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Scandalo sessuale "VIP" anche in Italia??? Attrici, modelle e presentatrici, raccontano tutto!!!

In questi giorni, stiamo ascoltando i nomi di alcune donne e uomini, vittime di molestie sessuali…

I soggetti finiti sotto accusa, sono principalmente VIP di Hollywood, che ora, dopo lo scandalo Weinstein, sono finiti anch’essi nel mirino della cronaca mondana, vedasi ad esempio nomi eccellenti come Allen, Spacey, Hoffman, Spears…
Sembrerebbe però che adesso, anche nel nostro paese, “qualcuno” abbia deciso di denunciare chi si è macchiato di quel riprovevole metodo per quei propri scopi, imponendo a quei novizi artisti, di far sesso con loro… in cambio di una carriera tanto desiderata!!!

Dopo anni infatti di silenzio o meglio, di minacce e ritorsioni anche legali subite, ecco che finalmente qualcuna di quel gruppo, chiuso e omertoso, ha deciso di raccontare quanto accaduto in talune serate, nelle quali erano presenti molti nomi famosi…

A raccontarmi di questo prossimo “scoop” è stato telefonicamente stamani un mio caro amico di Roma – di cui ovviamente non posso fare il nome – il quale, da una decina d’anni, si è trasferito nella capitale per svolgere anch’egli la carriera d’attore; all’inizio presso un noto teatro romano e da pochi anni, quale comprimario in alcune fiction nazionali… 
Per cui oggi, parlando su quanto stava accadendo negli Usa, mi ha raccontato di alcune sue colleghe, in particolare proprio una sua “ex fiamma”: gli ha rivelato che quest’anno, era stata scaricata dalla produzione con la quale operava,  in wuanto sembra, non avesse assecondato le volontà del suo produttore!!! 
Motivo per cui, non gli era stato prolungato il contratto…ed ora stanca di quelle sopraffazione e da quanto sta accadendo oltre oceano… avrebbe deciso di svuotare il sacco… 

Ha raccontato infatti di alcune ragazze totalmente sconosciute ai più, giunte in città da altri paesi della nostra penisola o anche da altre nazioni, che verrebbero utilizzate da alcune agenzie di moda e di cinema, per essere mandate in taluni festini privati, principalmente per intrattenere gli ospiti… 

Alcune di loro, da poco maggiorenni, dopo un certo periodo di frequentazioni all’interno di quelle lussuose dimore, si vedono finalmente catapultate in quel mondo dello spettacolo, all’inizio  come comparse nel piccolo schermo e qualcuna di esse, raramente, viene lanciata nel mondo cinematografico, prima nazionale e poi anche internazionale…  
Ovviamente nessuna di loro ad oggi ha denunciato d’essere stata molestata sessualmente, anche perché bisogna dire, che molte di loro purtroppo, sapendo che quella è la consuetudine per fare carriera, preferiscono rendersi consenzienti… pur di uscire da quel cosiddetto mondo e rientrare nell’anonimato!!!
D’altronde la loro prima giustificazione è quella di dire: “se non ci sto io oggi… ci starà domani qualcun’altra”; ed ecco quindi che, quel gioco perverso, ha sempre modo di poter così… continuare liberamente.
Ma ora finalmente, dopo aver visto quanto accaduto negli USA, qualcuna di quelle ragazze –mi permetto di aggiungere “forse”, anche perché finora di sicuro non vi è nulla– ha preso coraggio decidendo finalmente d’iniziare a parlare, facendo tremare, non solo le colleghe di quelle “avventure“, che per altro, si mostrano a noi tutti come “caste e pure” ed anzi, fanno altresì evidenziare come, quella loro notorietà, sia principalmente dipesa da una propria condizione meritoria e non certo da addebitarsi ad una eventuale “spintarella” – o forse sarebbe meglio dire visto l’argomento “bottarella” – che ha dato per l’appunto loro, l’opportunità di farle conoscere dal grande pubblico…   

Comunque, vedrete, c’è ne sarà per tutti, anche perché a detto del mio amico, ci sono dietro nomi altisonanti, non solo di quel mondo del cinema e della televisione, ma anche a ruota, nomi noti d’imprenditori, società di marketing e/ o sponsorizzazioni ed ovviamente, non potevano mancare in quella lista, i nomi di alcuni nostri politici, banchieri, dirigenti e uomini d’affari…

Vedremo a breve accadrà qualcosa d’importante e qualcuno di quei soggetti… forse finirà definitivamente di ridere!!!

Scandalo sessuale "VIP" anche in Italia??? Attrici, modelle e presentatrici, raccontano tutto!!!

In questi giorni, stiamo ascoltando i nomi di alcune donne e uomini, vittime di molestie sessuali…

I soggetti finiti sotto accusa, sono principalmente VIP di Hollywood, che ora, dopo lo scandalo Weinstein, sono finiti anch’essi nel mirino della cronaca mondana, vedasi ad esempio nomi eccellenti come Allen, Spacey, Hoffman, Spears…
Sembrerebbe però che adesso, anche nel nostro paese, “qualcuno” abbia deciso di denunciare chi si è macchiato di quel riprovevole metodo per quei propri scopi, imponendo a quei novizi artisti, di far sesso con loro… in cambio di una carriera tanto desiderata!!!

Dopo anni infatti di silenzio o meglio, di minacce e ritorsioni anche legali subite, ecco che finalmente qualcuna di quel gruppo, chiuso e omertoso, ha deciso di raccontare quanto accaduto in talune serate, nelle quali erano presenti molti nomi famosi…

A raccontarmi di questo prossimo “scoop” è stato telefonicamente stamani un mio caro amico di Roma – di cui ovviamente non posso fare il nome – il quale, da una decina d’anni, si è trasferito nella capitale per svolgere anch’egli la carriera d’attore; all’inizio presso un noto teatro romano e da pochi anni, quale comprimario in alcune fiction nazionali… 
Per cui oggi, parlando su quanto stava accadendo negli Usa, mi ha raccontato di alcune sue colleghe, in particolare proprio una sua “ex fiamma”: gli ha rivelato che quest’anno, era stata scaricata dalla produzione con la quale operava,  in wuanto sembra, non avesse assecondato le volontà del suo produttore!!! 
Motivo per cui, non gli era stato prolungato il contratto…ed ora stanca di quelle sopraffazione e da quanto sta accadendo oltre oceano… avrebbe deciso di svuotare il sacco… 

Ha raccontato infatti di alcune ragazze totalmente sconosciute ai più, giunte in città da altri paesi della nostra penisola o anche da altre nazioni, che verrebbero utilizzate da alcune agenzie di moda e di cinema, per essere mandate in taluni festini privati, principalmente per intrattenere gli ospiti… 

Alcune di loro, da poco maggiorenni, dopo un certo periodo di frequentazioni all’interno di quelle lussuose dimore, si vedono finalmente catapultate in quel mondo dello spettacolo, all’inizio  come comparse nel piccolo schermo e qualcuna di esse, raramente, viene lanciata nel mondo cinematografico, prima nazionale e poi anche internazionale…  
Ovviamente nessuna di loro ad oggi ha denunciato d’essere stata molestata sessualmente, anche perché bisogna dire, che molte di loro purtroppo, sapendo che quella è la consuetudine per fare carriera, preferiscono rendersi consenzienti… pur di uscire da quel cosiddetto mondo e rientrare nell’anonimato!!!
D’altronde la loro prima giustificazione è quella di dire: “se non ci sto io oggi… ci starà domani qualcun’altra”; ed ecco quindi che, quel gioco perverso, ha sempre modo di poter così… continuare liberamente.
Ma ora finalmente, dopo aver visto quanto accaduto negli USA, qualcuna di quelle ragazze –mi permetto di aggiungere “forse”, anche perché finora di sicuro non vi è nulla– ha preso coraggio decidendo finalmente d’iniziare a parlare, facendo tremare, non solo le colleghe di quelle “avventure“, che per altro, si mostrano a noi tutti come “caste e pure” ed anzi, fanno altresì evidenziare come, quella loro notorietà, sia principalmente dipesa da una propria condizione meritoria e non certo da addebitarsi ad una eventuale “spintarella” – o forse sarebbe meglio dire visto l’argomento “bottarella” – che ha dato per l’appunto loro, l’opportunità di farle conoscere dal grande pubblico…   

Comunque, vedrete, c’è ne sarà per tutti, anche perché a detto del mio amico, ci sono dietro nomi altisonanti, non solo di quel mondo del cinema e della televisione, ma anche a ruota, nomi noti d’imprenditori, società di marketing e/ o sponsorizzazioni ed ovviamente, non potevano mancare in quella lista, i nomi di alcuni nostri politici, banchieri, dirigenti e uomini d’affari…

Vedremo a breve accadrà qualcosa d’importante e qualcuno di quei soggetti… forse finirà definitivamente di ridere!!!

Lo stupro è meno grave se la ragazza non è vergine…

Se il caso della sentenza di cassazione sullo stupro della minorenne, meno grave, in quanto non più vergine vi ha colpito, leggete questo articolo da “altalex” che approfondisce da un punto di vista giuridico la questione.
La nota vicenda criminosa al centro della cronaca giudiziaria, sulla presunta minore gravità della violenza sessuale ai danni di una minore non più vergine, merita chiarezza.
Nell’ambito dei reati contro la libertà personale, come noto, la minore gravità del fatto costituisce una attenuante speciale prevista dall’art. 609-quater, comma 3, c.p. , segnatamente per il reato di atti sessuali con minorenne.
Il delitto ex art. 609 quater c.p. testualmente recita: “Soggiace alla pena stabilita dall`articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che. al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest`ultimo, una relazione di convivenza. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell`articolo 609 bis compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all’articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci”.
Il reato ascritto, innanzitutto, è quello di cui all’art. 609 quater, caratterizzato dall’assenza di pressioni coercitive, (Cass. pen. 29662/2004); in tal senso la Corte evidenzia che: “si era trattato di un rapporto pienamente assentito dalla stessa che ne aveva scelto le modalità”.
La Cassazione, dunque, entrando nel merito della quaestio, evidenzia una aporia logica nella motivazione del collegio di merito: lo stesso riconosce, con riguardo alla consumazione del rapporto, che si era trattato di un rapporto assentito dalla stessa, la quale, in particolare, ne aveva scelto le modalità.
Sempre la stessa Corte di merito, proseguendo, nega la diminuente della minore gravità del fatto di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. proprio con riferimento alle “modalità innaturali del rapporto”.
Gli ermellini, a questo punto, rilevano un evidente punto nevralgico motivazionale: lo stesso fatto (modalità del rapporto) è addotto sia in veste negativa, (a svantaggio del condannato), sia in veste positiva, (a vantaggio dello stesso).
La Suprema Corte, quindi, evidenzia, “che è bensì vero che ciò non elimina la riprovevolezza della condotta dell’imputato che in realtà si è avvalso dello stato di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti per essere inserita nello stesso nucleo familiare da lui costituito con la di lei madre convivente” ma “in questo contesto non sembra possa convenirsi con l’impugnata sentenza laddove afferma la gravità dell’episodio deducendola dalle modalità innaturali del rapporto, che in realtà furono scelte con avvedutezza della minore in quanto a suo dire idonee ad evitare i rischi che un diverso rapporto poteva comportare per la sua salute a causa della pregressa condizione di tossicodipendente dell’imputato”.
Non appare razionale, ad avviso del Collegio, pertanto, che l’agente possa essere escluso dal benefico della diminuente per un aspetto connotativo del comportamento delittuoso scelto dal soggetto passivo.
Tanto dedotto in fatto, la Corte si sofferma a valutare l’incidenza della condotta delittuosa sul bene giuridico tutelato dalla norma, ovvero “il corretto sviluppo della personalità sessuale del minore”, incidenza che va valutata in concreto, (Cass. pen. 12007/2003): il Collegio non condivide, quindi, la sentenza di merito dove ritiene le modalità di consumazione del rapporto sessuale “tali da compromettere l’armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima".
Ad avviso del Collegio: “l’affermazione è infatti del tutto apodittica in quanto trascura di considerare quanto nella stessa sentenza poco prima si è rilevato, e cioè che la ragazza già a partire dall’età di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni età di guisa che è lecito ritenere che già al momento dell’incontro con l’imputato la sua personalità dal punto di vista sessuale fosse molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età”.
La disamina oggettivo-giuridico della sentenza non può che lasciare perplessi: se non altro per la disinformazione assolutamente censurabile.
La sentenza non ha mai affermato che “lo stupro è meno grave se perpetrato ai danni di una ragazza non più vergine”; ha semplicemente dedotto che, una donna la quale abbia già intrattenuto rapporti sessuali con molti adulti ha senza dubbio una maggiore maturità sessuale.
Quanto al fatto tipico, è opportuno ricordare che la stessa Corte ribadisce che esso merita la stessa riprovevolezza, (nulla di meno dunque), ma si tratta, sul piano concreto, di un rapporto sessuale consumato con la volontà della minorenne la quale aveva ella stessa scelto le modalità consumative della relazione.
Quando i Giudici “sbagliano” è sicuramente corretto dirlo ed anche ad alta voce: altrettanto occorrerebbe fare, tuttavia, quando a sbagliare sono i giornalisti.
La sentenza Cass. pen. 6329/06, concludendo, non merita certo di essere “dimenticata con ignominia”: resta opinabile, condivisibile, dal punto di vista giuridico ma, sicuramente, “non ha detto quello che è stato detto”.
(Altalex, 21 febbraio 2006. Nota di Giuseppe Buffone)
Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 17 febbraio 2006, n. 6329
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 novembre 2003 la Corte d’appello di Cagliari decidendo sulla impugnazione proposta da T.M. avverso la sentenza in data 30 novembre 2001 del tribunale della stessa città – che lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per il delitto di violenza sessuale ed a quella di mesi due di reclusione per i reati di percosse e minacce – dichiarava di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela in ordine al reato di percosse e rideterminava la pena per i reati sub b) e c) nella misura di gg. 15 di reclusione, confermando nel resto con condanna dell’appellante anche alle spese di costituzione e rappresentanza della costituita parte civile.
Con il primo motivo di appello l’imputato aveva negato il pregresso rapporto di convivenza con la ragazza, S.V., vittima della violenza.
La Corte di merito replicava che le risultanze testimoniali dimostravano il contrario ed altrettanto risultava in definitiva dalle stesse dichiarazioni dell’imputato che aveva parlato di una volontà calunniosa della parte lesa originata dai suoi rimproveri per lo scarso impegno scolastico.
Con altro motivo erano state evidenziate le inesattezze in cui era caduta la ragazza. La Corte osservava che erano inesattezze di carattere marginale e che doveva escludersi il dolo di calunnia nel suo racconto anche perché non aveva avuto difficoltà a riferire dei suoi incontri precedenti con uomini giovani e meno giovani.
Con un’ulteriore motivo aveva sottolineato che la parte lesa aveva falsamente negato di avere parlato dei suoi rapporti con l’imputato ed altresì che la denuncia era chiaramente finalizzata a liberarsi dello stesso.
La replica era che i testimoni avevano confermato il racconto della parte lesa e che per sbarazzarsi del T. sarebbe stato sufficiente denunciare i maltrattamenti ai quali sottoponeva la famiglia.
La gravità del fatto escludeva infine ad avviso della Corte che il fatto stesso potesse configurarsi come fatto di minore gravità.
L’imputato propone personalmente ricorso per cassazione denunziando con un unico motivo mancanza ed illogicità manifesta della motivazione laddove la sentenza impugnata ha negato la minore gravità di cui all’art. 609-quater, comma 3. Rappresenta infatti che si è trattato di un unico rapporto, pacificamente acconsentito dalla ragazza che si era rifiutata ad un rapporto completo ma aveva optato senza difficoltà per un coito orale e che infine fin dall’età di 13 anni la stessa aveva avuto rapporti con giovani ed adulti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso merita di essere accolto.
La diminuente della minore gravità del fatto di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. è stata negata dalla Corte territoriale con riferimento alle “modalità innaturali del rapporto”, ritenute tali da compromettere “l’armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima”.
L’affermazione si pone in contrasto con quanto poco prima rilevato dalla stessa Corte allorché ha proceduto alla ricostruzione dell’unico episodio – quello riprodotto nel capo di imputazione – di abuso sessuale posto in essere dall’imputato ai danni della minore: si era trattato di un rapporto pienamente assentito dalla stessa che ne aveva scelto le modalità. L’imputato infatti intendeva avere un rapporto completo ma la ragazza, consapevole che l’uomo aveva avuto problemi di tossicodipendenza, aveva optato per un, a suo avviso, meno rischioso rapporto orale.
Ora è bensì vero che ciò non elimina la riprovevolezza della condotta dell’imputato che in realtà si è avvalso dello stato di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti per essere inserita nello stesso nucleo familiare da lui costituito con la di lei madre convivente. Ma tale relazione interpersonale fa parte dell’elemento oggettivo della fattispecie delittuosa tipica di cui si tratta (punita con la reclusione da 5 a 10 anni di reclusione) senza la quale quest’ultima non si sarebbe integrata in quanto pacificamente all’epoca del fatto la ragazza aveva compiuto 14 anni e come si è visto la stessa aveva prestato il proprio consenso al rapporto sessuale.
In questo contesto non sembra possa convenirsi con l’impugnata sentenza laddove afferma la gravità dell’episodio deducendola dalle modalità innaturali del rapporto, che in realtà furono scelte con avvedutezza della minore in quanto a suo dire idonee ad evitare i rischi che un diverso rapporto poteva comportare per la sua salute a causa della pregressa condizione di tossicodipendente dell’imputato.
Ancora meno condivisibile è l’altra affermazione della stessa sentenza, relativa alle negative conseguenze indotte da questo rapporto sullo sviluppo sessuale della minore.
L’affermazione è infatti del tutto apodittica in quanto trascura di considerare quanto nella stessa sentenza poco prima si è rilevato, e cioè che la ragazza già a partire dall’età di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni età di guisa che è lecito ritenere che già al momento dell’incontro con l’imputato la sua personalità dal punto di vista sessuale fosse molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età.
Alla stregua delle considerazioni che precedono e tenendone il debito conto, la Corte territoriale ala quale gli atti devono essere restituiti dovrà valutare se il diniego della attenuante in parola possa essere deciso con il supporto di una motivazione diversa da quella testè censurata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della attenuante di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari.

Lo stupro è meno grave se la ragazza non è vergine…

Se il caso della sentenza di cassazione sullo stupro della minorenne, meno grave, in quanto non più vergine vi ha colpito, leggete questo articolo da “altalex” che approfondisce da un punto di vista giuridico la questione.
La nota vicenda criminosa al centro della cronaca giudiziaria, sulla presunta minore gravità della violenza sessuale ai danni di una minore non più vergine, merita chiarezza.
Nell’ambito dei reati contro la libertà personale, come noto, la minore gravità del fatto costituisce una attenuante speciale prevista dall’art. 609-quater, comma 3, c.p. , segnatamente per il reato di atti sessuali con minorenne.
Il delitto ex art. 609 quater c.p. testualmente recita: “Soggiace alla pena stabilita dall`articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che. al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest`ultimo, una relazione di convivenza. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell`articolo 609 bis compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all’articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci”.
Il reato ascritto, innanzitutto, è quello di cui all’art. 609 quater, caratterizzato dall’assenza di pressioni coercitive, (Cass. pen. 29662/2004); in tal senso la Corte evidenzia che: “si era trattato di un rapporto pienamente assentito dalla stessa che ne aveva scelto le modalità”.
La Cassazione, dunque, entrando nel merito della quaestio, evidenzia una aporia logica nella motivazione del collegio di merito: lo stesso riconosce, con riguardo alla consumazione del rapporto, che si era trattato di un rapporto assentito dalla stessa, la quale, in particolare, ne aveva scelto le modalità.
Sempre la stessa Corte di merito, proseguendo, nega la diminuente della minore gravità del fatto di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. proprio con riferimento alle “modalità innaturali del rapporto”.
Gli ermellini, a questo punto, rilevano un evidente punto nevralgico motivazionale: lo stesso fatto (modalità del rapporto) è addotto sia in veste negativa, (a svantaggio del condannato), sia in veste positiva, (a vantaggio dello stesso).
La Suprema Corte, quindi, evidenzia, “che è bensì vero che ciò non elimina la riprovevolezza della condotta dell’imputato che in realtà si è avvalso dello stato di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti per essere inserita nello stesso nucleo familiare da lui costituito con la di lei madre convivente” ma “in questo contesto non sembra possa convenirsi con l’impugnata sentenza laddove afferma la gravità dell’episodio deducendola dalle modalità innaturali del rapporto, che in realtà furono scelte con avvedutezza della minore in quanto a suo dire idonee ad evitare i rischi che un diverso rapporto poteva comportare per la sua salute a causa della pregressa condizione di tossicodipendente dell’imputato”.
Non appare razionale, ad avviso del Collegio, pertanto, che l’agente possa essere escluso dal benefico della diminuente per un aspetto connotativo del comportamento delittuoso scelto dal soggetto passivo.
Tanto dedotto in fatto, la Corte si sofferma a valutare l’incidenza della condotta delittuosa sul bene giuridico tutelato dalla norma, ovvero “il corretto sviluppo della personalità sessuale del minore”, incidenza che va valutata in concreto, (Cass. pen. 12007/2003): il Collegio non condivide, quindi, la sentenza di merito dove ritiene le modalità di consumazione del rapporto sessuale “tali da compromettere l’armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima".
Ad avviso del Collegio: “l’affermazione è infatti del tutto apodittica in quanto trascura di considerare quanto nella stessa sentenza poco prima si è rilevato, e cioè che la ragazza già a partire dall’età di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni età di guisa che è lecito ritenere che già al momento dell’incontro con l’imputato la sua personalità dal punto di vista sessuale fosse molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età”.
La disamina oggettivo-giuridico della sentenza non può che lasciare perplessi: se non altro per la disinformazione assolutamente censurabile.
La sentenza non ha mai affermato che “lo stupro è meno grave se perpetrato ai danni di una ragazza non più vergine”; ha semplicemente dedotto che, una donna la quale abbia già intrattenuto rapporti sessuali con molti adulti ha senza dubbio una maggiore maturità sessuale.
Quanto al fatto tipico, è opportuno ricordare che la stessa Corte ribadisce che esso merita la stessa riprovevolezza, (nulla di meno dunque), ma si tratta, sul piano concreto, di un rapporto sessuale consumato con la volontà della minorenne la quale aveva ella stessa scelto le modalità consumative della relazione.
Quando i Giudici “sbagliano” è sicuramente corretto dirlo ed anche ad alta voce: altrettanto occorrerebbe fare, tuttavia, quando a sbagliare sono i giornalisti.
La sentenza Cass. pen. 6329/06, concludendo, non merita certo di essere “dimenticata con ignominia”: resta opinabile, condivisibile, dal punto di vista giuridico ma, sicuramente, “non ha detto quello che è stato detto”.
(Altalex, 21 febbraio 2006. Nota di Giuseppe Buffone)
Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 17 febbraio 2006, n. 6329
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 novembre 2003 la Corte d’appello di Cagliari decidendo sulla impugnazione proposta da T.M. avverso la sentenza in data 30 novembre 2001 del tribunale della stessa città – che lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per il delitto di violenza sessuale ed a quella di mesi due di reclusione per i reati di percosse e minacce – dichiarava di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela in ordine al reato di percosse e rideterminava la pena per i reati sub b) e c) nella misura di gg. 15 di reclusione, confermando nel resto con condanna dell’appellante anche alle spese di costituzione e rappresentanza della costituita parte civile.
Con il primo motivo di appello l’imputato aveva negato il pregresso rapporto di convivenza con la ragazza, S.V., vittima della violenza.
La Corte di merito replicava che le risultanze testimoniali dimostravano il contrario ed altrettanto risultava in definitiva dalle stesse dichiarazioni dell’imputato che aveva parlato di una volontà calunniosa della parte lesa originata dai suoi rimproveri per lo scarso impegno scolastico.
Con altro motivo erano state evidenziate le inesattezze in cui era caduta la ragazza. La Corte osservava che erano inesattezze di carattere marginale e che doveva escludersi il dolo di calunnia nel suo racconto anche perché non aveva avuto difficoltà a riferire dei suoi incontri precedenti con uomini giovani e meno giovani.
Con un’ulteriore motivo aveva sottolineato che la parte lesa aveva falsamente negato di avere parlato dei suoi rapporti con l’imputato ed altresì che la denuncia era chiaramente finalizzata a liberarsi dello stesso.
La replica era che i testimoni avevano confermato il racconto della parte lesa e che per sbarazzarsi del T. sarebbe stato sufficiente denunciare i maltrattamenti ai quali sottoponeva la famiglia.
La gravità del fatto escludeva infine ad avviso della Corte che il fatto stesso potesse configurarsi come fatto di minore gravità.
L’imputato propone personalmente ricorso per cassazione denunziando con un unico motivo mancanza ed illogicità manifesta della motivazione laddove la sentenza impugnata ha negato la minore gravità di cui all’art. 609-quater, comma 3. Rappresenta infatti che si è trattato di un unico rapporto, pacificamente acconsentito dalla ragazza che si era rifiutata ad un rapporto completo ma aveva optato senza difficoltà per un coito orale e che infine fin dall’età di 13 anni la stessa aveva avuto rapporti con giovani ed adulti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso merita di essere accolto.
La diminuente della minore gravità del fatto di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. è stata negata dalla Corte territoriale con riferimento alle “modalità innaturali del rapporto”, ritenute tali da compromettere “l’armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima”.
L’affermazione si pone in contrasto con quanto poco prima rilevato dalla stessa Corte allorché ha proceduto alla ricostruzione dell’unico episodio – quello riprodotto nel capo di imputazione – di abuso sessuale posto in essere dall’imputato ai danni della minore: si era trattato di un rapporto pienamente assentito dalla stessa che ne aveva scelto le modalità. L’imputato infatti intendeva avere un rapporto completo ma la ragazza, consapevole che l’uomo aveva avuto problemi di tossicodipendenza, aveva optato per un, a suo avviso, meno rischioso rapporto orale.
Ora è bensì vero che ciò non elimina la riprovevolezza della condotta dell’imputato che in realtà si è avvalso dello stato di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti per essere inserita nello stesso nucleo familiare da lui costituito con la di lei madre convivente. Ma tale relazione interpersonale fa parte dell’elemento oggettivo della fattispecie delittuosa tipica di cui si tratta (punita con la reclusione da 5 a 10 anni di reclusione) senza la quale quest’ultima non si sarebbe integrata in quanto pacificamente all’epoca del fatto la ragazza aveva compiuto 14 anni e come si è visto la stessa aveva prestato il proprio consenso al rapporto sessuale.
In questo contesto non sembra possa convenirsi con l’impugnata sentenza laddove afferma la gravità dell’episodio deducendola dalle modalità innaturali del rapporto, che in realtà furono scelte con avvedutezza della minore in quanto a suo dire idonee ad evitare i rischi che un diverso rapporto poteva comportare per la sua salute a causa della pregressa condizione di tossicodipendente dell’imputato.
Ancora meno condivisibile è l’altra affermazione della stessa sentenza, relativa alle negative conseguenze indotte da questo rapporto sullo sviluppo sessuale della minore.
L’affermazione è infatti del tutto apodittica in quanto trascura di considerare quanto nella stessa sentenza poco prima si è rilevato, e cioè che la ragazza già a partire dall’età di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni età di guisa che è lecito ritenere che già al momento dell’incontro con l’imputato la sua personalità dal punto di vista sessuale fosse molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età.
Alla stregua delle considerazioni che precedono e tenendone il debito conto, la Corte territoriale ala quale gli atti devono essere restituiti dovrà valutare se il diniego della attenuante in parola possa essere deciso con il supporto di una motivazione diversa da quella testè censurata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della attenuante di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari.

Violenza sessuale ” LIEVE ” ai minori…

E’ chiamata… “ violenza sessuale lieve ” ai minori 
Si commenta da sé.
Si erano inventati un emendamento proprio carino.
Zitti zitti, nel disegno di legge sulle intercettazioni avevano infilato l’emendamento 1.707, quello che introduceva il termine di “Violenza sessuale di lieve entità” nei confronti di minori.
Firmatari alcuni senatori di Pdl e Lega che proponevano l’abolizione dell’obbligo di arresto in flagranza nei casi di violenza sessuale nei confronti di minori, se – appunto – di “minore entità”.
Senza peraltro specificare come si svolgesse, in pratica, una violenza sessuale “di lieve entità” nei confronti di un bambino.
Dopo la denuncia del Partito Democratico, nel Centrodestra c’è stato il fuggi-fuggi, il “ma non lo sapevo”, il “ non avevo capito”, il “non pensavo che fosse proprio così ” uniti all’inevitabile berlusconiano “ci avete frainteso ”.
Poi, finalmente, un deputato del Pd ha scoperto i firmatari dell’emendamento 1707.
Annotateli bene (e ricordate le facce):
sen. Maurizio Gasparri (Pdl),
sen. Federico Bricolo (Lega Nord – Padania),
sen. Gaetano Quagliariello (Pdl),
sen. Roberto Centaro (Pdl),
sen. Filippo Berselli (Pdl),
sen. Sandro Mazzatorta (Lega Nord – Padania)

sen. Sergio Divina (Lega Nord – Padania).
Per la cronaca:
il sen. Bricolo era colui che proponeva il “carcere per chi rimuove un crocifisso da un edificio
pubblico” (ma non per chi palpeggia o mette un dito dentro ad una bambina o un bambino);
il sen. Berselli è colui che ha dichiarato “di essere stato iniziato al sesso da una prostituta” (e da qui si capisce molto…);
il sen. Mazzatorta ha cercato di introdurre nel nostro ordinamento vari “emendamenti per impedire i matrimoni misti”;
mentre il sen Divina è divenuto celebre per aver pubblicamente detto che “i trentini sono come cani ringhiosi e che capiscono solo la logica del bastone” (citazione di una frase di Mussolini).
…e adesso cominciamo a riflettere se essere sempre politically correct con chi li ha votati sia una mossa che paga…
Fare girare se avete voglia e tempo, questa informazione, è un dovere quasi etico… anche per ciascuno di noi.

Violenza sessuale " LIEVE " ai minori…

E’ chiamata… ” violenza sessuale lieve ” ai minori 
Si commenta da sé.
Si erano inventati un emendamento proprio carino.
Zitti zitti, nel disegno di legge sulle intercettazioni avevano infilato l’emendamento 1.707, quello che introduceva il termine di “Violenza sessuale di lieve entità” nei confronti di minori.
Firmatari alcuni senatori di Pdl e Lega che proponevano l’abolizione dell’obbligo di arresto in flagranza nei casi di violenza sessuale nei confronti di minori, se – appunto – di “minore entità”.
Senza peraltro specificare come si svolgesse, in pratica, una violenza sessuale “di lieve entità” nei confronti di un bambino.
Dopo la denuncia del Partito Democratico, nel Centrodestra c’è stato il fuggi-fuggi, il “ma non lo sapevo”, il ” non avevo capito”, il “non pensavo che fosse proprio così ” uniti all’inevitabile berlusconiano “ci avete frainteso “.
Poi, finalmente, un deputato del Pd ha scoperto i firmatari dell’emendamento 1707.

Annotateli bene (e ricordate le facce):

sen. Maurizio Gasparri (Pdl),
sen. Federico Bricolo (Lega Nord – Padania),
sen. Gaetano Quagliariello (Pdl),
sen. Roberto Centaro (Pdl),
sen. Filippo Berselli (Pdl),
sen. Sandro Mazzatorta (Lega Nord – Padania)

sen. Sergio Divina (Lega Nord – Padania).
Per la cronaca:
il sen. Bricolo era colui che proponeva il “carcere per chi rimuove un crocifisso da un edificio
pubblico” (ma non per chi palpeggia o mette un dito dentro ad una bambina o un bambino);
il sen. Berselli è colui che ha dichiarato “di essere stato iniziato al sesso da una prostituta” (e da qui si capisce molto…);
il sen. Mazzatorta ha cercato di introdurre nel nostro ordinamento vari “emendamenti per impedire i matrimoni misti”;
mentre il sen Divina è divenuto celebre per aver pubblicamente detto che “i trentini sono come cani ringhiosi e che capiscono solo la logica del bastone” (citazione di una frase di Mussolini).
…e adesso cominciamo a riflettere se essere sempre politically correct con chi li ha votati sia una mossa che paga…
Fare girare se avete voglia e tempo, questa informazione, è un dovere quasi etico… anche per ciascuno di noi.