White list??? Sì… "white", ma solo sulla carta!!!

Lungi dal sottoscritto mettersi a fare polemiche inutili, ma c’è una cosa di cui non sono molto convinto e si tratta di quel sistema di controllo conosciuto come “White list”.
La “White list” è un elenco istituito presso le Prefetture provinciali, al quale possono registrarsi le imprese che lavorano nei settori considerati più ad alto rischio di infiltrazione mafiosa.
Ed allora analizziamo quali sono questi settori maggiormente a rischio d’infiltrazione criminale.
Ai sensi dell’art. 1, comma 53, della L. 190/2012 sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
– Trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
– Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
– Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
– Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
– Noli a freddo di macchinari;
– Fornitura di ferro lavorato;
– Noli a caldo;
– Autotrasporti per conto di terzi;
– Guardiania dei cantieri.
L’iscrizione nell’elenco inoltre consente quindi sia alle imprese individuali che le società iscritte alla White list, di non dover richiedere e farsi rilasciare dalla prefettura la certificazione antimafia obbligatoria per poter partecipare alle gare di appalto pubbliche, per lavorare con le amministrazioni ed enti pubblici o anche con società private concessionarie di opere pubbliche. 
Le imprese che lavorano in questi settori, possono quindi presentare domanda di iscrizione solo se possiedono determinati requisiti e solo dopo aver eseguito i i dovuti controlli incrociati tra CED interforze del Ministero e Camera di Commercio…
Ovviamente per le imprese che rientrano nei settori di cui sopra, vi sono delle condizioni obbligatorie per poter essere iscritte negli elenchi delle White List…
Le imprese infatti sottoposte a verifiche, non devono essere state oggetto di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del Codice Antimafia, né aver avuto tentativi di infiltrazione mafiosa tali da condizionare le scelte e l’esercizio dell’impresa…
Ed allora – il titolare dell’impresa individuale o il legale rappresentante in caso di società – procede con la domanda di iscrizione, presentata alla Prefettura della provincia in cui ha sede legale l’impresa interessata a volersi iscriversi agli elenchi fornitori appalti pubblici, forniture di servizi ed esecutori di lavori, cui segue la compilazione dei moduli, della presentazione Istanza (diverso a seconda del tipo di società che richiede l’iscrizione agli elenchi), la dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA, una dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi, il tutto dovrà essere inviato per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata della prefettura, oppure tramite fax o posta ordinaria, scrivendo nell’oggetto la seguente dicitura: “richiesta iscrizione in white list” e quindi il nome della ditta. 
Fin qui tutto bene… ma cosa succede dopo l’invio della domanda? 
Con quali modalità di svolgono i controlli sulle imprese e su quel suo titolare???
Ovviamente se quest’ultimi sono positivi la Prefettura dispone l’iscrizione dell’impresa nell’elenco pubblicato sul proprio sito internet, mentre se risultano negativi, il Prefetto rigetta l’istanza comunicando la notizia al richiedente…
L’iter prevede che la Prefettura conduca gli accertamenti sulla non mafiosità dell’impresa istante mediante la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia desumibili dalle situazioni indizianti elencate dall’art. 84, comma 4, del Codice antimafia (ad esempio, la sussistenza di misure cautelari o di condanne, anche non definitive, per reati come la turbata libertà degli incanti, oppure ancora la violazione reiterata degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari).
Ma allora mi chiedo se quell’amministratore è un “prestanome” che non ha mai avuto alcun problema con la giustizia, se la società che rappresenta è ad esempio di nuova costituzione o che abbia ottenuto quei requisiti attraverso una cessione aziendale o l’acquisizione del ramo d’impresa di una società legata il cui proprietario/i sono soggetti affiliati a quella associazione mafiosa…
In una condizione così perfettamente “confezionata” è evidente che ciascuna verifica risulterà trasparente, già… anche quei familiari conviventi di quella “testa di legno“, risulteranno limpidi agli occhi di quella banca dati nazionale, nulla risulterà irregolare e così quella società potrà ottenere finalmente quell’ingresso tra le società legalizzate nella “White list”…
Viene da chiedersi… ma non sarebbe più corretto verificare le condizioni economiche di quel soggetto proprietario della società richiedente l’istanza nei precedenti cinque anni, comprendere in quali modi sono stati effettuati gli acquisti da parte della società, sia quelli immobiliari che tutte le varie attrezzature, macchine, impianti, ecc… 
Se non vi siano stati in fase di preparazione di quella società, eventuali circostanze che evidenziano  azioni poco legali compiute volontariamente da quell’amministratore (o da chi per lui… nel caso in cui egli fosse posto lì appositamente per fare quanto gli viene detto…), evidenziabili da quelle note sperequazione finanziarie!!!
Ecco perché secondo il sottoscritto quelle liste hanno poco valore, proprio perché i controlli condotti non valutano l’effettiva pericolosità, ma si basano su dati astratti… che poco o nulla hanno con le reali condizioni societarie!!!
La conferma peraltro di quanto appena detto, è solitamente manifestata quando l’opera giunge a compimento, quando cioè emergono quelle complicità ed infiltrazioni che si sarebbero dovute prevedere… ancor prima che l’appalto stesso iniziasse!!!
Ecco perché nel mio titolo: White list??? Sì… “white”, ma solo sulla carta!!!       
  

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