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Palermo: importanti novità dovrebbero accadere!!! Speriamo in bene…

Sono venuto in questi giorni a conoscenza che all’interno di un organo di consulenza del Ministero (parliamo di un dipartimento fondamentale per la nostra economia siciliana), si stia finalmente procedendo con la trasformazione non solo dell’unità stessa, ma anche di taluni suoi referenti…    

D’altronde una diversa soluzione da quella in corso, condurrebbe viceversa – in base a quanto ho potuto leggere da alcuni documenti ricevuti –  a una situazione certamente incresciosa che sarebbe meglio evitare, già… alla nostra regione siciliana.     
Ritengo quindi appropriato il percorso intrapreso dalla massima carica, affinché egli possa riportare su una strada più trasparente e lineare quel suo dipartimento, nel rispetto non solo della cronologia dei documenti finora presentati, ma soprattutto in quel nel processo di validazione che vede ahimè ancora molte di quelle pratiche presentate inevase, in quanto attendono da anni (aggiungerei con ansia…) pareri di approvazione e/o anche ( se palesemente comprovato…) di rifiuto…
Sono certo infatti che nei prossimi giorni quanto finora emerso potrà essere migliorato o dovrei dire “perfezionato”, d’altronde il sottoscritto (per come riportato sopra) non vede altra soluzione, se non quella – considerato il periodo festivo – che descrive in maniera impeccabile una di quelle mosse, sì… poste in atto durante un gioco di carte, lo stesso con cui a breve in questi giorni di fine anno, ci andremo (in molti…) a dedicare…
L’espressione cui faccio riferimento, si definisce “far saltare il banco“; viene solitamente usata per descrivere un evento che causa l’annullamento di accordi esistenti o ancor peggio l’abbandono di una trattativa intercorsa da parte di uno o più partecipanti.
 
Il rischio quindi per una delle parti, è quella di veder perder tutta la posta in palio ed allora l’auspico è che “qualcuno” leggendo questo mio post, comprenderà come non vi sia molto tempo a disposizione e quindi è meglio affrettarsi.
Mi permetto infine di riportare una frase del giudice Giovanni Falcone: Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò che ha fatto. Contano le azioni non le parole. Se dovessimo dar credito ai discorsi, saremmo tutti bravi e irreprensibili!!!

"Offerta economicamente più vantaggiosa" da realizzarsi in 15 giorni??? Ma per favore… quell'esiguo tempo non basta neppure per studiarsi il progetto!!!

La chiamano “offerta
economicamente più vantaggiosa” e la troviamo all’interno di quei bandi
d’appalto che obbligano le imprese partecipanti a realizzare uno studio
tecnico tale da migliorare non solo economicamente ma soprattutto tecnicamente
il progetto previsto dall’Ente…

Ma funziona veramente così o
dietro quella procedura si nasconde di fatto un meccanismo collusivo che
permette soltanto alle imprese amiche di potersi aggiudicare quellappalto… 

Innanzitutto, come si può pensare ad esempio di pubblicare una gara di ben 14 milioni di euro, quindi parliamo di un progetto
importante, il 5 Novembre e prevedere la scadenza il 24 dello stesso mese, quindici giorni quindi per consentire le imprese di presentare un progetto migliorativo, sapendo che ho quei pochi giorni non bastano neppure per studiare il
progetto esecutivo!!!

La mia non è una semplice
riflessione personale, già… qualcuno potrebbe considerarla “insensata”, buttata lì a casaccio, no… per chi non lo sapesse, l’appalto di cui
sopra fa riferimento ad una pubblicazione precisa, realizzatasi nella provincia di Potenza…

Ed allora viene spontaneo
chiedersi, se forse, ancor prima della pubblicazione, si sia già deciso chi debba
vincere quell’appalto, delineando un capitolato “ad personam” – il che comprenderete
limiti di fatto il numero dei partecipanti alla gara, ma soprattutto si pone nella condizione di conoscere in anticipo quel progetto, affinché l’impresa amica possa
preparare anticipatamente quelle migliorie tecniche/finanziarie da presentare in
fase d’offerta!!!

D’altronde solo chi possiede un
amico in quell’ente può sapere quali caratteristiche e quindi quali migliorie
possono essere richieste dal capitolato per farsi assegnare un punteggio più
alto, d’altronde essendo il progetto a discrezione della commissione, se
dovessero partecipare concorrenti inaspettati, potete stare certi che a
quest’ultimi verrà riservato un vaglio talmente stringente da dargli un
punteggio più basso rendendo di fatto non equa la partecipazione.

Peraltro comprenderete bene
come la documentazione da consegnare può essere a seconda dei concorrenti
passata al vaglio in modo “severo” o viceversa in maniera
“discrezionale”; peraltro ditemi chi dovrebbe mai controllare quei controllori
essendo il loro giudizio soggettivo

Va pure detto che si è fortunati
a trovare il bando di gara, in molti casi questo viene tenuto il più segreto
possibile e come dicevo sopra, soltanto gli amici imprenditori ne conoscono
l’esistenza con largo anticipo, per tutti gli altri è una caccia al tesoro,
devono riuscire a scovarlo su siti web mai funzionanti, su pubbliche bacheche
esposte al pubblico ma accessibili solo in talune ore e che si intrinsecano su
collegamenti e rimandi di pagine che credetemi, ci vuole un esperto informatico
per riuscire a trovare quei documenti, proseguendo poi su gazzette o
pubblicazioni varie, fatte però circolare solo due/tre giorni prima della data
di scadenza per la presentazione.

Poi vi sono i casi in cui le gare vengono espletate nei mesi di Agosto o Dicembre a
ridosso “stranamente” di
vacanze, ponti o festività.

D’altronde cosa dire, siamo in
Italia, la nazione più corrotta d’Europa, al mondo infatti, in una scala da
zero (gravemente corrotto) a 100 (assolutamente pulito), l’Italia con i suoi 43
punti si colloca tra le nazioni al mondo che non raggiungono neppure la
sufficienza in trasparenza!!!

Perché meravigliarsi quindi, non
dobbiamo prenderci in giro, si sa… i raggiri utilizzati sono diversi e
vengono utilizzati propriamente per eliminare molti di quei partecipanti sgraditi… 

Ed infine, non parliamo delle
aggiudicazioni, in particolare se queste dovessero finire ad una impresa “non
gradita
“, ecco che a seconda dell’impresa, i tempi di consegna dei
lavori si dilatano improvvisamente, fino a giungere anche ad un anno di distanza,
sempre che si dia per certo l’inizio di quell’opera…

Nel frattempo però l’impresa potrebbe
aver perso i requisiti, ad esempio, esser finita in liquidazione oppure è intervenuto un
provvedimento interdittivo e via discorrendo, beh… in tutti questi casi
l’impresa viene esclusa e casualmente ad aggiudicarsi l’appalto indovinate un
po’… è la seconda in graduatoria, proprio l’impresa amica!!!  

Ed infine, sto valutando nella mia regione (Sicilia) un Ente,
il quale – a mio modesto parere – non
indica mai anticipatamente il giorno in cui verrà espedita la gara e soprattutto sembra
aggiudicare il più delle volte i propri appalti a talune imprese…

Ho potuto
verificare altresì come la procedura di espletamento della gara venga compiuta dopo alcuni giorni…

Su questo punto ho
letto (proprio alcuni giorni fa) un commento sul web che riteneva come
qualcuno potesse venir a conoscenza delle offerte presentate, già… attraverso un
semplice applicativo ed essere così in grado nel giro di pochi secondi di
conoscere, anche soltanto pochi minuti prima
dei termini di gara ( ovviamente si riferiva ad un
esperto informatico che posto dall’interno di quell’Ente e/o anche come consulente esterno riusciva ad intervenire su quel software gestionale o ancor peggio si trattava di qualcuno in grado d’inserire su quel sistema un software
“spyware”
) il valore esatto di ribasso per aggiudicarsi l’appalto, comunicandolo così all’impresa amica affinché lo applicasse nell’offerta
telematica da inviarsi solo pochi minuti prima della scadenza!!!

Non so che dire, certo l’ipotesi di cui sopra se pur molto fantasiosa ha lasciato nel sottoscritto comunque qualche dubbio…

CATANIA: Gdf verifica gli anni di gestione 2013-2018!!!

Lo scorso anno ricordo di aver letto un articolo realizzato da “contropiano.org” che analizzava in maniera precisa il fallimento dell’amministrazione Etnea: “Il senso di quanto accaduto non risiede solo nella drammatica condizione di alcune migliaia di lavoratori comunali e delle partecipate per il rischio sui pagamenti degli stipendi e nella fruibilità dei servizi da parte della popolazione, ma nella evidente abdicazione del sistema pubblico al mantenimento di strumenti di coesione sociale tra aree territoriali del paese, il cui divario socio-economico è ormai a livelli di guardia.
Il “fallimento” del comune di Catania è la diretta conseguenza dell’applicazione multilivello dei Patti di Stabilità (europeo, nazionale, locale, ndr), il cui effetto, neanche paradossale, è l’instabilità e precarietà esistenziale di parti crescenti del territorio nazionale, soprattutto al Sud. Quello a cui stiamo assistendo è un fenomeno di secessione reale, sociale ed economica, di parti del territorio nazionale tagliato fuori dai rapporti con il centro produttivo e finanziario del Nord Italia e del nucleo magnetico centrale della Ue, abbandonati quindi alla deriva economica e alla marginalizzazione sociale”.
Ora come sempre avviene “i nodi vengono al pettine” e a piangerne le conseguenze purtroppo non saranno soltanto i cittadini, ma anche le imprese…
Sì… perché con un “buco” di un miliardo e 600 milioni di euro, il Comune di Catania non può che dirigersi verso il fallimento, mentre ai cittadini non resterà che iniziare a soffrire gli aumenti di aliquote sulle già esose tasse… a cui andranno sommati i danni che le imprese subiranno a causa di questo dissesto finanziario, che provocherà a molti di essi – in particolare a coloro che vantano crediti verso lo stesso ente locale – una grave perdita, perché la legge prevede per tali crediti, una svalutazione che oscilla dal 40 al 60%.  
Ovviamente se il buco finanziario c’è… qualcuno l’ha realizzato e quel qualcuno ora è sulla lente d’ingrandimento degli investigatori della Gdf, che proprio stamani si sono recati presso la Segretaria Generale Rossana Manno, da poco insediata, alla quale hanno notificato una delega della Procura di Catania per l’acquisizione di tutti gli atti amministrativi risalenti ad uno specifico periodo, il 2013-2018.
Comprenderete come l’indagine si preannuncia molto “approfondita” tanto che i militari hanno chiesto e ottenuto una stanza presso gli uffici di Ragioneria per svolgere il proprio lavoro.
L’iniziativa (secondo quanto è trapelato), sarebbe da collegare a un’inchiesta avviata dalla Procura di Catania sul dissesto finanziario, per un ‘buco’ da oltre 1,5 miliardi di euro, al momento senza indagati.
Al momento di nomi non ve ne sono… ma sono certo che quando si giungerà alla fine delle indagini – come sempre avviene in queste circostanze – qualche nome uscirà fuori!!!
Ma d’altronde, continuare a pensare come ancora in molti fanno – soggetti che si piegano alle volontà del malaffare e della corruzione – e cioè che la giustizia non giungerà mai alla loro porta… è veramente da sciocchi, perché il tempo dell’illegalità è finito, anche per coloro che finora sono stati (ahimè da questo nostro collaudato sistema clientelare…) ben protetti!!!
Già… forse si dovrebbe dire: troppo protetti!!!

Sicurezza sul lavoro nelle cave: "otto anni per la prima sentenza…"!!!

Ho letto ieri un articolo di un incidente sul lavoro, che ha portato alla morte un dipendente all’interno di una cava…
La tragedia è del 2011 e soltanto ora, dopo oltre otto anni, è stata emessa la sentenza!!!
L’imputato (il sorvegliante di cava), per come ho letto è stato assolto dal giudice perché il fatto non costituisce reato!!! 
Per tutti gli altri capi di imputazione il giudice ha assolto con la formula perché “il fatto non sussiste“.
Vi starete chiedendo perché riprendo questo articolo… semplice, perché ciò che mi ha incuriosito è quella frase riportata ne post che dice: “Nel corso del dibattimento la difesa ha offerto una serie di documentazioni che accertavano i rispetto delle norme in vigore in tema di sicurezza da parte dell’azienda che operava nella cava di frantumazione, teatro dell’incidente”.
Vorrei precisare che non è mia intenzione mettere in discussione eventuali documentazioni presentate, dalle quali è emerso le corrette procedure messe in atto in termini di prevenzione e protezione…
Ma quando quell’iter fin lì utilizzato, non è riuscito a salvaguardare la vita del suo lavoratore, ritengo che qualcosa in quel criterio di valutazione è sicuramente venuto a mancare…
Anche perché in quella vicenda, non si sta ipotizzando un suicidio… perché soltanto così si spiegherebbe il fallimento di quei processi di formazione e informazione, a cui il lavoratore sarà stato certamente preparato, sia grazie al R.S.P.P. aziendale presente o attraverso un ente preposto, ufficialmente accreditato…
E quindi quel decesso non può che essere ricondotto a qualcosa che non ha purtroppo funzionato… pur avendo quella struttura imprenditoriale posto tutte quelle necessarie garanzie a salvaguardia dei propri dipendenti…            
Ma certamente – visto quanto accaduto – si poteva fare di più!!!
Ed è il motivo per cui non comprendo quell’articolo… 
Già… debbo dire che – conoscendo perfettamente le modalità messe in opera in quel ambiente delle cave – cercando a tutti i costi un possibile colpevole, nel caso specifico il sorvegliante di cava, mi sembra alquanto riduttivo o dimostra esclusivamente come si sia a tutti i costi, provato a trovare un responsabile, che pagasse per tutti…
Qui c’è poco da contestare… non esistono omissioni o condotte negligenti, parlare di imperizia o d’imprudenza è come non voler considerare esperto o professionalmente valido quel dipendente specializzato, manovratore di quegli immensi… mezzi d’opera.
La verità è tutt’altra e va ricercata nella difficoltà di quelle aziende che operano in quelle cave di frantumazione, ambienti che sappiamo essere altamente pericolosi e nei quali, anche la più banale disattenzione, può condurre ahimè a tragici incidenti…
Ecco perché non basta semplicemente predisporre quei documenti obbligatori, già… non è sufficiente dare ai propri dipendenti quella necessaria formazione, come serve a poco mettere in campo quelle procedure di segnalazione, viabilità o protezione dei percorsi all’interno di quell’area di coltivazione, in particolare se in prossimità delle scarpate o di quei fronti di cava… se poi alla fine basta poco per uccidere un uomo…
E’ tempo quindi che tutte le forze istituzionali predisposte a quei controlli, mettano in campo le necessarie sinergie, escludendo in questa mia attuale analisi, quelle azioni giudiziarie poste in essere in quest’ultimo periodo dalle forze dell’ordine, ma bensì… riferendomi a quella serie di interventi mirati per assistere – attraverso l’utilizzo di professionisti della sicurezza con esperienza ventennale – quelle società appartenenti al mondo lavico, che rappresentano da sole, un indotto fondamentale per l’economia di questa regione…

CATANIA: A.A.A. CERCASI FONDI URGENTEMENTE!!!

Il nostro Comune ormai, non è più in grado di assolvere a quelle funzioni alle quali è chiamato, ma non solo, a causa di questa condizione economica finanziaria disastrosa, non può fornire quei servizi indispensabili ai propri cittadini…

Inoltre, vanno sommate quelle società terze che hanno confronti dell’ente crediti da esigere, ma che per l’appunto, a causa del dissesto finanziario, non si riesce a far fronte…
Potremmo paragonare questo crollo finanziario al fallimento di una società privata, con la differenza però che l’Ente non può cessare di esistere, in quanto deve assicurare la continuità di esercizio…
Quindi da un lato vanno tutelati i creditori, dall’altro i privilegiati (dipendenti e/o lavoratori) che dovranno essere garantiti…
Ecco quindi che da un lato si pensa a realizzare un piano di estinzione, con il quale s’azzera la situazione che ha provocato il deficit, mentre dall’altro, s’inizia una nuova vita finanziaria attraverso l’uso di proprie risorse finanziarie…
Ora per far ciò, si dovrà intervenire prevalentemente in tutti quei cosiddetti sprechi e il risanamento inizierà non solo adeguando tutte le imposte nella misura massima prevista dalla legge, ma ridimensionando ahimè anche l’organico del personale dipendente…
Si dovrà altresì dialogare con tutti i creditori per indurli ad accettare una eventuale transazione… una situazione quest’ultima che non garantisce immediatamente il pagamento concordato, ma ahimè costringerà essi ad attendere il deposito del piano di estinzione dei debiti presso il Ministero degli Interni e solo successivamente all’approvazione dello stesso, si potrà incassare…
Mentre i creditori che non firmeranno la transazione non riceveranno nulla e s’inizierà ad affrontare quei loro crediti, solo ad approvazione del piano di estinzione..
Ovviamente questo tipo di azioni, scoraggiano quasi tutti i creditori, in quanto ciascuno penserà che l’amministrazione dell’Ente difficilmente provvederà a pagare la parte debitoria e gli eventuali interessi, ma si dedicherà principalmente a pagare le priorità per dar continuità …
Ed infine come pensare di allontanare (per dieci anni…) tutti quei soggetti che hanno di fatto partecipato a quel dissesto???
Certo credere oggi che quanto previsto dalla legge potrà essere applicato è sicuramente un’utopia, ma d’altro canto non è possibile continuare per come si è fatto finora, trascurando le più semplici regole di trasparenza dei nostri conti pubblici…

Ma siamo certi che qualcuno controlla quei traffici illeciti compiuti con la gestione delle cave e dei rifiuti???

Preg.mo Distretto Minerario…

Si vorrei iniziare così questa mia missiva ad un Ente importante, perché esso tra le sue funzioni (per chi non lo sapesse), svolge tutta una serie di attività, quali ad esempio, la vigilanza e il controllo sull’applicazione delle leggi minerarie e l’applicazione di tutte quelle norme riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori, di questo settore di competenza…
Tra i suoi compiti vi sono difatti:
– ispezioni ordinarie e verifiche di impianti elettrici nelle cave, nelle attività extra-minerarie, nei permessi di ricerca e nelle concessioni minerarie;
– accertamenti di cave abusive;
– rilascio nulla osta esplosivi nelle cave, nelle attività extra-minerarie, nelle concessioni minerarie.
Inoltre l’Ente svolge anche adempimenti connessi ai compiti del Servizio, quali:
– istruttorie delle istanze per il rilascio di permessi di ricerca e concessioni di sostanze minerali di 1° categoria;
– controllo pagamento del canone annuo e superficiario, sui permessi di ricerca e concessioni minerarie;
– istruttoria istanze per il rilascio di autorizzazione per l’esercizio di attività di cava. 
Da quanto sopra si comprende come questo settore, occupi un’interessante comparto nell’economia della nostra regione, sia per il sostanzioso giro economico che realizza, ma anche per il comparto occupazionale che concretizza, in virtù dell’indotto che le sue lavorazioni realizzano, ed infine, per quanto concerne i rifiuti, si occupa in termini di salute e salvaguardia dell’ambiente per i cittadini…
Ora… – sarà che ultimamente riesco ad anticipare quanto solitamente a breve potrebbe avverarsi sotto l’aspetto giudiziario – ma certamente, in questo particolare caso, mi è più facile prevedere una qualche inchiesta, a causa della materia messa in campo, che come ben sappiamo è nel mirino di quella associazione criminale, dedita ad accrescere la propria attenzione nei confronti di quei settori come  l’estrazione e i rifiuti, in particolare di quelli speciali e pericolosi.
Ho l’impressione (ma basti osservare la scarsa attenzione con il quale i media e il web danno notizie su questi argomenti) che vi sia una sorta di reticenza, e di conseguenza l’opinione pubblica, assegna a questo fenomeno (di grande portata, ma perfettamente ben celato), poca importanza…
D’altronde, fateci caso… i rifiuti fanno notizia solo quando li troviamo disseminati per le strade, quando si ha difficoltà a smaltirli, quando i siti predisposti alla loro trattamento sono al collasso, oppure quando quegli aggregati sono parte integrante di un calcestruzzo depotenziato, ed è il motivo per cui difficilmente, questi vengono fatti emergere, quando la notizia riguarda traffici illeciti o discariche abusive…
Un silenzio tombale… e vi assicuro che serve a poco, anzi direi a nulla, denunciare fatti gravi come quelli a volte individuati e portati a conoscenza delle autorità giudiziarie, poiché – per motivi che al sottoscritto sembrano assurdi – si preferisce solitamente insabbiare quelle attività compiute in maniera illegale…
D’altronde se i dati indicano che in Italia, vengono smaltiti in maniera non corretta o del tutto illecita più di 100 milioni di tonnellate di rifiuti, si può comprendere l’importanza di quel giro d’affari che questo business produce, causando di fatto un danno all’erario quantificato in un migliaio di milioni di euro.
E’ evidente che di fronte a tali cifre, sono in molti a chiudere un occhio e forse anche due… e non c’è quindi da meravigliarsi se quelle associazioni di stampo mafioso, abbiano saputo negli anni infiltrare i propri imprenditori in questo settore, affinché potessero svolgere quanto necessario in un tessuto particolare difficile da controllare, grazie soprattutto alla disponibilità concessa loro, proprio da una parte di quei soggetti istituzionalmente preposti ai controlli di quelle coltivazioni di cave e della loro estrazione o della tutela del ciclo dei rifiuti , realizzando così gravi distorsioni non solo al mercato, ma anche alla libera concorrenza…
Nei miei prossimi post, faro in modo di descrivere in maniera pratica, il “modus operandi” che alcuni imprenditori di questo settore adottano abitualmente…
Resterete sorpresi dalla semplicità delle procedure e di come quotidianamente si riescono a compiere quei traffici illeciti, attraverso le crepe normative lasciate aperte loro, da questo sistema legislativo debole!!!
Non pensiate inoltre che quanto sopra avvenga nel più totale buio della notte…
No all’opposto… il tutto vine compiuto come si dice: “Alla luce del giorno“!!!

Cartella esattoriale??? Parte seconda…

Abbiamo visto nella prima parte alcuni modi per contestare le richieste di pagamento… ora esaminiamo una istanza in autotutela e/o ricorso al Garante del Contribuente…
Nulla vieta di presentare una istanza in autotutela: si tratta di un ricorso che non ha termini e che può essere spedito (anche con Pec) in qualsiasi momento. 
Non sospende in automatico la cartella né obbliga l’amministrazione a rispondere. 
Tuttavia, in caso di errori macroscopici, può essere risolutivo. 
L’istanza in autotutela non deve rispettare formule particolari: l’importante è chiarire gli estremi dell’atto e le ragioni della sua nullità. 
L’istanza va inviata sia ad Agenzia Entrate Riscossione che all’ente titolare del credito. 
Puoi procedere con raccomandata a.r. o con posta certificata, senza necessità della difesa di un avvocato e senza pagare un euro…  
Due sono i problemi di questa procedura: l’amministrazione non è tenuta a rispondere all’autotutela e, se non lo fa, il silenzio si considera come rigetto dell’istanza (non quindi un «accoglimento» come invece con l’istanza «cartelle pazze» di cui abbiamo parlato sopra); a differenza dell’istanza «cartelle pazze», il ricorso in autotutela non sospende la cartella che, pertanto, può sempre essere “azionata”: in altre parole, si può subire un fermo, un’ipoteca o un pignoramento nonostante la richiesta in autotutela. 
Detta istanza non sospende neanche il decorso dei termini per agire in tribunale e presentare impugnazione contro la cartella. 
Questo significa che, se in prossimità della scadenza dei termini per agire in giudizio non si è ricevuto alcuna risposta dall’amministrazione, sarà sempre meglio avviare anche la causa per non doversi poi trovare con la sorpresa di un rigetto dell’istanza.
Per rendere l’istanza in autotutela più “decisa” è possibile indirizzarla anche al Garante del Contribuente; sebbene questi non ha la possibilità di annullare l’atto o di ordinare al fisco come comportarsi, i suoi pareri sono comunque importanti e possono essere di indirizzo anche al giudice in caso di successivo contenzioso. 
Il ricorso al Garante può essere fatto anche autonomamente, in sostituzione o successivamente al ricorso in autotutela.
Entro quanto tempo impugnare la cartella di pagamento?
Per impugnare la cartella di pagamento, il contribuente deve rispettare dei termini precisi: 60 giorni dalla notifica della cartella se gli viene richiesto il pagamento di tasse e tributi (Ici, Imu, Tasi, Tari, Irpef, Iva, imposta di registro, bollo auto e, comunque, tutte le somme di competenza dell’Agenzia delle Entrate): in tal caso il ricorso va presentato alla Commissione tributaria; 30 giorni dalla notifica della cartella se gli viene richiesto il pagamento di multe: in tal caso il ricorso va presentato al giudice di pace; 40 giorni dalla notifica della cartella se gli viene richiesto il pagamento di contributi previdenziali: in tal caso il ricorso va presentato al tribunale ordinario, sezione lavoro.
A questi termini si applica la sospensione feriale (non va computato il periodo 1-31 agosto). 
C’è però un’eccezione a questa regola, applicabile solo agli avvisi di accertamento se il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione. 
In questo caso i giorni per presentare il ricorso diventano 150: ai 60 giorni dalla notifica dell’atto se ne aggiungono altri 90 per consentire di espletare la procedura di adesione.
I termini invece sono diversi se si ricorre contro il pignoramento. 
In tal caso, se ci si oppone a vizi di procedura e formali, si hanno solo 20 giorni, altrimenti non ci sono termini e il contribuente può ricorrere in qualsiasi momento, almeno finché l’esecuzione forzata e l’espropriazione (del bene o del denaro) non è già avvenuta.
Venendo ora ai singoli mezzi per difendersi da Agenzia Entrate Riscossione, e quindi alle varie eccezioni da sollevare nell’atto di opposizione contro la cartella esattoriale, vediamo qual è il più usato dai contribuenti.
Abbiamo detto che la cartella di pagamento non è il primo atto che riceve il contribuente ma solo quello che anticipa l’esecuzione forzata, ossia il pignoramento. 
Essa è infatti un titolo esecutivo, un documento che accerta l’esistenza di un debito. 
Ma prima di essa ci sono una serie di procedure interne che si manifestano al contribuente attraverso la notifica dell’avviso di pagamento (anche detto «atto prodromico» appunto perché “viene prima” della cartella medesima). 
Se l’interessato non ha ricevuto tale atto anche la cartella è nulla. 
La ragione è semplice: in una situazione del genere gli verrebbe precluso difendersi e impugnare l’originaria pretesa. 
Quindi se con la cartella è la prima volta che vieni a conoscenza del tuo debito, puoi fare ricorso al giudice per far annullare la cartella stessa. 
Attenzione: il ricorso deve rispettare i termini di legge ossia: 30 giorni per le cartelle relative a multe stradali (la competenza è del giudice di pace); 40 giorni per le cartelle relative a contributi previdenziali Inps e Inail (la competenza è del tribunale ordinario, sezione lavoro); 60 giorni in tutti gli altri casi, ossia imposte e tributi (la competenza è della Commissione Tributaria Provinciale).
Certo, potrebbe essere che l’atto prodromico ti sia stato notificato ma che tu non lo abbia saputo magari perché assente o in vacanza o perché qualcuno della tua famiglia ha ritirato la raccomandata per te. 
A questo punto, per non fare cause inutili (che peraltro potrebbero comportare la condanna alle spese), ti consiglio di fare prima una istanza di accesso agli atti amministrativi: devi cioè recarti agli uffici di Agenzia Entrate Riscossione e chiedere una copia dei documenti che comprovano l’avvenuta notifica. 
Ti devono essere forniti entro 30 giorni. 
In questo modo potrai sapere se l’originario avviso di pagamento ti era stato notificato o meno. 
In particolare sappi che: se nel momento in cui è passato il postino tu non eri a casa, questi deve aver lasciato in cassetta un avviso con l’indicazione che la cartella è in giacenza presso l’ufficio postale o presso il Comune; 
inoltre ti deve essere inviata una seconda raccomandata (dovresti aver ricevuto anche questa) che ti avvisa della suddetta giacenza. 
Se così non fosse, la notifica sarebbe nulla e potresti far annullare la cartella; se il postino ha invece consegnato la cartella a un familiare convivente o al portiere (ebbene sì… lo può fare se tu non sei a casa…), non deve inviarti una seconda raccomandata informativa. 
Pertanto spetta a te informarti da chi vive insieme a te se, in tua assenza, è stata consegnata una raccomandata.
Se ritieni che la firma sulla raccomandata non è la tua, puoi sempre contestare la notifica ma devi dimostrare la falsità della stessa con un procedimento che si chiama «querela di falso» e che allunga un po’ i tempi…
Ecco quanto sopra, rappresenta un’ulteriore possibilità per dare risposte certe, ad eventuali notifiche inesatte o quantomeno non dovute… 
Naturalmente ci tengo a precisare nuovamente, quanto avevo in precedenza riportato e cioè che lo scopo di evidenziare queste precise modalità, serve per potersi difendersi da eventuali ingiustizie compiute da parte degli enti di riscossione e non per creare procedure ambigue, esclusivamente per rifiutarsi di pagare quanto realmente dovuto!!! 

I controlli nelle attività estrattive…

Il mese scorso ho pubblicato un post intitolato l’attività estrattiva in Sicilia ed il ruolo fondamentale del Direttore tecnico dei lavori: http://nicola-costanzo.blogspot.it/2017/12/lattivita-estrattiva-in-sicilia-ed-il.html e con mia sorpresa, questo post è salito per visualizzazioni, tra quelli più letti nel mio blog…
Ed allora visto l’alto interesse per l’argomento, mi permetto di entrare nuovamente nel merito di quella particolare attività, analizzando questa volta, i controlli previsti dalla legge…
Come molti sanno, l’attività estrattiva rappresenta un tema dai contenuti tecnici oggettivi, ma comunque condizionati da leggi e regolamenti di settore, vigenti nei vari e specifici territori. 
Ciò che oggi m’interessa evidenziare, è l’aspetto della vigilanza mineraria… 
Non volendo entrare nello specifico delle leggi, desidero valutare quali sanzioni sono previste nei casi d’infrazione e cosa si può fare soprattutto per evitarle…
Innanzitutto vi sono quelle di carattere amministrativo, certamente gravose per chi eserciti un’attività estrattiva senza autorizzazione e perciò del tutto svolta in modo abusiva…
Tali irregolarità sono classificate in due gruppi: il primo riguarda i casi di mancato rispetto dei contenuti dell’autorizzazione a riguardo del tipo e/o della quantità dei materiali di cava di cui è consentita la coltivazione, ovvero il mancato rispetto dell’estensione e della profondità massima prevista dal medesimo atto, con riferimento a specifici punti fissi di misurazione; mentre il secondo gruppo riguarda tutti gli altri casi d’inosservanza dei contenuti prescrittivi dell’autorizzazione convenzionata…
Quindi da quanto sopra, possiamo comprendere come la normativa parli chiaro e forse potremmo anche entrare nei meriti di quelle previste sanzioni, dei loro esigui importi e se esse da sole, rappresentano un energico deterrente al non compiere quei reati, ma qui come si sa… si entra nel campo legislativo, che lascio volentieri a chi di competenza…  
D’altronde, ciò che mi interessa sviluppare in questa analisi e se le funzioni di vigilanza vengono svolte correttamente da quell’Ente di controllo, in particolare quando, proprio nel nostro territorio, vi sono condizioni che limitano in maniera decisa quelle stesse ispezioni, a causa di Esercenti che di fatto, non consentono neppure l’accesso a quei funzionari per i previsti controlli, oppure quest’ultimi evitano di fornire dati, notizie o chiarimenti richiesti da quegli stessi ispettori…
Già, in questa analisi non va dimenticato di come, quegli addetti alla vigilanza, non appartengono alle forze dell’ordine, ma sono semplici dipendenti, che provano con impegno a svolgere il proprio compito con professionalità e non possono certamente esporsi personalmente, ad eventuali circostanze a volte violente…
Già, perché non bisogna mai dimenticare, che dietro quell’attività estrattiva, si muovono notevoli somme di denaro ed una parte di esse, è proprio derivata dalla mancata presentazione di quelle reali misurazioni dei volumi dei materiali estratti, che rappresentano per altro i corretti valori propedeutici al pagamento delle imposte previste, riportate nel cosiddetto tariffario… 
Difatti, la gestione dell’attività estrattiva, deve tenere conto di una serie di regole che vanno dalla materializzazione dei perimetri di scavo, dalla cartellonistica, dalle profondità massime di scavo, dall’obbligo di regimazione delle acque di corrivazione superficiali, dalla garanzia fidejussoria per gli obblighi convenzionali, dalla gestione delle eventuali varianti agli atti progettuali, ecc…, ma soprattutto, deve tenere conto delle misurazioni che  stabiliscono di fatto i lineamenti generali della metodologia del controllo volumetrico, ma anche “geometrico” nel senso delle conformità fra le geometrie di progetto e quelle realizzate in cava…
Tuttavia si sa, sia per l’inevitabile genericità delle indicazioni fornite in fase progettuale, sia per il fatto che si tratta di dati generici previsti in un documento-tipo per l’attuazione dell’attività, ecco che ci si trova di fatto, senza una vera e propria forma d’obbligatorietà dinnanzi alla quali, emergono comportamenti difformi, sia sul piano dell’esercizio dell’attività, che sui pagamenti previsti per quella concessione…
Come si può vedere da quanto sopra, il controllo delle attività estrattive è di per se un argomento complesso, che coinvolge diversi campi d’intervento e di conoscenza, che vanno dalla geologia, alla topografia, l’ingegneria geotecnica e naturalistica, alle scienze agronomiche, naturalistiche e forestali. 
E’ inoltre quest’ultimo è anche un settore d’intervento in cui molto deve essere fatto e ripetuto, per individuare in ogni diversa circostanza, le migliori soluzioni… poiché in questo campo, non si può pensare d’improvvisare, ed è bene che tutti coloro che sono addetti alla concessione di quella attività d’esercizio estrattiva, abbiano perfetta conoscenza del sito nel quale dovrà realizzarsi la cava, della verifica del progetto presentato, di chi dovrà svolgere quell’attività e dei controlli che dovranno essere svolti in maniera precisa e puntuale, fin dalle primissime fasi di pianificazione, passando successivamente a tutte quelle valutazione necessarie, quali impatti ambientali, istruttoria degli atti progettuali, stesura della convenzione e dell’autorizzazione, per poi completarsi nel corso dei lunghi anni in cui si svilupperà l’attività estrattiva ed il contestuale previsto riassetto del sito, una volta esaurita l’attività estrattiva…
Ecco perché il tema della vigilanza e del controllo sulle attività estrattive, seppur tiene conto di alcuni essenziali elementi legislativi, deve essere principalmente garantito da tutti coloro che sono oggi incaricati dal verificare e attuare quelle previste norme, poggiando le loro valutazioni, non su arbitrarie considerazioni personali, ma bensì, su elementi progettuali chiari,  redatti con in mente l’attuazione sul campo del progetto, accompagnata dove prevista, da una ricercata metodologia di controllo codificata, semplice da attuarsi e condivisa anche dai tecnici dell’Esercente, basata quindi sulle migliori tecnologie disponibili oggi quali: G.P.S., Laserscan in acquisizione, modelli matematici digitali in restituzione e calcolo, adeguate ed aggiornate strumentazioni per il controllo ambientale, ecc…
Ecco quindi la ragione fondamentale che deve indurre quegli addetti ai controlli, ad essere frequentemente più presenti in cava, al fine di poter capire per tempo, le situazioni che vanno via via formandosi e per poter svolgere quel compito di prevenzione a possibili danni ambientali che, pur non essendo esplicitamente previsto dalla legislazione vigente, diventa nel contempo, una funzione qualificante anche per l’Ente pubblico. 
Bisogna quindi, che tali operatori addetti ai controlli, siano in grado di guadagnarsi la fiducia, nei termini di un franco rispetto tecnico e professionale, dei responsabili della sicurezza e dei lavori (e talvolta anche dei sorveglianti e delle maestranze) per poter discutere apertamente dei problemi che possono emergere in corso d’opera e trovare così, nuove soluzioni che consentano all’Esercente -per quanto possibile- di non interrompere la coltivazione, realizzando contestualmente eventuali operazioni di messa in sicurezza, di riassetto e di monitoraggio. 
Il controllore non deve essere visto come l’ispettore “spietato“che passa ogni tanto e a cui interessa esclusivamente prescrivere sanzioni di “circostanza”,  perché queste azioni, hanno di per se una scarsa efficacia, anzi di contro, generano un vero e proprio desiderio di rivalsa…
va ricordato comunque che quei funzionari, possono certamente far poco (in ciò non vi è alcun dubbio…), non potendo essi –per ragioni contingenti previste dall’Ente– mettere in campo una vera e propria sorveglianza continua in loco,  meccanismo che come abbiamo visto negli anni, ha realizzato un solo sconfitto: L’AMBIENTE!!!

L’Impresa confiscata "In.Co.Ter. S.p.a." ultima i lavori del Comune di San Giovanni la Punta.


Oggi ho piacere di perorare la professionalità di quanti operano nel pubblico ed in particolare di alcune figure che – per loro stesso incarico – hanno di fatto, grande responsabilità durante la loro conduzione.
Mi riferisco ai rappresentanti delle Stazioni Appaltanti, della Direzione lavori, dei responsabili dell’affidataria ed anche di quegli addetti delle imprese subappaltatrici…
Per quanto concerne l’Ente appaltante, desidero dare un plauso ai rappresentanti del Comune di San Giovanni La Punta, i quali hanno fortemente voluto credere che si potesse giungere alla conclusione, se pur con una impresa affidataria dei lavori, la IN.CO.TER. S.P.A., che a causa dei provvedimenti interdittivi sopraggiunti durante l’esecuzione, non garantiva certamente, quelle condizioni di affidabilità… che negli ultimi anni, le avevano permesso di primeggiare, realizzando nella provincia di Catania, molte delle infrastrutture più rappresentative…
Mi voglio congratulare quindi con: R.U.P. (Ing. Mario Santonocito), Coordinatore della Sicurezza (Arch. Angelo Plastini), Dirigente dell’Ufficio Tecnico (geom. Michelangelo Viscuso) e anche di quanti hanno permesso che si potesse giungere alla sua definizione, come il Sindaco (Antonino Bellia), l’Assessore ai Lavori pubblici (Giovanni Russo) e lo stesso Dirigente Amministrativo (F. Di Grazia), passando inoltre ai loro colleghi dell’amministrazione ed a quanti operano all’interno di quegli uffici, che dimostrano sin dall’accoglienza grande cortesia e disponibilità…
Un Ente esemplare, che in maniera silenziosa opera per definire i propri interventi e che può certamente annoverarsi tra quei modelli rappresentativi di ben più noti e propagandati, comuni del nord Italia…

Ho piacere inoltre di ricordare la Direzione lavori, nella persona dell’Arch. Fabrizio Russo, dei suoi collaboratori (Ing. Andrea Pulvirenti e Arch. Grazia Corsaro) e di quanti all’interno del suo staff hanno operato sin dalla progettazione per concludere la loro azione, attraverso la verifica ed il controllo quotidiano nel corso dei lavori.
Poi ci siamo noi… l’impresa esecutrice, la IN.CO.TER S.p.A. che ha trovato nel Dott. Alessandro Politi – Amministratore giudiziario nominato dal tribunale di Catania – una figura indispensabile, che garantendo sin dalla sua nomina di attivarsi personalmente alla risoluzione di tutte le eventuali problematiche allora presenti, ha permesso di superare i momenti di criticità, dimostrando che quanto si stava realizzando, avesse quale unico fine, la definizione dell’opera stessa…
Un piccolo merito va anche al sottoscritto, che nella doppia qualità di Direttore Tecnico e di R.S.P.P. dell’impresa, è riuscito, in virtù dell’apporto ricevuto dall’impresa subappaltatrice (CO.N.PA.T Scarl, rappresentata dalla consorziata del titolare Sig. S. Conti) a concretizzare non solo questa collaborazione, ma soprattutto, di aver avuto il merito di non registrare alcun infortunio…

Desidero inoltre condividere questo piccolo “trionfo” con l’ex collega, geom. Giuseppe Sollima, il quale sin dall’inizio, si è interessato della gestione tecnica e che purtroppo, a causa della situazione amministrativa creatasi, ha dovuto interrompere il proprio rapporto professionale, senza però far mancare mai al sottoscritto, la propria disponibilità, che è risultata fondamentale affinché si giungesse al risultato oggi evidente a tutti…
Quindi, grazie a quanti hanno permesso che ciò accadesse… perché per il sottoscritto, ciò che è stato realizzato va oltre l’aver dimostrato che operando sempre per il bene comune si possa giungere ai risultati desiderati, ma ciò che maggiormente m’interessava fare emergere era il principio di legalità, sentore d’onestà che in quest’appalto, sin da subito avevo percepito e che ahimè invece in altre circostanze è venuto a mancare…
Nel mio blog come sapete… faccio spesso riferimento a tentativi di corruzione, malaffare, a soggetti che si prestano a quelle istigazioni e via discorrendo…

Perché è evidente a tutti (anche a chi non è del settore degli appalti pubblici), che certi meccanismi fuorvianti e collusivi, sono più facili da attuarsi quando il rapporto tra i soggetti è diretto, amichevole, confidenziale…
Quando cioè il titolare o rappresentante legale dell’impresa affidataria dell’appalto, può permettersi d’istigare alla corruzione lo stesso rappresentante dell’Ente o sottostare egli stesso, ad eventuali richieste che possano a lui giungere, sotto forma di tangenti, regalie o anche favori personali…
Cosa certamente diversa… è dialogare con una impresa confiscata e quindi, con i suoi rappresentanti legali o i suoi responsabili, che per loro stessa mansione, sono scelti e nominati dopo attenta verifica di tutte quelle necessarie condizioni, che negli anni passati, hanno condotto a comportamenti connaturati verso principi di onesta e rettitudine…

Quindi, chissà forse per i motivi sopra esposti, può accadere che una impresa sottoposta a confisca, possa trovarsi nella condizione di essere valutata con parametri diametralmente opposti, dove in un caso, si permette ad essa di proseguire nell’appalto aggiudicato, salvaguardando così la continuità aziendale (dopotutto potremmo in maniera approssimativa considerarle -Ente e Impresa confiscata- legate da un un rapporto quasi di “parentela” visto che entrambe sono gestita direttamente da uomini dello Stato), i posti di lavoro e di contro, in un analogo caso, ritrovarsi dei responsabili di Enti, che per motivazioni “oscure” indirizzano la stazione appaltante nella quale operano, affinché si possa giungere ad interrompere – pur senza reali motivazioni – il rapporto contrattuale…
Ma quest’ultima rappresenta un’altra vicenda, certamente spiacevole, ma di cui sin d’ora sono certo potrò (appena mi sarà possibile) raccontarvi!!!

Sistematiche metodologie adottate negli appalti….

Ci si preoccupa degli sprechi negli appalti pubblici, ma nessuno si chiede il perché avvengano tali dispendi o per meglio dire…, le motivazioni che spingano successivamente ad appalto aggiudicato, si scopra, con una certa frequenza, l’adozione di due due particolari metodologie, meglio conosciute come “Perizie di variante” e “Quinto d’obbligo”.
Il più delle volte, la perizia di variante nasce a causa, di una non meglio definita, rielaborazione “migliorativa” che il più delle volte serve a ripristinare un progetto esecutivo non ottimale, a differenza di quanto invece ufficialmente viene riportato e che nella realtà, non è motivata da possibili obiettive esigenze, derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili…
la verità è che se si fosse ragionato con criteri ragionevoli e prevedibili, cioè se il progetto fosse stato preceduto da indagini coerenti e da rilevazioni secondo i criteri prescritti dalle norme, certamente tutto ciò non avrebbe motivo d’esistere… 
Chissà comunque che non sia proprio questa, la vera motivazione che conduce, la maggior parte dei nostri appalti, a subire nel corso dei lavori, una perizia di variante a causa di una progettazione frettolosa e non corrispondente…  
E’ certo che, per chi ha un minimo di dimestichezza con i lavori pubblici, le perizie di variante servono principalmente alle ditte, che avendo avuto la capacità di vincere una gara, si ritrovano a contestare una parte dei lavori, richiedendo così facendo di dover ricorrere ad altri e ulteriori lavori… e trovando il più delle volte “soggetti” compiacenti ( evito di farne l’elenco…) che permettono di fatto, lo stravolgimento delle lavorazioni da eseguirsi, quasi sempre, con vantaggi per l’impresa e danni per l’Ente Appaltante che sarà costretto a pagare per lavori nuovi da effettuarsi.
La circostanza strana e che questo cosiddetto contenzioso, perché è di questo che stiamo parlando… avviene soltanto in rare occasioni, in quanto, il più delle volte, queste cosiddette ( inutili ) varianti, si ottengono senza alcun ricorso…
E’ dire che le normativa è precisa, in particolare quando nel corso dei lavori, non appare chiaro e legittimo, l’inquadramento delle relative varianti nelle seguenti tipologie: “cause impreviste e imprevedibili”, “imprevisto geologico” e l’“intervento migliorativo”; ecco se si va ad esaminare in maniera dettagliata quanto accade, ci si può accorgere che il più delle volte, proprio queste sopraddette cause,  sono del inesistenti!!! 
Nell’ambito dei lavori pubblici, con il termine quinto d’obbligo (o sesto quinto) si fa riferimento alla previsione di legge in forza della quale, nel corso dell’esecuzione di un contratto di appalto, l’appaltatore ha l’obbligo di eseguire le variazioni apportate dalla stazione appaltante in aumento o in diminuzione, purché esse non superino il quinto (20%) dell’importo complessivo dell’appalto, a fronte del solo pagamento delle maggiori opere eseguite, senza poter sottrarsi a tale obbligo oppure pretendere particolari indennità.
Per qualcuno potrebbe risultare una forzatura a cui l’impresa deve sottostare… ma la verità è ben diversa e rappresenta un’altra modalità, per far sborsare ulteriori soldi agli Enti appaltanti…
La dimostrazione è che la maggioranza degli appalti, ha subito una variante suppletiva in corso d’opera che ne ha aumentato l’importo contrattuale del 20% esatto… e seppur questa amministrativamente è consentita, diventa però inconsueta, quando risulta sistematica!!!
In particolare, il c. 5 della disposizione in argomento, stabilisce che l’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle predette variazioni alle stesse condizioni previste dal contratto.
E’ opportuno evidenziare che l’art. 358, c. 1, del regolamento, ha provveduto ad abrogare ( giugno 2011), l’art. 344 della legge n. 2248, allegato F, che, come già esaminato, introdusse l’istituto del quinto d’obbligo nella contrattualistica pubblica, limitando l’operatività dell’istituto del quinto d’obbligo, alle sole ipotesi previste dal regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici e sottraendone così l’applicazione al potere dell’amministrazione…, al fine di eliminare qualsivoglia dubbio o per evitare eventuali discordanze normative, sarebbe auspicabile un intervento del legislatore che chiarisca se non sia il caso di provvedere a trovare una soluzione definitiva che permetta alle parti in causa, di ottenere entrambi, quel corretto indirizzo tale da permettere, all’Ente di realizzare l’opera e all’Impresa di ottenere quel giusto profitto, in caso contrario, forse è meglio che si cominci a ragionare sulla possibilità, anche parziale, delle sopraddette disposizioni….

ESEC: Ente Scuola Edile di Catania

E’ insolito trovare nel mio Blog qualcosa di cui io scriva favorevolmente ed è ancor più inusuale che utilizzi un mio post per segnalare qualcosa che correttamente nella nostra città funzioni…
Ciò è dovuto principalmente a due fattori: innanzitutto, perché è veramente difficile poter individuare quelle eccellenze che si contraddistinguono nel ns. territorio e secondo perché onestamente scrivendone, non si vuole apparire agli occhi dei propri amici lettori… come si dice da noi… un po’ paraculo!!!
L’atteggiamento di cui sopra però, contrasta completamente con il vero motivo che porta il volermi esporre a valutazioni, obbiettive e positive, poiché non nascondono al suo interno – come potrebbe sembrare a parer di qualcuno abituato, a celate adulazioni, che comunque non mi appartengono – e che, per essere manifestate, hanno bisogno di un particolare “modus operandi”, che prende il nome di opportunismo e cioè di colui che possa agire per un proprio tornaconto…
Ma qui, viene a mancare il cosiddetto movente individuato esattamente nella misura in cui, un’individuo potrebbe ottenere un possibile beneficio, profitto o vantaggio, ma che nel caso specifico… è proprio ciò che manca, mentre di fatto, restano immutati – per come riportavo sopra – i reali motivi per i quali desideravo parlarne.
Fatte quindi le dovute precisazioni, desideravo porre l’attenzione su un comparto, quello delle costruzioni, che rappresenta lo stesso nel quale opero dal lontano 1990 e che da 1996 ho anche rappresentato in qualità di R.S.P.P. ( Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ).
Ed è proprio su questo elemento di criticità, in tema di salute e sicurezza, che si riflette la problematica della garanzia di quei livelli minimi di prevenzione e protezione a tutela dei lavoratori, malgrado la considerevole legislazione e il livello di innovazione tecnologica. che però si è visto, da solo non basta a contribuire alla riduzione del fenomeno infortunistico, che riveste un ruolo fondamentale di centralità, rappresentando lo strumento essenziale di tutela per imprenditori e lavoratori. 
In particolare, proprio le recenti novità normative in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, hanno affidato ai Comitati Paritetici un ruolo strategico attorno al quale si è incentrata la propria missione e cioè quella di poter mettere in atto le politiche per svolgere al meglio i compiti affidati dal legislatore in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, tra cui: l’Informazione, la Formazione, l’Addestramento, la Consulenza, l’Assistenza ed il Sostegno alle imprese. 
Permettere quindi ai propri dipendenti – sia che essi sono lavoratori o dirigenti – di frequentare i corsi di formazione offerti dall’ESEC ( vorrei precisare “Gratuiti” a tutte le Imprese – ovviamente in regola con i pagamenti della Cassa Edile ), permette ai propri collaboratori, addetti nel settore delle costruzioni, una crescita individuale, al fine di acquisire e perfezionare oltre che le proprie capacità professionali, anche migliorare il proprio rendimento produttivo con l’individuazione durante il loro compito, di eventuali rischi, passaggio fondamentale nel processo di crescita e tutela, della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Obbligo questo che non deve essere visto soltanto come qualcosa da cui sfuggire o da demandare in capo al solo “sventurato” Datore di lavoro, ma che deve divenire, obbiettivo prioritario nel sistema della prevenzione, dove le collaborazioni di tutti devono essere privilegiate rispetto alle azioni individuali e dove la bilateralità rappresenta la cerniera fondamentale nelle problematiche della gestione della sicurezza nei cantieri.  . 
Le Imprese hanno l’obbligo – non solo legislativo – di utilizzare questo Ente di Formazione, ma principalmente “morale” di mettere in pratica il livello di preparazione e conoscenza nel campo della sicurezza dei propri dipendenti, con particolare attenzione a quanti assegnati – al Controllo ( vedasi Dirigenti e/o Preposti ) – alle Emergenze ( Primo Soccorso, Antincendio, Evacuazione ) – alla Sicurezza ( R.S.P.P. – R.L.S. ) – per proseguire verso quelle abilitazioni necessarie sia per il montaggio di apprestamenti ( ponteggi, trabattelli, ecc… ) che per l’utilizzo di mezzi d’opera ( escavatori, gru, ecc.. ), ottenendo così quella necessaria conoscenza, sul reale livello dei propri collaboratori..  
L’ESEC nello svolgere le proprie lezioni con docenti preparati ( ne evidenzio solo alcuni, Ing.ri: Vinci, Maci, Manoli e mi scuso per quanti non sono in elenco… ), oltre che disporre dei propri laboratori, si avvale di un’ampio campo scuola, dove ogni lavoratore può mettere in pratica le indicazioni ricevute dai docenti e verificare così il livello di apprendimento raggiunto, dai propri iscritti, con l’obbiettivo costante di una continua crescita professionale ed un progressivo perfezionamento delle risorse umane nel settore delle costruzioni.
Le proposte e le iniziative proposte dal Direttore ( Giacomo Giuliano ) con l’ausilio dei collaboratori di segreteria e tecnici ( D’Antona – Di Stefano – Giangreco ) tengono conto sia delle continue modifiche e/o aggiornamenti legislativi o quando si presentino modifiche al processo produttivo significative ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori – in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, perché il principale obiettivo non è rappresentato nell’aver espletato quelle documentazioni cartacee necessarie ( evitando così possibili sanzioni amministrative), ma divenire strumento di promozione della “Cultura della Sicurezza” sia in tema di Prevenzione Infortuni, che di Igiene e Ambienti di lavoro.
Inoltre, l’attività dell’Ente Scuola di Catania, non è solo rappresentata dalle iniziative di informazione sulla sicurezza rivolte ai Datori di Lavoro, Lavoratori, Preposti, Dirigenti e Figure della sicurezza, ma anche nelle attività di assistenza in cantiere mediante sopralluoghi tecnici, effettuati su iniziativa propria, richiesti dalle imprese o programmati e coordinati con altri Enti, Istituti e Organismi operanti nel territorio.
In particolare, perseguendo il miglioramento della gestione dei cantieri, essa promuove l’informazione e la formazione dei lavoratori, raccoglie, interpreta e divulga informazioni utili al settore, partecipa ad iniziative di ricerca, informazione e formazione in collaborazione con gli organismi di assistenza e di vigilanza, è parte attiva nei confronti di tutte le iniziative concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro a livello provinciale, regionale, nazionale ed europeo ed infine partecipa al Tavolo Provinciale di Coordinamento, collaborando attivamente con Enti, Istituti e Organismi previsti dalle norme in materia di salute e sicurezza.
Come riportava Nelson Mandela: l’istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare per cambiare il mondo!