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Cartella esattoriale??? Parte seconda…

Abbiamo visto nella prima parte alcuni modi per contestare le richieste di pagamento… ora esaminiamo una istanza in autotutela e/o ricorso al Garante del Contribuente…
Nulla vieta di presentare una istanza in autotutela: si tratta di un ricorso che non ha termini e che può essere spedito (anche con Pec) in qualsiasi momento. 
Non sospende in automatico la cartella né obbliga l’amministrazione a rispondere. 
Tuttavia, in caso di errori macroscopici, può essere risolutivo. 
L’istanza in autotutela non deve rispettare formule particolari: l’importante è chiarire gli estremi dell’atto e le ragioni della sua nullità. 
L’istanza va inviata sia ad Agenzia Entrate Riscossione che all’ente titolare del credito. 
Puoi procedere con raccomandata a.r. o con posta certificata, senza necessità della difesa di un avvocato e senza pagare un euro…  
Due sono i problemi di questa procedura: l’amministrazione non è tenuta a rispondere all’autotutela e, se non lo fa, il silenzio si considera come rigetto dell’istanza (non quindi un «accoglimento» come invece con l’istanza «cartelle pazze» di cui abbiamo parlato sopra); a differenza dell’istanza «cartelle pazze», il ricorso in autotutela non sospende la cartella che, pertanto, può sempre essere “azionata”: in altre parole, si può subire un fermo, un’ipoteca o un pignoramento nonostante la richiesta in autotutela. 
Detta istanza non sospende neanche il decorso dei termini per agire in tribunale e presentare impugnazione contro la cartella. 
Questo significa che, se in prossimità della scadenza dei termini per agire in giudizio non si è ricevuto alcuna risposta dall’amministrazione, sarà sempre meglio avviare anche la causa per non doversi poi trovare con la sorpresa di un rigetto dell’istanza.
Per rendere l’istanza in autotutela più “decisa” è possibile indirizzarla anche al Garante del Contribuente; sebbene questi non ha la possibilità di annullare l’atto o di ordinare al fisco come comportarsi, i suoi pareri sono comunque importanti e possono essere di indirizzo anche al giudice in caso di successivo contenzioso. 
Il ricorso al Garante può essere fatto anche autonomamente, in sostituzione o successivamente al ricorso in autotutela.
Entro quanto tempo impugnare la cartella di pagamento?
Per impugnare la cartella di pagamento, il contribuente deve rispettare dei termini precisi: 60 giorni dalla notifica della cartella se gli viene richiesto il pagamento di tasse e tributi (Ici, Imu, Tasi, Tari, Irpef, Iva, imposta di registro, bollo auto e, comunque, tutte le somme di competenza dell’Agenzia delle Entrate): in tal caso il ricorso va presentato alla Commissione tributaria; 30 giorni dalla notifica della cartella se gli viene richiesto il pagamento di multe: in tal caso il ricorso va presentato al giudice di pace; 40 giorni dalla notifica della cartella se gli viene richiesto il pagamento di contributi previdenziali: in tal caso il ricorso va presentato al tribunale ordinario, sezione lavoro.
A questi termini si applica la sospensione feriale (non va computato il periodo 1-31 agosto). 
C’è però un’eccezione a questa regola, applicabile solo agli avvisi di accertamento se il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione. 
In questo caso i giorni per presentare il ricorso diventano 150: ai 60 giorni dalla notifica dell’atto se ne aggiungono altri 90 per consentire di espletare la procedura di adesione.
I termini invece sono diversi se si ricorre contro il pignoramento. 
In tal caso, se ci si oppone a vizi di procedura e formali, si hanno solo 20 giorni, altrimenti non ci sono termini e il contribuente può ricorrere in qualsiasi momento, almeno finché l’esecuzione forzata e l’espropriazione (del bene o del denaro) non è già avvenuta.
Venendo ora ai singoli mezzi per difendersi da Agenzia Entrate Riscossione, e quindi alle varie eccezioni da sollevare nell’atto di opposizione contro la cartella esattoriale, vediamo qual è il più usato dai contribuenti.
Abbiamo detto che la cartella di pagamento non è il primo atto che riceve il contribuente ma solo quello che anticipa l’esecuzione forzata, ossia il pignoramento. 
Essa è infatti un titolo esecutivo, un documento che accerta l’esistenza di un debito. 
Ma prima di essa ci sono una serie di procedure interne che si manifestano al contribuente attraverso la notifica dell’avviso di pagamento (anche detto «atto prodromico» appunto perché “viene prima” della cartella medesima). 
Se l’interessato non ha ricevuto tale atto anche la cartella è nulla. 
La ragione è semplice: in una situazione del genere gli verrebbe precluso difendersi e impugnare l’originaria pretesa. 
Quindi se con la cartella è la prima volta che vieni a conoscenza del tuo debito, puoi fare ricorso al giudice per far annullare la cartella stessa. 
Attenzione: il ricorso deve rispettare i termini di legge ossia: 30 giorni per le cartelle relative a multe stradali (la competenza è del giudice di pace); 40 giorni per le cartelle relative a contributi previdenziali Inps e Inail (la competenza è del tribunale ordinario, sezione lavoro); 60 giorni in tutti gli altri casi, ossia imposte e tributi (la competenza è della Commissione Tributaria Provinciale).
Certo, potrebbe essere che l’atto prodromico ti sia stato notificato ma che tu non lo abbia saputo magari perché assente o in vacanza o perché qualcuno della tua famiglia ha ritirato la raccomandata per te. 
A questo punto, per non fare cause inutili (che peraltro potrebbero comportare la condanna alle spese), ti consiglio di fare prima una istanza di accesso agli atti amministrativi: devi cioè recarti agli uffici di Agenzia Entrate Riscossione e chiedere una copia dei documenti che comprovano l’avvenuta notifica. 
Ti devono essere forniti entro 30 giorni. 
In questo modo potrai sapere se l’originario avviso di pagamento ti era stato notificato o meno. 
In particolare sappi che: se nel momento in cui è passato il postino tu non eri a casa, questi deve aver lasciato in cassetta un avviso con l’indicazione che la cartella è in giacenza presso l’ufficio postale o presso il Comune; 
inoltre ti deve essere inviata una seconda raccomandata (dovresti aver ricevuto anche questa) che ti avvisa della suddetta giacenza. 
Se così non fosse, la notifica sarebbe nulla e potresti far annullare la cartella; se il postino ha invece consegnato la cartella a un familiare convivente o al portiere (ebbene sì… lo può fare se tu non sei a casa…), non deve inviarti una seconda raccomandata informativa. 
Pertanto spetta a te informarti da chi vive insieme a te se, in tua assenza, è stata consegnata una raccomandata.
Se ritieni che la firma sulla raccomandata non è la tua, puoi sempre contestare la notifica ma devi dimostrare la falsità della stessa con un procedimento che si chiama «querela di falso» e che allunga un po’ i tempi…
Ecco quanto sopra, rappresenta un’ulteriore possibilità per dare risposte certe, ad eventuali notifiche inesatte o quantomeno non dovute… 
Naturalmente ci tengo a precisare nuovamente, quanto avevo in precedenza riportato e cioè che lo scopo di evidenziare queste precise modalità, serve per potersi difendersi da eventuali ingiustizie compiute da parte degli enti di riscossione e non per creare procedure ambigue, esclusivamente per rifiutarsi di pagare quanto realmente dovuto!!! 

Il pagamento delle imposte…

Qualcuno è ancora convinto che il pagamento delle imposte, sia qualcosa che riguardi principalmente l’efficacia delle riscossioni…
Comunque in attesa di una sentenza che possa chiarirne  l’orientamento, i giudici, sembrano essere sempre più coesi nel riconoscere, che tra le ipotesi di forza maggiore nel mancato pagamento dovuto, ci possa essere la crisi di liquidità dell’impresa.
Ecco che su questo punto è intervenuta la giurisprudenza la quale, in ambito tributario, ha per la prima volta valutato l’elemento della involontarietà del contribuente il quale si trova nella impossibilità oggettiva di adempiere le proprie obbligazioni tributarie.
Certamente e soprattutto differente è la situazione in materia tributaria, in caso di ” sottrazione “ del pagamento delle imposte, attraverso l’emissione e/o l’utilizzazione di fatture false…
L’art. 11 1° comma del D.Lgs. n. 74/2000 infatti, punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell’IVA, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a tali imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui beni propri o altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. 

Già l’art. 97 c. 6 del D.P.R. n. 602/1973, stabiliva che: Il contribuente in corso in morosità che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute, abbia compiuto sui propri o sugli altrui beni atti fraudolenti che rendono in tutto o in parte inefficace l’esecuzione esattoriale è punito con la reclusione fino a tre anni.

Quanto sopra è stata sostituita dall’art. 15, quarto comma, lett. b), della legge n. 413/1991 dove, il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, è punito con la reclusione fino a tre anni. 

La disposizione non si applica se l’ammontare delle somme non corrisposte non è superiore a Euro 5 mila.
Le disposizioni in oggetto sono state successivamente abrogate dall’art. 25, primo comma, lett. a), del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è stato introdotto, nell’ambito del nuovo ordinamento delle sanzioni penali tributarie, dall’art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000.
Rispetto alla normativa precedente, le nuove disposizioni – che puniscono con la reclusione (da 6 mesi a 4 anni) chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o IVA in misura superiore a una determinata soglia, «aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva» – non richiedono che sia in atto una procedura di riscossione coattiva dei tributi evasi.
La trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo rivela l’intento del legislatore di anticipare la tutela del bene protetto, che consiste nel interesse dello Stato alla effettiva riscossione dei tributi e alla conservazione delle garanzie patrimoniali che assistono il suo credito tributario.

Le fattispecie fondamentali di condotte criminose sono:

1.dichiarazione fraudolenta;
2.dichiarazione infedele;
3.omessa dichiarazione.
Ad esse si aggiungono altre fattispecie, come quelle relative alla emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione, l’occultamento o la distruzione di documenti contabili in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari, e alla sottrazione alla riscossione coattiva delle imposte mediante il compimento di atti fraudolenti su beni propri o altrui.