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Gestione consorzi: criticità e dubbi.

Al fine di chiarire alcuni dubbi e garantire la corretta e uniforme applicazione della disciplina vigente da parte delle stazioni appaltanti e degli Organismi di Attestazione, ritengo corretto affrontare alcune criticità attualmente presenti nei cosiddetti “Consorzi stabili”, in particolare:

Cumulo alla rinfusa nei Consorzi stabili 

La materia della qualificazione dei Consorzi stabili è stata oggetto, negli anni, di orientamenti oscillanti della giurisprudenza che il nuovo codice dei contratti pubblici ha tentato di comporre, in particolare, era stata segnalata l’opportunità di adottare una formulazione più chiara della norma che definisse l’esatto ambito applicativo del cumulo alla rinfusa per i consorzi stabili, chiarendo l’applicabilità del succitato meccanismo, senza limitazioni, per i contratti di lavori, servizi e forniture. 
Tale auspicio è stato realizzato dall’articolo 67, comma 2, lettere a) e b) dove è indicato che, per i consorzi stabili, in caso di appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono cumulati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; inoltre, nel caso di appalti di lavori, detti requisiti sono posseduti e comprovati sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Ed ancora, nel comma 3 del medesimo articolo, si specifica che con riferimento alle autorizzazioni e agli altri titoli abilitativi, questi dovranno essere posseduti dal consorziato esecutore in quanto condizione necessarie per poter esercitare l’attività. 
La giurisprudenza più recente ha chiarito che è consentito ai consorzi stabili di far ricorso in modo generalizzato al cd. “cumulo alla rinfusa” ai fini dell’affidamento di servizi e forniture, e dunque di poter ben integrare i requisiti previsti dalla lex specialis mediante quelli posseduti dalle proprie consorziate, a prescindere dal fatto che le stesse siano state designate o meno in gara come esecutrici del contratto ed è quindi il consorzio stabile (e non già ciascuna delle singole imprese consorziate) ad assumere la qualifica di concorrente e contraente e, per l’effetto, a dover dimostrare il possesso dei relativi requisiti partecipativi, anche mediante il cumulo dei requisiti delle imprese consorziate, a prescindere dal fatto che le stesse siano designate o meno in gara per l’esecuzione del contratto di appalto. 
Inoltre, negli ultimi mesi, sembra essersi consolidato l’indirizzo giurisprudenziale che conferma la possibilità, per i consorzi stabili, di avvalersi dei requisiti maturati dalle singole consorziate, esecutrici e non, secondo il meccanismo del cumulo alla rinfusa, al fine di partecipare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e di conseguire l’attestazione di qualificazione, facendo presente che, con riferimento alle procedure regolate dal nuovo Codice, si uniformerà agli orientamenti del Consiglio di Stato sopra richiamati. 
Partecipazione a più di un Consorzio stabile 
Con l’entrata in vigore del nuovo codice, è sorto il dubbio in ordine alla permanenza del divieto di cui all’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, che impediva alla medesima impresa di partecipare a più di un consorzio stabile. 
L’Autorità ha ritenuto che il divieto in questione debba considerarsi permanente, in considerazione delle seguenti ragioni di carattere normativo e di merito. Sotto il primo profilo si evidenzia la volontà del legislatore di far salva, in via transitoria, la disciplina previgente (risalente addirittura al decreto legislativo n. 163/2006) e nella stessa direzione, si richiama l’articolo 67, comma 8, del nuovo Codice, che definisce le modalità di qualificazione dei Consorzi Stabili, stabilendo che gli atti adottati dall’ANAC restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 100, comma 4, dello stesso Codice. 
Tra gli atti adottati dall’ANAC rientrano i Comunicati del Presidente dell’8/06/2016 “Questioni interpretative relative all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 nel periodo transitorio” e del 31/05/2016 “Criticità rappresentate dalle SOA in conseguenza dell’entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”, in cui è ribadito il divieto di partecipazione a più consorzi stabili.
Nel merito, si evidenzia che la partecipazione a un consorzio stabile presuppone l’intenzione delle imprese consorziate di operare stabilmente in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. D’altronde appare difficile concepire come tale vincolo (stabile, continuativo e afferente alla totalità delle risorse umane e strumentali dell’impresa), possa essere istituito in favore di più entità, senza che ciò ne pregiudichi l’effettività. 
Inoltre, una tale apertura avrebbe l’effetto di svilire proprio l’elemento della stabilità che contraddistingue questa tipologia di consorzi, finendo per assimilare gli stessi ad altre tipologie di aggregazioni caratterizzate, invece, dalla temporaneità del vincolo. 
Occorre considerare, altresì, che le risorse messe a disposizione del consorzio possono essere contestualmente utilizzate dalle imprese consorziate anche per partecipare alle gare in forma singola. Se a ciò si aggiungesse la possibilità, per le consorziate, di partecipare stabilmente a più di un consorzio, ne deriverebbe un aumento delle occasioni di contemporanea spendita dei medesimi requisiti di partecipazione e di qualificazione da parte di più soggetti, con grave pregiudizio per l’effettiva capacità esecutiva. La possibilità di spendita plurima dei requisiti rappresenta una preoccupazione per il legislatore: l’articolo 67, comma 7, del codice, prevede infatti che possano essere oggetto di avvalimento i soli requisiti maturati dal consorzio (in proprio). Tale previsione è volta appunto ad evitare che i requisiti che discendono dall’esecuzione di un contratto (ripartiti tra consorzio e consorziate in forza di apposita delibera consortile) possano essere successivamente prestati a terzi, sulla base di diversi contratti di avvalimento sottoscritti (in qualità di impresa ausiliaria) dal consorzio affidatario e dalle singole consorziate. 
Mancata riproposizione della deroga che consentiva ai direttori tecnici delle imprese qualificate di conservare l’incarico presso la medesima impresa pur non essendo in possesso dei requisiti previsti
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 prevedevano una deroga in materia di dimostrazione dei requisiti professionali in favore dei direttori tecnici che, prima dell’entrata in vigore del Regolamento 34/2000, ricoprivano l’incarico per imprese iscritte all’Albo nazionale costruzioni. 
In particolare, era consentito a tali soggetti di mantenere l’incarico ricoperto anche in difetto dei requisiti di idoneità professionale più stringenti introdotti dagli stessi Regolamenti. 
L’articolo articolo 84, comma 12-bis, del decreto legislativo n. 50/2016, introdotto in sede di correttivo, aveva riproposto la medesima deroga, confermando la permanenza del previgente regime. 
Il decreto legislativo n. 36/2023 non prevede alcuna deroga in materia di dimostrazione dei requisiti del direttore tecnico. 
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2023, anche i direttori tecnici che ricoprivano l’incarico antecedentemente all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 devono essere in possesso dei prescritti requisiti di idoneità professionale. 
Le nuove disposizioni si applicano ai contratti sottoscritti a decorrere dal 1°luglio 2023 per il rilascio di una nuova attestazione di qualificazione o per il suo rinnovo. 
La verifica triennale e le variazioni minime delle attestazioni in corso di validità dovranno essere svolte in applicazione delle disposizioni vigenti al momento della sottoscrizione del contratto per il rilascio dell’attestazione originaria. 

Legalità, equità, integrità e rigore professionale, rappresentano (quantomeno sulla carta…) i valori posti in campo dal "Consorzio A.I.F.A.M." per prevenire quei fenomeni di corruzione!!!

Continuando a parlare del “Consorzio Stabile A.I.F.A.M.”, mi permetto di  riportare come tra i suoi impegni, si preveda d’improntare ciascuna azione con valori di correttezza, equità, integrità e rigore professionale.

Per quanto sopra infatti, il “Consorzio Stabile A.I.F.A.M.” si impegna a far seguire linee guida nei comportamenti leali da esplicare nei rapporti interni che con soggetti esterni, ponendo sempre al centro dell’attenzione il rispetto della legge oltre che l’osservanza delle procedure aziendali. 

Difatti, tutto il personale nello svolgimento dei prpri incarichi, dovrà in ogni occasione attenersi ai principi di trasparenza, chiarezza, correttezza, integrità ed equità!!! 

Il “Consorzio Stabile A.I.F.A.M.” si impegna altresì a migliorare continuamente il proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, garantendoautorità e indipendenza ai responsabili della funzione di conformità.

Inoltre, chi opera per conto di società terze negli appalti aggiudicati dal “Consorzio Stabile A.I.F.A.M.” è consapevole di incorrere – nel  caso di comportamenti di tipo corruttivo e violazione della legge in materia di corruzione – in illeciti sanzionabili, non solo sul piano penale e amministrativo, ma anche sul piano disciplinare aziendale. 

Sono queste le regole che autorizzano il “Consorzio Stabile A.I.F.A.M.” a richiedere alle società coinvolte nei propri appalti, il rispetto delle leggi vigenti e del codice etico sulla base di clausole la cui inosservanza implica la risoluzione del contratto!!! 

E fondamentale quindi che tutte le Società che operano per c/ del “Consorzio Stabile A.I.F.A.M.” – ritenendo questo strumento di segnalazione efficace per contrastare eventuai fenomeni corruttivi – incoraggino eventuali segnalazioni su presunti fenomeni di corruzione, attraverso procedure definite “whistleblowing”.

D’altronde, un’impresa che si conforma alla normativa sopra richiesta, risulterà non solo credibile, ma evidenziarà legalità e trasparenza; inoltre, attraverso la gestione e la verifica delle segnalazioni, si provvederà a garantire riservatezza sul contenuto stesso delle segnalazioni ricevute, dell’identità del segnalante e del segnalato, a tutela soprattutto del “segnalante”, per non incorrere in possibili discriminazioni e/o ritorsioni. 

Infine, la Direzione del “Consorzio Stabile A.I.F.A.M.” comunica di dare alla presente politica la massima diffusione, assicurando che sia stata compresa per esser attuata da tutto il personale dipendente, a tale scopo comunica che verrà consegnata copia cartacea a ciascun dipendente e ad ogni responsabile delle imprese collegate ed inoltre, quest’ultima, verrà resa disponibile sul sito web aziendale.

Ora… comprenderete tutti come sulla carta quanto sopra riportato da parte del “Consorzio Stabile A.I.F.A.M” (ma posso assicurarvi che non rappresenta l’unico esempio…) risulti parecchio avvincente, peccato che poi nella pratica niente di quanto scritto in quel documento, verrà compiutamente messo in campo ed è il motivo per cui quel “Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione” non resterà che un atto privo di un concreto fondamento, già… chiara dimostrazione di un qualcosa “campato in aria“!!! 

Collusione e corruzione negli appalti pubblici…

Sappiamo bene come gli appalti pubblici costituiscano il processo attraverso il quale le amministrazioni pubbliche affidano lavori, forniture e servizi ad aziende private. 

Tuttavia, questa struttura rappresenta ahimè uno di quei settori nei quali si verificano la maggior parte dei  fenomeni di corruzione e illeciti che minano l’efficacia e la trasparenza del processo di assegnazione degli appalti.

Difatti, uno dei reati comunemente perpetrato è la collusione che si verifica quando alcune le imprese partecipanti alla gara d’appalto, si mettono d’accordo per fissare i prezzi o per allocarsi i lavori in anticipo. Questo comportamento anti-concorrenziale impedisce ad altre imprese di partecipare alla gara e di offrire quindi un prezzo migliore.

Il bello è che questi appalti pubblici sono regolamentati da leggi e norme severe che prevedono sanzioni per coloro che commettono reati, ma come si, fatta la legge trovato l’inganno e poi in un paese “infetto” come il nostro, dove la maggior parte dei cittadini sa che il gioco vale la candela (d’altronde nessuno mai paga realmente per i reati commessi), ecco che la lista si fa ogni giorno più lunga e comprende sempre più imprese e funzionari pubblici, ciascuno di essi coinvolto in quel meccanismo perverso che li lega in quelle corruzioni e/o collusioni.

Sì… qualcuno pensa che le possibili conseguenze per le imprese possono fermare quei farabutti “prenditori” o quei loro “prestanome”; pensare da parte dello Stato che escludendoli dalle future gare d’appalto o limitare quei loro rappresentati legali o ancora far pagare loro sanzioni e/o revocare i contratti già assegnati, possa rappresentare un problema, è veramente da sciocchi, perché vi è subito pronta un’altra impresa (appartenente a quella stessa “famiglia” ora colpita dai provvedimenti giudiziari…) che immediatamente la sostituisce e riprende a partecipare e quindi ad aggiudicarsi i nuovi appalti da realizzarsi!!! 

Peraltro, ci viene raccontato altresì dalle nostre Istituzioni l’enorme frottola che i funzionari pubblici infedeli possono subire gravi conseguenze, ad esempio attraverso sanzioni finanziarie, sospensione dal loro incarico o addirittura condanne con pene detentive!!!

Ma quando mai, ditemi un solo nome in questo Paese che ha visto coinvolto un dirigente e/o un funzionario che poi si sia fatto un giorno in penitenziario!!! 

La verità è che in questo Paese si raccontano soltanto cazz… perchè basta avere un “discreto” (non dico ottimo…) legale e mai nessuna conseguenza verrà applicata a seguito di queste nostre sterili normative… 

C’è un solo modo per contrastare questa serie infinita di reati che vengono perpetrati costantemente nei nostri appalti pubblici!!!

E’ necessario abilitare particolari meccanismi di trasparenza, dove chiunque può controllare in qualunque minuto l’efficienza dei processi di assegnazione degli appalti, le reali capacità organizzative e finanziare delle imprese che decidono di concorrere, controllare le qualifica possedute non solo sulla carta, bensi quelle reali, adottando procedure di gara non solo competitive, ma limitando la stessa partecipazione, affinchè tutti, nel corso dell’anno solare, possano aggiudicarsi un numero sufficiente di lavori, senza appropriarsi del mercato e soprattutto creando subdoli meccanismi di affidamenti che celano di fatto una serie di raggiri come la cessione del contratto di appalto, subappalti mascherati, sub affidamenti, distaccamenti illeciti di manodopera all’interno del cantiere, noleggi (a caldo), etc…  

E’ ovvio quindi a tutti che a seguito del giro di mazzette cui abitualmente si assiste, non vi è di fatto alcuna collaborazione tra quegli uffici pubblici e le forze dell’ordine (e di conseguenza la magistratura…) per individuare, perseguire e punire coloro che commettono reati negli appalti pubblici (d’altronde provate a chiedervi quante sono state finora le denunce di “Whistleblowing” presentate attraverso quegli apparati statali…)!!!

Si parla tanto di anticorruzione, già… l’ANAC che rappresenta l’Ente preposto a prevenire la corruzione e a promuovere la trasparenza e la legalità, ditemi cosa ha fatto in tutti questi anni??? Il sottoscritto può certamente riportare l’elenco di migliaia e migliaia di truffe e raggiri compiute in tantissimi appalti pubblici, ciò a dimostrazione dell’inefficace sistema posto in atto che non garantisce alcuna trasparenza, efficienza e soprattutto legalità, in un settore cruciale per lo sviluppo economico e sociale del paese.

Ma sarà – come riporto spesso e non mi stancherò mai di ripeterlo – che questo sistema illegale e soprattutto corruttivo fa comodo a tutti, anche a coloro che proprio da quei pulpiti, solitamente manifestano, ogni qual volta chiamati (più per propagandare se stessi che per altro…), di voler contrastare la criminalità di impresa, promuovendo principi di legalità e comportamenti etici!!!

Già… come riportavo sopra: sono tutte caz…!!!