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Sesso in cambio di favori: il Pm condannato a 11 anni!!!

Ogni giorno c’è ne una…
La cosa assurda è che ormai si assiste ad una globale immoralità, anche da parte di chi dovrebbe essere garante di comportamenti esemplari o quantomeno decorosi…
Ed invece, contrariamente a ciò, sempre più frequente scopriamo di come certi individui, grazie a quel loro potere, facciano uso in maniera distorta e aberrante, di quel ruolo…
Per fortuna che la giustizia giunge anche per loro!!!
Difatti dopo più di 14 ore di camera di consiglio, una sentenza ha condannato un ex pm della Dda romana a 11 anni di reclusione… 

Le accuse sono gravissime: corruzione, rivelazione del segreto d’ufficio, accesso abusivo al sistema informatico e detenzione di materiale pedopornografico!!! 
Secondo le accuse il Pm, avrebbe consumato rapporti sessuali con donne (ed anche transessuali…) posti sotto indagine, anche presso il proprio ufficio, concedendo favori in cambio di prestazioni intime… 
Ecco perché la Procura di Perugia, aveva chiesto a carico dell’ex Pm, la condanna a 10 anni e 6 mesi, contestando anche la concussione…
Certo, dal suo arresto – avvenuto nel 2013 – sono passati cinque anni e qualcuno ancora oggi ricorda quando i carabinieri si presentarono a casa del magistrato e perquisirono anche il suo ufficio, dove erano state piazzate dalle forze dell’arma, cimici e telecamere nascoste. ..
Lo scandalo era emerso nel corso di un’inchiesta sulla prostituzione nella capitale e la prima ad accusare il Pm, era stata proprio una transessuale. 
Ovviamente i documenti dell’inchiesta erano stati immediatamente “secretati” e trasmessi alla Procura di Perugia, competente nell’indagare sui magistrati romani.
Il Pm fu accusato di avere avuto rapporti con alcuni transessuali e di avere concesso loro in cambio, permessi di soggiorno temporanei… 
In ufficio avrebbe avuto anche un incontro intimo con la compagna di un boss noto della criminalità romana; in cambio per quella prestazione, il Pm si sarebbe impegnato a dare parere favorevole ai domiciliari a carico dell’uomo, che si trovava in quel momento in carcere. 
Per questa vicenda, la donna del boss ha patteggiato un anno e 10 mesi di reclusione.
Desideravo infine commentare questa spregevole vicenda, ma nel far ciò, preferisco utilizzare i commenti pubblicati nel web, da chi meglio del sottoscritto – ha avuto modo di conoscere direttamente quel cosiddetto “magistrato”:
– “Finalmente e’ stato ritenuto colpevole di vari reati che probabilmente aveva già perpetrato in varie altre procure tipo Trieste: vedasi suo allontanamento per lettera di garanzia ad un certo “———-” condannato per pedofilia. Il tutto dovuto al suo atteggiamento strafottente e a quel senso di onnipotenza che lo hanno sempre accompagnato. Gli si ritorce contro il suo comportamento. Speriamo che qualche anno in carcere gli facciano capire la vita”!!!
– “Sono stato vittima di questo….PM mi piacerebbe sapere se la giustizia alla fine abbia fatto il suo lavoro e che abbia condannato questo sporco bastardo”.

Dichiara il tuo reddito entro il 30 Settembre

Chi non compila entro il 30 settembre un modulo in cui dichiara il proprio scaglione di reddito, gli verrà automaticamente applicato il ticket più alto per farmaci e visite. 
Bisogna rivolgersi ai CAF. Questa notizia passa sotto silenzio ed è poco pubblicizzata, sarà forse perché ci sono le solite persone pronte ad arricchirsi a danno delle persone meno informate?
Per sapere dove andare per avere il certificato e per ulteriori informazioni:
CHIAMA il numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale 800 033 033
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30; il sabato dalle 8,30 alle13,30
CONSULTA la Guida ai servizi – http://www.saluter.it/servizi-ai-cittadini – scrivendo nel campo cerca: “esenzione ticket per reddito”.
Nel corso del 2011 entrano gradualmente in vigore nelle Regioni le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito.
Nelle Regioni in cui queste modalità entrano in vigore, nell’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, il medico, su richiesta del paziente, verifica il suo diritto all’esenzione per reddito (codici E01, E03, E04) attraverso i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria. Se il paziente avrà diritto all’esenzione il medico riporta il codice sulla ricetta. in caso contrario provvederà ad annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta. L’assistito non deve più apporre nessuna firma sulla ricetta!
In ogni caso, l’esenzione relativa allo stato di disoccupazione, contraddistinta con codice E02, deve essere auto-certificata annualmente dall’assistito presso la ASL di appartenenza che rilascia all’ interessato un apposito attestato.
La mancata certificazione del reddito al proprio medico curante significherà l’inserimento diretto nelle fasce più alte per quanto riguarda il pagamento di ticket e prestazioni specialistiche!
Fonte: Ministero della Salute, link:http://www.salute.gov.it/esenzioniTicket
Questo è quanto appreso dal sito del ministero della salute, ma ci sono decine di versioni che circolano erroneamente sul web! Consigliamo vivamente di recarsi presto medico curante, farmacia o ai CAF per chiedere delucidazioni! Intanto abbiamo deciso di riportare la notizia in modo che la gente sia informata! In alcune regioni si parla di una data di scadenza al 30 settembre per la presentazione della dichiarazione, ma sul sito del ministero non è riportata nessuna scadenza!
Il certificato di esenzione ha validità annuale, con scadenza al 31 dicembre, e va rinnovato ogni anno. Per le persone con più di 65 anni, il certificato ha validità illimitata. In tutti i casi, anche per gli over 65, se le condizioni di reddito cambiano e non si ha più diritto all’esenzione, occorre comunicarlo tempestivamente alla propria Azienda ASL.
DAL 1° MAGGIO 2011 E’ STATA RICONOSCIUTA L’ESENZIONE PER REDDITO DAL PAGAMENTO DEL TICKET SOLO SE TALE DIRITTO È ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA RICETTA DI PRESCRIZIONE DI VISITE O DI ESAMI SPECIALISTICI.CHI HA DIRITTO ALLA ESENZIONE PER REDDITO.
Le persone di età superiore a 65 anni e inferiore a 6 anni, con reddito familiare complessivo inferiore a            € 36.151,98I titolari di pensione sociale e di pensione al minimo con più di 60 anni e i loro familiari a carico, con reddito familiare complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 se il coniuge è a carico, e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. I disoccupati registrati presso i Centri per l’impiego con più di 16 anni, già precedentemente occupati, e i loro familiari a carico, con reddito familiare complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 se il coniuge è a carico, e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.

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Chi non compila entro il 30 settembre un modulo in cui dichiara il proprio scaglione di reddito, gli verrà automaticamente applicato il ticket più alto per farmaci e visite. 
Bisogna rivolgersi ai CAF. Questa notizia passa sotto silenzio ed è poco pubblicizzata, sarà forse perché ci sono le solite persone pronte ad arricchirsi a danno delle persone meno informate?
Per sapere dove andare per avere il certificato e per ulteriori informazioni:
CHIAMA il numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale 800 033 033
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30; il sabato dalle 8,30 alle13,30
CONSULTA la Guida ai servizi – www.saluter.it/servizi-ai-cittadini – scrivendo nel campo cerca: “esenzione ticket per reddito”.
Nel corso del 2011 entrano gradualmente in vigore nelle Regioni le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito.
Nelle Regioni in cui queste modalità entrano in vigore, nell’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, il medico, su richiesta del paziente, verifica il suo diritto all’esenzione per reddito (codici E01, E03, E04) attraverso i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria. Se il paziente avrà diritto all’esenzione il medico riporta il codice sulla ricetta. in caso contrario provvederà ad annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta. L’assistito non deve più apporre nessuna firma sulla ricetta!
In ogni caso, l’esenzione relativa allo stato di disoccupazione, contraddistinta con codice E02, deve essere auto-certificata annualmente dall’assistito presso la ASL di appartenenza che rilascia all’ interessato un apposito attestato.
La mancata certificazione del reddito al proprio medico curante significherà l’inserimento diretto nelle fasce più alte per quanto riguarda il pagamento di ticket e prestazioni specialistiche!
Fonte: Ministero della Salute, link:http://www.salute.gov.it/esenzioniTicket
Questo è quanto appreso dal sito del ministero della salute, ma ci sono decine di versioni che circolano erroneamente sul web! Consigliamo vivamente di recarsi presto medico curante, farmacia o ai CAF per chiedere delucidazioni! Intanto abbiamo deciso di riportare la notizia in modo che la gente sia informata! In alcune regioni si parla di una data di scadenza al 30 settembre per la presentazione della dichiarazione, ma sul sito del ministero non è riportata nessuna scadenza!
Il certificato di esenzione ha validità annuale, con scadenza al 31 dicembre, e va rinnovato ogni anno. Per le persone con più di 65 anni, il certificato ha validità illimitata. In tutti i casi, anche per gli over 65, se le condizioni di reddito cambiano e non si ha più diritto all’esenzione, occorre comunicarlo tempestivamente alla propria Azienda ASL.
DAL 1° MAGGIO 2011 E’ STATA RICONOSCIUTA L’ESENZIONE PER REDDITO DAL PAGAMENTO DEL TICKET SOLO SE TALE DIRITTO È ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA RICETTA DI PRESCRIZIONE DI VISITE O DI ESAMI SPECIALISTICI.CHI HA DIRITTO ALLA ESENZIONE PER REDDITO.
Le persone di età superiore a 65 anni e inferiore a 6 anni, con reddito familiare complessivo inferiore a            € 36.151,98I titolari di pensione sociale e di pensione al minimo con più di 60 anni e i loro familiari a carico, con reddito familiare complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 se il coniuge è a carico, e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. I disoccupati registrati presso i Centri per l’impiego con più di 16 anni, già precedentemente occupati, e i loro familiari a carico, con reddito familiare complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 se il coniuge è a carico, e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.