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Sigilli a due cave abusive!!!

I controlli di forestali e degli ispettori della Regione hanno svolto delle ricognizioni usando sia l’elicottero dei carabinieri che i droni, ed è così che si è pervenuti ai sigilli per due cave risulate abusive. 

Dagli accertamenti è emerso che le due cave risultavano in esercizio e sarebbero state sfruttate in assenza dell’autorizzazione previste.

Per cui, effettuati i dovuti controlli, sono stati sequestrati tutti i macchinari presenti e anche i rifiuti da estrazione.

Come riportato sopra, il risultato dell’operazione è stato determinato attraverso la cooperazione fra i carabinieri forestali ed il Nucleo di vigilanza ambientale regionale, riguardante proprio il controllo sulle attività estrattive.

Il blitz dei militari condotto in collaborazione dei funzionari della Regione, è stato realizzato in un’area caratterizzata da vaste estensioni a formare un importante comprensorio per l’attività estrattiva. 

Sono così scattati i sigilli nelle aree: una di 1,70 ettari di superficie per 12-18 metri di profondità e l’altra di 0,80 ettari per 12 metri di scavo. 

Sono stati altresi sequestrati i rifiuti da estrazione accantonati sul posto, macchine tagliablocchi, un autocarro e un’ulteriore superficie, di circa 100 metri quadri dov’era stata allestita una discarica di rifiuti speciali (fresato di asfalto, materiale da demolizioni edili, tubi in plastica fuori uso).

Come sempre accade in questi casi sono stati indagati il proprietario delle aree e i due amministratori della società di gestione delle attività, per aver violato la “legge-cornice” sulla gestione dei rifiuti da attività estrattive e di gestione di rifiuti non autorizzata da attività estrattiva (inquinamento ambientale in zona sottoposta a vincolo paesaggistico), mancata nomina del direttore responsabile di cava e  mancata presentazione del DSS (documento di salute e sicurezza) ed anche del documento sulla stabilità dei fronti, così come prescritto dalla legge 624/1996, relativa aalla sicurezza e salute dei lavoratori nell’esercizio di attività estrattive.

Alla fine comunque vi è quantomeno una nota positiva e cioè che la vicenda sopra riportata non ha riguardato la nostra Regione, bensi essa fa riferimento ad un’altra… sempre del Sud, precisamente la Puglia.

C’è un motivo quindi perchè ho voluto scrivere questo post ed è quello di far comprendere (a chi ovviamente ha voglia di ascoltare poiché si sa… non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire) che ormai i controlli – di queste peculiari attività, come per l’appunto quella estrattiva e/o la gestione dei rifiuti – si stanno sempre più perfezionando, sì… attraverso metodologie e tecniche innovative e quindi (forse) è venuto il tempo di seguire quel detto che dice: è meglio fermarsi e tornare indietro, che continuare con il mal cominciato cammino!!!  

 

 

Sigilli ad un cantiere senza autorizzazioni!!!

“Invitiamo la cittadinanza a collaborare attivamente, segnalando qualsiasi anomalia o attività sospetta. Solo con il coinvolgimento e la partecipazione di tutti possiamo garantire la tutela e la salvaguardia dell’habitat unico e straordinario in cui viviamo”.

Con queste parole il Comune di Taormina ha voluto far sentire il proprio impegno nel perseguire ogni forma di abuso che minacci il nostro patrimonio ambientale.

Questa volta le verifiche hanno riguardato il torrente Sirina al confine con Giardini Naxos, che hanno portato al sequestro di un cantiere edile privato finalizzato alla riqualificazione e messa in sicurezza del corso d’acqua per la mitigazione del rischio idraulico.

Secondo i controlli le opere erano prive delle autorizzazioni urbanistiche e d’inizio attività, e per questi motivi sobo scattati provvedimenti di sequestro e con la contestuale comunicazione alla Procura della Repubblica di Messina per la convalida e i provvedimenti del caso…

Certo l’invito fatto ai cittadini è ineccepibile, ma purtroppo conosco bene cosa quanto accade quotidianamente in questa terra e cioè che ciascuno si fa i caz… propri, preferendo non immischiarsi mai in vicende che potrebbero poi avere delle ripercussioni personali…

E così ecco che chiunque, senza alcuna autorizzazione decide di realizzare dei lavori, ma non c’è da meravigliarsi perché questa è la consuetudine di questa terra, dove chiunque – da un giorno all’altro – si alza una mattina, decidendo senza alcun rispetto delle regola e soprattutto delle normative vigenti, di fare come meglio ritiene, d’altronde cosa mai potrebbe capitare, una multa, una sanzione, una sospensione… ma poi con il passar del tempo ci si dimentica o qualche sanatoria sistema tutto!!!

Questo è il Paese dell’illegalità e coloro che provano ad essere onesti, vengono non solo derisi, ma ahimè… anche attaccati!!!

 A mio figlio dirò che non è vero che l’onestà paga sempre. Falso!!! Ma vuoi mettere la serenità con la quale si va a dormire?

Ma come capire quando una modifica rientra tra quelle sostanziali o non sostanziali?

Secondo quanto riportato nel Testo Unico Ambientale, il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, all’articolo 5, definisce l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) come “il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto, o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis del d.lgs. 152/06”.

Nel caso in cui il gestore di un’azienda, la quale possegga già un AIA, decida di progettare modifiche all’impianto successivamente al rilascio dell’Autorizzazione, deve comunicarle all’Autorità competente.

Ecco perché occorre fare una distinzione tra modifica di tipo sostanziale e modifica di tipo non sostanziale.

Modifiche sostanziali

Se nel complesso produttivo sono svolte delle attività per cui l’Allegato VIII sopra citato indica dei valori di soglia, sono considerate modifiche sostanziali quelle che comportano un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.

Se nel complesso produttivo, invece, sono svolte delle attività per cui l’Allegato VIII sopra citato non indica dei valori di soglia, sono considerate modifiche sostanziali quelle che comportano un aumento della capacità produttiva degli impianti pari o superiore al 50% della capacità produttiva di progetto già autorizzata.

Sono inoltre considerate modifiche sostanziali le modifiche che:

  • sono soggette a Valutazione Integrata Ambientale di impianti IPPC;
  • comportano l’avvio nello stabilimento produttivo di nuove attività IPPC;
  • comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti, previste all’interno dello stabilimento produttivo già autorizzato, che necessitano di un titolo edilizio;
  • comportano l’emissione in flusso di massa significativo e peggiorativo di nuove tipologie di sostanze pericolose;
  • comportano un aumento delle emissioni in flusso di massa autorizzate derivanti da attività IPPC superiore al 100%;
  • comportano impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell’istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva.

In questi casi il gestore è tenuto all’invio, all’Autorità competente, di una nuova domanda di Autorizzazione, accompagnata da una relazione contenente un aggiornamento delle relative informazioni.

Modifiche non sostanziali

Nel caso in cui il gestore ritenga che la modifica sia non sostanziale, ne da semplice comunicazione all’Autorità competente, la quale ha 60 giorni per esprimersi; decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

L’autorità competente, inoltre, nel caso lo ritenga necessario, procede con l’aggiornamento dell’AIA o delle relative condizioni, dandone notizia al gestore.

Modifiche che non comportano aggiornamento dell’autorizzazione (oggetto di sola comunicazione).

Le modifiche che sono soggette a sola comunicazione e che non comportano quindi l’aggiornamento dell’autorizzazione sono quelle che comportano:

  1. solamente l’attuazione di prescrizioni contenute nell’AIA;
  2. l’incremento di una della grandezze oggetto della soglia senza però comportare una variazione significativa delle emissioni;
  3. delle variazioni delle categorie di materie prime utilizzate nell’ambito di quelle già dichiarate nell’atto autorizzativo;
  4. l’aumento dei consumi specifici energetici ed idrici derivanti da interventi sull’attività IPPC;
  5. l’attivazione di nuove produzioni a campagna (ad esempio industria chimica, farmaceutica, ecc.) su impianti esistenti;
  6. l’attivazione di emissioni non soggette ad obbligo di monitoraggio e di emissioni di emergenza;
  7. la modifica o la sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate ma che comunque potrebbero avere un effetto sull’ambiente.
  8. Modifiche che possono comportare l’aggiornamento dell’autorizzazione

Le modifiche che possono, invece, comportare l’aggiornamento dell’autorizzazione da parte dell’Autorità competente sono:

  • modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell’AIA;
  • modifiche considerate sostanziali dalle autorizzazioni settoriali sostituite;
  • l’attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) significative o il sostanziale incremento di quelle esistenti;
  • modifiche qualitative delle emissioni a cui devono essere associati dei valori limite e che devono essere soggette a monitoraggio periodico;
  • modifiche del ciclo produttivo riportato in autorizzazione;
  • aumento dei quantitativi di stoccaggio di rifiuti autorizzati (nel caso in cui tale aumento non sia soggetto a VIA);
  • introduzione di nuovi codici CER trattati.

I controlli nelle attività estrattive…

Il mese scorso ho pubblicato un post intitolato l’attività estrattiva in Sicilia ed il ruolo fondamentale del Direttore tecnico dei lavori: http://nicola-costanzo.blogspot.it/2017/12/lattivita-estrattiva-in-sicilia-ed-il.html e con mia sorpresa, questo post è salito per visualizzazioni, tra quelli più letti nel mio blog…
Ed allora visto l’alto interesse per l’argomento, mi permetto di entrare nuovamente nel merito di quella particolare attività, analizzando questa volta, i controlli previsti dalla legge…
Come molti sanno, l’attività estrattiva rappresenta un tema dai contenuti tecnici oggettivi, ma comunque condizionati da leggi e regolamenti di settore, vigenti nei vari e specifici territori. 
Ciò che oggi m’interessa evidenziare, è l’aspetto della vigilanza mineraria… 
Non volendo entrare nello specifico delle leggi, desidero valutare quali sanzioni sono previste nei casi d’infrazione e cosa si può fare soprattutto per evitarle…
Innanzitutto vi sono quelle di carattere amministrativo, certamente gravose per chi eserciti un’attività estrattiva senza autorizzazione e perciò del tutto svolta in modo abusiva…
Tali irregolarità sono classificate in due gruppi: il primo riguarda i casi di mancato rispetto dei contenuti dell’autorizzazione a riguardo del tipo e/o della quantità dei materiali di cava di cui è consentita la coltivazione, ovvero il mancato rispetto dell’estensione e della profondità massima prevista dal medesimo atto, con riferimento a specifici punti fissi di misurazione; mentre il secondo gruppo riguarda tutti gli altri casi d’inosservanza dei contenuti prescrittivi dell’autorizzazione convenzionata…
Quindi da quanto sopra, possiamo comprendere come la normativa parli chiaro e forse potremmo anche entrare nei meriti di quelle previste sanzioni, dei loro esigui importi e se esse da sole, rappresentano un energico deterrente al non compiere quei reati, ma qui come si sa… si entra nel campo legislativo, che lascio volentieri a chi di competenza…  
D’altronde, ciò che mi interessa sviluppare in questa analisi e se le funzioni di vigilanza vengono svolte correttamente da quell’Ente di controllo, in particolare quando, proprio nel nostro territorio, vi sono condizioni che limitano in maniera decisa quelle stesse ispezioni, a causa di Esercenti che di fatto, non consentono neppure l’accesso a quei funzionari per i previsti controlli, oppure quest’ultimi evitano di fornire dati, notizie o chiarimenti richiesti da quegli stessi ispettori…
Già, in questa analisi non va dimenticato di come, quegli addetti alla vigilanza, non appartengono alle forze dell’ordine, ma sono semplici dipendenti, che provano con impegno a svolgere il proprio compito con professionalità e non possono certamente esporsi personalmente, ad eventuali circostanze a volte violente…
Già, perché non bisogna mai dimenticare, che dietro quell’attività estrattiva, si muovono notevoli somme di denaro ed una parte di esse, è proprio derivata dalla mancata presentazione di quelle reali misurazioni dei volumi dei materiali estratti, che rappresentano per altro i corretti valori propedeutici al pagamento delle imposte previste, riportate nel cosiddetto tariffario… 
Difatti, la gestione dell’attività estrattiva, deve tenere conto di una serie di regole che vanno dalla materializzazione dei perimetri di scavo, dalla cartellonistica, dalle profondità massime di scavo, dall’obbligo di regimazione delle acque di corrivazione superficiali, dalla garanzia fidejussoria per gli obblighi convenzionali, dalla gestione delle eventuali varianti agli atti progettuali, ecc…, ma soprattutto, deve tenere conto delle misurazioni che  stabiliscono di fatto i lineamenti generali della metodologia del controllo volumetrico, ma anche “geometrico” nel senso delle conformità fra le geometrie di progetto e quelle realizzate in cava…
Tuttavia si sa, sia per l’inevitabile genericità delle indicazioni fornite in fase progettuale, sia per il fatto che si tratta di dati generici previsti in un documento-tipo per l’attuazione dell’attività, ecco che ci si trova di fatto, senza una vera e propria forma d’obbligatorietà dinnanzi alla quali, emergono comportamenti difformi, sia sul piano dell’esercizio dell’attività, che sui pagamenti previsti per quella concessione…
Come si può vedere da quanto sopra, il controllo delle attività estrattive è di per se un argomento complesso, che coinvolge diversi campi d’intervento e di conoscenza, che vanno dalla geologia, alla topografia, l’ingegneria geotecnica e naturalistica, alle scienze agronomiche, naturalistiche e forestali. 
E’ inoltre quest’ultimo è anche un settore d’intervento in cui molto deve essere fatto e ripetuto, per individuare in ogni diversa circostanza, le migliori soluzioni… poiché in questo campo, non si può pensare d’improvvisare, ed è bene che tutti coloro che sono addetti alla concessione di quella attività d’esercizio estrattiva, abbiano perfetta conoscenza del sito nel quale dovrà realizzarsi la cava, della verifica del progetto presentato, di chi dovrà svolgere quell’attività e dei controlli che dovranno essere svolti in maniera precisa e puntuale, fin dalle primissime fasi di pianificazione, passando successivamente a tutte quelle valutazione necessarie, quali impatti ambientali, istruttoria degli atti progettuali, stesura della convenzione e dell’autorizzazione, per poi completarsi nel corso dei lunghi anni in cui si svilupperà l’attività estrattiva ed il contestuale previsto riassetto del sito, una volta esaurita l’attività estrattiva…
Ecco perché il tema della vigilanza e del controllo sulle attività estrattive, seppur tiene conto di alcuni essenziali elementi legislativi, deve essere principalmente garantito da tutti coloro che sono oggi incaricati dal verificare e attuare quelle previste norme, poggiando le loro valutazioni, non su arbitrarie considerazioni personali, ma bensì, su elementi progettuali chiari,  redatti con in mente l’attuazione sul campo del progetto, accompagnata dove prevista, da una ricercata metodologia di controllo codificata, semplice da attuarsi e condivisa anche dai tecnici dell’Esercente, basata quindi sulle migliori tecnologie disponibili oggi quali: G.P.S., Laserscan in acquisizione, modelli matematici digitali in restituzione e calcolo, adeguate ed aggiornate strumentazioni per il controllo ambientale, ecc…
Ecco quindi la ragione fondamentale che deve indurre quegli addetti ai controlli, ad essere frequentemente più presenti in cava, al fine di poter capire per tempo, le situazioni che vanno via via formandosi e per poter svolgere quel compito di prevenzione a possibili danni ambientali che, pur non essendo esplicitamente previsto dalla legislazione vigente, diventa nel contempo, una funzione qualificante anche per l’Ente pubblico. 
Bisogna quindi, che tali operatori addetti ai controlli, siano in grado di guadagnarsi la fiducia, nei termini di un franco rispetto tecnico e professionale, dei responsabili della sicurezza e dei lavori (e talvolta anche dei sorveglianti e delle maestranze) per poter discutere apertamente dei problemi che possono emergere in corso d’opera e trovare così, nuove soluzioni che consentano all’Esercente -per quanto possibile- di non interrompere la coltivazione, realizzando contestualmente eventuali operazioni di messa in sicurezza, di riassetto e di monitoraggio. 
Il controllore non deve essere visto come l’ispettore “spietato“che passa ogni tanto e a cui interessa esclusivamente prescrivere sanzioni di “circostanza”,  perché queste azioni, hanno di per se una scarsa efficacia, anzi di contro, generano un vero e proprio desiderio di rivalsa…
va ricordato comunque che quei funzionari, possono certamente far poco (in ciò non vi è alcun dubbio…), non potendo essi –per ragioni contingenti previste dall’Ente– mettere in campo una vera e propria sorveglianza continua in loco,  meccanismo che come abbiamo visto negli anni, ha realizzato un solo sconfitto: L’AMBIENTE!!!