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Ecco chi sono i nuovi prenditori dai "colletti bianchi"

C’era una volta l’imprenditore e il suo dipendente, ciascuno posto all’interno di quella propria struttura sociale…

In questi ultimi trent’anni, ma forse qualcosa in più, una nuova classe sociale si è venuta a formarsi ed è quella che si occupa delle problematiche d’interesse pubblico… 

Questi soggetti, conosciuti come “colletti bianchi“, seppur generosamente stipendiati dallo Stato, hanno saputo trasformare quel loro ceto medio in qualcosa di più alto, già… un livello che permette loro di vivere quasi in maniera agiata, seppur nulla di tutto ciò – mi riferisco ovviamente agli introiti percepiti a nero e quindi in maniera certamente illegale –  risulta dalle loro dichiarazione, sì quelle presentate all’Agenzia delle Entrate!!!

E’ dire che parliamo di soggetti che pur operando all’interno del servizio pubblico, incarico quindi che dovrebbe esser messo a disposizione di tutti i cittadini, questi individui  viceversa operano da quegli uffici come fosse qualcosa di proprio, già… favorendo o rallentando le pratiche presentate ora sulle loro scrivanie, a seconda dei benefici personali o dovrei specificare dal valore delle mazzette che vanno introitando.

E quindi, se da un lato c’è chi procede spedito – grazie alle bustarelle consegnate – viceversa c’è chi attende mesi e anche anni prima di ricevere un parere, quasi sempre espresso in modo negativo!!!

Parliamo di un fenomeno corruttivo che ogni giorno viene evidenziato dalle continue attività giudiziaria, le quali tra mille difficolta e difficoltose indagini, riescono solitamente ad individuare quei comportamenti corruttivi penalmente rilevanti, se pur va detto… come queste stesse azioni, poste in atto da questi dipendenti infedeli, risultano difficile poi da far incriminare per come si dovrebbe essendo questo tipo di reato visto come qualcosa di lieve, d’impalpabile, considerato tra l’altro quanto esso risulti essere ormai diffuso, tanto da esser diventato esso stesso un fenomeno culturale e sociale!!!

Tra l’altro vorrei ricordare come tra quei “colletti bianchi” vi siano non semplici delinquenti ( se pur attraverso le azioni ignobili commesse, potremmo definirli tali…) ma soggetti rispettabili; già… perchè parliamo di persone di alto stato sociale e ahimè preparati nel compiere una serie interminabile di raggiri a danno dello Stato, lo stesso peraltro che paga loro gli stipendi, sì… per farsi fottere!!!

Eccoli quindi quotidianamente compiere tutta una serie di azioni illegali quali: atti di falso in bilancio, manipolazione contabili, corruzione diretta e indiretta di pubblici ufficiali, false comunicazioni sociali, appropriazione indebita, distrazione di fondi in amministrazione controllata e fallimentare. 

Ovviamente parliamo di reati difficili da scoprire, anche per la poca collaborazione delle vittime che preferiscono subire invece che denunciare, forse chissà… per ricevere da quell’accordo illegale vantaggi personali e quindi la maggior parte di essi, essendo peraltro passibili di condanna, non sporgono mai denuncia!!!

Ecco perchè questa categoria dei “colletti bianchi” se pur rappresenta di fatto una categoria criminale, viene esolitamente sottostimata, già… anche in sede giudiziaria e vi è un preciso motivo perchè ciò accade…

Innanzitutto i magistrati sono portati a considerare questo tipo di criminalità scarsamente ammissibile e quindi nella sostanza poco concepibile; inoltre questa criminalità dai colletti bianchi non è ritenuta pericolosa pubblicamente e le vittime di questi atti, essendo appartenere ad un sistema altolocato, non vengono considerati seriamente come delle figure danneggiate o quantomeno non sono come le vittime di delitti di altro tipo!!!

A dare manforte a quanto sopra, vi sono i cosiddetti media, già… mi riferisco a quei noti mezzi d’informazione cartacei o web che tendono solitamente a celare talune notizie e quindi si camuffa quanto accaduto; d’altronde molti di quegli editori sono legati a questi loro colleghi imprenditori, gli stessi da cui solitamente percepiscono finanziamenti attraverso pubblicità o quant’altro e quindi, se debbono a malincuore evidenziare nelle loro testate quelle gravi azioni compiute dai loro amici e/o conoscenti (tutti appartenenti a quel ceto facoltoso…), fanno in modo che vengano utilizzate argomentazioni non rispondenti a verita o certamente quegli articoli sono sempre presentati quasi a giustificazione degli atti illegalmente compiuti… 

La circostanza peggiore è che proprio in questo nostro paese ed ancor più nella mia isola si è andata concretizzando questa fraudolenta gestione, tanto che questi delinquenti colletti bianchi si sono fusi con l’altro crimine organizzato, già quello mafioso, attraverso quei suoi referenti, esiste quindi tra essi una relazione ben definita, in grado di ridisegnare il concetto di crimine organizzato come “reato organizzato”, piuttosto che come “crimine di stampo mafioso”!!!

E difatti ciò che emerge in quasi tutte le realtà locali è che entrambe le strutture, costituiscono di fatto una vera e propria organizzazione, la quale necessita delle azioni corruttive di entrambi per auto-conservarsi e quindi proteggere i propri affari a scapito della concorrenza legale!!!

Quindi alla luce di quanto sopra esposto, sarebbe opportuno redigere nuovi parametri su cui ciascuno di quei colletti bianchi possa autonomamente manovrare!!! 

Ma soprattutto è fondamentale creare un supporto informatico affinchè tutta la documentazione presentata venga sottoposta ad un blindato controllo che garantisca trasparenza e legalità, ma non solo, che permetta a chiunque e in qualsiasi momento, di poter verificare lo stato di quelle pratiche presentate e di stabilire se nel corso di quegli accertamenti, vi siano state violazioni o come solitamente accade… agevolazioni!!! 

Sulla base del principio di presunzione di innocenza, l’eventuale colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine, sarà definitivamente accertata solo ove interverrà sentenza irrevocabile di condanna.

Con il D.lgs. n. 188/2021, presunzione d’innocenza, ecco cosa cambia… 

Dal 14 dicembre 2021 è in vigore il d.lgs. n. 188/2021 che, recependo una Direttiva UE, introduce alcune disposizioni tese al rafforzamento della «presunzione d’innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali».

In ordine al primo aspetto, il fulcro del decreto consiste nella disciplina relativa alla diffusione delle informazioni riguardanti i procedimenti penali e gli atti di indagine.

In tal senso, l’art. 2 dispone che «è fatto divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l’imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili».

In caso di violazione del divieto l’interessato, oltre ad avere diritto al risarcimento del danno, può chiedere la rettifica della dichiarazione e, in caso di inottemperanza dell’autorità, può agire ex art. 700 c.p.c., chiedendo al tribunale di disporre la pubblicazione della rettifica.

Va precisato che il divieto è rivolto alle autorità pubbliche in generale e quindi, oltre ai magistrati, a qualsiasi autorità investita di potestà pubblicistiche.

Dunque, ai funzionari pubblici e agli esponenti della politica non saranno più consentite esternazioni sulle indagini in corso nelle quali un indagato venga additato come colpevole.

Per converso, posto che l’art. 2 non riguarda i privati ed in particolare gli organi di informazione, il decreto non incide direttamente sul fenomeno dei processi mediatici. Inoltre, il provvedimento inserisce alcune rilevanti novità nel testo dell’art. 5 del vigente d.lgs. n. 106/2006.

Detto articolo, dispone che i rapporti con gli organi di informazione competono esclusivamente al procuratore della Repubblica o a un magistrato dell’ufficio appositamente delegato.

L’art. 3 del nuovo decreto aggiunge che la diffusione di notizie può avvenire esclusivamente attraverso comunicati ufficiali o tramite conferenze stampa e a condizione che «risulti strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini» o ricorrano «altre specifiche ragioni di interesse pubblico».

La decisione di procedere a conferenza stampa, comunque, è assunta con atto motivato «in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano».

Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono fornire informazioni, con le medesime modalità, sugli atti di indagine compiuti soltanto se autorizzati dal procuratore con atto motivato.

Al di fuori di questi canali ufficiali, non è consentito dare ulteriori notizie ai cronisti. In ogni caso, le informazioni devono essere diramate in modo da assicurare alla persona sottoposta ad indagini o all’imputato il diritto «a non essere indicati come colpevoli» fino a quando la colpevolezza non sia stata definitivamente accertata. Infine, il comma 3-ter precisa che nei comunicati stampa e nelle conferenze è fatto divieto «di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza».

In pratica, nei comunicati ufficiali i procedimenti non potranno più essere denominati con appellativi dal tenore colpevolista. Anche in questo caso, la norma non si rivolge agli organi di stampa, ma l’attribuzione alle inchieste di nomignoli denigratori espone, d’ora in poi, i giornalisti ad un maggiore rischio di incorrere in azioni legali. Si osserva che rispetto a quanto era già stabilito dall’art. 5 del d.lgs. n. 106/2006, il nuovo decreto non ha apportato novità radicali, fatto salvo il divieto di intitolare le inchieste giudiziarie con denominazioni scandalistiche.

Criticabile, inoltre, è stata la scelta di legittimare le conferenze stampa e quella di lasciare un eccessivo margine di discrezionalità ai procuratori i quali possono consentire la diffusione delle informazioni sul generico presupposto delle “ragioni di interesse pubblico”.

Tuttavia, il decreto è espressione di un’importante presa di posizione culturale. Infatti, gli artt. 114 e 329 c.p.p., in tema di divieto di pubblicazione di atti e di obbligo del segreto, sono finalizzati a impedire che la divulgazione di notizie rechi nocumento alle indagini in corso e al contempo a evitare che il giudice del dibattimento possa essere influenzato nella propria decisione.

Quanto al d. lgs. n. 106/2006, il cui citato art. 5 è rimasto sinora lettera morta, la sua originaria ratio era quella di precisare le regole di condotta all’interno degli uffici del pubblico ministero nel rispetto dei rapporti gerarchici. Il nuovo decreto, invece, è il segno di un cambiamento storico posto che il suo scopo è dichiaratamente quello di tutelare la persona indagata o imputata.

Per la prima volta, è stato sancito il diritto dell’indagato a non subire la spettacolarizzazione dell’indagine che, di per sé, lede la reputazione e compromette la serenità della difesa. Il provvedimento rappresenta quindi un deciso passo in avanti verso la concreta attuazione del principio, non solo europeo ma anche costituzionale, della presunzione d’innocenza.