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I condomini godono dell'immunità nei confronti del proprio amministratore!!!


Lo ha deciso il giudice di pace Elena Biasutti, che ha assolto un condomino accusato di ingiuria e diffamazione… 
Si trattava di un settantaduenne residente in Prato della Valle…
L’inquilino in assemblea condominiale aveva criticato l’operato dell’amministratore, con frasi e giudizi aspri, su presunti conteggi errati… 
Lo aveva accusato d’essere un “prestigiatore di contabilità” e di “furbizie contabili“!!!
L’amministratore condominiale ovviamente sentitosi diffamato, si è costituito parte civile e pretendeva una risarcimento di cinquemila euro, ma purtroppo per lui… se n’è dovuto andare a mani vuote!!!

Sintetizzando… l’Assemblea condominiale aveva avuto luogo il 9 dicembre 2009 ed in quella occasione il condomino era andato giù pesantemente nei confronti dell’amministratore e di quella sua contabilità… 

Alla fine dell’assemblea, il settantaduenne aveva rincarato la dose con accuse gravi, inviando a mezzo fax le sue disapprovazioni, direttamente all’ufficio dell’amministratore. 
In quei fax il condomino accusava l’amministratore di “collusione” e di presunti fatti “illeciti” effettuati dal precedente amministratore, inoltre, gli contestava di aver compiuto appropriazioni indebite e movimenti contabili senza alcun riscontro documentale…
Nel gennaio 2010 l’amministratore aveva presentato un esposto contro il condomino, che era stato rinviato a giudizio…
L’avv. Malipiero ha difesa del condomino, ha chiesto l’assoluzione del cliente perché il fatto non costituiva reato.
L’avvocato ha portato in aula una sentenza della Corte di Cassazione del 2014; ebbene, i giudici di quella Suprema Corte avevano annullato una sentenza di condanna per fatti simili a quelli contestati al settantaduenne. 
I supremi giudici infatti, avevano affermavano il diritto di critica di un condomino che aveva si offeso l’amministratore ma in maniera motivata (anche se nel caso della sentenza annullata i conteggi erano risultati regolari), non gratuita e senza attacchi alla sfera personale…
Quindi, la Corte di Cassazione ha riconosciuto alla sfera condominiale una valenza particolare in cui i limiti del diritto di critica verso l’amministratore si ampliano rispetto ai valori normali, dando via libera a confronti accesi e aspri, purché non trascendano sul piano personale, nel dileggio, nella gratuità…
Non per ultimo difatti la Corte di Cassazione ha giudicato non meritevole di censura il comportamento di una condomina che ha pubblicato nell’atrio condominiale una dura lettera di critiche nei confronti dell’amministratore, definendolo “latitante e “incompetente“.
Nella fattispecie è stato esercitato un legittimo diritto di critica, pertanto, non ricorrono gli estremi dei reati ingiuria e diffamazione…
Analoga situazione lo ha stabilito la Corte di Cassazione (quinta sezione penale, sentenza n. 41785/2016) pronunciandosi sul ricorso promosso da un condomino, condannato per i reati di ingiuria e diffamazione avvenuti in ambito condominiale nei confronti dell’amministratore…
E’ stato riportato che “non commette diffamazione il condomino che inserisce dei volantini nella buca delle lettere degli altri proprietari accusando l’amministratore di violare la legge fiscale e rappresentandolo come un personaggio col naso lungo e con un cartello al collo con la scritta “Pinocchiopoulos“.
Quanto sopra rientra infatti, nel diritto di critica se non vengono utilizzate espressioni gravemente infamanti e inutilmente umilianti.
Quanto all’uso di un personaggio come “Pinocchio”, invece, è idoneo ad integrare il diritto di satira!!!
Quindi… come vedete, quando volete criticare il Vs. Amministratore, esistono parecchi modelli da seguire,  l’importante comunque è che le analisi di dissenso siano valide…
Io se posso consigliare, indico sempre la strada più affidabile… quella della denuncia presso gli organi giudiziari!!!
Non bisogna avere remore morali, oppure farsi prendere dalla paura o da quel senso di sottomissione… solo ed esclusivamente perché altri, si comportano come pecore o chissà, forse dimostrano con quel loro esimersi, sentimenti celati di collusione o ricattabilità!!!
Tranquilli, la legge è sempre dalla parte degli onesti e quindi… dalla nostra!!!

I condomini godono dell'immunità nei confronti del proprio amministratore!!!


Lo ha deciso il giudice di pace Elena Biasutti, che ha assolto un condomino accusato di ingiuria e diffamazione… 
Si trattava di un settantaduenne residente in Prato della Valle…
L’inquilino in assemblea condominiale aveva criticato l’operato dell’amministratore, con frasi e giudizi aspri, su presunti conteggi errati… 
Lo aveva accusato d’essere un “prestigiatore di contabilità” e di “furbizie contabili“!!!
L’amministratore condominiale ovviamente sentitosi diffamato, si è costituito parte civile e pretendeva una risarcimento di cinquemila euro, ma purtroppo per lui… se n’è dovuto andare a mani vuote!!!

Sintetizzando… l’Assemblea condominiale aveva avuto luogo il 9 dicembre 2009 ed in quella occasione il condomino era andato giù pesantemente nei confronti dell’amministratore e di quella sua contabilità… 

Alla fine dell’assemblea, il settantaduenne aveva rincarato la dose con accuse gravi, inviando a mezzo fax le sue disapprovazioni, direttamente all’ufficio dell’amministratore. 
In quei fax il condomino accusava l’amministratore di “collusione” e di presunti fatti “illeciti” effettuati dal precedente amministratore, inoltre, gli contestava di aver compiuto appropriazioni indebite e movimenti contabili senza alcun riscontro documentale…
Nel gennaio 2010 l’amministratore aveva presentato un esposto contro il condomino, che era stato rinviato a giudizio…
L’avv. Malipiero ha difesa del condomino, ha chiesto l’assoluzione del cliente perché il fatto non costituiva reato.
L’avvocato ha portato in aula una sentenza della Corte di Cassazione del 2014; ebbene, i giudici di quella Suprema Corte avevano annullato una sentenza di condanna per fatti simili a quelli contestati al settantaduenne. 
I supremi giudici infatti, avevano affermavano il diritto di critica di un condomino che aveva si offeso l’amministratore ma in maniera motivata (anche se nel caso della sentenza annullata i conteggi erano risultati regolari), non gratuita e senza attacchi alla sfera personale…
Quindi, la Corte di Cassazione ha riconosciuto alla sfera condominiale una valenza particolare in cui i limiti del diritto di critica verso l’amministratore si ampliano rispetto ai valori normali, dando via libera a confronti accesi e aspri, purché non trascendano sul piano personale, nel dileggio, nella gratuità…
Non per ultimo difatti la Corte di Cassazione ha giudicato non meritevole di censura il comportamento di una condomina che ha pubblicato nell’atrio condominiale una dura lettera di critiche nei confronti dell’amministratore, definendolo “latitante e “incompetente“.
Nella fattispecie è stato esercitato un legittimo diritto di critica, pertanto, non ricorrono gli estremi dei reati ingiuria e diffamazione…
Analoga situazione lo ha stabilito la Corte di Cassazione (quinta sezione penale, sentenza n. 41785/2016) pronunciandosi sul ricorso promosso da un condomino, condannato per i reati di ingiuria e diffamazione avvenuti in ambito condominiale nei confronti dell’amministratore…
E’ stato riportato che “non commette diffamazione il condomino che inserisce dei volantini nella buca delle lettere degli altri proprietari accusando l’amministratore di violare la legge fiscale e rappresentandolo come un personaggio col naso lungo e con un cartello al collo con la scritta “Pinocchiopoulos“.
Quanto sopra rientra infatti, nel diritto di critica se non vengono utilizzate espressioni gravemente infamanti e inutilmente umilianti.
Quanto all’uso di un personaggio come “Pinocchio”, invece, è idoneo ad integrare il diritto di satira!!!
Quindi… come vedete, quando volete criticare il Vs. Amministratore, esistono parecchi modelli da seguire,  l’importante comunque è che le analisi di dissenso siano valide…
Io se posso consigliare, indico sempre la strada più affidabile… quella della denuncia presso gli organi giudiziari!!!
Non bisogna avere remore morali, oppure farsi prendere dalla paura o da quel senso di sottomissione… solo ed esclusivamente perché altri, si comportano come pecore o chissà, forse dimostrano con quel loro esimersi, sentimenti celati di collusione o ricattabilità!!!
Tranquilli, la legge è sempre dalla parte degli onesti e quindi… dalla nostra!!!

L'Amministratore di Condominio e l'ipotesi di rinnovo tacito dell'incarico…

Ultimamente ho assistito ad una Assemblea ordinaria di condominio nella quale l’Amministratore procedeva pur avendo escluso dall’ordine del giorno, uno dei punti fondamentali previsti nel Regolamento Condominiale, che riportava: “L’Assemblea ordinaria si riunisce ogni anno per approvare il preventivo di spesa, il relativo stato di ripartizione, per approvare il consuntivo dell’anno precedente, e per deliberare  in merito alla conferma  o sostituzione  dell’amministratore.  
Lo stesso amministratore altresì, a seguito della contestazione di cui sopra, consegnava a sua giustificazione una nota che riportava “L’amministratore di condominio resta in carica un anno e l’incarico si intende rinnovato per eguale durata” (articolo 1129, comma 10, del Codice civile).
Da queste sintetiche parole, si evidenziava come si fosse dinanzi ad una generalizzata ipotesi di rinnovo tacito dell’incarico…
Comprenderete bene come  sia stato abbastanza agevole per quell’amministratore, far passare questa Sua tesi… d’altronde la maggior parte dei condomini presenti, non possedevano alcuna specifica tecnica su riforme condominiali e soprattutto, non erano esperti legali…  
Quindi a parte il sottoscritto che in un qualche modo ha impugnato questa sua tesi… c’è stato da parte di tutti i presenti il manifestato silenzio…
Ma quanto ha detto quell’Amministratore corrisponde a verità? E’ proprio vera quella sua affermazione?
Provo quindi a chiarire quanto sopra…
Prima della recente riforma realizzata con L. 220/2012 si riteneva che l’accettazione potesse essere espressa oppure tacita; in particolare si realizzava un’accettazione tacita quando l’amministratore nominato cominciava la gestione del condominio e riceveva dal precedente amministratore la contabilità.
A seguito della nuova riforma invece, il nuovo articolo 1129, quattordicesimo comma, c.c., esclude espressamente l’accettazione tacita o per fatti concludenti, in quanto prevede che l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina o del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.
Inoltre, egli anche in occasione del rinnovo dell’incarico è tenuto a comunicare i dati di cui al secondo comma dell’articolo 1129 del Codice civile (dati anagrafici e professionali, codice fiscale, sede legale e denominazione se si tratta di società, locale in cui sono tenuti i registri condominiali, orari in cui è possibile prenderne visione) oltre per come si diceva sopra a «specificare analiticamente… l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta» (articolo 1129, comma 14, del Codice civile). 
Adempimenti, questi, difficilmente conciliabili con un tacito rinnovo. 
Per altro verso, l’amministratore è pur sempre obbligato a convocare l’assemblea in prossimità della scadenza del suo incarico, affinché si determini in merito alla successiva gestione, tanto che “il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore” configura un’espressa ipotesi di “grave irregolarità” (articolo 1129, comma 12, n. 1, del Codice civile) che legittima ciascun condomino ad agire per la revoca giudiziale. 
A questo punto, si ritiene ovvio che non è possibile ipotizzare la proroga dell’amministratore per un altro anno nei casi in cui:
– l’assemblea conferma l’amministratore uscente senza alcuna determinazione in merito al rapporto e all’incarico;
– l’assemblea, magari riconvocata (per scrupolo del professionista o perché gli sia stato richiesto dai condomini), non raggiunge i quorum richiesti per la sua costituzione e per l’adozione della deliberazione di nomina.
Senza questo passaggio procedimentale, la scadenza del termine può determinare solo quella situazione, comunemente indicata, di “prorogatio imperii” a cui, con la riforma, fa ora espresso riferimento l’articolo 1129, comma 8, del Codice civile: «alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto… ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi».
Come avrete potuto comprendere, la nuova disciplina, non tollera “manovre dilatorie o evasive” da parte dell’amministratore in scadenza, prevedendo, in queste situazioni, precisi effetti: la stringente delimitazione dell’ambito di operatività dei poteri dell’amministratore in regime di prorogatio (solo attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni…) e il mancato riconoscimento di un ulteriore compenso costituiscono chiare indicazioni dirette a dare impulso all’iniziativa dell’amministratore in scadenza, tenuto a convocare l’assemblea per le necessarie determinazioni sulla successiva gestione.
Va ricordato inoltre come la revoca dell’amministratore può essere sia deliberata in ogni tempo dall’assemblea (attraverso la maggioranza e con le modalità previste dal regolamento di condominio), ma può essere raggiunta attraverso l’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità…
Infatti, nel caso in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali (evidenziate quest’ultime da un professionista nominato quale Revisore contabile) oppure per mancata ottemperanza su quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono rivolgersi all’autorità giudiziaria…
Nel caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.
Vorrei ricordare inoltre quali altre situazioni costituiscono gravi irregolarità:
1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
7) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);
8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo.
Ed infine, in caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’Assemblea non potrà nominare nuovamente l’amministratore revocato!!!

"Cu mania… non pinia": Gli amministratori di condominio.

Ha dirlo è un detto siciliano… “Cu mania non pinia” che significa “chi ha le mani in pasta… sta bene…“!!!
Molte volte assistiamo a dei condomini dove l’amministratore non percepisce annualmente quanto pattuito, ma resta a credito del proprio compenso per anni…
E’ come se ciascuno di noi, dopo aver terminato il proprio mese, invece di prendersi quanto dovuto e cioè il proprio compenso, lo lascia lì… nella cassa della Società e/o Ente per il quale opera, non un giorno, non un mese… ma anni!!!
Viene allora spontaneo chiedersi… ma forse non ne ha bisogno, oppure qualche maligno potrebbe pensare “non è che forse è riuscito a recuperare quelle stesse somme grazie ad altri incassi???
Ed allora viene spontaneo chiedersi, come sia possibile recuperare somme al di fuori di quella contabilità analitica dettagliata??? 
Non essendo ovviamente un commercialista e neppure un ispettore della Gdf, ho iniziato a relazionarmi sul web, per comprendere in quali modi, taluni amministratori, gonfiano i propri costi, affinché raggiungano quelle somme necessarie, non solo a sostituzione di quelle somme, volontariamente non percepite e al momento accantonate all’interno della cassa del condominio…
Ecco quindi che cosa ho letto…
Uno dei sistemi utilizzati da quegli amministratori infedeli… è ad esempio, gonfiare le fatture, per poi recuperare una parte di quelle somme in contanti…
Un’altro modo è quello di pilotare gli appalti delle forniture o dei lavori di manutenzione, sia straordinari che ordinari… 
Ad esempio, ci si mette d’accordo con l’impresa di fiducia scelta (dallo stesso amministratore…), facendo in modo che quest’ultima, per la commessa ricevuta, riconosca una percentuale di utile su quei lavori… quasi sempre gonfiati, affinché a guadagnarsi siano entrambi… 
Poi, va aggiunta una contabilità troppo articolata e difficile da comprendere, in particolare per quei condomini non abituati a valutare scritture contabili e che quindi solitamente, non riescono a verificare l’operato di quel proprio amministratore…
Poi c’è la parte più interessante… quella attraverso cui spariscono i soldi dei condomini… Ecco quindi un elenco di pagamenti in contanti non autorizzati, documenti che non hanno allegate le cosiddette “pezze d’appoggio“, ricevute senza alcun riscontro formale, pagamenti per consulenze varie e quant’altro mai autorizzato dall’assemblea…
Va aggiunto inoltre, l’utilizzo di beni e servizi del condominio, da parte di terzi, dai quali certamente s’incassano somme o quantomeno si barattano appoggi personali, per eventuale rinomina dell’incarico…  
Poi c’è chi fa ancora peggio: ad esempio… non paga!!!
Già, non paga nulla di ciò che compete di legge al condominio… e non si tratta di non aver in cassa quelle somme, bensì, si preferisce destinarle ad altri usi… oppure, si utilizza lo stratagemma, divenuto ormai consuetudine “nazionale”, quella cioè di non pagare… o di rimandare il più possibile quelle cartelle tributarie ricevute, d’altronde, si spera così facendo di mediare con l’Ente preposto, pagando una eventuale sanzioni, d’altronde tutto ciò resta esclusivamente a carico di quegli “assonnati ” proprietari… 
Quest’ultimi infatti, se pur vengono informati del problema, condividono quanto compiuto dal loro amministratore, anzi, ritengono quel suo sistema “ingegnoso”, in quanto prevede di non pagare quanto dovuto per legge…
Il problema è che taluni di quei condomini, manifestano palesemente quella propria natura… sono soggetti predisposti a comportamenti fraudolenti ed illegali, dimenticano o fanno finta di non comprendere a quali sanzioni “gravi” si potrebbe incorrere, per quelle azioni disoneste…
Ma ciascuno di essi è in uno stato d’euforia, sanno che quei loro soldi sono in quel preciso momento, (a detta dell’amministratore… che è tutto da dimostrare) ancora nelle loro tasche…  
Non tengono conto di tutti quei casi… ben evidenziati nei Tg nazionali, dove l’amministratore è sparito nel nulla, portando via con sé l’equivalente delle casse e dei c/c bancari e di tutte le somme di denaro mai quietanzate… lasciando così, non solo un buco finanziario, bensì anche un debito consistente verso gli Enti pubblici…
Ma allora viene da chiedersi come difenderci da questi amministratori???
Innanzitutto bisogna ragionare in maniera distaccata, considerare quel soggetto come un mero professionista e nulla più…
Non lasciarsi abbindolare dalle sue parole, ma verificare, anche con l’aiuto di professionisti preparati, il rendiconto annuale di gestione, l’unico documento contabile attraverso il quale l’amministratore informa i condomini delle spese e degli introiti avvenuti nel corso dell’anno in ragione dell’incarico ricevuto per la gestione e la conservazione delle parti comuni…
Ha proposito di parti comuni… 
Quello Patrimoniale è un dato fondamentale, al quale l’amministratore deve dare molta considerazione, per comprendere e fare in modo di rispettare quei pagamenti dovuti per i propri beni immobiliari, appartenenti alla sua gestione, avendo chiaro quel patrimonio immobiliare, senza che vi siano da parte di condomini dubbi d’interpretazione sulla sua corretta provenienza…
Avere una tabella millesimale aggiornata è di importanza assoluta, per poter dividere in maniera equa, le percentuali ad ogni condomino attribuite…   
Inoltre è compito dell’amministratore presentare all’assemblea il rendiconto… se questo documento non viene presentato per due anni di seguito, egli, può per essere revocato dall’Autorità Giudiziaria su ricorso anche di un solo condomino (art. 1129 c.c.)!!!
Se pur è assodato che l’amministratore risponda in prima persona ai sensi della legge, è diritto di ogni condomino, verificare la rispondenza del rendiconto di gestione rispetto alle spese effettivamente sostenute e ai contributi concretamente riscossi… e ciò può essere fatto, richiedendo attraverso l’esercizio del diritto d’accesso, a tutta la documentazione condominiale…
Potrebbe capitare durante una riunione d’assemblea che qualcuno –solitamente uno dei tanti “lacchè” dell’amministratore- intervenga, dichiarando che quanto chiesto da un condomino è illegittimo…
Si sappia che il diniego dell’esercizio di tale prerogativa può portare ad una richiesta d’annullamento della deliberazione assembleare di approvazione dei conteggi (cfr. da ultimo Cass. n. 19210/11)!!!
Cosa diversa nel caso in cui, ci si accorge di un rendiconto consegnato errato, al fine di percepire un indebito guadagno, ad esempio con l’inserimento di voci di spese mai sostenute; bene, a parte la possibilità d’impugnare quel documento mendace, i condomini possono sporgere querela per truffa!!!
Va ricordiamo in tal senso che, ai sensi dell’art. 640 c.p., è punibile per truffa: “ Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa…”, non sto qui a spiegare tutta la normativa prevista
Ciò che interessa nel caso del condominio, è che l’amministratore sarà punibile per il reato di truffa allorché con artifici e raggiri consistenti nell’inserimento di poste fittizie nel rendiconto di gestione, abbia tratto in inganno i condomini facendogli versare delle somme ulteriori rispetto a quelle effettivamente necessarie, traendo così dal fatto un ingiusto profitto per sé o per altri…
I condomini potranno denunciare l’amministratore, ma visto e considerato che per il fatto ricorre la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 11 c.p. (aver commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera), il reato è perseguibile d’ufficio (in sostanza, i magistrati possono indagare e processare l’amministratore infedele di loro iniziativa…).
Ora comprendo perfettamente come molte volte, la paura di cambiare… come si dice “chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia, e non sa quel che trova“… porta a soprassedere, ma ciò che non si comprende è che, se il problema esiste… non sparisce!!!
Per cui, la paura d’avere un amministratore peggiore dell’attuale, la crisi economica che condiziona le tasche di tutti quei proprietari, la “credulità” che spinge la maggior parte dei condomini a dare ancora una volta fiducia a quel proprio amministratore, condurrà quel condominio con il tempo, ad un vero e proprio fallimento… e a quel punto, sarà troppo tardi per rimediare!!!
Vi è una sola soluzione ed è una soltanto: bisogna intervenire prima che il problema diventi irreparabile!!!
Per fortuna oggi, la riforma del condominio (entrata in vigore nel 2013)  ha previsto a carico dell’amministratore obblighi di rendiconto  più stringenti…
Inoltre, secondo l’articolo 1130, nr. 11) del codice civile, l’amministratore deve redigere il rendiconto annuale della gestione e deve convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni… e il successivo art. 1130 bis regola in modo molto preciso i contenuti del rendiconto annuale.  
Come avrete avuto modo di vedere, non si tratta di una semplice “paginetta” ma di un vero e proprio rapporto, che consente l’immediata verifica le voci di entrata e di uscita; ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio; i fondi disponibili, le eventuali riserve, ed una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti…
Infine, l’assemblea, può nominare un revisore dei conti, che verifichi per i condomini la contabilità del condominio… ed è prevista la possibilità di nominare dei consiglieri di condominio, incaricati con funzioni consultive e di controllo!!!
In conclusione, come avete visto, esistono tutta una serie di strumenti adatti ad un puntuale e continuo controllo, che possono efficacemente essere utilizzati per avere il polso costante della situazione finanziaria… 
L’importante sarà ovviamente, far valere le proprie ragioni, sapendo che a quegli incontri, ci sarà sempre chi andrà contro quelle vostre iniziative… sì, sono gli stessi, che hanno negli anni, beneficiato da quella gestione ambigua dell’amministratore… 
Purtroppo andare contro quel sistema (a volte decennale o ventennale), può costare non solo tempo e/o sacrifici, ma si dovrà mettere la propria faccia… 
Difatti nel far il proprio dovere… si dovrà esporre la propria persona all’indolenza di gran parte del condominio e si verrà criticati nel corso delle proprie azioni, da tutti quei servili “portaborse” dell’amministratore…
Purtroppo però… questa rappresenta l’unica via per evitare che un giorno si vengano a determinare situazioni gravose, che in poco tempo, potrebbero trasformarsi in irrecuperabili!!!
Il condominio d’altronde, potrebbe essere rappresentato con questa storia:
C’erano quattro persone, chiamate Ognuno, Qualcuno, Ciascuno e Nessuno. C’era un condominio importante da controllare e Ognuno era sicuro che Qualcuno lo avrebbe fatto. Ciascuno avrebbe potuto farlo, ma Nessuno lo fece. Finì che Ognuno incolpò Qualcuno perché Nessuno fece ciò che Ciascuno avrebbe potuto fare!!!