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Sistematiche metodologie adottate negli appalti….

Ci si preoccupa degli sprechi negli appalti pubblici, ma nessuno si chiede il perché avvengano tali dispendi o per meglio dire…, le motivazioni che spingano successivamente ad appalto aggiudicato, si scopra, con una certa frequenza, l’adozione di due due particolari metodologie, meglio conosciute come “Perizie di variante” e “Quinto d’obbligo”.
Il più delle volte, la perizia di variante nasce a causa, di una non meglio definita, rielaborazione “migliorativa” che il più delle volte serve a ripristinare un progetto esecutivo non ottimale, a differenza di quanto invece ufficialmente viene riportato e che nella realtà, non è motivata da possibili obiettive esigenze, derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili…
la verità è che se si fosse ragionato con criteri ragionevoli e prevedibili, cioè se il progetto fosse stato preceduto da indagini coerenti e da rilevazioni secondo i criteri prescritti dalle norme, certamente tutto ciò non avrebbe motivo d’esistere… 
Chissà comunque che non sia proprio questa, la vera motivazione che conduce, la maggior parte dei nostri appalti, a subire nel corso dei lavori, una perizia di variante a causa di una progettazione frettolosa e non corrispondente…  
E’ certo che, per chi ha un minimo di dimestichezza con i lavori pubblici, le perizie di variante servono principalmente alle ditte, che avendo avuto la capacità di vincere una gara, si ritrovano a contestare una parte dei lavori, richiedendo così facendo di dover ricorrere ad altri e ulteriori lavori… e trovando il più delle volte “soggetti” compiacenti ( evito di farne l’elenco…) che permettono di fatto, lo stravolgimento delle lavorazioni da eseguirsi, quasi sempre, con vantaggi per l’impresa e danni per l’Ente Appaltante che sarà costretto a pagare per lavori nuovi da effettuarsi.
La circostanza strana e che questo cosiddetto contenzioso, perché è di questo che stiamo parlando… avviene soltanto in rare occasioni, in quanto, il più delle volte, queste cosiddette ( inutili ) varianti, si ottengono senza alcun ricorso…
E’ dire che le normativa è precisa, in particolare quando nel corso dei lavori, non appare chiaro e legittimo, l’inquadramento delle relative varianti nelle seguenti tipologie: “cause impreviste e imprevedibili”, “imprevisto geologico” e l’“intervento migliorativo”; ecco se si va ad esaminare in maniera dettagliata quanto accade, ci si può accorgere che il più delle volte, proprio queste sopraddette cause,  sono del inesistenti!!! 
Nell’ambito dei lavori pubblici, con il termine quinto d’obbligo (o sesto quinto) si fa riferimento alla previsione di legge in forza della quale, nel corso dell’esecuzione di un contratto di appalto, l’appaltatore ha l’obbligo di eseguire le variazioni apportate dalla stazione appaltante in aumento o in diminuzione, purché esse non superino il quinto (20%) dell’importo complessivo dell’appalto, a fronte del solo pagamento delle maggiori opere eseguite, senza poter sottrarsi a tale obbligo oppure pretendere particolari indennità.
Per qualcuno potrebbe risultare una forzatura a cui l’impresa deve sottostare… ma la verità è ben diversa e rappresenta un’altra modalità, per far sborsare ulteriori soldi agli Enti appaltanti…
La dimostrazione è che la maggioranza degli appalti, ha subito una variante suppletiva in corso d’opera che ne ha aumentato l’importo contrattuale del 20% esatto… e seppur questa amministrativamente è consentita, diventa però inconsueta, quando risulta sistematica!!!
In particolare, il c. 5 della disposizione in argomento, stabilisce che l’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle predette variazioni alle stesse condizioni previste dal contratto.
E’ opportuno evidenziare che l’art. 358, c. 1, del regolamento, ha provveduto ad abrogare ( giugno 2011), l’art. 344 della legge n. 2248, allegato F, che, come già esaminato, introdusse l’istituto del quinto d’obbligo nella contrattualistica pubblica, limitando l’operatività dell’istituto del quinto d’obbligo, alle sole ipotesi previste dal regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici e sottraendone così l’applicazione al potere dell’amministrazione…, al fine di eliminare qualsivoglia dubbio o per evitare eventuali discordanze normative, sarebbe auspicabile un intervento del legislatore che chiarisca se non sia il caso di provvedere a trovare una soluzione definitiva che permetta alle parti in causa, di ottenere entrambi, quel corretto indirizzo tale da permettere, all’Ente di realizzare l’opera e all’Impresa di ottenere quel giusto profitto, in caso contrario, forse è meglio che si cominci a ragionare sulla possibilità, anche parziale, delle sopraddette disposizioni….

Scorciavacche…

Come era logico aspettarsi…  il Presidente dell’Anas, Pietro  Ciucci, a quanti ne chiedevano le dimissioni ha risposto: non ho intenzione di dimettermi per quanto successo nei pressi del viadotto Scorciavacche…

Non ne avevamo dubbi…, però, debbo dire che per la prima volta mi si trova d’accordo…
Si perché credo, sia venuto il tempo di finirla d’incolpare sempre chi si trova in alto… di pensare come dice un detto nostro siciliano… “ca u pisci feti ra’ testa…”. 
In questo caso appunto… cosa centra infatti il Presidente… non è mica lui che soprassiede all’esecuzione dei lavori, come non è certamente lui che ne realizza la progettazione…
Il cedimento a pochi giorni dalla sua inaugurazione è ovviamente un fatto grave ed ha certamente poca importanza a cui oggi attribuire i costi dei ripristini… tanto ormai il danno è fatto!!!
Bisognava pensarci prima, già ancor prima dell’inizio stesso dei lavori!!!

L’errore principale è ben evidente agli addetti ai lavori e cioè che, il più delle volte, la stratigrafia litologica dei terreni indagati si presenta molto eterogenea, con una fitta alternanza di livelli limosi-sabbiosi-argillosi che rendono quindi molto problematica l’individuazione di porzioni di terreno di scavo omogenei, con parametri geo-tecnici compatibili per la realizzazione di rilevati stradali.
D’altronde, uno dei problemi che di solito avviene in questa tipologia dei lavori e che, i certificati di laboratorio ( che attestano ove i campioni, prelevati in sito a seguito dei carotaggi), risultano nella realtà molto spesso discordanti e ciò è dovuto principalmente, alla stratigrafia macroscopica del terreno ( che dovrebbe essere descritta nella relazione geologica ) a conferma della fitta alternanza dei vari livelli litologici.
Inoltre, negli elaborati di verifica per la stabilità, si riscontra che al terreno vengono assegnati parametri geo-tecnici teorici, ascrivibili ai terreni con caratteristiche geo-meccaniche migliori, mentre i valori determinati in laboratorio sui campioni prelevati in sito presentano, nella maggior parte dei casi, valori notevolmente più scadenti.
Da ciò si può dedurre che, se le analisi di stabilità fossero state elaborate con parametri geo-tecnici reali, probabilmente la metodologia progettuale, non avrebbe presentato, valori di coefficienti di sicurezza soddisfacenti e pertanto, quanto progettato, sarebbe stato ritenuto tecnicamente incompatibile o certamente avrebbe dovuto essere modificato, ovviamente  con un aggravio dei costi da sostenere…
Senz’altro, sarebbe stato opportuno quantomeno, da parte della D.L., pianificare gli scavi secondo un’accurata procedura di selezione e caratterizzazione dei terreni alla luce delle risultanze di laboratorio, ed inoltre, sarebbe stato doveroso implementare un piano di controlli del materiale scavato al fine di accertare la compatibilità dei parametri geo-tecnici con quelli di progetto, utilizzati per la verifica successiva di stabilità…

Comunque, ora si scopre, quanto avevo già preannunciato alcuni giorni fa e cioè, di come gli stessi tecnici della ditta ed in particolare quelli dell’Anas, fossero a conoscenza che il tratto di strada stava franando… ed è per questo motivo che ne è stata anticipata la chiusura..
L’inchiesta ora procederà su altri fronti, in particolare su quello della Procura di Termini Imerese, che intanto, ha già sequestrato l’area interessata e che potrebbe condurre ad individuare le responsabilità sia di chi ha progettato, che di quanti ne hanno eseguito e controllato i lavori.
Da quanto finora emerso, sembra che il danno sia quantificabile in €. 200.000 e che questi saranno totalmente a carico dell’impresa che ne ha eseguito l’opera…
Ma come sappiamo bene… cosa saranno alla fine quei pochi euro da pagare… quando si potrà usufruire di eventuali incrementi, che potranno giungere attraverso “Riserve“, “Perizie di variante“, “Quinto d’obbligo“, ecc…, tutte “specialissime” procedure, che hanno quale unico intento quello di rimodulare la contabilità finale dei lavori, con un concreto maggiore esborso di denaro pubblico, per lavori che oltre a non essere necessari, sono il più delle volte inefficaci ed inservibili…