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Ricusare il Giudice penale si può!!! Ecco quando farlo o quando forse è meglio lasciar perdere…

Ricevo alcune mail da parte dei miei lettori, dove mi viene chiesto un consiglio su come procedere quando si prova ad ottenere giustizia e ci si trova a chiedere aiuto a chi non  risponde o mostra un atteggiamento da muro di gomma o ancor peggio esprime sentenze in cui si palesa – senza alcun pudore – una violazione del proprio operato…

Beh… il sottoscritto in questi casi, quando legge di procedure al limite della legalità, consiglia immediatamente di ricusare quel giudice, quantomeno si potrà tentare di avere nei prossimi procedimenti, un giudice più equo o che dimostri quantomeno di non aver alcun interesse personale…

D’altronde la legge parla chiaro e nei casi in cui si manifestano particolari condizioni, quel magistrato deve essere esonerato dallo svolgere quel processo…

Ad esempio quando egli dimostra di avere  un certo interesse nel procedimento o alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;

Oppure, quando il giudice è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private o il difensore, il procuratore o il curatore di una di tali parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;

E ancora, quando il giudice ha dato consigli o ha manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie;

O vi è inimicizia grave fra il giudice o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;

Quando uno dei prossimi congiunti del giudice o del suo coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;

Vi è anche il caso in cui un prossimo congiunto del giudice o del suo coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;

Se il giudice si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario.

Vorrei aggiungere che vi è altresì un’altra condizione ancor più subdola che potrebbe influenzare in maniera celata, ma certamente determinante l’operato di quel magistrato ed è l’essere associato ad un loggia massonica!!!

Quest’ultima infatti si sa… obbliga tutti i suoi adepti ad essere fedele a quel potere, ma soprattutto di proteggere sempre i suoi fratelli o per meglio dire, chiunque appartenga a quell’associazione… 

D’altronde la solidarietà esplica la sua funzione nelle attività nel mondo quotidiano, giungendo  non solo all’appoggio diretto ed esplicito dei propri “fratelli”, ma formalizzando questo intervento in tutti i modi possibili ed immaginabili, sia su base territoriale, che professionale, un naturale intreccio che vede i suoi affiliati organizzati a livello nazionale ed avente quale momento unificativo, gli interessi, le attività e la protezione della loggia, ma soprattutto dei suoi affiliati sottoposti ad eventuali procedure giudiziarie. 

Come riportato sopra sono molte le condizioni in cui un giudice può essere ricusato, ma se avete toccato gli interessi di un affiliato massone, forse e meglio che lasciate perdere, già… perché anche provare a ricusare un giudice diverrà una procedura estenuante e il più delle volte, irrealizzabile!!!

Cosa dire:… voi provateci lo stesso, chissà, non è detto che anche quel giudice (che oggi si sente intoccabile) passi, prima o poi passi, dall’altra parte di quell’aula!!!

Quando si ricusa un giudice??? Quando vi sono le condizioni per farlo…

Ho ricevuto a fine anno a mezzo mail, una richiesta d’aiuto…

Il lettore si è rivolto al sottoscritto perché ritiene – vi è riportato: “da come scrive nel suo omonimo blog” – che un mio consiglio possa rappresentare qualcosa di autentico, sincero, certamente veritiero e trasparente, un giudizio slegato da compromessi o ancor peggio da quelle metodologie coercitive solitamente realizzate per non dire ciò che si pensa, esulando da quei principi morali, sicuramente per evitare eventuale pubblicazione di scheletri dell’armadio, che possano dare seguito a ripercussioni non solo personali ma anche familiari… 

Ed allora, leggendo quanto accaduto in quell’aula di Tribunale della mia regione, ed avendo compreso dai documenti ricevuti l’estenuanti procedimenti posti in campo da quei legali della controparte, ho avuto come la sensazione che, chi avrebbe dovuto in modo “salomonico” giudicare, non abbia compiuto in modo corretto il ruolo ad egli assegnato…

Ho quindi consigliato il mio lettore di procedere, presentando presso la cancelleria del giudice – diversa da quella a cui appartiene il giudice che s’intende ricusare – una dichiarazione scritta contenente l’indicazione dei motivi e delle prove.
Ovviamente tale dichiarazione dovrà essere presentata dalla parte interessata o personalmente o a mezzo difensore o a mezzo procuratore (copia della stessa dovrà essere altresì depositata anche presso la cancelleria del giudice ricusato)

Vorrei ricordare tra l’altro che l’art. 36 del c.p.p. stabilisce che il giudice ha l’obbligo di astenersi quando esistono delle particolari circostanze (difatti ho consigliato al mio lettore di affidarsi oltre che al suo legale. anche ad una società di investigazione privata autorizzata) per avere conferma se quel giudice abbia un interesse nel procedimento o se una di quelle parti (o il suo difensore) sia di fatto creditore o debitore di egli, del coniuge o dei figli…

Ed ancora, se quel giudice abbia dato consigli o manifestato un suo parere sull’oggetto del procedimento al di fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie, se vi è amicizia o inimicizia tra lui o un prossimo congiunto ad una delle parti o se alcuno dei prossimi congiunti del giudice o del coniuge sia stato danneggiato o offeso dal reato o parte privata…

Ed infine, se il giudce incorre in una delle incompatibilità previste dagli att. 34-35 del c.p.p. o se esistono altre gravi ragioni di convenienza…

Va detto come in tutti i casi sopra riportati il giudice avrebbe già dovuto di suo astenersi, ecco quindi che se ciò non fosse accaduto, si potrà procedere con la ricusazione dello stesso, che è per l’appunto la procedura che ho consigliato al mio lettore… 

Mi permetto inoltre di  ricordare come l’art. 37 c.p.p. aggiunga anche altri motivi per la ricusazione, ad esempio:

Se il giudice, nell’esercizio delle sue funzioni e prima della sentenza, manifesti indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto d’imputazione, ed anche nell’udienza preliminare fino alla conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; nel dibattimento fino ai termini della trattazione delle questioni preliminari al dibattimento; in qualsiasi altro momento prima che il giudice compia l’atto;

Se invece perviene dopo i termini indicati perché la causa di ricusazione diviene nota successivamente la parte che intende ricusare può presentare domanda entro 3 giorni.

Anche perché bisogna sapere che dopo che si è presentata una richiesta di ricusazione, il giudice – nei cui confronti è proposta la ricusazione – non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non è stata dichiarata inammissibile o rigettata la richiesta di ricusazione. 

Inoltre il giudice chiamato a decidere può ordinare al giudice ricusato di sospendere le attività processuali o di compiere solo quelle urgenti. Se tale ordinanza non viene emessa il processo proseguirà fino a che non si decide (in camera di consiglio) della ricusazione.

Ma soprattutto, se viene accolta la ricusazione, il giudice ricusato non potrà più compiere atti del procedimento e verrà sostituito da un altro magistrato. Il giudice che decide della ricusazione stabilisce anche quali atti o quale parte degli atti rimangono in piedi e saranno proseguiti dal nuovo giudice!!!

Cosa aggiungere, la legge esiste, già… si tratta semplicemente di applicarla!!!

Caro amico e lettore, spero attraverso i miei consigli, di esserLe stato di aiuto, mi faccia sapere poi come finisce. I migliori auguri…