ditemi quindi cosa rischiamo??? Forse assistere al fallimento del nostro paese??? Quello sta già avvenendo da parecchi anni ormai e lo sfacelo è visibile in ogni settore…
Soltanto coloro che ancora si possono permettere di mettersi i prosciutti negli occhi, possono far finta di non vedere…, perché tutti gli altri ormai i prosciutti se li sono mangiati da un po’ ed i loro poveri occhi ormai, non hanno più la forza neanche di piangere…
Credo che possiamo ben dire di non essere giunti ad un bivio, ma al capolinea!!! 
Non c’è più niente da fare…
Soltanto dei poveri stolti possono ancora pensare di volerci continuare ad illudere…
Che epoca terribile quella in cui degli idioti… governano dei ciechi!!! 
William Shakespeare

Italia declassata a BBB+

Ormai nessuno crede più in noi…
Siamo isolati e non dobbiamo ricercare alibi basati su momenti congiunturali negativi o su speculazioni e complicità realizzate da lobby finanziarie che tentano con i loro giochi nuove speculazioni.
La verità è un’altra, coloro che oggi siedono al governo, non possiedono alcuna capacità di prospettiva e di cambiamento, procedono a tentoni, a casaccio e in modo disordinato…
Questi sono uomini che nel corso della loro vita, non hanno mai dovuto programmare, prendersi responsabilità, lottare quotidianamente per salvaguardarsi anche il proprio posto di lavoro…
Persone che hanno sfruttato quanto realizzato dai loro padri, che hanno ereditati le poltrone e le amicizie coltivate nel corso degli anni, che hanno ricevuto soltanto per continuità le aziende di famiglia, quegli studi notarili, legali e/o commercialistici che tanta notorietà hanno nel corso di una vita saputo acquisire…
Nessuno di loro a dimostrato capacità proprie e forse in questa analisi andrebbe escluso il Cav., che pur godendo di vantaggi e amicizie personali con personaggi potenti, legati a associazioni, banche, politica e grande economia internazionale è riuscito a diventare uno degli uomini più potenti del paese… gli altri sono soltanto dei lecchini e Quaraquaquà“.
Certo, se potessimo rivalutare questa sua bravura e abilità, depennando le spinte ed i privilegi ricevuti, forse non staremmo qui a parlarne…   
Comunque in definitiva siamo scesi a BBB+… cioè al penultimo scalino della graduatoria sulla fiducia che ha il mercato sul nostro paese, siamo paragonati al Marocco ( non me ne vogliano gli amici marocchini… ), ma è incredibile pensare che molti di loro giungono qui con la speranza di una prospettiva migliore, quando invece il futuro è proprio nel loro paese…
Ci siamo fatti un mazzo, sacrificandoci per combattere lo spread, per salvare il nostro bilancio, per combattere il debito pubblico e la recessione, per risanare così come richiesto dall’Europa i nostri conti, abbiamo creduto alle preoccupazioni del Prof. Monti ed oggi siamo ancora qui ad ascoltare il Presidente del Consiglio Letta, che ci racconta una ripresa economica opposta a quella meglio descritta da Moody’s, certamente più reale!!! 
Il passaggio del rating da BBB a BBB+,  viene motivato con “l’ulteriore peggioramento delle prospettive economiche al termine di un decennio in cui l’economia reale ha registrato una contrazione media dello 0,04%”, una crescita lenta e ridicola… che trova le proprie ragioni in quella rigidità del mercato del lavoro e soprattutto di quello produttivo, dove i salari non sono allineati con i trend produttivi!!!
Se a queste aggiungiamo la pressione fiscale, l’aumento dell’Iva e la necessaria copertura per compensare l’attuale sospensione dell’Imu, ecco che a breve la crisi, toccherà livelli di criticità, con rischi per lo stesso paese…
Dover assistere in questi giorni a dichiarazioni politiche sul processo del Cav., sul ricatto gridato a gran voce ( o per meglio dire… ordinato ) dagli esponenti del Pdl, che se dovesse giungere una definitiva condanna potrebbe avere conseguenze anche sulla tenuta stessa del Governo, creando così le giuste motivazioni per aumentare i rischi di competitività e per allontanare definitivamente le prospettive di ripresa…
Chissà se forse, proprio da questa situazione disastrosa, il nostro paese, ripartendo da zero e combattendo in modo drastico e definitivo questo sistema politico e clientelare, non sappia risorgere nuovamente dalle proprie ceneri…

Replica a Servizio Pubblico…

Chissà se domani sera, nel programma presentato da Santoro, ci sarà il Procuratore Capo di Torino, Giancarlo Caselli, ormai infuriato per quanto dichiarato dal neo Presidente del Senato Pietro Grasso…
Io devo dire, che avendo ascoltato l’ex procuratore durante la trasmissione – Piazza Pulita, ho scritto sul loro Twitter il seguente messaggio: avevo dei dubbi… ora soltanto certezze!!! 
Già perché a sentire le vicende raccontate in quel suo monologo, mi sono reso conto, che in un qualche modo, quella presenza invisibile definita ” mafia ” aleggiava su tutti i personaggi descritti, come fosse una essenza odorosa difficile da togliere, sottile presenza di trasformazione dei comportamenti umani, portati a variare quel loro naturale percorso, anelando così dubbi su eventuali trattative, accordi, papelli…, come se si volesse nascondere qualcosa o qualcuno e comunque, che alla fine la verità non debba mai venire fuori…
Dopo le accuse che il giornalista Travaglio, aveva manifestato durante la trasmissione di giovedì scorso, ora anche  l’ex collega G. Caselli, ha denunciato il comportamento di Grasso in una lettera al Csm dichiarando che ” sono state prodotte allusioni suggestive, con il risultato di prospettare in maniera distorta vari fatti e circostanze afferenti la sua attività di magistrato “, e quindi chiede oggi di essere adeguatamente tutelato nei suoi diritti ed immagine”, in particolare là dove si insinua che il suo operato sarebbe stato caratterizzato dalla tendenza a promuovere e gestire processi che diventavano gogne pubbliche, ma che restavano senza esiti…

Il magistrato aggiunge inoltre che in tutta la sua esperienza professionale, si è sempre e soltanto ispirato alla osservanza della legge, al rispetto dei presupposti in fatto e in diritto necessari per poter intervenire e alla rigorosa valutazione della prova… ed inoltre che il comportamento in oggetto risultava, sempre a suo giudizio, ancor più delegittimante nei suoi confronti perché tenuto nel giorno stesso in cui veniva pronunziata dalla Corte d’appello di Palermo, lsentenza di condanna nei confronti di Marcello Dell’Utri, relativa ad un procedimento avviato dalla Procura quando appunto il magistrato ne era a capo…
Speriamo finalmente di scoprire cosa è avvenuto soprattutto nel 2005, quando l’ex Procuratore Grasso,  fu nominato dal Csm Procuratore Nazionale Antimafia. 
Alla fine sembra che le deposizioni fatte da Massimo Ciancimino, nella trattativa Stato-Mafia, non erano poi del tutto campate in aria, ma anzi, cominciano a trovare quelle giuste collocazioni, che per chissà quali motivi, certamente ancora da scoprire, erano state tramutate in calunnie…
Domani certamente assisteremo ancora una volta ad una nuova puntata di veleni e denunce…, ma chissà se alla fine così facendo, certe coperture poste a scudo e a salvaguardia, inizieranno a sgretolarsi, giungendo finalmente così a chiarire, quell’unica verità storica da tutti noi auspicata!!!

Dell’Utri… Assolto!!!

Un processo lungo…??? Noooooo… lunghissimo!!! Circa 15 anni… ed è arrivato ai giorni nostri!!!
Qualcuno voleva ancora rinviare, si…, si attendeva la dichiarazioni di Massimo Ciancimino… purtroppo questa deposizione è stata ritenuta dalla Corte d’Appello, assolutamente non necessaria, perché il padre Vito, non ha mai avuto alcun rapporto diretto o indiretto con Dell’Utri…, almeno dimostrabile. 
Dopo la condanna a nove anni di reclusione in primo grado e la successiva richiesta a 11 anni ( erano già trascorsi sei anni dalla sentenza di primo grado ) ecco che finalmente si arriva in Cassazione… 
In tutti questi anni si sono aggiunte nuove prove, nuovi elementi investigativi, nuove dichiarazioni, ulteriori elementi che provano in maniera inconfutabile l’accusa di avere per 30 anni scambiato rapporti con la mafia… 
Marcello Dell’Utri in questi anni, non si è perso una sola udienza, in tutti questi anni, egli ha aspettato la fine di un processo che riteneva ingiusto….
Ecco che finalmente la Prima Corte d’Appello di Milano, presieduto dal Giudice Marta Malacarne, si esprime: il senatore del Pdl, Marcello Dell’Utri è assolto perché il fatto non sussiste, dall’accusa di tentata estorsione aggravata dalle finalità mafiose. 
Quello appena conclusosi è il terzo processo d’appello sulla stessa vicenda e le motivazioni saranno depositate tra novanta giorni. La cassazione infatti nelle scorse settimane aveva annullato con rinvio una precedente sentenza della corte d’appello con la quale i giudici avevano riqualificato l’accusa in minacce gravi e avevano dichiarato la prescrizione. 
In precedenza, ancora, la cassazione aveva annullato la condanna a 2 anni per estorsione, rimandando il giudizio sempre alla corte d’appello. 
L’assoluzione di Dell’Utri è una sentenza vergognosa, sono deluso, ma come cittadino ed ex parlamentare ( repubblicano ) devo avere fiducia nella giustizia… questo è quanto dice Vincenzo Garraffa, l’imprenditore vittima secondo l’accusa della tentata estorsione. La difesa della parte civile farà ricorso in Cassazione contro la sentenza di assoluzione. E’ stato annunciato dall’avvocato Giuseppe Culicchia, difensore dell’imprenditore Vincenzo Garraffa, parte civile nel processo. È una sentenza sorprendente, ha dichiarato il legale, sostenendo che fino a ora, i fatti erano stati riconosciuti accertati e Garraffa considerato un testimone attendibile, mentre con questa sentenza, saremmo costretti a tornare a discuterne. 
Pensavate che finalmente la vicenda si era conclusa, no… ancora ne vedremo delle belle… chissà se per altri 15 anni… 
Ecco, forse l’idea e la necessità dei processi breve, non è poi così malvagia, soprattutto quando assistiamo a situazioni come quella di cui sopra…
Non è possibile assistere a processi che iniziano per le ragioni più assurde e si concludono con un nulla di fatto… scusate ma alla fine chi paga???
Chi paga per gli errori commessi??? per le tutte quelle vite rovinate??? per le loro famiglie??? non parlo del danno economico subito e neanche dal rimborso che lo stato concede per il maltorto, discuto del danno morale, quello che neanche dopo tanti anni verrà mai…purtroppo ripulito…

Il sistema processuale italiano attuale non prevede, infatti, specifici meccanismi di adeguamento alle indicate decisioni della Corte Europea mentre la Corte di Cassazione ha affermato che «… la prolungata inerzia dell’Italia corrisponde alla trasgressione dell’obbligo previsto dall’articolo 46 della Convenzione di conformarsi alla sentenza definitiva della Corte europea e, quindi, costituisce una condotta dello Stato italiano qualificabile come flagrante diniego di giustizia».

Oggi, per i magistrati, esiste una responsabilità civile “indiretta” ovvero il cittadino vittima a parer suo di un’ingiustizia, può fare causa allo Stato e solo dopo lo Stato può rivalersi sul magistrato… 

Accade però che, mentre le denunce solo lo scorso anno sono state più di 1300 e lo Stato nell’ultimo decennio ha sborsato più di 400 milioni di euro, nello stesso periodo di 10 anni, solo l’1,3% dei giudici è stato colpito da gravi illeciti disciplinari e solo 7 negli ultimi 3 anni. Ciò vuol dire: che i magistrati, non sbagliano mai o sbagliano raramente e quindi alla fine hanno poco da preoccuparsi, eventualmente basterà coprirsi di una polizza assicurativa; oppure che alla fine dei tanti soldi sborsati dallo Stato, i diretti responsabili non pagheranno mai; 
Come sempre in Italia!!!

Dell'Utri… Assolto!!!

Un processo lungo…??? 
Noooooo… lunghissimo!!! Circa 15 anni… ed è arrivato fino ai giorni nostri!!!
Qualcuno voleva ancora rinviare, già, si attendeva le dichiarazioni di Massimo Ciancimino… ma purtroppo questa deposizione è stata ritenuta dalla Corte d’Appello, assolutamente non necessaria, perché il padre Vito, non ha mai avuto alcun rapporto diretto o indiretto con Dell’Utri…, quantomeno dimostrabile. 
Dopo la condanna a nove anni di reclusione in primo grado e la successiva richiesta a 11 anni (erano già trascorsi sei anni dalla sentenza di primo grado ) ecco che finalmente si giunge in Cassazione… 
In tutti questi anni si sono apportate nuove riscontri, nuovi elementi investigativi, nuove dichiarazioni ed ulteriori elementi che provano in maniera inconfutabile all’accusa di avere per 30 anni avuto rapporti con la mafia… 
Marcello Dell’Utri in questi anni, non si è perso una sola udienza, in tutti questi anni, egli ha aspettato la fine di un processo che riteneva ingiusto….
Ecco che finalmente la Prima Corte d’Appello di Milano, presieduto dal Giudice Marta Malacarne, si esprime: il senatore del Pdl, Marcello Dell’Utri è assolto perché il fatto non sussiste, dall’accusa di tentata estorsione aggravata dalle finalità mafiose. 
Quello appena conclusosi è il terzo processo d’appello sulla stessa vicenda e le motivazioni saranno depositate tra novanta giorni. 
La cassazione infatti nelle scorse settimane aveva annullato con rinvio una precedente sentenza della corte d’appello con la quale i giudici avevano riqualificato l’accusa in minacce gravi e avevano dichiarato la prescrizione. 
In precedenza, ancora, la cassazione aveva annullato la condanna a 2 anni per estorsione, rimandando il giudizio sempre alla corte d’appello. 
L’assoluzione di Dell’Utri è una sentenza vergognosa, sono deluso, ma come cittadino ed ex parlamentare (repubblicano) devo avere fiducia nella giustizia… questo è quanto dice Vincenzo Garraffa, l’imprenditore vittima secondo l’accusa della tentata estorsione. 
La difesa della parte civile farà ricorso in Cassazione contro la sentenza di assoluzione. 
E’ stato annunciato dall’avvocato Giuseppe Culicchia, difensore dell’imprenditore Vincenzo Garraffa, parte civile nel processo. 
È una sentenza sorprendente, ha dichiarato il legale, sostenendo che fino a ora, i fatti erano stati riconosciuti accertati e Garraffa considerato un testimone attendibile, mentre con questa sentenza, saremmo costretti a tornare a discuterne. 
Pensavate che finalmente la vicenda si era conclusa, no… ancora ne vedremo delle belle… chissà se per altri 15 anni… 
Ecco, forse l’idea e la necessità dei processi breve, non è poi così malvagia, soprattutto quando assistiamo a situazioni come quella di cui sopra…
Non è possibile assistere a processi che iniziano per le ragioni più assurde e si concludono con un nulla di fatto, scusate ma alla fine chi paga???
Chi paga per gli errori commessi??? Per le tutte quelle vite rovinate??? Per le loro famiglie??? non parlo del danno economico subito e neanche dal rimborso che lo stato concede per il maltorto, discuto del danno morale, quello che neanche dopo tanti anni verrà mai…purtroppo ripulito…
Il sistema processuale italiano attuale non prevede, infatti, specifici meccanismi di adeguamento alle indicate decisioni della Corte Europea mentre la Corte di Cassazione ha affermato che «… la prolungata inerzia dell’Italia corrisponde alla trasgressione dell’obbligo previsto dall’articolo 46 della Convenzione di conformarsi alla sentenza definitiva della Corte europea e, quindi, costituisce una condotta dello Stato italiano qualificabile come flagrante diniego di giustizia».
Oggi, per i magistrati, esiste una responsabilità civile “indiretta” ovvero il cittadino vittima a parer suo di un’ingiustizia, può fare causa allo Stato e solo dopo lo Stato può rivalersi sul magistrato… 
Accade però che, mentre le denunce solo lo scorso anno sono state più di 1300 e lo Stato nell’ultimo decennio ha sborsato più di 400 milioni di euro, nello stesso periodo di 10 anni, solo l’1,3% dei giudici è stato colpito da gravi illeciti disciplinari e solo 7 negli ultimi 3 anni. Ciò vuol dire: che i magistrati, non sbagliano mai o sbagliano raramente e quindi alla fine hanno poco da preoccuparsi, eventualmente basterà coprirsi di una polizza assicurativa; oppure che alla fine dei tanti soldi sborsati dallo Stato, i diretti responsabili non pagheranno mai; 
Come sempre in Italia!!!

Lo stupro è meno grave se la ragazza non è vergine…

Se il caso della sentenza di cassazione sullo stupro della minorenne, meno grave, in quanto non più vergine vi ha colpito, leggete questo articolo da “altalex” che approfondisce da un punto di vista giuridico la questione.
La nota vicenda criminosa al centro della cronaca giudiziaria, sulla presunta minore gravità della violenza sessuale ai danni di una minore non più vergine, merita chiarezza.
Nell’ambito dei reati contro la libertà personale, come noto, la minore gravità del fatto costituisce una attenuante speciale prevista dall’art. 609-quater, comma 3, c.p. , segnatamente per il reato di atti sessuali con minorenne.
Il delitto ex art. 609 quater c.p. testualmente recita: “Soggiace alla pena stabilita dall`articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che. al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest`ultimo, una relazione di convivenza. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell`articolo 609 bis compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all’articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci”.
Il reato ascritto, innanzitutto, è quello di cui all’art. 609 quater, caratterizzato dall’assenza di pressioni coercitive, (Cass. pen. 29662/2004); in tal senso la Corte evidenzia che: “si era trattato di un rapporto pienamente assentito dalla stessa che ne aveva scelto le modalità”.
La Cassazione, dunque, entrando nel merito della quaestio, evidenzia una aporia logica nella motivazione del collegio di merito: lo stesso riconosce, con riguardo alla consumazione del rapporto, che si era trattato di un rapporto assentito dalla stessa, la quale, in particolare, ne aveva scelto le modalità.
Sempre la stessa Corte di merito, proseguendo, nega la diminuente della minore gravità del fatto di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. proprio con riferimento alle “modalità innaturali del rapporto”.
Gli ermellini, a questo punto, rilevano un evidente punto nevralgico motivazionale: lo stesso fatto (modalità del rapporto) è addotto sia in veste negativa, (a svantaggio del condannato), sia in veste positiva, (a vantaggio dello stesso).
La Suprema Corte, quindi, evidenzia, “che è bensì vero che ciò non elimina la riprovevolezza della condotta dell’imputato che in realtà si è avvalso dello stato di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti per essere inserita nello stesso nucleo familiare da lui costituito con la di lei madre convivente” ma “in questo contesto non sembra possa convenirsi con l’impugnata sentenza laddove afferma la gravità dell’episodio deducendola dalle modalità innaturali del rapporto, che in realtà furono scelte con avvedutezza della minore in quanto a suo dire idonee ad evitare i rischi che un diverso rapporto poteva comportare per la sua salute a causa della pregressa condizione di tossicodipendente dell’imputato”.
Non appare razionale, ad avviso del Collegio, pertanto, che l’agente possa essere escluso dal benefico della diminuente per un aspetto connotativo del comportamento delittuoso scelto dal soggetto passivo.
Tanto dedotto in fatto, la Corte si sofferma a valutare l’incidenza della condotta delittuosa sul bene giuridico tutelato dalla norma, ovvero “il corretto sviluppo della personalità sessuale del minore”, incidenza che va valutata in concreto, (Cass. pen. 12007/2003): il Collegio non condivide, quindi, la sentenza di merito dove ritiene le modalità di consumazione del rapporto sessuale “tali da compromettere l’armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima".
Ad avviso del Collegio: “l’affermazione è infatti del tutto apodittica in quanto trascura di considerare quanto nella stessa sentenza poco prima si è rilevato, e cioè che la ragazza già a partire dall’età di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni età di guisa che è lecito ritenere che già al momento dell’incontro con l’imputato la sua personalità dal punto di vista sessuale fosse molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età”.
La disamina oggettivo-giuridico della sentenza non può che lasciare perplessi: se non altro per la disinformazione assolutamente censurabile.
La sentenza non ha mai affermato che “lo stupro è meno grave se perpetrato ai danni di una ragazza non più vergine”; ha semplicemente dedotto che, una donna la quale abbia già intrattenuto rapporti sessuali con molti adulti ha senza dubbio una maggiore maturità sessuale.
Quanto al fatto tipico, è opportuno ricordare che la stessa Corte ribadisce che esso merita la stessa riprovevolezza, (nulla di meno dunque), ma si tratta, sul piano concreto, di un rapporto sessuale consumato con la volontà della minorenne la quale aveva ella stessa scelto le modalità consumative della relazione.
Quando i Giudici “sbagliano” è sicuramente corretto dirlo ed anche ad alta voce: altrettanto occorrerebbe fare, tuttavia, quando a sbagliare sono i giornalisti.
La sentenza Cass. pen. 6329/06, concludendo, non merita certo di essere “dimenticata con ignominia”: resta opinabile, condivisibile, dal punto di vista giuridico ma, sicuramente, “non ha detto quello che è stato detto”.
(Altalex, 21 febbraio 2006. Nota di Giuseppe Buffone)
Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 17 febbraio 2006, n. 6329
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 novembre 2003 la Corte d’appello di Cagliari decidendo sulla impugnazione proposta da T.M. avverso la sentenza in data 30 novembre 2001 del tribunale della stessa città – che lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per il delitto di violenza sessuale ed a quella di mesi due di reclusione per i reati di percosse e minacce – dichiarava di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela in ordine al reato di percosse e rideterminava la pena per i reati sub b) e c) nella misura di gg. 15 di reclusione, confermando nel resto con condanna dell’appellante anche alle spese di costituzione e rappresentanza della costituita parte civile.
Con il primo motivo di appello l’imputato aveva negato il pregresso rapporto di convivenza con la ragazza, S.V., vittima della violenza.
La Corte di merito replicava che le risultanze testimoniali dimostravano il contrario ed altrettanto risultava in definitiva dalle stesse dichiarazioni dell’imputato che aveva parlato di una volontà calunniosa della parte lesa originata dai suoi rimproveri per lo scarso impegno scolastico.
Con altro motivo erano state evidenziate le inesattezze in cui era caduta la ragazza. La Corte osservava che erano inesattezze di carattere marginale e che doveva escludersi il dolo di calunnia nel suo racconto anche perché non aveva avuto difficoltà a riferire dei suoi incontri precedenti con uomini giovani e meno giovani.
Con un’ulteriore motivo aveva sottolineato che la parte lesa aveva falsamente negato di avere parlato dei suoi rapporti con l’imputato ed altresì che la denuncia era chiaramente finalizzata a liberarsi dello stesso.
La replica era che i testimoni avevano confermato il racconto della parte lesa e che per sbarazzarsi del T. sarebbe stato sufficiente denunciare i maltrattamenti ai quali sottoponeva la famiglia.
La gravità del fatto escludeva infine ad avviso della Corte che il fatto stesso potesse configurarsi come fatto di minore gravità.
L’imputato propone personalmente ricorso per cassazione denunziando con un unico motivo mancanza ed illogicità manifesta della motivazione laddove la sentenza impugnata ha negato la minore gravità di cui all’art. 609-quater, comma 3. Rappresenta infatti che si è trattato di un unico rapporto, pacificamente acconsentito dalla ragazza che si era rifiutata ad un rapporto completo ma aveva optato senza difficoltà per un coito orale e che infine fin dall’età di 13 anni la stessa aveva avuto rapporti con giovani ed adulti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso merita di essere accolto.
La diminuente della minore gravità del fatto di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. è stata negata dalla Corte territoriale con riferimento alle “modalità innaturali del rapporto”, ritenute tali da compromettere “l’armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima”.
L’affermazione si pone in contrasto con quanto poco prima rilevato dalla stessa Corte allorché ha proceduto alla ricostruzione dell’unico episodio – quello riprodotto nel capo di imputazione – di abuso sessuale posto in essere dall’imputato ai danni della minore: si era trattato di un rapporto pienamente assentito dalla stessa che ne aveva scelto le modalità. L’imputato infatti intendeva avere un rapporto completo ma la ragazza, consapevole che l’uomo aveva avuto problemi di tossicodipendenza, aveva optato per un, a suo avviso, meno rischioso rapporto orale.
Ora è bensì vero che ciò non elimina la riprovevolezza della condotta dell’imputato che in realtà si è avvalso dello stato di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti per essere inserita nello stesso nucleo familiare da lui costituito con la di lei madre convivente. Ma tale relazione interpersonale fa parte dell’elemento oggettivo della fattispecie delittuosa tipica di cui si tratta (punita con la reclusione da 5 a 10 anni di reclusione) senza la quale quest’ultima non si sarebbe integrata in quanto pacificamente all’epoca del fatto la ragazza aveva compiuto 14 anni e come si è visto la stessa aveva prestato il proprio consenso al rapporto sessuale.
In questo contesto non sembra possa convenirsi con l’impugnata sentenza laddove afferma la gravità dell’episodio deducendola dalle modalità innaturali del rapporto, che in realtà furono scelte con avvedutezza della minore in quanto a suo dire idonee ad evitare i rischi che un diverso rapporto poteva comportare per la sua salute a causa della pregressa condizione di tossicodipendente dell’imputato.
Ancora meno condivisibile è l’altra affermazione della stessa sentenza, relativa alle negative conseguenze indotte da questo rapporto sullo sviluppo sessuale della minore.
L’affermazione è infatti del tutto apodittica in quanto trascura di considerare quanto nella stessa sentenza poco prima si è rilevato, e cioè che la ragazza già a partire dall’età di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni età di guisa che è lecito ritenere che già al momento dell’incontro con l’imputato la sua personalità dal punto di vista sessuale fosse molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età.
Alla stregua delle considerazioni che precedono e tenendone il debito conto, la Corte territoriale ala quale gli atti devono essere restituiti dovrà valutare se il diniego della attenuante in parola possa essere deciso con il supporto di una motivazione diversa da quella testè censurata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della attenuante di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari.

Lo stupro è meno grave se la ragazza non è vergine…

Se il caso della sentenza di cassazione sullo stupro della minorenne, meno grave, in quanto non più vergine vi ha colpito, leggete questo articolo da “altalex” che approfondisce da un punto di vista giuridico la questione.
La nota vicenda criminosa al centro della cronaca giudiziaria, sulla presunta minore gravità della violenza sessuale ai danni di una minore non più vergine, merita chiarezza.
Nell’ambito dei reati contro la libertà personale, come noto, la minore gravità del fatto costituisce una attenuante speciale prevista dall’art. 609-quater, comma 3, c.p. , segnatamente per il reato di atti sessuali con minorenne.
Il delitto ex art. 609 quater c.p. testualmente recita: “Soggiace alla pena stabilita dall`articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che. al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest`ultimo, una relazione di convivenza. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell`articolo 609 bis compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all’articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci”.
Il reato ascritto, innanzitutto, è quello di cui all’art. 609 quater, caratterizzato dall’assenza di pressioni coercitive, (Cass. pen. 29662/2004); in tal senso la Corte evidenzia che: “si era trattato di un rapporto pienamente assentito dalla stessa che ne aveva scelto le modalità”.
La Cassazione, dunque, entrando nel merito della quaestio, evidenzia una aporia logica nella motivazione del collegio di merito: lo stesso riconosce, con riguardo alla consumazione del rapporto, che si era trattato di un rapporto assentito dalla stessa, la quale, in particolare, ne aveva scelto le modalità.
Sempre la stessa Corte di merito, proseguendo, nega la diminuente della minore gravità del fatto di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. proprio con riferimento alle “modalità innaturali del rapporto”.
Gli ermellini, a questo punto, rilevano un evidente punto nevralgico motivazionale: lo stesso fatto (modalità del rapporto) è addotto sia in veste negativa, (a svantaggio del condannato), sia in veste positiva, (a vantaggio dello stesso).
La Suprema Corte, quindi, evidenzia, “che è bensì vero che ciò non elimina la riprovevolezza della condotta dell’imputato che in realtà si è avvalso dello stato di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti per essere inserita nello stesso nucleo familiare da lui costituito con la di lei madre convivente” ma “in questo contesto non sembra possa convenirsi con l’impugnata sentenza laddove afferma la gravità dell’episodio deducendola dalle modalità innaturali del rapporto, che in realtà furono scelte con avvedutezza della minore in quanto a suo dire idonee ad evitare i rischi che un diverso rapporto poteva comportare per la sua salute a causa della pregressa condizione di tossicodipendente dell’imputato”.
Non appare razionale, ad avviso del Collegio, pertanto, che l’agente possa essere escluso dal benefico della diminuente per un aspetto connotativo del comportamento delittuoso scelto dal soggetto passivo.
Tanto dedotto in fatto, la Corte si sofferma a valutare l’incidenza della condotta delittuosa sul bene giuridico tutelato dalla norma, ovvero “il corretto sviluppo della personalità sessuale del minore”, incidenza che va valutata in concreto, (Cass. pen. 12007/2003): il Collegio non condivide, quindi, la sentenza di merito dove ritiene le modalità di consumazione del rapporto sessuale “tali da compromettere l’armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima".
Ad avviso del Collegio: “l’affermazione è infatti del tutto apodittica in quanto trascura di considerare quanto nella stessa sentenza poco prima si è rilevato, e cioè che la ragazza già a partire dall’età di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni età di guisa che è lecito ritenere che già al momento dell’incontro con l’imputato la sua personalità dal punto di vista sessuale fosse molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età”.
La disamina oggettivo-giuridico della sentenza non può che lasciare perplessi: se non altro per la disinformazione assolutamente censurabile.
La sentenza non ha mai affermato che “lo stupro è meno grave se perpetrato ai danni di una ragazza non più vergine”; ha semplicemente dedotto che, una donna la quale abbia già intrattenuto rapporti sessuali con molti adulti ha senza dubbio una maggiore maturità sessuale.
Quanto al fatto tipico, è opportuno ricordare che la stessa Corte ribadisce che esso merita la stessa riprovevolezza, (nulla di meno dunque), ma si tratta, sul piano concreto, di un rapporto sessuale consumato con la volontà della minorenne la quale aveva ella stessa scelto le modalità consumative della relazione.
Quando i Giudici “sbagliano” è sicuramente corretto dirlo ed anche ad alta voce: altrettanto occorrerebbe fare, tuttavia, quando a sbagliare sono i giornalisti.
La sentenza Cass. pen. 6329/06, concludendo, non merita certo di essere “dimenticata con ignominia”: resta opinabile, condivisibile, dal punto di vista giuridico ma, sicuramente, “non ha detto quello che è stato detto”.
(Altalex, 21 febbraio 2006. Nota di Giuseppe Buffone)
Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 17 febbraio 2006, n. 6329
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 novembre 2003 la Corte d’appello di Cagliari decidendo sulla impugnazione proposta da T.M. avverso la sentenza in data 30 novembre 2001 del tribunale della stessa città – che lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per il delitto di violenza sessuale ed a quella di mesi due di reclusione per i reati di percosse e minacce – dichiarava di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela in ordine al reato di percosse e rideterminava la pena per i reati sub b) e c) nella misura di gg. 15 di reclusione, confermando nel resto con condanna dell’appellante anche alle spese di costituzione e rappresentanza della costituita parte civile.
Con il primo motivo di appello l’imputato aveva negato il pregresso rapporto di convivenza con la ragazza, S.V., vittima della violenza.
La Corte di merito replicava che le risultanze testimoniali dimostravano il contrario ed altrettanto risultava in definitiva dalle stesse dichiarazioni dell’imputato che aveva parlato di una volontà calunniosa della parte lesa originata dai suoi rimproveri per lo scarso impegno scolastico.
Con altro motivo erano state evidenziate le inesattezze in cui era caduta la ragazza. La Corte osservava che erano inesattezze di carattere marginale e che doveva escludersi il dolo di calunnia nel suo racconto anche perché non aveva avuto difficoltà a riferire dei suoi incontri precedenti con uomini giovani e meno giovani.
Con un’ulteriore motivo aveva sottolineato che la parte lesa aveva falsamente negato di avere parlato dei suoi rapporti con l’imputato ed altresì che la denuncia era chiaramente finalizzata a liberarsi dello stesso.
La replica era che i testimoni avevano confermato il racconto della parte lesa e che per sbarazzarsi del T. sarebbe stato sufficiente denunciare i maltrattamenti ai quali sottoponeva la famiglia.
La gravità del fatto escludeva infine ad avviso della Corte che il fatto stesso potesse configurarsi come fatto di minore gravità.
L’imputato propone personalmente ricorso per cassazione denunziando con un unico motivo mancanza ed illogicità manifesta della motivazione laddove la sentenza impugnata ha negato la minore gravità di cui all’art. 609-quater, comma 3. Rappresenta infatti che si è trattato di un unico rapporto, pacificamente acconsentito dalla ragazza che si era rifiutata ad un rapporto completo ma aveva optato senza difficoltà per un coito orale e che infine fin dall’età di 13 anni la stessa aveva avuto rapporti con giovani ed adulti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso merita di essere accolto.
La diminuente della minore gravità del fatto di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. è stata negata dalla Corte territoriale con riferimento alle “modalità innaturali del rapporto”, ritenute tali da compromettere “l’armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima”.
L’affermazione si pone in contrasto con quanto poco prima rilevato dalla stessa Corte allorché ha proceduto alla ricostruzione dell’unico episodio – quello riprodotto nel capo di imputazione – di abuso sessuale posto in essere dall’imputato ai danni della minore: si era trattato di un rapporto pienamente assentito dalla stessa che ne aveva scelto le modalità. L’imputato infatti intendeva avere un rapporto completo ma la ragazza, consapevole che l’uomo aveva avuto problemi di tossicodipendenza, aveva optato per un, a suo avviso, meno rischioso rapporto orale.
Ora è bensì vero che ciò non elimina la riprovevolezza della condotta dell’imputato che in realtà si è avvalso dello stato di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti per essere inserita nello stesso nucleo familiare da lui costituito con la di lei madre convivente. Ma tale relazione interpersonale fa parte dell’elemento oggettivo della fattispecie delittuosa tipica di cui si tratta (punita con la reclusione da 5 a 10 anni di reclusione) senza la quale quest’ultima non si sarebbe integrata in quanto pacificamente all’epoca del fatto la ragazza aveva compiuto 14 anni e come si è visto la stessa aveva prestato il proprio consenso al rapporto sessuale.
In questo contesto non sembra possa convenirsi con l’impugnata sentenza laddove afferma la gravità dell’episodio deducendola dalle modalità innaturali del rapporto, che in realtà furono scelte con avvedutezza della minore in quanto a suo dire idonee ad evitare i rischi che un diverso rapporto poteva comportare per la sua salute a causa della pregressa condizione di tossicodipendente dell’imputato.
Ancora meno condivisibile è l’altra affermazione della stessa sentenza, relativa alle negative conseguenze indotte da questo rapporto sullo sviluppo sessuale della minore.
L’affermazione è infatti del tutto apodittica in quanto trascura di considerare quanto nella stessa sentenza poco prima si è rilevato, e cioè che la ragazza già a partire dall’età di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni età di guisa che è lecito ritenere che già al momento dell’incontro con l’imputato la sua personalità dal punto di vista sessuale fosse molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età.
Alla stregua delle considerazioni che precedono e tenendone il debito conto, la Corte territoriale ala quale gli atti devono essere restituiti dovrà valutare se il diniego della attenuante in parola possa essere deciso con il supporto di una motivazione diversa da quella testè censurata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della attenuante di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari.

Lo stupro è meno grave se la ragazza non è vergine…

Se il caso della sentenza di cassazione sullo stupro della minorenne, meno grave, in quanto non più vergine vi ha colpito, leggete questo articolo da “altalex” che approfondisce da un punto di vista giuridico la questione.
La nota vicenda criminosa al centro della cronaca giudiziaria, sulla presunta minore gravità della violenza sessuale ai danni di una minore non più vergine, merita chiarezza.
Nell’ambito dei reati contro la libertà personale, come noto, la minore gravità del fatto costituisce una attenuante speciale prevista dall’art. 609-quater, comma 3, c.p. , segnatamente per il reato di atti sessuali con minorenne.
Il delitto ex art. 609 quater c.p. testualmente recita: “Soggiace alla pena stabilita dall`articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che. al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest`ultimo, una relazione di convivenza. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell`articolo 609 bis compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all’articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci”.
Il reato ascritto, innanzitutto, è quello di cui all’art. 609 quater, caratterizzato dall’assenza di pressioni coercitive, (Cass. pen. 29662/2004); in tal senso la Corte evidenzia che: “si era trattato di un rapporto pienamente assentito dalla stessa che ne aveva scelto le modalità”.
La Cassazione, dunque, entrando nel merito della quaestio, evidenzia una aporia logica nella motivazione del collegio di merito: lo stesso riconosce, con riguardo alla consumazione del rapporto, che si era trattato di un rapporto assentito dalla stessa, la quale, in particolare, ne aveva scelto le modalità.
Sempre la stessa Corte di merito, proseguendo, nega la diminuente della minore gravità del fatto di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. proprio con riferimento alle “modalità innaturali del rapporto”.
Gli ermellini, a questo punto, rilevano un evidente punto nevralgico motivazionale: lo stesso fatto (modalità del rapporto) è addotto sia in veste negativa, (a svantaggio del condannato), sia in veste positiva, (a vantaggio dello stesso).
La Suprema Corte, quindi, evidenzia, “che è bensì vero che ciò non elimina la riprovevolezza della condotta dell’imputato che in realtà si è avvalso dello stato di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti per essere inserita nello stesso nucleo familiare da lui costituito con la di lei madre convivente” ma “in questo contesto non sembra possa convenirsi con l’impugnata sentenza laddove afferma la gravità dell’episodio deducendola dalle modalità innaturali del rapporto, che in realtà furono scelte con avvedutezza della minore in quanto a suo dire idonee ad evitare i rischi che un diverso rapporto poteva comportare per la sua salute a causa della pregressa condizione di tossicodipendente dell’imputato”.
Non appare razionale, ad avviso del Collegio, pertanto, che l’agente possa essere escluso dal benefico della diminuente per un aspetto connotativo del comportamento delittuoso scelto dal soggetto passivo.
Tanto dedotto in fatto, la Corte si sofferma a valutare l’incidenza della condotta delittuosa sul bene giuridico tutelato dalla norma, ovvero “il corretto sviluppo della personalità sessuale del minore”, incidenza che va valutata in concreto, (Cass. pen. 12007/2003): il Collegio non condivide, quindi, la sentenza di merito dove ritiene le modalità di consumazione del rapporto sessuale “tali da compromettere l’armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima”.
Ad avviso del Collegio: “l’affermazione è infatti del tutto apodittica in quanto trascura di considerare quanto nella stessa sentenza poco prima si è rilevato, e cioè che la ragazza già a partire dall’età di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni età di guisa che è lecito ritenere che già al momento dell’incontro con l’imputato la sua personalità dal punto di vista sessuale fosse molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età”.
La disamina oggettivo-giuridico della sentenza non può che lasciare perplessi: se non altro per la disinformazione assolutamente censurabile.
La sentenza non ha mai affermato che “lo stupro è meno grave se perpetrato ai danni di una ragazza non più vergine”; ha semplicemente dedotto che, una donna la quale abbia già intrattenuto rapporti sessuali con molti adulti ha senza dubbio una maggiore maturità sessuale.
Quanto al fatto tipico, è opportuno ricordare che la stessa Corte ribadisce che esso merita la stessa riprovevolezza, (nulla di meno dunque), ma si tratta, sul piano concreto, di un rapporto sessuale consumato con la volontà della minorenne la quale aveva ella stessa scelto le modalità consumative della relazione.
Quando i Giudici “sbagliano” è sicuramente corretto dirlo ed anche ad alta voce: altrettanto occorrerebbe fare, tuttavia, quando a sbagliare sono i giornalisti.
La sentenza Cass. pen. 6329/06, concludendo, non merita certo di essere “dimenticata con ignominia”: resta opinabile, condivisibile, dal punto di vista giuridico ma, sicuramente, “non ha detto quello che è stato detto”.
(Altalex, 21 febbraio 2006. Nota di Giuseppe Buffone)
Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 17 febbraio 2006, n. 6329
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 novembre 2003 la Corte d’appello di Cagliari decidendo sulla impugnazione proposta da T.M. avverso la sentenza in data 30 novembre 2001 del tribunale della stessa città – che lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per il delitto di violenza sessuale ed a quella di mesi due di reclusione per i reati di percosse e minacce – dichiarava di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela in ordine al reato di percosse e rideterminava la pena per i reati sub b) e c) nella misura di gg. 15 di reclusione, confermando nel resto con condanna dell’appellante anche alle spese di costituzione e rappresentanza della costituita parte civile.
Con il primo motivo di appello l’imputato aveva negato il pregresso rapporto di convivenza con la ragazza, S.V., vittima della violenza.
La Corte di merito replicava che le risultanze testimoniali dimostravano il contrario ed altrettanto risultava in definitiva dalle stesse dichiarazioni dell’imputato che aveva parlato di una volontà calunniosa della parte lesa originata dai suoi rimproveri per lo scarso impegno scolastico.
Con altro motivo erano state evidenziate le inesattezze in cui era caduta la ragazza. La Corte osservava che erano inesattezze di carattere marginale e che doveva escludersi il dolo di calunnia nel suo racconto anche perché non aveva avuto difficoltà a riferire dei suoi incontri precedenti con uomini giovani e meno giovani.
Con un’ulteriore motivo aveva sottolineato che la parte lesa aveva falsamente negato di avere parlato dei suoi rapporti con l’imputato ed altresì che la denuncia era chiaramente finalizzata a liberarsi dello stesso.
La replica era che i testimoni avevano confermato il racconto della parte lesa e che per sbarazzarsi del T. sarebbe stato sufficiente denunciare i maltrattamenti ai quali sottoponeva la famiglia.
La gravità del fatto escludeva infine ad avviso della Corte che il fatto stesso potesse configurarsi come fatto di minore gravità.
L’imputato propone personalmente ricorso per cassazione denunziando con un unico motivo mancanza ed illogicità manifesta della motivazione laddove la sentenza impugnata ha negato la minore gravità di cui all’art. 609-quater, comma 3. Rappresenta infatti che si è trattato di un unico rapporto, pacificamente acconsentito dalla ragazza che si era rifiutata ad un rapporto completo ma aveva optato senza difficoltà per un coito orale e che infine fin dall’età di 13 anni la stessa aveva avuto rapporti con giovani ed adulti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso merita di essere accolto.
La diminuente della minore gravità del fatto di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. è stata negata dalla Corte territoriale con riferimento alle “modalità innaturali del rapporto”, ritenute tali da compromettere “l’armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima”.
L’affermazione si pone in contrasto con quanto poco prima rilevato dalla stessa Corte allorché ha proceduto alla ricostruzione dell’unico episodio – quello riprodotto nel capo di imputazione – di abuso sessuale posto in essere dall’imputato ai danni della minore: si era trattato di un rapporto pienamente assentito dalla stessa che ne aveva scelto le modalità. L’imputato infatti intendeva avere un rapporto completo ma la ragazza, consapevole che l’uomo aveva avuto problemi di tossicodipendenza, aveva optato per un, a suo avviso, meno rischioso rapporto orale.
Ora è bensì vero che ciò non elimina la riprovevolezza della condotta dell’imputato che in realtà si è avvalso dello stato di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti per essere inserita nello stesso nucleo familiare da lui costituito con la di lei madre convivente. Ma tale relazione interpersonale fa parte dell’elemento oggettivo della fattispecie delittuosa tipica di cui si tratta (punita con la reclusione da 5 a 10 anni di reclusione) senza la quale quest’ultima non si sarebbe integrata in quanto pacificamente all’epoca del fatto la ragazza aveva compiuto 14 anni e come si è visto la stessa aveva prestato il proprio consenso al rapporto sessuale.
In questo contesto non sembra possa convenirsi con l’impugnata sentenza laddove afferma la gravità dell’episodio deducendola dalle modalità innaturali del rapporto, che in realtà furono scelte con avvedutezza della minore in quanto a suo dire idonee ad evitare i rischi che un diverso rapporto poteva comportare per la sua salute a causa della pregressa condizione di tossicodipendente dell’imputato.
Ancora meno condivisibile è l’altra affermazione della stessa sentenza, relativa alle negative conseguenze indotte da questo rapporto sullo sviluppo sessuale della minore.
L’affermazione è infatti del tutto apodittica in quanto trascura di considerare quanto nella stessa sentenza poco prima si è rilevato, e cioè che la ragazza già a partire dall’età di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni età di guisa che è lecito ritenere che già al momento dell’incontro con l’imputato la sua personalità dal punto di vista sessuale fosse molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età.
Alla stregua delle considerazioni che precedono e tenendone il debito conto, la Corte territoriale ala quale gli atti devono essere restituiti dovrà valutare se il diniego della attenuante in parola possa essere deciso con il supporto di una motivazione diversa da quella testè censurata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della attenuante di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari.

Il Crocifisso deve restare nelle aule scolastiche???

Con una importante decisione, il Consiglio di Stato è intervenuto sulla questione della esposizione del crocifisso nelle aule stabilendo, una volta per tutte, che «per tutti, credenti e non credenti, essa non discrimina».
Respingendo il ricorso di una signora finlandese,che aveva chiesto la rimozione della croce dalla parete dell’aula di una scuola media frequentata dai figli, la cui esposizione avrebbe a suo dire violato i principi di laicità dello Stato e d’imparzialità dell’amministrazione, la VI Sezione , con sentenza n. 556 del 13/2/2006, ha stabilito che il crocifisso deve restare nelle aule perché esso non è solo un simbolo religioso,ma esprime tutti i valori civili di tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti e solidarietà, tutti principi che “delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato”.
La sentenza in commento ha il pregio di ricondurre,in termini strettamente giuridici, un dibattito, quello sulla libertà religiosa e sulla laicità della Repubblica italiana, troppo spesso ispirato da interpretazioni che gli stessi giudici hanno descritto come «ideologiche».

Il Crocifisso rimane, dunque, “sintesi di valori anche per i laici» e ha «funzione altamente educativa» a prescindere dal culto. Esso è un segno che non discrimina ma unisce,non offende ma educa.
Fuori dalle chiese, in un ufficio pubblico come può essere una scuola, il crocifisso resta un riferimento alla fede per i cristiani, «ma per credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata e assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile e intuibile (al pari d’ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono e ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento della nostra civile convivenza».
Esso,dunque,esprime valori quale «tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti, riguardo alla sua libertà, autonomia della coscienza morale nei confronti dell’autorità, solidarietà umana, rifiuto di ogni discriminazione»,valori che «hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano».

In questo senso «il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte “laico”, diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni».
La ricorrente cittadina straniera nel 2002 si era rivolta al Tribunale amministrativo regionale del Veneto che, dopo aver sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, che l’aveva dichiarata inammissibile, aveva respinto il ricorso (vedi ordinanza 14 gennaio 2004, n. 56 del TAR Veneto e sentenza Corte Cost. 15/12/2004 n. 389).
I Giudici del massimo consesso amministrativo hanno giudicato «infondato» il ricorso in appello proposto dalla medesima ricorrente motivando la decisione proprio con il principio di laicità dello Stato.
Si legge, infatti, nella sentenza che «non si può pensare al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come a una suppellettile, oggetto di arredo e neppure come a un oggetto di culto; si deve pensare piuttosto come a un simbolo idoneo a esprimere l’elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati, che sono poi i valori che delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato».
Uno Stato laico, dunque, rispetta la sensibilità e la libertà religiosa di ciascuno, riaffermando al tempo stesso valori comuni a tutti i cittadini.
Anzi, si legge ancora nella sentenza, «nel contesto culturale italiano appare difficile trovare un altro simbolo, in verità, che si presti più di esso (del crocifisso, ndr) a farlo; e l’appellante del resto auspica (e rivendica) una parete bianca, la sola che alla stessa appare particolarmente consona con il valore della laicità dello Stato».

La decisione delle autorità scolastiche «in esecuzione di norme regolamentari» di esporre il crocifisso – ha osservato il Consiglio di Stato – «non appare pertanto censurabile con riferimento al principio di laicità proprio dello Stato italiano».
Né vale obiettare, come è stato sostenuto nel ricorso,che quelle norme regolamentari (contenute nel regio decreto 965 del 1924) furono emanate quando la religione cattolica era «la sola religione dello Stato» perché «è altrettanto vero che tale norma non impedì minimamente al legislatore, nel corso di vari decenni, di adottare in molteplici settori della vita dello Stato una normativa contraria agli interessi della confessione cattolica» e perfino «di ascrivere la Chiesa cattolica tra le associazioni illecite».
Va ricordato come già in precedenza, il Consiglio di Stato si era pronunciato sulla questione con il parere n. 63/1988,documento efficace perché capace, nel breve volgere di poche righe, di riassumere egregiamente quanto di meno condivisibile è possibile sostenere su questo tema (vedi G. Galante, Piccole note sul Crocifisso nelle aule scolastiche, in Ass. Costituzionalisti.it, ott. 2004).

Le asserzioni in esso contenute sono tre.
a) Non sarebbe ravvisabile alcun rapporto di incompatibilità tra le norme regolamentari concernenti l’esposizione del crocefisso nelle scuole e le norme sopravvenute.
b) Il crocefisso, >.
c) La presenza del crocefisso nelle aule non costituisce >.
A tale orientamento fece seguito il noto,quanto controverso,provvedimento giudiziale del Tribunale aquilano, che nell’ottobre del 2003 sollevò una vivace reazione sociale ed un coinvolgimento diretto di forze politiche ed istituzioni (vedi Tribunale dell’Aquila, ordinanza 22 ottobre 2003, Giudice Montanaro).
“Nell’ambito scolastico – motivava la sentenza – la presenza del simbolo della croce induce nell’alunno a una comprensione profondamente scorretta della dimensione culturale della espressione di fede, perché manifesta l’inequivoca volontà, dello Stato, trattandosi di scuola pubblica, di porre il culto cattolico al centro dell’universo, come verità assoluta, senza il minimo rispetto per il ruolo svolto dalle altre esperienze religiose e sociali nel processo storico dello sviluppo umano, trascurando completamente le loro inevitabili relazioni e i loro reciproci condizionamenti”.

La rimozione del crocifisso, concludeva il giudice, è l’unica misura possibile per inibire la lesione del diritto di libertà dei figli minori, poiché l’alternativa sarebbe non far partecipare all’attività didattica i piccoli scolari.
Anche la esposizione del Crocifisso nelle aule di giustizia è stato oggetto di critica.
Lo scorso anno, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41571/2005, aveva stabilito che l’esposizione del crocifisso nelle aule di udienza, pur costituendo “una situazione astrattamente sussumibile nelle fattispecie processuali di cui all’art. 45 c.p.p. se si ha riguardo al suo carattere extraprocessuale” non assume rilevanza per la rimessione del giudizio e che è “indubitabile che la esposizione del crocifisso esula dalla fattispecie processuale de qua perché difetta dell’imprescindibile carattere locale”.

La Suprema Corte , aveva precisato che “la esposizione del crocefisso nelle aule giudiziarie non è limitata al Tribunale di Verona, e neppure agli uffici giudiziari di quella città, ma si estende ai tutto il territorio nazionale,in conformità, del resto, al contenuto della menzionata fonte ministeriale, che indirizzava l’obbligo di esporre il crocefisso a tutti i capi degli uffici giudiziari nazionali” con la conseguenza che “ non può invocarsi l’istituto della rimessione del processo per scongiurare un pericolo di parzialità del giudice o di turbamento del giudizio, quando la situazione che asseritamente genera quel pericolo ha dimensione nazionale, essendo evidente che in tal caso anche la translatio iudicii non sarebbe in grado di rimuovere o evitare quella stessa situazione che si assume pregiudizievole per la imparzialità e serenità del giudizio”.

La Corte aveva così respinto l’istanza dell’imputato di fede islamica il quale contestava la presenza del crocifisso nell’aula del Tribunale poiché contraria alla laicità dello Stato italiano e costituente un’intrusione nella sfera di libertà negativa del singolo che può perciò pregiudicare la libera determinazione dei soggetti del processo (dal giudice allo stesso imputato) ovvero costituire un legittimo sospetto sulla imparzialità dello stesso Giudice.
Un articolo di Mario Pavone

Il Crocifisso deve restare nelle aule scolastiche???

Con una importante decisione, il Consiglio di Stato è intervenuto sulla questione della esposizione del crocifisso nelle aule stabilendo, una volta per tutte, che «per tutti, credenti e non credenti, essa non discrimina».
Respingendo il ricorso di una signora finlandese,che aveva chiesto la rimozione della croce dalla parete dell’aula di una scuola media frequentata dai figli, la cui esposizione avrebbe a suo dire violato i principi di laicità dello Stato e d’imparzialità dell’amministrazione, la VI Sezione , con sentenza n. 556 del 13/2/2006, ha stabilito che il crocifisso deve restare nelle aule perché esso non è solo un simbolo religioso,ma esprime tutti i valori civili di tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti e solidarietà, tutti principi che “delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato”.
La sentenza in commento ha il pregio di ricondurre,in termini strettamente giuridici, un dibattito, quello sulla libertà religiosa e sulla laicità della Repubblica italiana, troppo spesso ispirato da interpretazioni che gli stessi giudici hanno descritto come «ideologiche».

Il Crocifisso rimane, dunque, “sintesi di valori anche per i laici» e ha «funzione altamente educativa» a prescindere dal culto. Esso è un segno che non discrimina ma unisce,non offende ma educa.
Fuori dalle chiese, in un ufficio pubblico come può essere una scuola, il crocifisso resta un riferimento alla fede per i cristiani, «ma per credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata e assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile e intuibile (al pari d’ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono e ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento della nostra civile convivenza».
Esso,dunque,esprime valori quale «tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti, riguardo alla sua libertà, autonomia della coscienza morale nei confronti dell’autorità, solidarietà umana, rifiuto di ogni discriminazione»,valori che «hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano».

In questo senso «il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte “laico”, diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni».
La ricorrente cittadina straniera nel 2002 si era rivolta al Tribunale amministrativo regionale del Veneto che, dopo aver sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, che l’aveva dichiarata inammissibile, aveva respinto il ricorso (vedi ordinanza 14 gennaio 2004, n. 56 del TAR Veneto e sentenza Corte Cost. 15/12/2004 n. 389).
I Giudici del massimo consesso amministrativo hanno giudicato «infondato» il ricorso in appello proposto dalla medesima ricorrente motivando la decisione proprio con il principio di laicità dello Stato.
Si legge, infatti, nella sentenza che «non si può pensare al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come a una suppellettile, oggetto di arredo e neppure come a un oggetto di culto; si deve pensare piuttosto come a un simbolo idoneo a esprimere l’elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati, che sono poi i valori che delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato».
Uno Stato laico, dunque, rispetta la sensibilità e la libertà religiosa di ciascuno, riaffermando al tempo stesso valori comuni a tutti i cittadini.
Anzi, si legge ancora nella sentenza, «nel contesto culturale italiano appare difficile trovare un altro simbolo, in verità, che si presti più di esso (del crocifisso, ndr) a farlo; e l’appellante del resto auspica (e rivendica) una parete bianca, la sola che alla stessa appare particolarmente consona con il valore della laicità dello Stato».

La decisione delle autorità scolastiche «in esecuzione di norme regolamentari» di esporre il crocifisso – ha osservato il Consiglio di Stato – «non appare pertanto censurabile con riferimento al principio di laicità proprio dello Stato italiano».
Né vale obiettare, come è stato sostenuto nel ricorso,che quelle norme regolamentari (contenute nel regio decreto 965 del 1924) furono emanate quando la religione cattolica era «la sola religione dello Stato» perché «è altrettanto vero che tale norma non impedì minimamente al legislatore, nel corso di vari decenni, di adottare in molteplici settori della vita dello Stato una normativa contraria agli interessi della confessione cattolica» e perfino «di ascrivere la Chiesa cattolica tra le associazioni illecite».
Va ricordato come già in precedenza, il Consiglio di Stato si era pronunciato sulla questione con il parere n. 63/1988,documento efficace perché capace, nel breve volgere di poche righe, di riassumere egregiamente quanto di meno condivisibile è possibile sostenere su questo tema (vedi G. Galante, Piccole note sul Crocifisso nelle aule scolastiche, in Ass. Costituzionalisti.it, ott. 2004).

Le asserzioni in esso contenute sono tre.
a) Non sarebbe ravvisabile alcun rapporto di incompatibilità tra le norme regolamentari concernenti l’esposizione del crocefisso nelle scuole e le norme sopravvenute.
b) Il crocefisso, <>.
c) La presenza del crocefisso nelle aule non costituisce <>.
A tale orientamento fece seguito il noto,quanto controverso,provvedimento giudiziale del Tribunale aquilano, che nell’ottobre del 2003 sollevò una vivace reazione sociale ed un coinvolgimento diretto di forze politiche ed istituzioni (vedi Tribunale dell’Aquila, ordinanza 22 ottobre 2003, Giudice Montanaro).
“Nell’ambito scolastico – motivava la sentenza – la presenza del simbolo della croce induce nell’alunno a una comprensione profondamente scorretta della dimensione culturale della espressione di fede, perché manifesta l’inequivoca volontà, dello Stato, trattandosi di scuola pubblica, di porre il culto cattolico al centro dell’universo, come verità assoluta, senza il minimo rispetto per il ruolo svolto dalle altre esperienze religiose e sociali nel processo storico dello sviluppo umano, trascurando completamente le loro inevitabili relazioni e i loro reciproci condizionamenti”.

La rimozione del crocifisso, concludeva il giudice, è l’unica misura possibile per inibire la lesione del diritto di libertà dei figli minori, poiché l’alternativa sarebbe non far partecipare all’attività didattica i piccoli scolari.
Anche la esposizione del Crocifisso nelle aule di giustizia è stato oggetto di critica.
Lo scorso anno, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41571/2005, aveva stabilito che l’esposizione del crocifisso nelle aule di udienza, pur costituendo “una situazione astrattamente sussumibile nelle fattispecie processuali di cui all’art. 45 c.p.p. se si ha riguardo al suo carattere extraprocessuale” non assume rilevanza per la rimessione del giudizio e che è “indubitabile che la esposizione del crocifisso esula dalla fattispecie processuale de qua perché difetta dell’imprescindibile carattere locale”.

La Suprema Corte , aveva precisato che “la esposizione del crocefisso nelle aule giudiziarie non è limitata al Tribunale di Verona, e neppure agli uffici giudiziari di quella città, ma si estende ai tutto il territorio nazionale,in conformità, del resto, al contenuto della menzionata fonte ministeriale, che indirizzava l’obbligo di esporre il crocefisso a tutti i capi degli uffici giudiziari nazionali” con la conseguenza che ” non può invocarsi l’istituto della rimessione del processo per scongiurare un pericolo di parzialità del giudice o di turbamento del giudizio, quando la situazione che asseritamente genera quel pericolo ha dimensione nazionale, essendo evidente che in tal caso anche la translatio iudicii non sarebbe in grado di rimuovere o evitare quella stessa situazione che si assume pregiudizievole per la imparzialità e serenità del giudizio”.

La Corte aveva così respinto l’istanza dell’imputato di fede islamica il quale contestava la presenza del crocifisso nell’aula del Tribunale poiché contraria alla laicità dello Stato italiano e costituente un’intrusione nella sfera di libertà negativa del singolo che può perciò pregiudicare la libera determinazione dei soggetti del processo (dal giudice allo stesso imputato) ovvero costituire un legittimo sospetto sulla imparzialità dello stesso Giudice.
Un articolo di Mario Pavone