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Francesco: La "verità" non può mai essere silenziosa, altrimenti si chiama complicità!!!

Caro Bergoglio, ma come puoi pensare di uscirtene con una frase del genere: “Contro lo scandalo la verità è mite, la verità è silenziosa”!!!
Posso certamente comprendere che quelle parole siano dettate da un momento di crisi della tua Chiesa e che attraverso di esse, si stia provando a limitare i danni causati dalle parole pronunciate da un alto monsignore che proprio in una lettera aveva sostenuto che Lei Santo Padre,  fosse a conoscenza dei comportamenti dell’ex cardinale Theodore McCarrick, (accusato di pedofilia) ed anche d’aver incontrato, durante i suoi viaggi in Usa, una funzionaria che rifiutava le nozze ai gay…
Ora, pensare che nel 2018 la Chiesa debba nascondersi o proteggersi da quelle infamie azioni ahimè compiute, fa apparire la stessa, distante da quegli insegnamenti a cui Cristo faceva riferimento e forse di contro, più vicini alle volontà di quel suo acerrimo antagonista, presentato da sempre nei vostri scritti (il sottoscritto non ci ha mai creduto…) come “Satana”!!!
Ed ancora, quando dice “il giudizio fatelo voi”: Sbaglia!!! 
Sì… sbaglia, perché è Lei il “Capo della Chiesa” e quindi tocca a Lei prendere quei necessari provvedimenti affinché questa nostra Chiesa (la stessa che Lei comanda), riprenda nuovamente quel giusto percorso, per la quale era stata fondata…
Altrimenti, per come ha fatto quel suo (“emerito” per modo di dire… ) predecessore (lo stesso che d’altronde era ben a conoscenza di quanto stava accadendo… difatti, si è dato molto da fare per bloccare in ogni modo, quella verità riprovevole), si dimetta!!!
Sappia che il sottoscritto, a causa vostra, si vergogna d’essere “cattolico”, m’imbarazza profondamente sapere che la mia Chiesa, la mia religione e soprattutto alcuni suoi uomini, abbiano potuto compiere tutte quelle nefandezze…

E dire che il sottoscritto ne aveva parlato, già… avevo fatto emergere (in tempi non sospetti) dei post con i quali attaccavo in maniera chiara quanto compiuto da Ratzinger (http://nicola-costanzo.blogspot.com/2010/04/ratzinger-ha-il-coraggio-di-parlare-di.html ) in particolare quel suo scritto del 1962 intitolato “Instructio de modo procedendi in causis sollicitationis“, dove invitava tutti i vescovi a “secretare” eventuali denunce presentate ed in particolare ordinava (a tutti gli uomini appartenenti al clero) di celare se un minore avesse dichiarato al suo vescovo di aver subito un abuso sessuale da parte di un sacerdote, obbligandolo inoltre il querelante, di giurare il “segreto perpetuo” sotto pena di scomunica!!!

Inoltre, eventuali documenti comprovanti scandali di questo genere –commessi per l’appunto da sacerdoti – avrebbero dovuto essere conservati in un apposito archivio segreto. 
Per blindare ancor più quelle vicende, “l’emerito” Benedetto XVI, non solo richiamava tutti a quel “Crimen Sollicitationis“, ma disponeva altresì che gli abusi sessuali commessi dal clero sui minori, dovevano essere gestiti dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, in quanto di loro esclusiva competenza e per tali vicende, solo alcuni sacerdoti potevano assumere i ruoli di giudice, di promotore di giustizia, di notaio e di patrono (la frase “lavare i panni sporchi in famiglia” s’addice perfettamente alla circostanza sopra riportata…)..
Ed infine, tutti gli atti di siffatti tribunali dovevano essere trasmessi alla Congregazione per la Dottrina della Fede e protetti in ogni caso dal segreto pontificio!!!
Caro Papa Francesco, Lei non può esimersi dalle Sue responsabilità, come il sottoscritto, nella qualità di padre, non può sottrarsi alle proprie!!!
Troppo comodo nascondere la verità o celarsi dietro frasi come quelle da Lei pronunciate!!! 
Così facendo, ciascuno di noi si allontanerà definitivamente da questa “chiesa” (appositamente con la “c” minuscola… non è errore grammaticale) deteriorata, putrefatta,  contagiata, marcia, ma soprattutto lontana anni luce da quegli insegnamenti trasmessi da Gesù: “Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio”!!!
Per nostro Signore quei bambini rappresentavano il capolavoro della creatività del Padre ancora allo stato del genuino ed è in quella loro purezza che si manifesta la vera espressione dell’essere cristiano…  
Sì…  è in quella innocenza, nel fidarsi degli adulti, in quella loro disponibilità che il Cristo rivede se stesso, in quell’essere figlio che senza discutere, s’affida completamente alla volontà del Padre celeste…
E cosa hanno fatto questi suoi piccoli figli nel mondo, si sono affidati alla Chiesa, alla preghiera, a quei pastori… e cosa ne hanno ricevuto???
Lascio perdere… quelle parole sono talmente vergognose dall’essere pronunciate che l’unico pensiero che mi sovviene, è qualcosa che fa riferimento alla “lex talionis“: “occhio per occhi, dente per dente“!!!
Per cui… non è tempo di essere miti, quella verità non può più essere silenziosa, in quanto ciascuno di noi “VERI CRISTIANI” vuole che emerga, non per far scandalo o per creare nuove scissioni,  ma nessuno, neppure Lei…può permettersi di restare in silenzio oppure di credere che con la sola preghiera si risolva tutto!!!

Gesù non vuole le nostre preghiere, certamente non vuole le vostre, anzi sono certo che quest’ultime gli fanno davvero schifo e non vorrei essere – il giorno del giudizio – al posto di quanti hanno commesso quegli efferati crimini…

Se esiste una giustizia divina, mi auguro che provveda a punire quanto quegli uomini del clero hanno vergognosamente compiuto nei riguardi di quegli indifesi bimbi…
Ed allora, caro Francesco, riprendendo una sua frase concludo: Signore, grazie per avermi concesso la grazia di discernere quando bisogna parlare da quando bisogna tacere… e se oggi ho potuto scrivere con atto d’amore questo mio post, è solo perché hai saputo leggere nel profondo del cuore e mi hai trovato degno di poter riportare quanto sopra, accompagnandomi con la tua mano…

Ratzinger… una vergogna per tutta la chiesa!!!

Su Ratzinger credo di aver detto tutto…
Basti riguardare i miei vecchi post, a cominciare dal 2010, precisamente il giorno 08 del mese di Aprile “Ratzinger …ha il coraggio di parlare di Pedofilia ed abusi sui minori…” e successivamente il 4 settembre 2010 “Il diavolo Satana” e quindi, il 23 settembre 2011 con “Papa Ratzinger denunciato alla Corte dell’Aja…” , per poi passare al 28 Maggio 2012 “Che Dio vi perdoni”  a cui seguiranno il 12, 15 e 25 Febbraio 2013 “La Profezia di Malachia…”, “Ratzinger e le Sue verità nascoste…” ed ancora “Relationem… ed il Maligno in casa…”, per giungere l’11 Marzo 2013 “I silenzi di Ratzinger”… 
Quindi cosa dovrei aggiungere di più, quando ciò che avevo espresso in tempi non sospetti, si sta dimostrando reale… e ciò che allora pensavo di quel signore tedesco -diventato incredibilmente Papa- ora finalmente si è andato avverando e si riesce a comprendere finalmente, quella sua necessità di abdicare…
Sono oltre 500 i bambini del coro di Ratisbona che tra il 1945 e il 1992 hanno subito violenze sessuali e non…
Tra quei carnefici vi era anche il fratello del papa emerito, Georg Ratzinger, che secondo un avvocato che ha raccolto le accuse, “sapeva” ciò che accadeva in quello svventurato coro tedesco…
Non solo… il caso ora si sta per ampliare, facendo emergere nuove e ancor più crude verità…
Sono storie terrificanti, dalle quali stanno uscendo tutta una serie di dettagli vergognosi… dove proprio Georg Ratzinger, veniva considerato un “picchiatore”… altro che “buono”!!!
Quanto schifo è stato prodotto in tutti questi anni da quegli uomini di chiesa… peccato che oggi, non vi è per loro, la “santa inquisizione”, quella sì che rappresentava la giusta punizione… infami, mi ripeto… altro che uomini di chiesa, questi sono sadici che hanno perpetrato continue violenze e abusi nei confronti di bambini…
Un’immagine schifosa della famiglia Ratzinger… d’altronde, non dimentichiamoci che se il fratello “emerito”, andava a braccetto da giovane con le “SS” naziste, cosa si poteva pretendere…
Ora certo, tenteranno d’insabbiare la vicenda, di proteggere il fratello dell’abdicato…, usciranno nuove testimonianze, che condurranno a differenti dichiarazioni…
Si sa… pensano al Vaticano che siamo degli sciocchi!!!

Ho già letto alcune dichiarazioni che dicono… “Georg Ratzinger? L’ho conosciuto… un uomo sincero, giusto, competente e comprensivo, al quale ho sempre guardato con rispetto”.
Chissà quanto avranno pagato per ottenere queste falsità…
La chiesa non è questa… e difatti, chissà forse Dio ha voluto mandare un nuovo messaggero… Francesco… basta guardarlo, ascoltarlo, leggerlo… e si comprende come tutto sia ora, completamente diverso…
Speriamo almeno… che non gli facciano fare la stessa fine di Papa Luciani ( Giovanni Paolo I)!!!

Catania come Amsterdam…

C’era una volta la “Red zone” quell’area della vecchia San Birillo… posta al centro di Catania, tra la Via di San Giuliano e la Via Di Prima…, un’area in cui erano raccolte la maggior parte delle abitazioni delle prostitute di Catania…

Erano intersecate dalla Via delle Finanze, Via Pistone, Via De Marco, Via Buda e costituivano il centro nevralgico di quel mercato del sesso… che dal dopoguerra fino a qualche anno fa, ha rappresentato, per molti catanesi di quel periodo…, un punto di ritrovo.
In questi anni, con l’avvento della “movida”, tutte quelle costruzioni sono andate trasformandosi, in Bb, hotels, uffici e residence, e pian piano le prostitute sono state così costrette ad allontanarsi…   
Ed allora, dove si sono trasferite…???
Ecco, basta attraversare la sera la nostra città per ritrovarle… sono lì accanto ai marciapiedi… pronte ad accalappiare quei clienti automobilisti, che “contrattando” dal di dentro delle loro auto, sperano di trovare qualche ora di piacere…

Le trovi in piedi, in gruppi da due o tre, tutte con abitini ristretti e con le gambe, messe bene in mostra, stratagemmi che hanno quale scopo quello d’attirare l’attenzione…

Ecco quindi che si tratta soltanto di uno spostamento fisso ad uno mobile…
Quindi, dalla stazione in direzione playa o scogliera, fino a giungere quasi ad Acicastello… sono lì – a volte adiacenti il cofano di un”auto aperta, quasi a voler chiedere aiuto… ( questo stratagemma serve a proteggere gli eventuali clienti… che sono così giustificati nel fermarsi… dichiarando in caso di fermo… di aver dato solo ed esclusivamente, la propria disponibilità o assistenza a quelle impacciate ragazze…
La verità è che sono in tanti… quei “fessacchiotti” ( che tanto per divertimento o perché interessati) accostano ed il più delle volte… vanno via con una di loro.
Poi ci sono quelli ( per lo più… anziani o extracomunitari) che dal lato opposto della strada si godono lo spettacolo…, stanno lì didatti a guardare per tutto il tempo…, imbambolati, aspettano improvvisi gesti o manifestazioni erotiche, fatti attraverso balli improvvisati o lap dance sui pali della segnaletica, causando non poche volte… incidenti automobilistici!!!

Il problema più grave è che (transitando con l’auto), ci si accorge che molte di esse, sembrano essere minorenni…, qualcuno dice che provengono dall’est europa, e sono state immesse nel mercato della prostituzione, da criminali senza scrupoli…, con la promessa di una vita migliore o per pagare i debiti delle loro famiglie, rimasti in quei paesi di provenienza… 

Non bisogna dimenticare inoltre, che non esiste una normativa di riferimento, per poter perseguire tale reato…, in quanto non è previsto il cosiddetto “reato di prostituzione”… ma solo quello di “sfruttamento” o “favoreggiamento”!!! 
Se poi a queste ragazze, ci sommiamo, tutte quelle colleghe escort, che operano autonomamente presso le loro abitazioni o lavorano in quei chiamati “centro massaggi”, ecco che il numero di queste, aumenta considerevolmente…
Certo, basterebbe poco per far crollare questo mercato, ma la verità è che l’attività sessuale rappresenta da sempre non solo un business… (si riporta in tutte gli scritti che questa attività… rappresenti il mestiere più antico del mondo…) ma soprattutto, costituisce una parte fondamentale della vita delle persone, sia perché tale predisposizione è insita nella natura umana (chissà forse a causa della sua funzione riproduttiva… poiché permette alla specie di poter sopravvivere), ma in particolare, per quel bisogno fisico che va oltre la procreazione, ma s’interseca con la stimolazione di quelle aree che nulla centrano con l’apparato riproduttivo… ma trattasi di particolari zone all’interno del cervello, che sviluppano quel benessere mentale, tanto conosciuto come piacere…
Il piacere provocato da una stimolazione sessuale, determina un benessere a livello fisico… anche nei casi in cui, alcuni soggetti per ottenerlo, sono costretti a contraccambiare con il denaro…
Non bisogna trascurare che, la maggior parte degli uomini o delle donne, hanno proprio in casa loro, rapporti limitati con il partner…, ed  a volte, questi stessi, si riducono ad essere, del tutto inesistenti… ed è logico quindi che con il tempo, uno dei due partner (quello che si sente maggiormente trascurato), indirizzi verso altri soggetti le proprie attenzioni…

Ora, sarà la necessità di volersi sentire desiderati, sarà che si cerca di dimostrare a se stessi, ai propri amici/amiche, quella super-capacità amatoriale, sarà che forse non si è capaci di soddisfare il proprio partner, sarà che il rapporto sessuale viene configurato come un qualcosa con cui bisogna sempre competere…, comunque tirate le somme, il fattore fondamentale che conduce ai rapporti sessuali è quello soprattutto sociale, quel voler in tutti i modi evitare, di rimanere soli o isolati dal gruppo…
Per cui, anche il rapporto sessuale con una prostituta, per quanto squallido possa configurarsi, rappresenta per taluni soggetti, un modo importante d’espletare la funzione all’interno della società…, permette loro, di superare quelle difficoltà interiori, che si manifestano quando si è costretti a confrontare con gli altri, sia con il proprio partner, che con quanti appartengono al sesso opposto, sperando così, di poter riacquistare quella fiducia in se stessi, che da sempre… sanno di non possedere…, una vera e propria incapacità personale, dimostrata dal fatto, che molti di loro, preferire discutere che fare sesso…  con le prostitute!!!
Comunque, non è il sesso, in realtà, che si fa vendere alla prostituta: è la sua degradazione.
E il compratore, il cliente, non sta comprando la sessualità, ma il potere!!!

Lo stupro è meno grave se la ragazza non è vergine…

Se il caso della sentenza di cassazione sullo stupro della minorenne, meno grave, in quanto non più vergine vi ha colpito, leggete questo articolo da “altalex” che approfondisce da un punto di vista giuridico la questione.
La nota vicenda criminosa al centro della cronaca giudiziaria, sulla presunta minore gravità della violenza sessuale ai danni di una minore non più vergine, merita chiarezza.
Nell’ambito dei reati contro la libertà personale, come noto, la minore gravità del fatto costituisce una attenuante speciale prevista dall’art. 609-quater, comma 3, c.p. , segnatamente per il reato di atti sessuali con minorenne.
Il delitto ex art. 609 quater c.p. testualmente recita: “Soggiace alla pena stabilita dall`articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che. al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest`ultimo, una relazione di convivenza. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell`articolo 609 bis compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all’articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci”.
Il reato ascritto, innanzitutto, è quello di cui all’art. 609 quater, caratterizzato dall’assenza di pressioni coercitive, (Cass. pen. 29662/2004); in tal senso la Corte evidenzia che: “si era trattato di un rapporto pienamente assentito dalla stessa che ne aveva scelto le modalità”.
La Cassazione, dunque, entrando nel merito della quaestio, evidenzia una aporia logica nella motivazione del collegio di merito: lo stesso riconosce, con riguardo alla consumazione del rapporto, che si era trattato di un rapporto assentito dalla stessa, la quale, in particolare, ne aveva scelto le modalità.
Sempre la stessa Corte di merito, proseguendo, nega la diminuente della minore gravità del fatto di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. proprio con riferimento alle “modalità innaturali del rapporto”.
Gli ermellini, a questo punto, rilevano un evidente punto nevralgico motivazionale: lo stesso fatto (modalità del rapporto) è addotto sia in veste negativa, (a svantaggio del condannato), sia in veste positiva, (a vantaggio dello stesso).
La Suprema Corte, quindi, evidenzia, “che è bensì vero che ciò non elimina la riprovevolezza della condotta dell’imputato che in realtà si è avvalso dello stato di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti per essere inserita nello stesso nucleo familiare da lui costituito con la di lei madre convivente” ma “in questo contesto non sembra possa convenirsi con l’impugnata sentenza laddove afferma la gravità dell’episodio deducendola dalle modalità innaturali del rapporto, che in realtà furono scelte con avvedutezza della minore in quanto a suo dire idonee ad evitare i rischi che un diverso rapporto poteva comportare per la sua salute a causa della pregressa condizione di tossicodipendente dell’imputato”.
Non appare razionale, ad avviso del Collegio, pertanto, che l’agente possa essere escluso dal benefico della diminuente per un aspetto connotativo del comportamento delittuoso scelto dal soggetto passivo.
Tanto dedotto in fatto, la Corte si sofferma a valutare l’incidenza della condotta delittuosa sul bene giuridico tutelato dalla norma, ovvero “il corretto sviluppo della personalità sessuale del minore”, incidenza che va valutata in concreto, (Cass. pen. 12007/2003): il Collegio non condivide, quindi, la sentenza di merito dove ritiene le modalità di consumazione del rapporto sessuale “tali da compromettere l’armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima”.
Ad avviso del Collegio: “l’affermazione è infatti del tutto apodittica in quanto trascura di considerare quanto nella stessa sentenza poco prima si è rilevato, e cioè che la ragazza già a partire dall’età di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni età di guisa che è lecito ritenere che già al momento dell’incontro con l’imputato la sua personalità dal punto di vista sessuale fosse molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età”.
La disamina oggettivo-giuridico della sentenza non può che lasciare perplessi: se non altro per la disinformazione assolutamente censurabile.
La sentenza non ha mai affermato che “lo stupro è meno grave se perpetrato ai danni di una ragazza non più vergine”; ha semplicemente dedotto che, una donna la quale abbia già intrattenuto rapporti sessuali con molti adulti ha senza dubbio una maggiore maturità sessuale.
Quanto al fatto tipico, è opportuno ricordare che la stessa Corte ribadisce che esso merita la stessa riprovevolezza, (nulla di meno dunque), ma si tratta, sul piano concreto, di un rapporto sessuale consumato con la volontà della minorenne la quale aveva ella stessa scelto le modalità consumative della relazione.
Quando i Giudici “sbagliano” è sicuramente corretto dirlo ed anche ad alta voce: altrettanto occorrerebbe fare, tuttavia, quando a sbagliare sono i giornalisti.
La sentenza Cass. pen. 6329/06, concludendo, non merita certo di essere “dimenticata con ignominia”: resta opinabile, condivisibile, dal punto di vista giuridico ma, sicuramente, “non ha detto quello che è stato detto”.
(Altalex, 21 febbraio 2006. Nota di Giuseppe Buffone)
Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 17 febbraio 2006, n. 6329
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 novembre 2003 la Corte d’appello di Cagliari decidendo sulla impugnazione proposta da T.M. avverso la sentenza in data 30 novembre 2001 del tribunale della stessa città – che lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per il delitto di violenza sessuale ed a quella di mesi due di reclusione per i reati di percosse e minacce – dichiarava di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela in ordine al reato di percosse e rideterminava la pena per i reati sub b) e c) nella misura di gg. 15 di reclusione, confermando nel resto con condanna dell’appellante anche alle spese di costituzione e rappresentanza della costituita parte civile.
Con il primo motivo di appello l’imputato aveva negato il pregresso rapporto di convivenza con la ragazza, S.V., vittima della violenza.
La Corte di merito replicava che le risultanze testimoniali dimostravano il contrario ed altrettanto risultava in definitiva dalle stesse dichiarazioni dell’imputato che aveva parlato di una volontà calunniosa della parte lesa originata dai suoi rimproveri per lo scarso impegno scolastico.
Con altro motivo erano state evidenziate le inesattezze in cui era caduta la ragazza. La Corte osservava che erano inesattezze di carattere marginale e che doveva escludersi il dolo di calunnia nel suo racconto anche perché non aveva avuto difficoltà a riferire dei suoi incontri precedenti con uomini giovani e meno giovani.
Con un’ulteriore motivo aveva sottolineato che la parte lesa aveva falsamente negato di avere parlato dei suoi rapporti con l’imputato ed altresì che la denuncia era chiaramente finalizzata a liberarsi dello stesso.
La replica era che i testimoni avevano confermato il racconto della parte lesa e che per sbarazzarsi del T. sarebbe stato sufficiente denunciare i maltrattamenti ai quali sottoponeva la famiglia.
La gravità del fatto escludeva infine ad avviso della Corte che il fatto stesso potesse configurarsi come fatto di minore gravità.
L’imputato propone personalmente ricorso per cassazione denunziando con un unico motivo mancanza ed illogicità manifesta della motivazione laddove la sentenza impugnata ha negato la minore gravità di cui all’art. 609-quater, comma 3. Rappresenta infatti che si è trattato di un unico rapporto, pacificamente acconsentito dalla ragazza che si era rifiutata ad un rapporto completo ma aveva optato senza difficoltà per un coito orale e che infine fin dall’età di 13 anni la stessa aveva avuto rapporti con giovani ed adulti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso merita di essere accolto.
La diminuente della minore gravità del fatto di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. è stata negata dalla Corte territoriale con riferimento alle “modalità innaturali del rapporto”, ritenute tali da compromettere “l’armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima”.
L’affermazione si pone in contrasto con quanto poco prima rilevato dalla stessa Corte allorché ha proceduto alla ricostruzione dell’unico episodio – quello riprodotto nel capo di imputazione – di abuso sessuale posto in essere dall’imputato ai danni della minore: si era trattato di un rapporto pienamente assentito dalla stessa che ne aveva scelto le modalità. L’imputato infatti intendeva avere un rapporto completo ma la ragazza, consapevole che l’uomo aveva avuto problemi di tossicodipendenza, aveva optato per un, a suo avviso, meno rischioso rapporto orale.
Ora è bensì vero che ciò non elimina la riprovevolezza della condotta dell’imputato che in realtà si è avvalso dello stato di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti per essere inserita nello stesso nucleo familiare da lui costituito con la di lei madre convivente. Ma tale relazione interpersonale fa parte dell’elemento oggettivo della fattispecie delittuosa tipica di cui si tratta (punita con la reclusione da 5 a 10 anni di reclusione) senza la quale quest’ultima non si sarebbe integrata in quanto pacificamente all’epoca del fatto la ragazza aveva compiuto 14 anni e come si è visto la stessa aveva prestato il proprio consenso al rapporto sessuale.
In questo contesto non sembra possa convenirsi con l’impugnata sentenza laddove afferma la gravità dell’episodio deducendola dalle modalità innaturali del rapporto, che in realtà furono scelte con avvedutezza della minore in quanto a suo dire idonee ad evitare i rischi che un diverso rapporto poteva comportare per la sua salute a causa della pregressa condizione di tossicodipendente dell’imputato.
Ancora meno condivisibile è l’altra affermazione della stessa sentenza, relativa alle negative conseguenze indotte da questo rapporto sullo sviluppo sessuale della minore.
L’affermazione è infatti del tutto apodittica in quanto trascura di considerare quanto nella stessa sentenza poco prima si è rilevato, e cioè che la ragazza già a partire dall’età di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni età di guisa che è lecito ritenere che già al momento dell’incontro con l’imputato la sua personalità dal punto di vista sessuale fosse molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età.
Alla stregua delle considerazioni che precedono e tenendone il debito conto, la Corte territoriale ala quale gli atti devono essere restituiti dovrà valutare se il diniego della attenuante in parola possa essere deciso con il supporto di una motivazione diversa da quella testè censurata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della attenuante di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari.

Ratzinger …ha il coraggio di parlare di Pedofilia ed abusi sui minori…


Quanti di Voi sapevano che il nostro attuale Papa Ratzinger è stato processato per un caso in sede civile in cui è stato denunciato per una lettera del 2001 nella quale ribadiva il contenuto della Instructio de modo procedendi in causis sollicitationis del 1962… ( questo è un documento inviato a tutti i vescovi e soltanto di recente si vorrebbe desecretare, in cui il Vaticano ordinava che un minore qualora avesse dichiarato al suo vescovo di un abuso sessuale da parte di un sacerdote avrebbe dovuto giurare il segreto perpetuo, sotto eventuale pena di scomunica. Ed eventuali documenti comprovanti scandali di questo genere commessi da sacerdoti avrebbero dovuto essere tenuto in un archivio segreto. In essa, l’attuale papa Benedetto XVI, non solo richiama Crimen Sollicitationis, ma dispone che gli abusi sessuali commessi dal clero su minori debbano essere gestiti dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, in quanto di sua esclusiva competenza e per tali vicende soltanto dei sacerdoti possono assumere i ruoli di giudice, di promotore di giustizia di notaio e di patrono (In Tribunalibus apud Ordinarios vel Hierarchas constitutis, hisce pro causis munera Iudicis, promotoris Iustitiae, Notarii atque patroni tantummodo sacerdotes valide explere possunt).

Tutti gli atti di siffatti tribunali debbono poi essere trasmessi alla Congregazione per la Dottrina della Fede e soggetti in ogni caso al segreto pontificio (Huiusmodi causae secreto pontificio subiectae sunt).
Con la lettera confidenziale, l’allora Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Joseph Ratzinger, oggi Papa Benedetto XVI, ribadiva il diritto della Chiesa non solo di rivendicare a sé la competenza giurisdizionale nei casi di abusi su minori da parte di esponenti religiosi, ma di svolgere le indagini e conservare le prove acquisite nel più assoluto segreto, fino al decorrere di dieci anni dal compimento della maggiore età della vittima. “Casi di questo tipo – conclude la lettera – sono soggetti al segreto pontificio”.

Ratzinger in quel momento abbia agito al di fuori dei poteri propri del Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede per innalzare i tempi della prescrizione. In questo modo ha impedito alla giurisdizione americana di intervenire in sede penale: difatti, tutti questi processi sono in sede civile perché sono andati in prescrizione i tempi dell’azione penale, e questa lettera del 2001, in pieno caos americano, ha spostato avanti – da 16 a 18 di due anni – l’età in cui per la Chiesa Cattolica si diventa maggiorenni anche negli Stati Uniti, e prolungato i termini per la prescrizione da 5 a 10 anni, guadagnando vantaggio sui termini della prescrizione in uso negli States. Per questo Ratzinger è stato denunciato come “individuo”, non come Prefetto, ma come individuo per aver dato quelle disposizioni, e in quanto tale nel processo vi è rappresentato.
C’è insomma un imputato che si chiama Joseph Ratzinger e che è presente davanti alla giustizia americana a titolo individuale”.
E finora che richieste di risarcimento sono state avanzate?
”Su questo processo nessuna. Intanto è stato accertato e accettato dal giudice che ci possa essere richiesta di risarcimento nei suoi confronti. Ancora alla fase della richiesta dei risarcimenti non ci siamo arrivati, siamo nella fase della ‘costituzione’ dell’imputato per iniziare il processo. Che in quanto civile ha un altro significato, chiaramente: anche noi, dovendo chiedere qualcosa non chiederemmo di arrestare Ratzinger, questo è chiaro. Sicuramente, come cose urgentissime chiediamo il ritiro di queste disposizioni e la trasparenza su quello che è accaduto perché, ricordiamoci, quei 4.000 preti riconosciuti dalla Conferenza episcopale americana come colpevoli di aver commesso delle violenze sessuali soprattutto nei confronti di minorenni sono 4.000 che siedono sui banchi della giustizia civile”. Cioè?
In altre parole, non c’è stato un prete denunciato dalle autorità ecclesiastiche alla giustizia civile, hanno praticamente preso quello che è stato già accertato e l’hanno dato come buono senza dire però qual è stata l’attività a partire dal ’62, tutti i dossier che loro hanno e che ancora non sono di dominio pubblico.