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La riunione di condominio non può essere convocata con avviso nella posta!!!

L’amministratore di condominio non può avvisare l’adunanza dell’assemblea semplicemente immettendo l’avviso nella buca delle lettere, poiché si tratta di un comportamento illegittimo che rischia di rendere invalida l’adunanza, allo stesso modo, le delibere adottate in quella sede sono annullabili!!!

Sul punto è difatti recentemente intervenuto il Tribunale di Monza, sezione 2, sentenza 12 giugno 2024, n. 1734.

E quindi, l’assemblea dei condomini non può essere adunata lasciando nelle cassette delle lettere o sotto la porta un avviso di convocazione. 

Immettere l’avviso di adunanza condominiale in questo modo viola la legge, così come disposto la riforma del 2012 e che fissa le modalità di comunicazione esclusivamente a mezzo raccomandata, PEC, fax o consegna a mano. 

A tal proposito, occorre precisare che ​questo tipo d’immissione non ha lo stesso valore della consegna a mano e nel caso in cui ciò avvenga, il condomino ha il diritto di impugnare innanzi al tribunale le delibere adottate per ottenerne l’annullamento.

Infatti, già Legge 220/2012 aveva introdotto importanti novità in tema condominiale, tra cui la necessità di dare prova dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale e sostituendo il principio della libertà delle forme. Difatti, prima della riforma la prova poteva essere desunta in qualunque modo purchè avesse portato all’attenzione del condomino l’adunanza. 

Tuttavia alla riforma del 2012 è stato rielaborato articolo 66, comma 3, precisando i mezzi che inderogabilmente devono essere utilizzati per comunicare: posta raccomandata; posta certificata; fax; consegna a mano.

L’amministratore deve quindi prediligere esclusivamente quelle modalità in grado di assicurare l’effettiva conoscibilità dell’adunanza assembleare. Queste modalità non possono essere in alcun modo sostituite, nemmeno se con il consenso delle parti.

Per cui le assemblee condominiali convocate immettendo semplicemente nella cassetta postale l’avviso o immesse a mano – ad esempio all’interno della propria abitazione da sotto l’uscio della posrta  – dai portieri o personale vario, sono invalide poichè l’immissione e/o la consegna non hanno alcun valore e non è possibile egualmente presumersi la tempestiva conoscenza del condomino. 

Le eventuali delibere adottate nel corso di quel tipo di assemblea, allo stesso modo, sono annullabili!!!

Il condomino ha quindi la facoltà di impugnare le delibere e ottenerne la dichiarazione di annullabilità, sussistendo un difetto di forma della convocazione assembleare.

Vi anticipo tra l’altro che proprio domani pubblicherò una sentenza emessa in qesti giorni dal Tribunale di Messina, che ha riguardato proprio un caso specifico di cui – sicuramente – potrete servirvi, nel caso in cui doveste trovarvi in una di queste o analoghe situazioni…

Da mesi senza stipendio e allora tutti nudi!

Ormai quello dello stipendio è diventato una farsa…!!!
Già perché coloro che sono designati a verificare debbono, controllare le reali capacità produttive ed economiche delle società, mantenere e garantire gli eventuali posti di lavoro e per finire, monitorare concretamente che il pagamento degli emolumenti avvenga puntuale…
Ora, ad iniziare dai Sindacati e proseguendo con le Associazioni di categorie, gli Ispettori del lavoro, le Stazioni appaltanti ed i Committenti/Clienti pubblici e/o privati, ecco che questi ultimi in particolare dovrebbero richiedere e verificare le dichiarazioni liberatorie dei dipendenti e non fermarsi soltanto alla controllo del DURC, che garantisce soltanto il pagamento contributivo e che di solito viene ” mantenuto in vita” , per poter far espletare i pagamenti degli incassi…
Si, in definitiva, possiamo ben dire che lo Stato in questo è completamente assente e con questo sistema di regole mai imposte, gioca al disinteresse generale…
Qualcuno, ha pensato di farsi sentire inscenando una nuova protesta come i dipendenti di una compagnia aerea spagnola Air Comet, dove le hostess, senza stipendio da parecchi mesi,  hanno deciso di posare nude per un calendario in modo tale da attenzione la loro grave situazione… 
Lo stesso oggi hanno fatto le guardie giurate della Central Security Group, saliti sul tetto dell’azienda con sede a Calenzano (Firenze) dove vestiti soltanto con boxer, hanno iniziato a protestare… la cosa bella è che oltre ad essere senza stipendi la prefettura gli ha ritirato i porto d’armi e le licenze…
Così in tutto il loro splendore… si sono legati  ad una antenna dichiarando che senza avere certezze di recuperare il posto di lavoro non scenderanno…
Anche a Monza c’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco per convincere un operaio a scendere dalla gru di cantiere sul quale era salito in segno di protesta perché senza stipendio da mesi e dove assistito dai colleghi sotto nel piazzale, si è rischiato a causa delle tensioni uno scontro con le forze dell’ordine..
Sembra assurdo ma le persone sono sull’orlo dell’esaurimento sia fisico che economico, c’è gente che continua a lavorare sostenendo i costi per raggiungere il proprio posto di lavoro, il pranzo ecc…, praticamente finanziando l’impresa con il proprio lavoro, quasi fosse un socio non di capitale ma lavoratore, una forma di cooperativa dove però non si hanno gli stessi diritti/doveri e soprattutto gli stessi incentivi e benefici… lavorare e basta!!! 
Il bello è che il diritto alla retribuzione del lavoro è disciplinato dall’art. 36 della Costituzione e dell’art. 2099 del Codice Civile, che con tali articoli si impone al datore di lavoro di rispettare i vincoli contrattuali, compresa la data di erogazione dello stipendio, imposti per legge o dai CCNL a livello nazionale o locale e rispettare tali scadenze è importante anche ai fini del conteggio delle ore di lavoro mensili, peccato che di quanto sopra a nessuno frega qualcosa…
C’è un motivo perché ciò debba avvenire in maniera precisa e puntuale e cioè perché il ritardo dello stipendio può portare a ribaltare il ritardo nel pagamento dei creditori, come le rate del mutuo della banca, le fornitura varie per le utenze, ecc… ed è per tale ragione, che rientra nel  diritto del lavoratore, quello di vedersi corrisposto anche il pagamento degli interessi maturati intorno al 3-4%…
Ma la cosa più importante e che pochi sanno è che il lavoratore che riceve lo stipendio in ritardo, può richiedere anche il risarcimento dei danni morali, derivanti da una situazione di disagio ed incertezza causate dal comportamento doloso del datore di lavoro, ed ancora un’altra facoltà concessa al lavoratore che dipende da un appaltatore inadempiente all’obbligo del pagamento della retribuzione, è quella di rivalersi sul committente dell’opera. (art. 29 legge 30 capo II Appalto).
Le leggi per cautelarsi ci sono tutte, ma purtroppo a causa della grave crisi in corso, della mancanza generale di lavoro e di società che assumono, di un sistema basato sulla presentazione e sul clientelismo, sulla affezione che nel corso degli anni si è venuta ad instaurare con i propri datori di lavoro e con i colleghi…,  e quindi per tutta questa serie di motivi e soprattutto per quell’essere coerenti con se stessi che porta lottare e salvaguardare la società che fino a quel momento, ha sempre confermato stima e gratitudine, garantendo nei momenti buoni sempre quanto dovuto…
Ecco che allora si cerca fino all’ultimo di combattere pur tra mille difficoltà, tentando anche di superare quei  momenti di tensione, che in queste circostanze si sommano e che a volte portano ad incrinare i rapporti personali…
Comunque non bisogna mai dimenticarsi che il diritto al pagamento della retribuzione, cade in prescrizione dopo 5 anni iniziando a decorrere dalla data di cessazione del rapporto…, ma aspettare cinque anni credo superi ogni umana possibilità di speranza…

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Ora, ad iniziare dai Sindacati e proseguendo con le Associazioni di categorie, gli Ispettori del lavoro, le Stazioni appaltanti ed i Committenti/Clienti pubblici e/o privati, ecco che questi ultimi in particolare dovrebbero richiedere e verificare le dichiarazioni liberatorie dei dipendenti e non fermarsi soltanto alla controllo del DURC, che garantisce soltanto il pagamento contributivo e che di solito viene “ mantenuto in vita” , per poter far espletare i pagamenti degli incassi…
Si, in definitiva, possiamo ben dire che lo Stato in questo è completamente assente e con questo sistema di regole mai imposte, gioca al disinteresse generale…
Qualcuno, ha pensato di farsi sentire inscenando una nuova protesta come i dipendenti di una compagnia aerea spagnola Air Comet, dove le hostess, senza stipendio da parecchi mesi,  hanno deciso di posare nude per un calendario in modo tale da attenzione la loro grave situazione… 
Lo stesso oggi hanno fatto le guardie giurate della Central Security Group, saliti sul tetto dell’azienda con sede a Calenzano (Firenze) dove vestiti soltanto con boxer, hanno iniziato a protestare… la cosa bella è che oltre ad essere senza stipendi la prefettura gli ha ritirato i porto d’armi e le licenze…
Così in tutto il loro splendore… si sono legati  ad una antenna dichiarando che senza avere certezze di recuperare il posto di lavoro non scenderanno…
Anche a Monza c’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco per convincere un operaio a scendere dalla gru di cantiere sul quale era salito in segno di protesta perché senza stipendio da mesi e dove assistito dai colleghi sotto nel piazzale, si è rischiato a causa delle tensioni uno scontro con le forze dell’ordine..
Sembra assurdo ma le persone sono sull’orlo dell’esaurimento sia fisico che economico, c’è gente che continua a lavorare sostenendo i costi per raggiungere il proprio posto di lavoro, il pranzo ecc…, praticamente finanziando l’impresa con il proprio lavoro, quasi fosse un socio non di capitale ma lavoratore, una forma di cooperativa dove però non si hanno gli stessi diritti/doveri e soprattutto gli stessi incentivi e benefici… lavorare e basta!!! 
Il bello è che il diritto alla retribuzione del lavoro è disciplinato dall’art. 36 della Costituzione e dell’art. 2099 del Codice Civile, che con tali articoli si impone al datore di lavoro di rispettare i vincoli contrattuali, compresa la data di erogazione dello stipendio, imposti per legge o dai CCNL a livello nazionale o locale e rispettare tali scadenze è importante anche ai fini del conteggio delle ore di lavoro mensili, peccato che di quanto sopra a nessuno frega qualcosa…
C’è un motivo perché ciò debba avvenire in maniera precisa e puntuale e cioè perché il ritardo dello stipendio può portare a ribaltare il ritardo nel pagamento dei creditori, come le rate del mutuo della banca, le fornitura varie per le utenze, ecc… ed è per tale ragione, che rientra nel  diritto del lavoratore, quello di vedersi corrisposto anche il pagamento degli interessi maturati intorno al 3-4%…
Ma la cosa più importante e che pochi sanno è che il lavoratore che riceve lo stipendio in ritardo, può richiedere anche il risarcimento dei danni morali, derivanti da una situazione di disagio ed incertezza causate dal comportamento doloso del datore di lavoro, ed ancora un’altra facoltà concessa al lavoratore che dipende da un appaltatore inadempiente all’obbligo del pagamento della retribuzione, è quella di rivalersi sul committente dell’opera. (art. 29 legge 30 capo II Appalto).
Le leggi per cautelarsi ci sono tutte, ma purtroppo a causa della grave crisi in corso, della mancanza generale di lavoro e di società che assumono, di un sistema basato sulla presentazione e sul clientelismo, sulla affezione che nel corso degli anni si è venuta ad instaurare con i propri datori di lavoro e con i colleghi…,  e quindi per tutta questa serie di motivi e soprattutto per quell’essere coerenti con se stessi che porta lottare e salvaguardare la società che fino a quel momento, ha sempre confermato stima e gratitudine, garantendo nei momenti buoni sempre quanto dovuto…
Ecco che allora si cerca fino all’ultimo di combattere pur tra mille difficoltà, tentando anche di superare quei  momenti di tensione, che in queste circostanze si sommano e che a volte portano ad incrinare i rapporti personali…
Comunque non bisogna mai dimenticarsi che il diritto al pagamento della retribuzione, cade in prescrizione dopo 5 anni iniziando a decorrere dalla data di cessazione del rapporto…, ma aspettare cinque anni credo superi ogni umana possibilità di speranza…