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Dissesto idrogeologico in Sicilia: arrestato per corruzione e posto ai domiciliari il commissario!!!

Ho appena letto due articoli pubblicati su https://www.glpress.it/ a firma di Giuseppe Lazzaro ed un’altro scritto dalla  redazione di Catania su https://livesicilia.it/.

Ambedue trattano l’inchiesta che ha visto coinvolto il commissario per il dissesto idrogeologico in Sicilia

GL PRESS – trovate l’articolo completo su:

https://www.glpress.it/messina-inchiesta-e-appalti-oltre-allarresto-per-corruzione-di-croce-coinvolto-anche-il-sindaco-di-maletto/

In sintesi,

Maurizio Croce (già candidato a sindaco e consigliere comunale di Messina) è stato arrestato ieri per corruzione e posto ai domiciliari.

Inoltre – nel medesimo articolo – viene riportato l’arresto di Francesco Carmelo Vazzana, imprenditore calabrese, anche lui ai domiciliari ed è indagato Giuseppe Capizzi, sindaco di Maletto (CT), colpito da un’interdittiva della capacità di contrarre con la Pubblica amministrazione. 

Ieri mattina, la Guardia di Finanza di Messina, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei tre, indagati, a vario titolo, per una serie di fatti corruttivi nell’ambito dell’aggiudicazione e dell’esecuzione di appalti, promossi dal commissario di governo contro il dissesto idrogeologico per la Regione Sicilia. L’indagine scaturisce dal controllo disposto dal Prefetto di Messina, nel cantiere dei lavori di “riqualificazione ambientale e risanamento igienico dell’alveo del torrente Cataratti-Bisconte e opere varie nel Comune di Messina”.

Ulteriori novità nel servizio con i nomi di tutti gli altri indagati, per un totale di 11, di cui 9 persone fisiche e 2 persone giuridiche, a cui si sommano altri sei indagati, di cui 2 tra questi ho letto essere pubblici ufficiali; alla fine dell’articolo comunque sono riportati tutti i nomi coinvolti nell’inchiesta ed anche le Società iscritte ora nel registro degli indagati.  

LIVE SICILIA: – trovate l’articolo completo su:

https://livesicilia.it/inchiesta-sugli-appalti-a-messina-indagato-il-sindaco-di-maletto/?refresh_ce

In sintesi, 

Maletto(CT) – C’è anche il sindaco di Maletto, l’architetto Giuseppe Capizzi, tra gli indagati dell’inchiesta messinese che ha coinvolto il commissario per il dissesto idrogeologico in Sicilia, Maurizio Croce. Croce, si ricorda, è stato arrestato oggi per corruzione e posto ai domiciliari.

Assieme a lui è stato posto agli arresti domiciliari anche Francesco Carmelo Vazzana. Nessuna misura cautelare, va sottolineato, riguarda il sindaco, che invece è stato destinatario di una interdittiva della capacità di contrarre con la Pubblica amministrazione.

Vazzana, secondo l’impianto accusatorio, sarebbe stato l’intermediario tra Croce e Capizzi. Capizzi, dal canto suo, è rappresentante dell’impresa che si è aggiudicata i lavori per la messa in sicurezza del torrente Cataratti-Bisconte.

Intanto Croce è stato sospeso da Forza Italia. Lo ha comunicato il coordinatore regionale Marcello Caruso. “Sono assolutamente fiducioso e rispettoso del lavoro svolto dalla magistratura, che è soltanto all’inizio del proprio iter – ha dichiarato Caruso – così come auspico che la vicenda possa essere al più presto risolta e che il consigliere comunale Croce possa chiarire la propria posizione”.

Un nuovo caso "SAGUTO", che nulla centra con "Catania"…

Alcuni giorni fa, la mia cara amica Francesca mi inviava il link del video della puntata del 5 Dicembre trasmessa dalle “Iene”, di cui allego il link:
Naturalmente al centro del dibattito vi sono i provvedimenti da parte del Tribunale e soprattutto, quanto accaduto all’ex Presidente della Sezione di misure di prevenzione del tribunale di Palermo, Silvana Saguto, accusata di corruzione e abuso di ufficio…
L’inviato, Matteo Viviani, questa volta però… racconta di un’altra storia, con al centro la famiglia “Cavallotti”, la quale, non solo è stata sottoposta ad un provvedimento giudiziario ma soprattutto, è rimasta vittima della cattiva amministrazione dello Stato…
I Sig.ri Cavallotti ai tempi, avevano un’impresa d’impianti di pulizia di gas metano, precisamente a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo, ma secondo le indagini allora condotte, erano collusi con l’associazione criminale “cosa-nostra”…
La società, per i sopracitati motivi, è stata quindi sottoposta ad amministrazione giudiziaria e per quel dirigere compito, è stato incaricato un nuovo amministratore giudiziario, preposto per l’appunto, a quelle misure di prevenzione… 
Nel contempo i Sig.ri Cavallotti, titolari dell’azienda, sono stati arrestati e per loro è iniziato un lungo calvario processuale, completatosi dopo 12 anni con l’assoluzione…  
Per quanto si è appreso, sembra che la vicenda sia iniziata  a seguito di una segnalazione inviata alle autorità giudiziarie, nella quale si sosteneva che i figli, avessero di fatto, proceduto a sostituirsi ai propri genitori, veri e propri “prestanome”…
Ma, grazie ai giornalisti delle Iene, si sono potute ottenere delle intercettazioni, dove si è potuto ascoltare l’ex Amministratore Giudiziario che nei dialoghi parlava di “bilanci presentati a convenienza, di plusvalenze e soprattutto di proposte d’affari” concluse con i Sig.ri Cavallotti…“!!!
Da quelle stesse indagini giornalistiche, sembrerebbe che l’amministratore giudiziario nominato, non operava per c/ del tribunale, ma per alcune aziende sequestrate dal Tribunale… (vedasi d’altronde quale novità…) e difatti il giornalista Viviani nel suo servizio ripropone la frase: “Un inciucio, anzi un vero e proprio reato, commesso da chi quei reati invece dovrebbe aiutare lo Stato a contrastare”!!!
Ovviamente, la società concluse la sua avventura giudiziaria con il fallimento: le commesse furono perse, i dipendenti mandati a casa (resteranno senza ricevere un’euro delle proprie spettanze e in attesa di poter essere soddisfatti da quel cosiddetto “fondo di garanzia”…), il patrimonio di funzionamento (fabbricati mobili, impianti, mezzi d’opera, attrezzature, materie prime, prodotti e merci ancora in magazzino, crediti, denaro, ecc…) completamente svenduto, ma tutto ciò, verrà affrontato da tutte quelle forze sociali, in campo in nome della legalità, come un beneficio per l’azienda e non per come è stato: una “distruzione”!!!
E’ strano che, l’esperienza finora abbia dimostrato come, sotto Amministrazione giudiziaria, le società finiscono la loro vita, in quanto la maggior parte delle perdite, è proprio dovuta al sostentamento di tutti quei signori, che attraverso gli incarichi ricevuti, diventano di fatto, veri e propri bancomat per amici, parenti, familiari e colleghi professionisti esterni, ai quali concedono interessanti incarichi di consulenza, pagati a suon di migliaia di euro…
Ma questa è un’altra storia, di cui ho già ampiamente parlato negli anni scorsi… e di cui ad oggi, non si è trovata alcuna soluzione!!!
Anche perché ditemi… “chi dovrebbe modificare questo stato di cose, forse coloro che, con quel sistema clientelare, ci hanno finora mangiato?”…
Concludo con il commento che la trasmissione fa nel servizio: “La storia dei Sig.ri Cavallotti mostra come una giusta legge antimafia, quando dietro c’è una cattiva amministrazione da parte dello Stato, rischia di incoraggiare quella cultura mafiosa che dovrebbe combattere“!!!

Quando il sistema antimafia fallisce totalmente….

Quanti di Voi hanno visto la puntata del 3 Aprile 2017, s’intitolava “quando l’Antimafia cerca di fare affari“!!!
Alcuni amici miei, sapendo quanto mi sono battuto in questi anni, affinché certe verità scottanti potessero emergere, mi hanno consigliato di guardarla, peccato che dopo averla vista… non sono rimasto minimamente sorpreso!!!
La puntata trattava la gestione amministrativa da parte dello Stato e analizzava quella cosiddetta “casta” privilegiata degli “Amministratori giudiziari”, nominati dai Tribunali… che in più di una occasione (come si è visto… purtroppo), si sono dimostrati ben peggiori, di quegli stessi soggetti ai quali di fatto, erano stati sottratti i beni, attrsverdo i provvedimenti interdittivi…
Bene in quella vicenda, come in molte altre, si è evidenziata la capacità di quest’ultimi, di privilegiare gli interessi, non della Stato o della comunità che con quel loro incarico rappresentavano, bensì quelli personali…
Difatti, contrariamente alla regola del “buon padre di famiglia”, in molti casi, si è proceduto con una gestione arbitraria, effettuando vere e proprie operazioni… immobiliari, di transazioni o di compravendita, si è proceduto ad investimenti come se si fosse a tutti gli effetti veri e propri proprietari di quei beni, svolgendo con le proprie azioni, attività imprenditoriali che hanno avuto quale conseguenza, quella di condizionare il libero mercato, tentando così facendo… d’incrementare la redditività!!!
Infatti, l’attività di questi  inconsueti amministratori, dovrebbe consistere nel difendere i beni o l’impresa sottoposta a provvedimento di sequestro e/o confisca, evitando principalmente la sua estinzione e salvaguardando quantomeno le commessr e di conseguenza i posti di lavoro di quei poveri dipendenti… 
Si tratta, per quanto possibile, di ripristinare la legalità… se pur tra mille difficoltà, l’amministratore giudiziario deve tentare di portare avanti tutte le attività in corso, seguitare eventuali vendite, perseguendo quell’unico suo scopo: la sopravvivenza dell’impresa.
E’ stato dimostrato come, l’imprese inserite nel circuito mafioso sono di fatto agevolate, in quanto si trovava inserita in un sistema illecito che ne garantisce la sopravvivenza e ne amplifica le capacità di quanti indirettamente le gestiscono, tutto ciò grazie alla massimizzazione del profitto e soprattutto all’accumulazione della ricchezza…
L’impresa non nasceva come tale… ma era diventata un mezzo attraverso il quale l’organizzazione mafiosa reinvestiva i suoi proventi, provenienti delle loro attività illecite, al fine di poterne aumentare i profitti ed estendere in tal maniera, la loro influenza ed il proprio potere.
Il codice di procedura penale… mai aveva contemplato la figura dell’amministratore giudiziario, nonostante prevedesse la possibilità di sequestrare beni di ogni genere. 
L’ausiliario del giudice che doveva occuparsi dei beni sequestrati veniva chiamato “custode”… d’altronde l’etimologia di questa parola, porta a concetti quali coprire, nascondere e difendere… 
Il bene interessato da un accertamento penale poteva essere sottratto momentaneamente in attesa della definizione del giudizio e l’ausiliario del giudice, non doveva far altro, che stare di guardia e controllare che nessuno lo sottraesse o lo deteriorasse…
Difatti… in una visione liberale, soltanto il privato e solo il mercato può regolare l’amministrazione di un bene: l’intervento dello Stato nulla può e nulla deve fare del bene sequestrato; lo deve “congelare” finché non diventerà proprietà dello Stato o viceversa dovrà restituirlo al privato…
Con l’introduzione delle misure di prevenzione patrimoniali, ecco che compare nella nostra legislazione la figura dell’amministratore giudiziario in quanto ci si rende conto che la criminalità accumula ricchezza non solo immeritata perché frutto dell’illegalità, ma anche tossica perché alimenta illegalità…
Nel procedimento di prevenzione deve essere quindi possibile bloccare in via cautelare la ricchezza che potrebbe essere confiscata con un provvedimenti di sequestro; in tal caso quindi, il Tribunale deve nominare un giudice delegato alla procedura tra i componenti del collegio e poi un amministratore giudiziario scelto tra professionisti iscritti nei rispettivi albi (avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri o altre persone dotate di comprovata competenza nell’amministrazione dei beni del genere di quelli sequestrati).
Questo amministratore conserva la ricchezza in attesa della confisca per evitare che essa venga dispersa, ma al contempo ha il compito di farne un uso aderente alle regole di legge; così prima ancora di assicurare un bene patrimoniale allo Stato, ci si cura di depotenziarne la tossicità… 
Per farlo, questo professionista abilitato e regolarmente iscritto all’albo, deve principalmente godere della fiducia dell’autorità giudiziaria ed operare sotto il suo controllo. 
I requisiti formali del professionista venivano sostituiti dalla “comprovata esperienza” in amministrazione giudiziaria; ma l’esperienza si ricollegava al pregresso esercizio di tali funzioni e non vi era alcun criterio che potesse far valere quelle le reali capacità…
Per cui, leggendo quanto sopra riportato… c’è qualcuno che può spiegarmi quale parte del discorso non è stato chiaro a quei signori nominati nel servizio delle Iene???
A me sembra molto semplice e chiaro… ma forse è proprio questo il problema, tutti, dal primo all’ultimo di quell’ambiente giudiziario, hanno preferito non comprendere quanto in maniera semplice la legge prescriveva… 
Ed anche a noi, come si può chiedere di fingere o continuare a far finta, che non sia accaduto nulla???
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Si cambia: basta con società "confiscate"… si passa finalmente alla "legalizzazione"!!!

Sono anni che vado riportato come, il sistema di prevenzione giudiziaria non abbia dato in fondo, quei frutti sperati…
In particolare ho ritenuto che a fare fallire il sistema dell’amministrazione controllata, siano stati proprio alcuni suoi uomini… che di fatto, sono venuti meno a quanto avrebbero dovuto compiere…

Ed allora forse oggi, avendo compreso quegli errori del passato, si sta iniziando a cambiare rotta, adottando finalmente un nuova metodologia, certamente più efficace…
Molto di questo merito ritengo, sia da attribuire per la prima volta a livello nazionale, proprio alla nostra Procura etnea…
E’ il caso della società Tecnis Spa, una grande realtà della nostra città, a cui il Tribunale di prevenzione di Catania, ha accolto per l’appunto la richiesta della Procura, disponendo la restituzione della società e dei beni della società, ai suoi proprietari, gli imprenditori Mimmo Costanzo e Concetto Bosco…
La nuova procedura prevede difatti che, la stessa viene “legalizzata”, limitando ogni operazione nei prossimi tre anni, per valori superiore ai 250 mila euro, i quali dovranno essere comunicati direttamente alla Questura e alla Guardia di Finanza…
Correttamente infatti i due Pm, Antonino Fanara e Agata Santonocito (gli stessi che negli ultimi anni sono stati interessati nel seguire i maggiori provvedimenti di sequestro e confisca nel nostra provincia), sono giunti alla conclusione che ad essere pericolosi, non sarebbero stati i due imprenditori, ma le loro aziende, molto desiderabili dalla mafia, a causa di tutti quegli appalti aggiudicati, nel corso degli anni…
Certamente il provvedimento di commissariamento prefettizio adottato a suo tempo per questa società, a differenza dei classici interdittivi compiuti con il sequestro delle quote societarie e la nomina degli amministratori giudiziari (che, come abbiamo potuto vedere in alcuni casi in questi anni, non sono stati perfettamente adeguati a quel loro incarico…), ha permesso alla “Tecnis Spa” di poter proseguire nelle attività, senza perdere così gli appalti in corso, ma soprattutto, salvaguardando tutti quei dipendenti e le loro famiglie che, grazie proprio a quel lavoro sopravvivono!!!
Ed è proprio questo il primo impegno che lo Stato deve saper fare per contrastare la criminalità organizzata: dare certezza di continuità, non soltanto lavorativa, ma soprattutto sociale, permettendo a chiunque di comprendere che è proprio grazie alle istituzioni e alle sue procedure legittime, che si può cercare tutti, di vivere in modo dignitoso, ma soprattutto onesto!!!

Siciliani siate fiduciosi, da Cosa nasce Cosa…

Come riportavo alcuni giorni fa, è sbalorditivo osservare con quanta passione i miei conterranei s’interessino di comprendere quanto avviene nel Paese ed in particolare nella nostra regione…
Si cerca altresì di conoscere quanto stia programmando la ben nota “associazione“, affinché, come si dice spesso da noi: “da cosa… possa nascere cosa”.
Sono in tanti ancora a credere a quell’illusione che da sempre condiziona la nostra isola…
Voler insistere in quell’abbaglio che fa credere molti come: “con la mafia si lavora e con lo Stato si muore di fame”!!!
Certo, prendendo atto di quanto è avvenuto nel corso di questi anni, si potrebbe anche pensare che quella associazione sia sempre un passo avanti e che lo Stato purtroppo corre ai ripari, quando ormai è troppo tardi…
E d’altronde come dare torto a quei poveri siciliani in cerca di un lavoro, quando essi stessi prendono atto che la mafia ha messo quel loro “zampino” ovunque, senza dover ulteriormente aggiungere… in quasi tutti gli affari della nostra terra.
Viene spontaneo a loro dire: a chi dovremmo rivolgersi… se non a loro???
Ed è tragico sapere che ancora oggi, sono in molti a pensarla così!!!
Ritengo d’altronde impalpabile quanto compiuto negli anni passati da parte delle istituzioni (per fortuna che qualcosa in questi ultimi anni stia cambiando…) ad iniziarsi da quanto operato contro le infiltrazioni mafiose…
Per esempio, se iniziamo dagli accertamenti d’infiltrazione mafiosa: la verifica di quegli organismi societari… non sempre determina in modo preciso i reali soggetti proprietari (in quanto questi restano “celati” all’interno di quelle imprese), poiché i controlli si fermano ai soliti prestanome…
Le informative prefettizia infatti tengono sì conto delle indagini effettuate dagli organi inquirenti (al fine di evincere l’esistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle imprese), ma nella pratica, si scontrano con quella libertà decisionale che non conduce ai provvedimenti di risoluzione del rapporto, ma sono frutto di una scelta della stazione appaltante, in particolare quando questa è di natura privata.
Il più delle volte si riscontra come tali valutazioni (laddove si dovessero riscontrare indizi non così gravi e precisi) danno luogo a dubbi circa la reale sussistenza del “pericolo di infiltrazione mafiosa”, quindi questo giudizio viene rimesso all’amministrazione richiedente per l’eventuale adozione di provvedimenti ostativi o risolutori al sorgere o alla prosecuzione di rapporti con l’impresa sospetta… che però, nella gran parte delle volte, continua a far continuare la ditta aggiudicataria (chissà. forse anche perché, legata ad essa da collusioni varie…).
Se a quanto sopra si aggiungono i tempi – assai lunghi – che i provvedimenti interdittivi realizzano tra sequestri e confische alle società infiltrate dalla mafia, ecco che si scopre come, le due attività previste e cioè, quella amministrativa e quella giudiziaria, invece di convergere su un’unico obbiettivo, curiosamente divergono!!!
Lo Stato si ritrova così a perdere… in quanto l’attività giudiziaria deve iniziare nuovamente con il proprio operato e nel contempo le “opere pubbliche” continuano a rimanere nelle mani delle organizzazioni criminali e servono quindi a poco, quelle procedure di rilevazione dei dati dell’imprese (affidatarie, subappaltatrici e fornitori di manufatti e servizi) o le richieste generalità delle maestranze presenti nel cantiere o ancora, la stessa identificazione dei mezzi d’opera per comprenderne i proprietari o i noleggiatori degli stessi (a caldo o a freddo).
Andrebbero altresì controllate con maggiore precisione, le norme previste sulla sicurezza sul lavoro e di quelle attinenti la disciplina previdenziale; fondamentale diventa la verifica sulla tracciabilità dei flussi finanziarie e l’eventuale individuazione di quei collegamenti con la criminalità organizzata…
La verità è che questi controlli sono di per se parecchio difficoltosi (e soprattutto vanno estesi in modo capillare a tutte le commesse in corso…), ed è proprio su questo fattore che punta la criminalità organizzata, sapendo che l’esiguo numero di personale, rende di per se quegli stessi controlli… irrisori!!! 
E’ evidente come necessitino nuovi sistemi di verifica in grado di contrastare quelle avanzate metodologie mafiose, che dimostrano purtroppo, come in questo settore, i risultati ottenuti siano scadenti.
D’altronde, abbiamo potuto valutare quanto quei cosiddetti “protocolli di legalità”, siano serviti esclusivamente ad allontanare nell’immediato alcune imprese, a favore di altre concorrenziali e di come successivamente quest’ultime, siano state anch’esse colpite successivamente da quegli stessi provvedimenti interdittivi; peccato che nel contempo quest’ultime abbiano terminato gran parte di quell’opera, consentendo così, a società “infiltrazione”, di poter amplificare la propria attività finanziaria!!!
E’ ovvio che bisogna fare di più… in particolare si deve realizzare una effettiva trasparenza amministrativa che inizi con i controlli sopra riportati e segua momento per momento, l’assegnazione e la gestione degli appalti…
In questa ottica, dovrà essere sviluppato e migliorato lo scambio di informazioni di quei dati, tra i soggetti incaricati dei controlli, gli organi istituzionali, gli enti pubblici amministrativi, completando quella banca dati che racchiuda tutte le società interdette ed i soggetti affiliati ad essa…
Comunque, cari Siciliani… state fiduciosi: sì, mentre attendete con trepidante attesa i cambiamenti positivi da parte del Governo… anche “Cosa nostra” da parte sua, sta lavorando per tutti Voi!!! 

Lotta al malaffare: si corre ai ripari quando è ormai troppo tardi!!!

E’ necessario tener presente quanto solitamente avviene nel nostro Paese e cioè che si corre ai ripari… quando è ormai troppo tardi!!!
Se osserviamo a quali livelli sono giunte le mafie nelle nostri regioni e come abbiano saputo inserirsi in tutti quegli affari milionari… è evidente che qualcosa in quel sistema di prevenzione è venuto a mancare!!!
Ora molti tra voi diranno: si vabbè… caro Costanzo, non è che si può pensare sempre in maniera negativa,  dopotutto qualcosa di buono è stato fatto…
Sì… è vero, ma il problema è che si giunti sempre ad individuare quel sistema corruttivo, quando ormai gli avvenimenti… erano stati compiuti!!!
Per cui, a cosa serve arrivare a posteriori, quando cioè le collusioni sono state realizzate, quando ormai si è proceduto con la spartizione di quelle tangenti e le documentazioni incriminate sono state fatte sparire o quantomeno alterate, ed infine anche i suoi  truffatori sono riusciti a scappare all’estero e con i soldi percepiti, si stanno facendo seguire dal “noto” legale…  
Si parla tanto di controlli, ma se osserviamo il quadro normativo vigente, questo è compreso in quella semplice informativa antimafia, rappresentata dalla legge delega del 1994 nota con il numero 47…
Le Prefetture, hanno avuto così la possibilità di acquisire quelle necessarie informazioni, volte al cosiddetto accertamento d’infiltrazione mafiosa… all’interno di quegli organismi societari…
Ora vorrei dire… per aggirare quei controlli, basta costituire una società con due facce pulite e con il casellario giudiziario immacolato, senza carichi pendenti ed in regola con i propri adempimenti amministrativi, basterà inoltre passargli un’autovettura, uno stipendio ed il gioco è fatto… per ottenere quella informativa negativa antimafia!!!
Dopotutto come considerare quelle verifiche se non meramente ricognitive…
Sappiamo bene che, nello svolgimento di quei controlli, si esaminano esclusivamente i dati su eventuali provvedimenti giudiziari o misure cautelari, oppure si verifica se il soggetto è sottoposto a giudizio o sono in corso sentenze di condanna…
Quindi, se l’accertamento (sulla base di attività di indagine effettuata dagli organi inquirenti) risulta negativo, viene esclusa di fatto la possibile esistenza di elementi che presumerebbero tentativi di infiltrazione mafiosa… 
Ottenuto quindi quel cosiddetto “lasciapassare”… dalla prefettura, si potrà cominciare a ricevere quelle necessarie autorizzazioni per operare o concessioni varie, tra cui quelle relative ad esplosivi (per lo svolgimento di particolari attività…), nonché quei necessari titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone o cose…
Nel caso contrario e cioè quando la Prefettura emette i provvedimenti interdittivi, considerando quelle società come “infiltrate”… ecco che intervengono eventuali determinazioni, tra cui per esempio, i ben noti provvedimenti giudiziari, dai quali scaturiscono, sequestri e confische per tutte quelle società cosiddette “infiltrate” e con con la ben nota gestione amministrativa…
Se poi, successivamente a quanto sopra, si assiste a ciò che è avvenuto nel corso degli anni, mi riferisco ai continui ribaltamenti giudiziari, che hanno restituito ai legittimi proprietari le società interdette, ribaltando di fatto, tutti quelle pregiudizievoli espresse in precedenza…
Sorge quindi il dubbio che qualcosa forse in quei controlli non funzioni… perché se le procedure adottate in precedenza, vengono col passar del tempo… ribaltate, c’è da chiedersi se non sia il momento di cambiare qualcosa…
Infatti, considerando la lotta contro la mafia, che ha comportato –almeno qui da noi in Sicilia– migliaia di provvedimenti interdittivi, è strano dover giungere nel 2016 per comprendere come di contro, gli interessi di cosa nostra – grazie ad altre sue imprese associate – abbiano raccolto a se, la maggior parte degli appalti, in particolare quelle delle “grandi opere pubbliche”!!!
Ora, quanto sopra, è avvenuto principalmente a causa di un sistema di contrasto debole o quantomeno non adeguato, a differenza delle capacità messe in campo da quella criminalità organizzata, che nei fatti, si è aggiudicata quasi tutti gli appalti pubblici messi a disposizione dallo Stato…
Ritengo che l’errore fatto… sia dipeso dal non aver saputo concentrare in un’unica struttura, tutte quelle informazioni presenti nei vari gruppi d’interforze, mantenendo inoltre le stesse, costantemente aggiornate, per poter generare in maniera rapida, tutti quei provvedimenti di competenza… senza dover rischiare in un secondo tempo… la classica figuraccia…
E’ in questa ottica, che va migliorato il sistema di controllo, realizzando per esempio una banca dati che concentri l’elenco di quelle società sottoposte ai provvedimenti d’interdizione, i suoi soci, ed anche coloro che hanno negli anni gravitato intorno ad essa… in qualità di affiliati, associati o anche di semplici consulenti, per finire con coloro che, in qualità di responsabili o funzionari di enti delle PA, hanno permesso con le loro ignobili azioni, che quelle corruzioni potessero realizzarsi …
D’altronde… è in ciò che viene rappresenta la più grande mancanza istituzionale: l’inefficacia infatti della circolazione delle informazioni, ha permesso in questi anni, a tutte quelle società infiltrate dalla criminalità organizzata, di poter sfruttare tutte le lacune “donate” dallo Stato, permettendo così di operare indisturbatamente, in quasi tutti gli appalti pubblici.

L'Antimafia tra appalti pubblici e privati…

Rappresenta uno dei problemi fondamentali nell’applicazione della normativa antimafia e nella verifica dei concorrenti sia in fase di gara che di stipula del contratto.
Vi è infatti un po’ di confusione tra i due accertamenti e cioè tra il momento di verifica e quello riguardante i requisiti generali ( articolo 38, comma 1, lettera b) – Codice dei contratti pubblici).
E’ possibile infatti che proprio tra i due momenti intervengano cause ostative/interdittive che precludono la possibilità di contrarre contratti con la Pubblica Amministrazione.
Infatti se da un lato, in fase di gara si verificano i requisiti dichiarati dall’impresa, dall’altro e cioè immediatamente alla data antecedente la stipula del contratto, si provvede alla richiesta di acquisizione della comunicazione antimafia, solo e soltanto nei limiti dell’aggiudicatario.

Ovviamente gli accertamenti realizzati sono diversi a seconda dei due momenti per cui:
nel primo cso e cioè durante la verifica alla partecipazione riguarderà unicamente i soggetti quali il direttore tecnico, il titolare e/o i soci e l’amministratore.
L’acquisizione della comunicazione antimafia, oltre ai soggetti di cui sopra, riguarderà ( ai sensi dell’articolo 85 del codice antimafia), anche:
– per le società di capitali, tutti i componenti l’organo di amministrazione ed il socio di maggioranza;
– per tutti gli altri tipi di società, anche i membri del collegio sindacale ( legge n. 231/2001).

Il problema nasce nel caso di una struttura di partecipazioni societarie a catena, in quanto non è neb chiaro dove il sistema di controlli ( esteso ) debba fermare i propri accertamenti e cioè a quale livello della compagine societaria, sia perché tale controllo, prevederebbe tempi lunghi ma soprattutto e certamente poiché oneroso.
Stessa situazione cautelativa in fase di gara, andrebbe presa anche su eventuali familiari conviventi, ma qui l’interpretazione giurisprudenziale diventa talmente estesa, che andrebbe affrontata con un argomento a parte…, certamente diverso è il discorso con riferimento alla informazione prefettizia che ( articolo 85, comma 3, del codice antimafia), prevede espressamente la necessità di estendere la verifica anche ai familiari conviventi e cioè con chiunque conviva con la persona sottoposta ad accertamento.

Quanto sopra vale solo e soltanto per i contratti pubblici, mentre la documentazione antimafia cambia totalmente nel caso di rapporti tra i privati, poiché è impossibile al privato di potersi cautelare da quelle imprese non regolari dalla posizione antimafia.
Non esiste alcuna possibilità per il privato di rivolgersi alle Prefetture per richiedere la documentazione antimafia, analoga situazione se la richiesta viene fatta alla Camera di Commercio nel caso in cui si richiedesse loro, di rilasciare un certificato camerale con la dicitura antimafia.

Come comportarsi quindi???
Qualche ente suggerisce di richiedere:
– la visura delle iscrizioni nel casellario giudiziale, ai sensi dell’articolo 33 del DPR 14 novembre 2002, n. 313 (T.U. delle disposizioni in materia di casellario giudiziale), poiché tale documento, pur non avendo alcuna efficacia giuridica, riporta comunque tutte le iscrizioni contenute nel casellario giudiziale, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati rilasciati al privato;
– un certificato dei carichi pendenti, che attesta l’eventuale sussistenza di sentenze di condanna anche non definitive;
La nuova legge anti-corruzione prevede ( art. 1 comma 52/57 ) l’istituzione presso le prefetture, di controlli periodici per quelle imprese che operano in quei settori di attività particolarmente a rischio, in quanto si pongono in quei settori particolarmente interessati, sia dalle aggiudicazioni degli appalti pubblici e quindi interessati dalla criminalità organizzata.
Tra queste abbiamo: 
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto terzi;
i) custodia dei cantieri.

I meccanismi di tutela ci sono tutti il problema è farli rispettare.
Assistiamo purtroppo giornalmente, alla conclusione di procedure giudiziarie nelle quali, da un lato vengono escluse quelle imprese che, a causa d’informative “positive” prefettizie, non possono continuare quegli appalti già aggiudicati, mentre di contro, assistiamo all’assegnazione degli stessi lavori ad altre imprese, che in sede di contratto e secondo i cosiddetti ” controlli” vengono considerate limpide, ma che poi successivamente nel corso dei lavori e quasi sempre all’ultimazione degli stessi, vengono invece delegittimate e marchiate quali “affiliate”…
Un doppio scherno per quanti ( dipendenti della prima impresa ) si sono visti soffiare via parte del proprio operato, diminuendo se non perdendo cosi di fatto, oltre alla prospettiva di continuità per la società nella quale si stava operando, anche e purtroppo il proprio posto di lavoro, incredibilmente a scapito di quelle imprese, poi risultate aggiudicatarie, che grazie a chissà quali articolate procedure ( e non entro nei meriti della volontarietà di quei controlli, che visti poi i successivi sviluppi delle indagini, possiamo ben dire, essere stati fatti in maniera molto approssimativa… ), che hanno posto queste cosiddette società come “cristalline”, ma che successivamente si sono dimostrate tutt’altro.
Abbiamo potuto leggere come, nel corso dei lavori, questi abbiano utilizzato manodopera, subappaltatori, lavoratori autonomi e fornitori e/o noli, senza alcun rispetto delle normative previste, anzi, affidando proprio l’intera gestione dell’appalto a soggetti che ora, attraverso le indagini, sono risultate organiche proprio di quel sistema, che tanto sin dall’inizio si era voluto contrastare!!!

Incandidabilità e Anticorruzione…

L’interdizione dai pubblici uffici è una pena accessoria disciplinata dagli artt. 28 e seguenti del codice penale.
L’art. 29 c.p. prevede in via generale:
– l’interdizione perpetua dai pubblici uffici a seguito di condanna all’ergastolo e di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni (si rammenta che il massimo della pena detentiva prevista per il nuovo reato introdotto dal disegno di legge in esame è di 5 anni);
– l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni in caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a 3 anni.
L’art. 317-bis c.p. prevede l’interdizione perpetua in caso di condanna per i reati di cui agli artt. 314 (peculato) e 317 (concussione) c.p..
Se, tuttavia, per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l’interdizione temporanea.
Ai sensi del’art. 28 c.p. l’interdizione comporta la privazione, tra gli altri, del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi elezione e di ogni altro diritto politico.
La lettera b) prevede l’incandidabilità per coloro che sono stati condannati in via definitiva, con una pena di almeno 2 anni, per i delitti previsti dal libro II, titolo II, capo I del codice penale.
Si tratta dei delitti contro la pubblica amministrazione, quali peculato, malversazione, concussione, corruzione, ecc. ( per l’elenco completo si veda sopra, la sintesi riferita all’articolo 8, comma 5 del disegno di legge). 
La medesima lettera b) prevede altresì, l’incandidabilità per “altri delitti” per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore, nel massimo, a 3 anni.
La lettera c) prevede che sia il legislatore delegato a determinare il termine di durata dell’incandidabilità – la quale, si è ricordato, è temporanea.
La lettera d) stabilisce che l’incandidabilità operi anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (patteggiamento).
Non è prevista analoga disposizione per il divieto di assunzione di cariche di cui al comma 1 e al comma 2, lettera g).
La lettera e) individua tra le finalità del testo unico il coordinamento delle norme sull’incandidabilità con quelle in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all’esercizio del diritto di voto attivo.
Per quanto riguarda la riabilitazione: l’art. 178 c.p. prevede che la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga diversamente.
Il divieto di ricoprire cariche di Governo (comma 2, lettera f))
La lettera f) prevede che le cause di incandidabilità a deputato e senatore si applicano anche ai fini della assunzione delle cariche di Governo (Presidente del Consiglio dei ministri, Ministri, Viceministri e Sottosegretari), alle medesime condizioni.
Per i membri del Governo, la incandidabilità si tramuta in divieto di ricoprire cariche di governo.
– incandidabilità a livello locale (comma 2, lettere g)-h))
La lettera g) prevede che il testo unico operi una completa ricognizione delle disposizioni vigenti in materia di:
– incandidabilità alle seguenti elezioni di enti locali:
– provinciali;
– comunali;
– circoscrizionali;
Il divieto a ricoprire le seguenti cariche:
– presidente della provincia;
– sindaco;
– assessore provinciale e comunale;
– consigliere provinciale e comunale;
– presidente e componente del consiglio circoscrizionale;
– presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi;
– presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni;
– consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000);
– presidente e componente degli organi delle comunità montane.
A differenza dell’incandidabilità parlamentare, istituto completamente nuovo, l’ordinamento vigente già prevede alcune cause ostative alla candidatura negli enti locali derivanti da condanna definitiva.
Si ricorda che l’art. 58 del testo unico degli enti locali (d.lgs. 267/2000) prevede che non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’art. 114 TU, presidente e componente degli organi delle comunità montane coloro che hanno riportato una condanna definitiva per uno dei seguenti delitti:

– associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; delitto concernente l’importazione, l’esportazione, la produzione, la vendita di armi; delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a tali reati;
–  peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto d’ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
–  delitti, diversi da quelli di cui al punto precedente, commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio per i quali sia stata comminata definitivamente la pena della reclusione non inferiore a sei mesi;
–  delitti non colposi per i quali sai stata inflitta una pena della reclusione non inferiore a due anni.

Le medesime condizioni di non candidabilità sussistono anche per coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di stampo mafioso.
L’eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni descritte è nulla.
L’organo che ha convalidato l’elezione è tenuto a revocarla non appena viene a conoscenza della loro esistenza.
In caso di sentenza non definitiva si applica la sospensione dalle carica e con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna è prevista la decadenza di diritto (art. 59 TUEL).
Il testo attuale della disposizione suddetta è stato introdotto dall’art. 1 della legge 13 Dicembre 1999, n. 475, per conformare il testo alla sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 1996 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della precedente formulazione (che ancorava la situazione ostativa anche a decisioni non irrevocabili).
La Corte ha affermato che l’incandidabilità va considerata come una particolarissima causa di ineleggibilità che va valutata alla luce del diritto di elettorato passivo, che l’art. 51 Cost. assicura in via generale.
Secondo la Corte, solo una sentenza irrevocabile può giustificare l’esclusione dei cittadini che intendono concorrere alle cariche elettive; né vale obiettare che si tratta di elezioni amministrative, e non di quelle politiche generali, perché pure in questo caso è in gioco il principio democratico, assistito dal riconoscimento costituzionale delle autonomie locali.

Quindi alla fine è stato approvato un decreto, in base al quale chi ha avuto condanne definitive per peculato, corruzione, concussione, terrorismo, mafia fino ad 2 anni e 1 giorno non può essere candidabile, fino a 2 anni invece si. 

Meno male che si pensava di fare pulizia, ma forse se avessero adottato la regola più semplice e cioè quella di mettere fuori, tutti coloro che hanno subito una condanna penale, credo che alla fine di quelli oggi al parlamento, ne sarebbero restati pochi…
L’Italia politica è fantastica nel sapere sempre trovare le giuste soluzioni o per meglio dire escamotage, per favorire sempre ed ovunque i propri uomini di potere… in vari modi, ma sempre mirati ad ottenere per qualcuno benefici, sia che si tratta di politica, che di economia, che di leggi ad personam, di fisco e via discorrendo…
Queste regole non cambieranno mai… c’erano ai tempi dei romani… e ci sono ancora oggi!!!
Voi pensate di poterle cambiare le regole, che attraverso il voto o i referendum si possano modificare le attuale condizioni, tutte baggianate… appena qualcosa cambia… loro intervengono per rimettere le cose nuovamente apposto!!! 
Non c’è tra loro una regola scritta…, ma è una regola di vita, per quanti vogliono appartenere a quella casta, ad un sistema ben radicato, fatto di complicità, favoreggiamenti, raccomandazioni, alleanze e connivenze, tali da non permettere a nessuno di poterne modificare o soltanto incrinarne la struttura…
Un Paese dove s’intrecciano sistemi legali a quelli corruttivi, dove i processi vengono indirizzati…, dove le indagini trovano ostacoli alla verità, dove si attuano accordi con mafia e terrorismo, dove i giudici che si ribellano…, vengono uccisi oppure trasferiti se non azzittiti in procure emarginate!!!
Nessuno parla…nessuno vuole parlare e quei pochi che potrebbero farlo, per paura tacciono…, mentre gli altri, già quelli di cui invece sentiamo manifestare le opinioni, sono ovviamente pagati per dire ciò che piace loro… e noi tutti qui…ad ascoltare ” pacificamente ” una verità che non esiste!!!