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Decreto di sequestro a Catania, per gli Amministratori giudiziari!!!

Stasera, avrei voluto pubblicare la seconda parte di “Ecco… questa è la lista di quanti sono ricattabili“, ma avendo letto la notizia (pubblicata sui quasi tutti i nostri quotidiani on line), ed avendo a cuore questo argomento, ho preferito dirottare, su questa ultima notizia, la mia attenzione… 

Il provvedimento è stato emesso nei confronti di nove indagati, di cui tre, erano di fatto, amministratori giudiziari…
Il decreto di sequestro evidenzia il reato di bancarotta fraudolenta scaturito da condotte di distrazione, dissipazione e occultamento di risorse finanziarie della società Aligrup S.p.a., sottoposta sin dal 2001 ad amministrazione giudiziaria…
Non ho alcun interesse a ripetere quanto trovate perfettamente riportato nei quotidiani, bensì voglio riportare l’attenzione sulle condotte illecite contestate… dalle quali, si è potuto accertare come, la gestione di quegli amministratori giudiziari nominati dal Tribunale, operava sostanzialmente negli interessi della famiglia interdetta… appoggiando non solo le operazioni degli eventuali soci (che avevano subito il provvedimento interdittivo), ma operando in modo arbitrario, sulle società del gruppo imprenditoriale ad essi collegate… 
Abbiamo negli anni potuto verificare come in circostanze analoghe, questo tipo di società, siano state condotte con la manina… a quel naturale processo di liquidazione o indirizzate verso quel di concordato preventivo, il tutto eseguito, previo l’intervento di taluni amministratori (corrotti e compiacenti), nominati per l’appunto, per alterare appositamente i dati posti a bilancio negli anni. 
Sempre durante quei periodi, vi è la consapevolezza –da parte di quegli amministratori collusi– di procedere con la distrazione delle poste in essere, ma soprattutto, si rivolge quella propria attenzione, verso i restanti beni immobiliari, i quali permettono di realizzare una vendita finanziaria interessante in quanto il bene viene venduto (a qualche amico o conoscente) ad un prezzo irrisorio, rispetto al valore di mercato e la parte residua di quel valore reale… viene consegnata brevi mano in contanti… 
Ovviamente quanto sopra determina un depauperamento delle risorse economiche e la sparizione di quei beni patrimoniali delle società, a vantaggio esclusivamente di quanti sono di fatto interdetti o sotto la lente delle istituzioni…
Abbiamo già avuto modo di vedere, con il caso “Saguto” di Palermo, la connivenza di quegli amministratori giudiziari (nominati dal Tribunale) e di come, si è provveduto ad eseguire i sequestri (sui conti correnti, a deposito e nelle varie cassette di sicurezza), intestati ad essi o a propri familiari e comunque nella disponibilità di quegli indagati… ed ora, per l’ennesima volta… la storia si ripete anche qui da noi!!!
Bisogna dare atto alle procure di non fermarsi dinnanzi a fatti del genere che oltre ad essere gravi, condizionano il giudizio che ognuno di noi ha, nell’operato degli uomini e donne… scelti dalle nostre istituzioni.
Sono tempi duri quindi, per il “mestiere” di amministratore giudiziario, perché, oltre al rischio – in caso di comportamenti sleali – di non ricevere quel compenso maturato negli anni, si rischia, di restare esclusi (nei casi di fallimento…) da quei benefici che li faceva rientrare tra i cosiddetti “privilegiati” (come ad esempio per i dipendenti…)…
Inoltre, da quanto sopra, emerge il rischio, non solo di subire un provvedimento di sequestro e/o di confisca dei propri beni, ma di restare coinvolti (a seconda della gravità delle loro compiute azioni) in quei reati previsti dal nostro codice penale. quali ad esempio, l’associazione a delinquere o il concorso esterno in associazione mafiosa…
Sono certo che in questo momento, molti tra loro (di quella categoria) stanno tremando… e chissà se in questo momento, non stiano cercando di far sparire dai propri conti bancari, quanto in maniera disonesta avevano fin qui realizzato…
Riporto quanto avevo scritto nel post del 11 dicembre dello scorso anno: “diceva mio padre… i soldi rubati si piangono tutti… e sono ahimè… lacrime amare”!!!
Ho letto di un amministratore giudiziario (pentito) che rispondendo alle domande del Procuratore della Repubblica ha dichiarato: “Ho rubato, corrotto, ingannato, concusso e mentito”… ed il Pm, “La pianti di vantarsi e venga al dunque”…

Il pagamento delle imposte…

Qualcuno è ancora convinto che il pagamento delle imposte, sia qualcosa che riguardi principalmente l’efficacia delle riscossioni…
Comunque in attesa di una sentenza che possa chiarirne  l’orientamento, i giudici, sembrano essere sempre più coesi nel riconoscere, che tra le ipotesi di forza maggiore nel mancato pagamento dovuto, ci possa essere la crisi di liquidità dell’impresa.
Ecco che su questo punto è intervenuta la giurisprudenza la quale, in ambito tributario, ha per la prima volta valutato l’elemento della involontarietà del contribuente il quale si trova nella impossibilità oggettiva di adempiere le proprie obbligazioni tributarie.
Certamente e soprattutto differente è la situazione in materia tributaria, in caso di ” sottrazione “ del pagamento delle imposte, attraverso l’emissione e/o l’utilizzazione di fatture false…
L’art. 11 1° comma del D.Lgs. n. 74/2000 infatti, punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell’IVA, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a tali imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui beni propri o altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. 

Già l’art. 97 c. 6 del D.P.R. n. 602/1973, stabiliva che: Il contribuente in corso in morosità che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute, abbia compiuto sui propri o sugli altrui beni atti fraudolenti che rendono in tutto o in parte inefficace l’esecuzione esattoriale è punito con la reclusione fino a tre anni.

Quanto sopra è stata sostituita dall’art. 15, quarto comma, lett. b), della legge n. 413/1991 dove, il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, è punito con la reclusione fino a tre anni. 

La disposizione non si applica se l’ammontare delle somme non corrisposte non è superiore a Euro 5 mila.
Le disposizioni in oggetto sono state successivamente abrogate dall’art. 25, primo comma, lett. a), del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è stato introdotto, nell’ambito del nuovo ordinamento delle sanzioni penali tributarie, dall’art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000.
Rispetto alla normativa precedente, le nuove disposizioni – che puniscono con la reclusione (da 6 mesi a 4 anni) chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o IVA in misura superiore a una determinata soglia, «aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva» – non richiedono che sia in atto una procedura di riscossione coattiva dei tributi evasi.
La trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo rivela l’intento del legislatore di anticipare la tutela del bene protetto, che consiste nel interesse dello Stato alla effettiva riscossione dei tributi e alla conservazione delle garanzie patrimoniali che assistono il suo credito tributario.

Le fattispecie fondamentali di condotte criminose sono:

1.dichiarazione fraudolenta;
2.dichiarazione infedele;
3.omessa dichiarazione.
Ad esse si aggiungono altre fattispecie, come quelle relative alla emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione, l’occultamento o la distruzione di documenti contabili in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari, e alla sottrazione alla riscossione coattiva delle imposte mediante il compimento di atti fraudolenti su beni propri o altrui.