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Come difendersi dalle Agenzie di riscossione – Parte finale!!!


E se dobbiamo difenderci dal pignoramento di Agenzia Entrate Riscossione???

Se, dopo la notifica della cartella di pagamento, Agenzia Entrate Riscossione è passata all’attacco con un pignoramento ci sono due mezzi di difesa oltre al ricorso.
Qualora l’Agenzia Entrate Riscossione abbia già avviato il pignoramento, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, il debitore può chiedere di sostituire ai beni o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai crediti intervenuti, comprensivo del capitale e delle spese. In tal modo i beni pignorati vengono liberati e tornano nella disponibilità del debitore.
Quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese dell’esecuzione e dei crediti dovuti al creditore pignorante e agli eventuali creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, il debitore può presentare al giudice dell’esecuzione un’istanza (anche orale) di riduzione del pignoramento.
L’istanza può essere proposta in qualsiasi fase della procedura esecutiva, finché non si sia proceduto alla vendita dei beni. La riduzione può essere disposta anche d’ufficio.
Il giudice decide con ordinanza non impugnabile, sentito il creditore pignorante.
Come chiedere la compensazione della cartella di pagamento

Se proprio non ci sono motivi di opposizione contro la cartella di pagamento e ti sembra che l’unica soluzione sia pagare, hai un altro metodo per difenderti da Agenzia Entrate Riscossione: quello di chiedere la compensazione con eventuali crediti che vanti nei confronti dell’erario. 

In particolare, si può estinguere le cartelle di pagamento, relativamente a tributi erariali (imposte sui redditi e addizionali, Iva, Registro e altri tributi indiretti, Irap, ecc.) e relativi oneri accessori (compresi gli aggi e le spese a favore dell’Agente della riscossione) mediante compensazione con crediti relativi alle imposte erariali stesse. Per fare ciò, bisogna utilizzare, nei sessanta giorni dalla notifica (pagamento tempestivo), il modello F24 Accise (codice tributo RUOL).

Se il pagamento riguarda solo una parte delle somme dovute, il contribuente può presentare ad Agenzia Entrate Riscossione un modulo specifico (reperibile sul sito di Agenzia Entrate Riscossione), con cui dichiara l’avvenuto pagamento in compensazione tramite F24 Accise e indica eventualmente a quale parte del debito erariale imputare il pagamento. 

In quest’ultimo caso, la scelta dei debiti da compensare va effettuata: entro 3 giorni dal conferimento della delega di pagamento, se il contribuente presenta il modello F24 Accise tramite banche, poste ed Entratel contestualmente, se il contribuente presenta l’F24 Accise agli sportelli dell’Agente della riscossione.

Non è possibile utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24 quando sono presenti debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, di importo superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In tali casi, è necessario estinguere prima i debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti. 

Dopo di che, si potranno utilizzare in compensazione i crediti disponibili. 

Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di cosiddetta «compensazione orizzontale» (cioè, fra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24) e non la cosiddetta compensazione «verticale», che interviene nell’ambito dello stesso tributo (per esempio, quella Irpef con Irpef).

L’erede non paga le sanzioni
Se arriva una cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione intestata ad un defunto, gli eredi non devono pagare le sanzioni.

A tal fine, potranno fare un’istanza di sgravio alla stessa Agenzia delle Entrate Riscossione.

In secondo luogo, potranno evitare di pagare se rinunciano all’eredità. Ma se accettano l’eredità con beneficio di inventario, ridurranno la propria responsabilità solo ai beni ottenuti con la successione. Significa che se decidono di non pagare, l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbe pignorare solo i beni ereditati e non quelli del patrimonio personale.
In secondo luogo, l’erede può evitare di pagare se rinuncia all’eredità.

Invece, accettando l’eredità con beneficio di inventario ridurrà la propria responsabilità solo ai beni ottenuti con la successione: in buona sostanza, qualora decidesse di non pagare, l’esattore potrebbe pignorare solo i beni ereditati e non quelli del patrimonio personale.

Legge salva-suicidi e l’accordo con Agenzia Entrate Riscossione
Abbiamo detto, in apertura di questo articolo, che non sono possibili «accordi personalizzati» con Agenzia Entrate Riscossione per annullare il debito.
Tuttavia è possibile ricorrere alla cosiddetta legge salva-suicidi o anche detta legge sul sovra-indebitamento che consente una riduzione sostanziale dell’esposizione.

In particolare: per le obbligazioni contratte a seguito della propria attività lavorativa o professionale, si presenta in tribunale un programma di pagamento che deve trovare il consenso di almeno il 60% dei creditori; l’accordo viene poi ratificato dal tribunale (è il cosiddetto accordo coi creditori). Secondo la giurisprudenza questo iter si può azionare anche quando il creditore è uno solo, ossia l’Agenzia Entrate Riscossione. 

Con la legge salva suicidi, chi non per sua colpa non ha pagato le cartelle esattoriali e l’esposizione è talmente alta da non consentirgli di rimediare coi redditi di cui dispone, può quindi proporre all’Esattore un “saldo e stralcio”. 
Il programma di liquidazione va presentato a mezzo di un organismo di composizione della crisi (anche un avvocato o un commercialista); per tutte le altre obbligazioni (non quindi quelle collegate all’impresa o all’attività lavorativa) si può ottenere la decurtazione del debito direttamente dal tribunale, senza il consenso dei creditori (cosiddetta procedura del piano del consumatore). 

Qui è il giudice a valutare la meritevolezza dell’offerta fatta dal contribuente e, se la valuta positivamente, accorda il taglio sul debito (che, a volte, può raggiungere cifre fino al 70-80%; in ultimo è possibile disporre la vendita dei propri beni attraverso il tribunale e procedendo alla ripartizione del ricavato tra i creditori (cosiddetta procedura di liquidazione del patrimonio).
Con quest’ultimo post… sono state esaminate tutte le possibili soluzioni, su come difendersi da quell’invio “il più delle volte fastidio” delle cartelle esattoriali da parte delle nostre Agenzie delle Entrate… le quali, non sempre dimostrano di essere corrette, ma che creano a ciascuno di noi… esclusivamente scocciature… per tutto il tempo, che portano naturalmente via, a causa delle dovute giustificazioni!!!

Come difendersi dalle Agenzie di riscossioni: parte terza

Un altro espediente solitamente usato per difendersi dalle cartelle di pagamento è far rilevare la prescrizione. 

Si tratta, in buona sostanza, del decorso del tempo che intercorre tra una cartella di pagamento e un’altra (se riferite allo stesso debito), tra l’avviso di pagamento (l’atto prodromico) e la successiva cartella o tra la cartella e l’eventuale pignoramento. 
Il contribuente può far annullare la richiesta di pagamento se, per numerosi anni, nessuno si è fatto vivo e non gli sono stati notificati solleciti. 
Questi termini di prescrizione sono diversi a seconda del tipo di tassa in gioco. 
In particolare: crediti Inps e Inail per contributi previdenziali: prescrizione in 5 anni; crediti dell’Agenzia delle Entrate per Irpef, Irap, Iva e altre imposte erariali: prescrizione in 10 anni (con qualche precedente che pala di 5 anni); crediti del Comune per multe stradali: prescrizione in 5 anni; crediti dello Stato per canone Rai: prescrizione in 10 anni; crediti della Regione per bollo auto: prescrizione in 3 anni; crediti del Comune per Imu, Tasi, Tari, Tarsu, Ici: prescrizione in 5 anni.
Cosa fare se la cartella di pagamento di Agenzia Entrate Riscossione è prescritta?
La cosa più immediata e naturale sarebbe quella di chiedere uno sgravio della cartella stessa dalle somme non più dovute. 
Tuttavia, per quanto semplice, tale operazione può risultare problematica: ciò a causa della scarsa collaborazione da parte degli uffici dell’Agente della riscossione, pur dinanzi a conclamate ragioni del contribuente. 
Insomma gli uffici se ne lavano spesso le mani rimandando il contribuente all’Ente titolare del credito, mentre quest’ultimo, a sua volta, si scrolla di dosso ogni decisione in merito, sostenendo di aver inviato per tempo il ruolo all’esattore. 
Si può quindi presentare una istanza in autotutela da presentare all’ente titolare del credito e, per conoscenza, all’Agenzia Entrate Riscossione, ma il mezzo migliore è quello di fare ricorso al giudice. Anche in questo caso, bisogna però rispettare i termini di legge: 30 giorni per le cartelle relative a multe stradali (la competenza è del giudice di pace); 40 giorni per le cartelle relative a contributi previdenziali Inps e Inail (la competenza è del tribunale ordinario, sezione lavoro); 60 giorni in tutti gli altri casi, ossia imposte e tributi (la competenza è della Commissione Tributaria Provinciale).
Diversa dalla prescrizione è la decadenza. Anche questa eccezione si fonda sul mancato rispetto dei termini, ma in questo caso si tratta dei termini massimi che devono necessariamente decorrere tra l’iscrizione a ruolo del debito e la notifica della prima cartella. 
Tutto avviene nel seguente modo: dopo che l’ente titolare del credito ha inviato l’avviso di pagamento ed ha accertato l’inadempimento definitivo (scaduti cioè i termini per il versamento) delega l’Agente della riscossione del recupero coattivo delle somme. 
Questa attività si sostanzia con l’iscrizione a ruolo dell’importo. 
La data in cui avviene l’iscrizione a ruolo viene poi riportata sulla cartella esattoriale, per cui il contribuente può sempre verificarla; tra la data di notifica della cartella e la data di iscrizione a ruolo non devono decorrere, nella gran parte dei casi, più di due anni. 
Diversamente la cartella è illegittima.
Altro motivo di eccezione è relativo al rispetto dei termini di efficacia della cartella. 
Essa consente il pignoramento solo entro un anno dalla sua notifica. 
Se il pignoramento dovesse avvenire più tardi di tale termine è necessaria la notifica di un ulteriore atto, detto «intimazione di pagamento» il quale, a sua volta, ha un’efficacia limitata a 180 giorni. 
Questo non toglie che, spirata l’efficacia dell’intimazione di pagamento, non se ne possa notificare un secondo, un terzo, ecc.; ma di certo, prima di tale adempimento, non può intervenire alcun pignoramento.
La cartella è illegittima se, nel richiedere il pagamento dell’imposta o della sanzione insieme agli interessi, indica un’unica somma senza invece distinguerle. Secondo la giurisprudenza, deve essere chiaro e trasparente il metodo di calcolo degli interessi, le annualità calcolate e il saggio di ogni singolo anno. 
Solo in questo modo è possibile consentire al contribuente di esercitare un controllo sul “conto definitivo”.
In ogni caso, l’errata o omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi non rende nulla tutta la cartella ma solo la parte degli interessi.
La cartella deve sempre indicare per quali ragioni bisogna pagare, ossia il tributo o la sanzione a cui le somme si riferiscono. È il cosiddetto obbligo di motivazione che richiede, in alternativa, l’indicazione dell’atto precedentemente notificato al contribuente dal quale evincere la causale. 
La motivazione è condizione di validità della cartella.
La cartella di pagamento non deve necessariamente indicare la firma del suo “autore”, il quale può essere indicato nel corpo dell’atto. 
L’importante è che il responsabile del procedimento sia sempre indicato con nome e cognome.
Secondo alcuni giudici, Agenzia Entrate e Agenzia Entrate Riscossione possono stare in causa solo a mezzo di personale interno e non con avvocati esterni. 
La conseguenza è che la difesa dell’Esattore è nulla, il giudice non può ascoltare le eccezioni da questa sollevata né tenere in considerazione i documenti di prova prodotti. 
«L’errata costituzione – determinata dall’impossibilità di concedere delega a soggetti non interni all’ufficio – può essere rilevata in qualsiasi grado di giudizio dal magistrato». 
Tradotto significa che se un contribuente ha già impugnato una cartella esattoriale e ha perso la causa per qualsiasi altra ragione, qualora siano ancora aperti i termini per fare appello o ricorso in cassazione, può ugualmente sollevare l’eccezione in questione – quella cioè di difetto di costituzione – anche se non lo aveva fatto in primo grado (magari perché non ne sapeva l’esistenza). 
Questo perché a dover rilevare il difetto di rappresentanza degli avvocati esterni all’Agente della riscossione doveva essere il giudice e non tanto il contribuente. 
Con la conseguenza che si tratta di una censura che può essere mossa in qualsiasi stato e grado della causa.Mediazione obbligatoria
Tutte le cartelle per importi non superiori a 50.000 euro che si impugnano davanti alla Commissione tributaria non possono essere depositate direttamente davanti al giudice ma vanno prima notificati all’Esattore con una proposta di reclamo-mediazione in cui si tenta un accordo per rettificare eventuali errori.
Passiamo a  scoprire come chiedere la dilazione della cartella di pagamento…
Chiedendo ad Agenzia Entrate Riscossione la rateazione del debito puoi sospendere la cartella di pagamento, ossia fare in modo che non vengano eseguiti pignoramenti, fermi o ipoteche. 
Esistono tre possibilità diverse: debiti fino a 60.000 euro: piano ordinario. 
È possibile chiedere la cosiddetta rateazione ordinaria a 72 rate (6 anni), senza dover presentare documentazione per documentare la propria difficoltà economica. 
La richiesta può essere fatta anche online. 
Si può scegliere tra rate costanti o crescenti; debiti superiori a 60.000 euro: piano ordinario. 
Si può chiedere la rateazione fino a 72 rate (6 anni) ma dimostrando la propria difficoltà economica. 
In particolare si può chiedere la rateizzazione presentando una domanda e allegando la certificazione relativa all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del tuo nucleo familiare per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. Se la richiesta è accolta, accedi e al piano ordinario che ti consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni). 
Puoi scegliere tra rate costanti o rate crescenti; piano straordinario: se non sei in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, puoi ottenere una rateizzazione fino a 120 rate di importo costante. 
Deve risultare la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica e per ragioni estranee alla propria responsabilità. Innanzitutto, è necessario dimostrare di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per un piano ordinario. 
Condizione che si verifica quando l’importo della rata è superiore al 20% del reddito mensile del tuo nucleo familiare, risultante dall’Indicatore della situazione reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente). 
In questo caso, puoi presentare una domanda di rateizzazione, dichiarando di trovarti in una comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla tua responsabilità, allegando la certificazione relativa all’ISEE del tuo nucleo familiare, comprensiva del quadro N- Indicatore della situazione reddituale, debitamente valorizzato.
Una volta presentata l’istanza di rateazione: Agenzia Entrate Riscossione non può procedere a iscrivere fermi o ipoteche o intraprendere pignoramenti non ancora iniziati; i pignoramenti già in corso vengono sospesi e abbandonati dopo il pagamento della prima rata; fermi e ipoteche già iscritti non vengono cancellati, ma limitatamente al caso del fermo è possibile, dimostrando l’avvenuto pagamento della prima rata, ottenere una quietanza di pagamento e ritornare a circolare.

Tari… e basta!!!

Ho letto su change.org… un articolo interessante:
Sono proprietario di un immobile vuoto che personalmente non utilizzo e che non affitto da anni perché non riesco a trovare un inquilino… 

Puntualmente, ogni anno, devo pagare la Tari (Tassa sui Rifiuti) che oltretutto, nel comune dove sorge l’immobile, dal 2013 a oggi è quasi quadruplicata. 
Ma il mio immobile, poiché è inutilizzato e sfitto, non produce alcun rifiuto. 
Nonostante ciò, devo pagare ugualmente la Tari in virtù del comma 642 della legge 147 del 27 dicembre 2013 (la cosiddetta “Legge di Stabilità 2014). 
Ecco che cosa dice il testo del comma 642:
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani: in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria“.
In altre parole la tassa va pagata per tutti gli immobili che potenzialmente “potrebbero” produrre rifiuti, indipendentemente dal fatto che li producano davvero oppure no. 
Eppure, la logica vorrebbe che se la fornitura di un servizio prevede il pagamento di un corrispettivo, qualora il servizio non venga fornito, il fornitore non dovrebbe pretendere alcun corrispettivo.
Il mio problema è comune a centinaia di migliaia di italiani che posseggono un immobile e che, per motivi personali, decidono di non usarlo oppure non intendono o non riescono ad affittarlo.
Il testo del comma 642 andrebbe modificato per consentire ai proprietari di un immobile soggetto alla Tari di non pagarla se non ne fanno uso oppure non ne ricavano alcun introito in quanto non affittato.

In caso contrario, le amministrazioni comunali continueranno a percepire gli introiti della Tari anche a fronte di un servizio di rimozione dei rifiuti che non viene prestato.
Penso che in Italia, se dovessimo pagare in proporzione per i servizi reali che riceviamo, molto probabilmente avremmo tanti soldi in tasca…
Ma la disgrazia è che si paga tutto… anche quello che non ci viene dato o ancor peggio, ci viene fornito male!!!
Ma in questo caso, il pagamento della tassa è relativo alla raccolta dei rifiuti e difatti serve principalmente a tenere “riunito” in un quel unico ambiente… la nostra classe politica!!!
Dicono che il novanta per cento dei programmi in TV sia spazzatura… ma, non è che forse il novanta per cento di quanto avviene ne nostro paese… è spazzatura???

Mai sentito: festeggiare per un autogol!!!

La prima palla del governo è andata in gol, ecco come Alfano esprime la sua grandissima soddisfazione. per la sospensione al pagamento dell’Imu.
Non capisco a quale entusiasmo si riferisce, considerato che si tratta di un autogol, che ha come unico scopo quello di posticiparne il pagamento, perché solo di questo si tratta…
Serve soltanto per continuare a raccontarci le solite frottole propagandistiche, per dare meriti a quanto ripetuto in campagna elettorale dal proprio leader, dimenticando che l’Europa nel contempo ci ha imposto il rispetto degli impegni assunti e che se non vengono trovati i fondi prestabiliti, si dovrà a Settembre, precisamente giorno 16, pagarne la tassa!!! 
Comunque di qualcosa sono entusiasta anch’io e cioè che almeno i nostri ministri-parlamentari si sono detratti il doppio stipendio per l’incarico ricevuto, infatti si legge nella bozza che i membri del Parlamento, che assumono le funzioni di presidente del Consiglio dei ministri, ministri e sottosegretari di Stato, non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto con l’indennità spettante ai parlamentari, ovvero con il trattamento economico in godimento per il quale abbiano eventualmente optato, in quanto dipendenti pubblici.
Almeno questo è un passo avanti, sempre sperando che le cose vadano per il verso giusto, già in quanto è possibile che un giorno, come ormai accade, scopriremo grazie al programma delle Iene che non è andata proprio così…, comunque per adesso accettiamolo con il beneficio del dubbio.
Ovviamente nell’incontro con Barroso, il premier Letta, si è risparmiato di discutere i modi con cui il governo provvederà a fare fronte alle misure finanziarie fiscali, come appunto la sospensione del  pagamento della rata dell’Imu, preferendo così dirottare l’incontro su altri argomenti…
Questo comunque è un governo fantoccio, durerà il tempo necessario per giungere ad una nuova fase programmata, nella quale si darà la possibilità ad un Pd in crisi, di recuperare il sostegno dei propri elettori, ed al Pdl di poter contrastare ed allontanare quelle vicende giudiziarie che hanno colpito il proprio leader ( mi sono ripromesso che da ora in poi, non lo chiamerò più per nome… ).
Un momento di tregua, per realizzare insieme quella necessaria legge elettorale, che permetta ad ognuno di loro di governare, di modificare le leggi a loro piacimento, di indirizzare i processi personali e societari verso porti sicuri, continuando con le stesse finalità di sempre e cioè quelle di illudere noi tutti con le loro solite chiacchiere…
Vedrete che è soltanto questione di tempo, perché ma alla fine questo giocattolo si romperà su se stesso…