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Palermo: importanti novità dovrebbero accadere!!! Speriamo in bene…

Sono venuto in questi giorni a conoscenza che all’interno di un organo di consulenza del Ministero (parliamo di un dipartimento fondamentale per la nostra economia siciliana), si stia finalmente procedendo con la trasformazione non solo dell’unità stessa, ma anche di taluni suoi referenti…    

D’altronde una diversa soluzione da quella in corso, condurrebbe viceversa – in base a quanto ho potuto leggere da alcuni documenti ricevuti –  a una situazione certamente incresciosa che sarebbe meglio evitare, già… alla nostra regione siciliana.     
Ritengo quindi appropriato il percorso intrapreso dalla massima carica, affinché egli possa riportare su una strada più trasparente e lineare quel suo dipartimento, nel rispetto non solo della cronologia dei documenti finora presentati, ma soprattutto in quel nel processo di validazione che vede ahimè ancora molte di quelle pratiche presentate inevase, in quanto attendono da anni (aggiungerei con ansia…) pareri di approvazione e/o anche ( se palesemente comprovato…) di rifiuto…
Sono certo infatti che nei prossimi giorni quanto finora emerso potrà essere migliorato o dovrei dire “perfezionato”, d’altronde il sottoscritto (per come riportato sopra) non vede altra soluzione, se non quella – considerato il periodo festivo – che descrive in maniera impeccabile una di quelle mosse, sì… poste in atto durante un gioco di carte, lo stesso con cui a breve in questi giorni di fine anno, ci andremo (in molti…) a dedicare…
L’espressione cui faccio riferimento, si definisce “far saltare il banco“; viene solitamente usata per descrivere un evento che causa l’annullamento di accordi esistenti o ancor peggio l’abbandono di una trattativa intercorsa da parte di uno o più partecipanti.
 
Il rischio quindi per una delle parti, è quella di veder perder tutta la posta in palio ed allora l’auspico è che “qualcuno” leggendo questo mio post, comprenderà come non vi sia molto tempo a disposizione e quindi è meglio affrettarsi.
Mi permetto infine di riportare una frase del giudice Giovanni Falcone: Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò che ha fatto. Contano le azioni non le parole. Se dovessimo dar credito ai discorsi, saremmo tutti bravi e irreprensibili!!!

L'Amministratore di Condominio e l'ipotesi di rinnovo tacito dell'incarico…

Ultimamente ho assistito ad una Assemblea ordinaria di condominio nella quale l’Amministratore procedeva pur avendo escluso dall’ordine del giorno, uno dei punti fondamentali previsti nel Regolamento Condominiale, che riportava: “L’Assemblea ordinaria si riunisce ogni anno per approvare il preventivo di spesa, il relativo stato di ripartizione, per approvare il consuntivo dell’anno precedente, e per deliberare  in merito alla conferma  o sostituzione  dell’amministratore.  
Lo stesso amministratore altresì, a seguito della contestazione di cui sopra, consegnava a sua giustificazione una nota che riportava “L’amministratore di condominio resta in carica un anno e l’incarico si intende rinnovato per eguale durata” (articolo 1129, comma 10, del Codice civile).
Da queste sintetiche parole, si evidenziava come si fosse dinanzi ad una generalizzata ipotesi di rinnovo tacito dell’incarico…
Comprenderete bene come  sia stato abbastanza agevole per quell’amministratore, far passare questa Sua tesi… d’altronde la maggior parte dei condomini presenti, non possedevano alcuna specifica tecnica su riforme condominiali e soprattutto, non erano esperti legali…  
Quindi a parte il sottoscritto che in un qualche modo ha impugnato questa sua tesi… c’è stato da parte di tutti i presenti il manifestato silenzio…
Ma quanto ha detto quell’Amministratore corrisponde a verità? E’ proprio vera quella sua affermazione?
Provo quindi a chiarire quanto sopra…
Prima della recente riforma realizzata con L. 220/2012 si riteneva che l’accettazione potesse essere espressa oppure tacita; in particolare si realizzava un’accettazione tacita quando l’amministratore nominato cominciava la gestione del condominio e riceveva dal precedente amministratore la contabilità.
A seguito della nuova riforma invece, il nuovo articolo 1129, quattordicesimo comma, c.c., esclude espressamente l’accettazione tacita o per fatti concludenti, in quanto prevede che l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina o del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.
Inoltre, egli anche in occasione del rinnovo dell’incarico è tenuto a comunicare i dati di cui al secondo comma dell’articolo 1129 del Codice civile (dati anagrafici e professionali, codice fiscale, sede legale e denominazione se si tratta di società, locale in cui sono tenuti i registri condominiali, orari in cui è possibile prenderne visione) oltre per come si diceva sopra a «specificare analiticamente… l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta» (articolo 1129, comma 14, del Codice civile). 
Adempimenti, questi, difficilmente conciliabili con un tacito rinnovo. 
Per altro verso, l’amministratore è pur sempre obbligato a convocare l’assemblea in prossimità della scadenza del suo incarico, affinché si determini in merito alla successiva gestione, tanto che “il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore” configura un’espressa ipotesi di “grave irregolarità” (articolo 1129, comma 12, n. 1, del Codice civile) che legittima ciascun condomino ad agire per la revoca giudiziale. 
A questo punto, si ritiene ovvio che non è possibile ipotizzare la proroga dell’amministratore per un altro anno nei casi in cui:
– l’assemblea conferma l’amministratore uscente senza alcuna determinazione in merito al rapporto e all’incarico;
– l’assemblea, magari riconvocata (per scrupolo del professionista o perché gli sia stato richiesto dai condomini), non raggiunge i quorum richiesti per la sua costituzione e per l’adozione della deliberazione di nomina.
Senza questo passaggio procedimentale, la scadenza del termine può determinare solo quella situazione, comunemente indicata, di “prorogatio imperii” a cui, con la riforma, fa ora espresso riferimento l’articolo 1129, comma 8, del Codice civile: «alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto… ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi».
Come avrete potuto comprendere, la nuova disciplina, non tollera “manovre dilatorie o evasive” da parte dell’amministratore in scadenza, prevedendo, in queste situazioni, precisi effetti: la stringente delimitazione dell’ambito di operatività dei poteri dell’amministratore in regime di prorogatio (solo attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni…) e il mancato riconoscimento di un ulteriore compenso costituiscono chiare indicazioni dirette a dare impulso all’iniziativa dell’amministratore in scadenza, tenuto a convocare l’assemblea per le necessarie determinazioni sulla successiva gestione.
Va ricordato inoltre come la revoca dell’amministratore può essere sia deliberata in ogni tempo dall’assemblea (attraverso la maggioranza e con le modalità previste dal regolamento di condominio), ma può essere raggiunta attraverso l’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità…
Infatti, nel caso in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali (evidenziate quest’ultime da un professionista nominato quale Revisore contabile) oppure per mancata ottemperanza su quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono rivolgersi all’autorità giudiziaria…
Nel caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.
Vorrei ricordare inoltre quali altre situazioni costituiscono gravi irregolarità:
1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
7) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);
8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo.
Ed infine, in caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’Assemblea non potrà nominare nuovamente l’amministratore revocato!!!

Responsabilità civile dei Magistrati…

Sono tutti euforici nell’aver sentito che la Camera ha approvato la riforma sulla Responsabilità Civile dei Magistrati…
Ora che è diventata legge, mi chiedo quanti saranno coloro che avendo a loro modo, ricevuto un danno dalla giustizia, richiederanno allo Stato i danni e di contro, si rifaranno sul magistrato che l’aveva condannati, richiedendone direttamente ad egli, l’indennizzi a mo’ di risarcimento…
Vorrei sapere, chi dovrebbe giudicare l’operato della Giustizia o la condanna ricevuta (diciamo pure ingiustamente…), sicuramente un’altro magistrato  che dovrà in primiss condannare lo Stato per chissà quali procedure adottate in maniera errata e soltanto successivamente – e cioè soltanto nel caso in cui questo non dovesse provvedere al pagamento – si potrà effettuare la richiesta risarcitoria direttamente al magistrato, che a suo tempo, aveva emessa la condanna…
La chiamano “Responsabilità Indiretta” e rappresenta l’unica possibile richiesta di risarcimento che dovrà essere presentata entro due anni dalla sentenza di condanna o quando la violazione è stata determinata da dolo o negligenza…
Viene quindi eliminata l’attività di filtro, affidata finora al tribunale distrettuale, che controllava l’ammissibilità della domanda di risarcimento contro lo Stato!!!   
Mentre sull’entità della rivalsa, la soglia fissata oggi ad un terzo, potrà in caso di colpa grave del magistrato, estendersi fino allo stipendio dello stesso, precisamente, fino alla metà di quanto percepito annualmente al netto…
Nel caso in cui vi fosse dolo, l’azione risarcitoria è totale, ma proprio questa particolare motivazione, non rientra tra le competenze del magistrato in quanto, egli, non è chiamato a rispondere sulla interpretazione della legge o sulla valutazione del fatto o delle prove… per cui sin d’ora si può escludere tassativamente tale condizione da quelle possibili !!!
Ovviamente la notizia è stata riportata a seconda dell’interpretazione di parte, in maniera positiva o negativa…
Per esempio il centrodestra, comprensiva di tutti i media a sua disposizione, hanno riportato la notizia a caratteri cubitali, dichiarando come nel ns. paese manchi uno stato di diritto, in particolare, l’indice è stato puntato verso quei magistrati che in questi anni, hanno condannato il loro principale leader…, mentre dall’altro parte avversa, quasi tutti gli esponenti hanno commentavano con soddisfazione la notizia!!!
La verità è che tutti vorrebbero intervenire nell’organo della magistratura, si vorrebbe cioè controllare anche quell’unica funzione giurisdizionale che ancora oggi costituisce – aggiungerei per fortuna – organo autonomo e indipendente da ogni altro potere… in particolare da quello politico, che tenta appunto in tutti i modi, d’ostacolarne e condizionarne l’operato…
Una parte dei ns. politici al governo è così portata a “manovrare” gran parte del nostro sistema, che sperimenta con ogni possibile coercizione di “violentare” anche quel poco di autonomia che ancora oggi la magistratura conserva… 
Già, impiega ed utilizza tutti i meccanismi perversi a loro ben conosciuti per infiltrarsi, con assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e soprattutto promozioni!!!
Inoltre, proprio alcuni politici, si adoperano assiduamente, a sminuire l’operato di alcuni a scapito dei loro “preferiti”, facendo investigare proprio su alcuni magistrati a loro contrari, sperando di poter trovare qualche “scheletro nascosto” e quando ciò non riesce, tentano d’intervenire con provvedimenti disciplinari nei riguardi di quei magistrati, che hanno quale unica colpa, quella di non voler appartenere a quello “schifoso e corrotto” sistema clientelare partitocratico…