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Nuova requisitoria per l'ex Presidente della Regione Siciliana

Eravamo giunti all’ultima udienza (dinnanzi alla terza sezione penale della Corte d’appello di Catania) con la requisitoria del processo all’ex leader del Mpa Raffaele Lombardo (ed ex presidente della Regione Siciliana), condannato, il 19 febbraio 2014, in primo grado a sei anni e otto mesi per concorso esterno in associazione mafiosa. 
In aula, per l’accusa erano intervenuti il sostituto Procuratore generale Sabrina Gambino e il sostituto procuratore Agata Santonocito…
Come sempre, l’ex presidente Lombardo, assistito dai propri legali, si era proclamato innocente!!!
La requisitoria del processo fu aggiornata a questo mese d’Ottobre… ma per l’appunto, alcuni giorni fa, abbiamo scoperto che ci vorrà un’altra udienza, la quarta, per conoscere la richiesta dell’accusa…
I tempi del processo… già finora abbastanza estesi (va ricordato infatti che il processo si sta svolgendo con il rito abbreviato) hanno ricevuto quindi, una richiesta da parte dei sostituti procuratori, per un’ulteriore requisitoria… ribadendo di essere in possesso di quelle prove necessarie, che inchioderebbero Lombardo a precise responsabilità!
Il tutto – secondo i magistrati – è basato su dichiarazioni, incontri, testimonianze ed episodi, che confermerebbero le loro accuse e proverebbero il sostegno “politico” dato, direttamente (o indirettamente) all’ex presidente, da una parte di quegli ambienti mafiosi…
Per cui, l’udienza per adesso è stata rinviata e verrà ripresa intorno ai primi giorni di Novembre… con la formulazione delle richieste dell’accusa, alle quali ovviamente, seguiranno le arringhe degli avvocati difensori…
E’ un momento di grande “fibrillazione” giurisprudenziale questo… in quanto ciò che vi è in gioco, è il “reato di concorso esterno” e cioè dove il soggetto incriminato, non è parte integrante o direttamente affiliato a quel mondo criminale, ma si mette “a seconda delle circostanze” a disposizione –grazie alla posizione privilegiata acquisita– della medesima…
A mio modesto parere, ciò che sta avvenendo – in particolare all’interno delle nostre aule di Giustizia di Catania – è di determinare o ancor meglio “limitare”, quelle regole di partecipazione criminosa…
In particolare ciò che si vuole far evidenziare è la demarcazione “morale”, che punisce per l’appunto colui che, pur non partecipando materialmente al reato… (attraverso proprie azioni specifiche) le avalla di fatto, incentivandole (o suggerendole) a chi di dovere, attraverso messaggi subliminali, mezze parole, cenni d’intesa, strette di mano e omissioni; tutte azioni capaci di rafforzare la volontà di colui (o di coloro) che compiono successivamente quegli atti materiali…
Non bisogna però trascurare, quanto espresso dalla Corte Europea (ma anche da un giudice di Catania per un’altro noto procedimento in corso…), che ha posto in luce un argomento fondamentale e cioè l’assenza di una disposizione normativa sul concorso esterno!!!
Quanto sopra rappresenta un tema fondamentale per la nostra legislazione, che vive esattamente sul dogma del principio di legalità in virtù del quale, nessuno, può essere punito per un fatto che, al momento della sua commissione, non è previsto dalla legge come reato e sono in molti difatti – tra gli studiosi di diritto – a dichiarare che la legge, non contempla il concorso esterno!!!
Non si tratta quindi di doversi schierarsi per l’una o per l’altra interpretazione legislativa, ma far in modo che venga sempre rispettata la legge in maniera corretta!!!
A breve, vedremo cosa accadrà…

Concorso esterno in associazione mafiosa??? No… semplicemente "Leit motiv"!!!

Il tema è sempre quello!!! 
Rappresenta l’argomento dominante e ricorrente, di quest’ultimo periodo ed in particolare di quanto sta avvenendo nei procedimenti delle aule dei tribunali penali…
Da alcuni mesi infatti, si ha la sensazione, di come si voglia – da parte di taluni soggetti – riportare il complesso dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, del concorso esterno nei reati associativi, ad un livello di clamore mediatico.
Esistono infatti – tra chi difende e chi accusa – posizioni diametralmente opposte, nelle quali alcuni operatori del diritto, sono arrivati anche a negare la possibilità di ammettere il concorso eventuale nei reati associativi…
Altri, contrari, assimilano la condotte dei concorrenti esterni, a quelle dei veri e propri “affiliati” interni all’associazione mafiosa, ovvero ad ammetterli entro confini piuttosto ampi, pur mantenendo delle distinzioni, tra gli uni e gli altri.
Si cerca quindi ( in particolare da quanti hanno in cuore la difesa dei propri assistiti e che a causa di ciò, purtroppo… non dormono più nemmeno la notte…), di stabilire quel corretto inquadramento della problematica, sottesa all’individuazione delle ipotesi di concorso esterno nei reati associativi…
Bisogna fornire cioè quei giusti “parametri” per identificare colui che ha partecipazione diretta (se pur esterna), determinare in maniera chiara, quella differenziazione netta, tra il cosiddetto affiliato e l’eventuale concorrente esterno…
Sappiamo che la norma di riferimento in tema di reati associativi è rappresentata dagli art.li 110 e 416 bis c.p., che delineano una tipologia delittuosa pluri-soggettiva, richiedendosi (ai fini dell’integrazione della fattispecie), la presenza di un vincolo associativo tra tre o più soggetti finalizzato alla commissione di più delitti. 
E’ chiamato pactum sceleris è coinvolge tutti quei soggetti che, riunitisi in un sodalizio criminoso, agiscono nella piena coscienza e volontà di farvi parte in maniera permanente (dolo generico) con l’intenzione di contribuire, attraverso la realizzazione di una serie anche indeterminata di delitti, all’attuazione del programma criminoso (dolo specifico)!!!
Il tratto distintivo di quella condotta è rappresentato da due elementi qualificanti: il primo, oggettivo, individuabile nel requisito della permanenza nella “illicita societas“, ossia nello stabile inquadramento del soggetto operante nell’organizzazione criminale (circostanza questa facilmente accertabile dalle indagini e con le intercettazioni…), il secondo meno agevole a verificarsi, è ravvisabile nell’elemento psichico che sorregge la condotta del soggetto partecipe dell’associazione, dato dalla commistione di due elementi soggettivi essenziali, e cioè, il “dolo generico” ad aderire al programma tracciato dall’associazione e il “dolo specifico” di contribuire, fattivamente, a realizzarlo…
Basta quindi la sussistenza di questi due requisiti, oggettivi e soggettivi, per verificare e circoscrivere la figura del partecipe, ed isolarla da quella del semplice concorrente esterno…
Difatti, nella pronuncia a Sezioni Unite n. 16 del 28.12.1994 (sentenza Demitri) la Corte di Cassazione ha sottolineato la diversità di ruoli tra “partecipazione all’associazione” e “concorso eventuale materiale“, attribuendo ai soggetti “intranei” alla societas sceleris, una posizione determinante nella “fisiologia” dell’associazione – fornendo gli stessi un apporto quotidiano o comunque assiduo, insostituibile o quantomeno agevolante, alla realizzazione dei fini associativi – e ai soggetti “extranei” un ruolo sostitutivo, non sorretto dalla volontà di far parte dell’associazione, ma asservito a quest’ultima nei momenti di “fibrillazione” o vuoti temporanei che fanno entrare la “societas” in una fase patologica.
Un chiarimento è giunto dalla pronuncia a sezioni unite n. 22327 del 21.5.2003 (sentenza Carnevale), che, prendendo le distanze dai precedenti indirizzi che ritenevano sufficiente (ai fini della sussistenza dell’integrazione dell’elemento psichico) la mera consapevolezza dell’altrui finalità criminosa, richiede come indice necessario anche la coscienza e la volontà dell’efficienza causale del proprio contributo rispetto al conseguimento degli scopi dell’associazione.
Si esige che il concorrente esterno, pur sprovvisto dell’affectio societatis (e cioè della volontà di far parte dell’associazione), si renda compiutamente conto dell’efficacia causale del suo contributo, diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio.
E’ chiara la differenza sotto il profilo oggettivo, tra partecipe necessario e concorrente eventuale: “si definisce partecipe colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa, non solo “è” ma “fa parte” della (meglio ancora: “prende parte” alla) stessa”…
Sul piano probatorio, poi, rilevano, ai fini della partecipazione, “tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. 
E’ logico dedurre che, affinché ci sia un comportamento concorsuale, deve esserci un requisito essenziale dove, il dolo del concorrente esterno, investa nei momenti della rappresentazione e della volizione, sia gli elementi essenziali della figura criminosa tipica, sia il contributo causale recato dal proprio comportamento alla realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e la volontà di interagire “sinergicamente” con le condotte altrui nella produzione dell’evento lesivo del “medesimo reato”.
Questo è un dibattito che dura da oltre vent’anni… e negli atti del maxi processo contro la mafia, (istruito dai giudici Falcone e Borsellino), emergeva chiaramente la posizione dei due magistrati secondo i quali, la figura del concorso esterno è la figura più idonea per colpire l’area “grigia” della cosiddetta contiguità mafiosa…
I casi per i quali, in quest’ultimo periodo – una particolare categoria si sta affannando a trovare una possibile soluzione – sono (casualmente) quelli relativi al politico, al libero professionista (medico, avvocato, bancario, ecc. ), ai funzionari delle PA ed agli imprenditori che, pur non essendo formalmente affiliati a quella organizzazione criminosa o comunque non sono direttamente organici, intrattengono dei rapporti con l’associazione mafiosa, per fini che sono vantaggiosi, sia per l’associazione stessa, che soprattutto… per il soggetto esterno a questa!!!
Basti vedere in quali modi opera l’associazione mafiosa, per comprendere come questa presenti una particolare attitudine ad intrecciare rapporti di cooperazione (attivi e passivi), con tutti quei soggetti “esterni”, dalla cui collaborazione, riesce a condizionare a loro favore, tutti i settori della vita civile: dalla politica all’economia, dalla finanza alle istituzioni, dalla gestione occupazionale agli incarichi ai professionisti, fino al controllo del voto dei cittadini!!!
Ma chissà forse mi sto sbagliando ed hanno ragione loro: già, come può esistere il concorso esterno in associazione mafiosa, quando manca di fatto, l’elemento essenziale…. chiamato mafia???
  

Nessuno sa, nessuno deve sapere!!!

Ho finito di leggere su http://catania.meridionews.it/articolo/47010/caso-ciancio-cassazione-annulla-proscioglimento-requisitoria-questo-processo-non-si-voleva-fare/ l’articolo sull’imprenditore ed editore del quotidiano La Sicilia, Mario Ciancio Sanfilippo.
C’è riportato che l’indagine per concorso esterno in associazione mafiosa a carico dello stesso, tornerà alla fase dell’udienza preliminare, a deciderlo, i giudici della Cassazione (a seguito del ricorso della Procura e delle parti offese Dario e Gerlando Montana), annullando di fatto il proscioglimento ottenuto lo scorso dicembre a Catania. 
Lo stesso Procuratore generale ha dichiarato la volontà che “Questo processo non si voleva fare”…
Non entro nei meriti giudiziari, anche perché non ne avrei le competenze… ciò che invece mi ha incuriosito è la frase del legale riportata nel link http://catania.meridionews.it/articolo/38603/ciancio-de-benedetti-e-i-capitali-dallestero-il-progetto-per-far-tornare-i-fondi-neri-in-italia/ dove attraverso una precisa rielaborazione, è stata spiegata la modalità con la quale è stato possibile far rientrare in Italia milioni di euro ( grazie a quel famoso “scudo fiscale” portato avanti dal governo del “Cav.”), custoditi in alcuni fondi neri all’estero, per averli così immediatamente disponibili…
Tra le documentazioni dell’inchiesta vi è il progetto di un’operazione finanziaria internazionale che lo coinvolge direttamente in prima persona… un affare a livello globale che aveva per obiettivo, quello di rendere lecita una struttura offshore. 
Le indagini hanno documentato che per riuscire a togliere il velo sull’operazione che riguardava la rete offshore di Ciancio è stata decisiva la visita dell’economista Raffaella Quarato negli uffici di Ciancio, nella sede del quotidiano locale (un faccia a faccia che però viene ascoltato dai militari della guardia di finanza).  
In quell’occasione, la Quarato avrebbe richiesto all’editore catanese di effettuare ulteriori investimenti nei fondi proponendo un’operazione strutturata e complessa che prevedeva il controllo dell’investimento tramite una società italiana e una società olandese, la stessa illustra a Ciancio tutti i dettagli della complessa operazione finanziaria che intende portare avanti e che ha come risultato definitivo, quello di far rientrare in Italia in maniera pulita alcuni milioni di euro…
L’avvocata – non indagata – viene sentita dagli inquirenti come persona informata sui fatti nel 2011. Inizialmente nega tutto. 
Dai possibili legami proposti nel faccia a faccia tra la società olandese e Ciancio, fino alla conoscenza di fondi dell’editore nella Plurifid. 
Quarato dice di non sapere nemmeno se l’editore fosse in possesso di fondi neri. 
La versione dei fatti tuttavia cambia dopo che i militari fanno sentire alla fiscalista la sua voce intercettata insieme a quella di Ciancio. 
In un passaggio l’editore, riferendosi alle società, dice: “Io teoricamente non potrei averle”. Affermazione a cui segue la risposta dell’avvocata: Nessuno sa, nessuno deve sapere!!!
Termino riportando quanto affermato dal Vice Presidente della Commissione Antimafia, On. Claudio Fava: “Il sequestro antimafia di 17 milioni di euro ai danni dell’editore Mario Ciancio e la supposta provenienza illecita di quei fondi, in parte detenuti all’estero attraverso fiduciarie di copertura, sono notizie gravi… perché riguardano il più potente editore del sud Italia. E la concreta eventualità di una sua compromissione mafiosa, getta un’ombra sull’uso che negli anni Ciancio può aver fatto dei giornali e delle emittenti di cui, in tutto o in parte, è l’editore“.