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Imprese in Sicilia tra sequestri e confische…

Purtroppo la nostra regione è fra tutte, quella che possiede più aziende confiscate…

Inoltre di queste, l’85-95% dopo esser passate da un sequestro preventivo, giungono ad una confisca parziale o definitiva e dove si perviene alla cessazione attraverso la liquidazione o il fallimento…
È ovvio che nella gestione di queste Società qualcosa però non funziona, a cominciare dalla sua Amministrazione, che proprio sotto il controllo pubblico, riceve le più dure sconfitte….
Ci si chiede allora… ma perché la gestione finanziaria delle aziende confiscate alla mafia non funziona, da cosa dipende, quali sono le difficoltà che incontra la Società e soprattutto perché queste finiscono in liquidazione o in fallimento? 
Io comunque una idea me la sono fatta…
Innanzitutto bisogna dividere i soggetti e cioè, da una lato abbiamo lo Stato, che interviene sequestrando o confiscando e dall’altro la Proprietà, che si vede sottratta, quanto aveva realizzato in tanti anni di sacrifici…

Questa situazione, nel caso in cui la confisca non interviene per il 100% delle quote societarie, crea ovviamente un muro insormontabile, infatti se da una parte abbiamo lo Stato che cerca di intervenire colpendo con durezza attraverso procedimenti giuridici, dall’altra c’è la restante parte minoritaria, che contrattacca, difendendo quanto reputa giustamente suo…

In tutta questa baraonda, chi ci va di mezzo sono certamente i dipendenti!!!
Infatti questi, pur essendo garantiti in quanto “privilegiati”, dall’altro si ritrovano a lavorare in una completa condizione di stress psico-fisico.
Ci si trova a dover operare in condizioni atipiche dove, ogni iniziativa viene criticata e contestata, sia da una parte che dall’altra, dove le decisioni suggerite, non vengono mai confortate da scelte precise, dove soprattutto chi all’interno della società possiede responsabilità personali,  non riceve alcuna assistenza, anzi deve muoversi con cautela, entro limiti prestabiliti, per non avere Egli successivamente conseguenze personali, che ne possano intaccare la propria correttezza ed equità.

Ma ciò che grava maggiormente è che in questa fase, degli stipendi maturati, nessuno se ne preoccupa…, e dove con il tempo, a causa delle lentezze burocratiche, questi, aumentano sempre di più…
Alla fine quindi, da una lato si diventa per lo Stato “osservati speciali” in quanto esistenti all’interno dell’impresa prima dell’intervento giudiziario, dall’altro nel continuare ad operare per la cosiddetta                          ” Amministrazione Statale “, si viene visti, come collaborazionisti e traditori…

Malgrado ciò, soltanto il 2/3 per cento di queste imprese sopravvivono e migliorano, e ciò è originato dalla fondatezza che il successo di un’azienda è basato su particolari caratteristiche…

Innanzitutto dalle conoscenze personali, sia nel
privato che nel pubblico, quindi da quelle capacità tecniche ed operative messe in mostra nel corso degli anni, dalla buona reputazione dei titolari, dalla promozione fatta dai clienti, dai fornitori e dal rapporto con le Banche ed Enti pubblici, ed infine anche da quanto riportato dagli stessi lavoratori e per finire dalle capacità proprie dell’Amministratore Unico…
I requisiti di cui sopra, al momento della confisca precipitano, in quanto l’Amministratore nominato dal Tribunale, non è quasi mai qualificato per operare in quello specifico settore al quale viene affidato, inoltre egli, non ha alcun particolare interesse di procacciare lavori per l’azienda, ne di ricercare commesse, ne di disturbare amici e/o clienti, sia perché non è nelle condizioni necessarie per potersi esporre, ed in quanto ciò, non rientra nelle proprie competenze…   

Egli deve amministrare e gestire il patrimonio e l’attività come il ” Buon padre di famiglia… “, ma alla fine (  ad esclusione di qualche rara eccezione, che riesce a svolgere il proprio compito in maniera onesta, imparziale, corretta ed equa), quanto sopra si riduce esclusivamente nell’unico interesse che è rappresentato dal proprio compenso e dalla salvaguardia personale, che gli possa permettere di continuare la propria professione grazie ad ulteriori incarichi!!!

Per far sì che l’impresa continui ad operare, questa deve essere “economicamente sana”, perché nella circostanza inversa, in cui presenta già gravi problemi finanziari e con un Amministratore nominato dal Tribunale, che giustamente non ha alcun interesse ( e sarebbe illegittimo chiederglielo…) di garantire personalmente…, ecco che se a questo si aggiunge il mancato sostegno creditizio delle Banche, l’epilogo è quello di voler accompagnare per mano un malato al cimitero…
Di sicuro, per lo Stato ciò rappresenta una sconfitta, ed ancor più grave è che si continua ad alimentare l’opinione che  ( io l’ha ricordo ai tempi dei cosiddetti Cavalieri…), con la mafia si lavora e con lo Stato no!!!

Influisce sulle sorti dell’azienda anche la sua tipologia, certamente quelle che svolgono la propria attività attraverso contratti con terzi, sia per Enti pubblici che per privati, ecco che per queste diventa più difficile mantenerne il prosieguo, in quanto ad iniziare dei clienti, venendo a conoscenza della confisca ( invece di  sentirsi garantiti dalla Stato), si allontanano e preferiscono interrompere qualsivoglia rapporto…

Certo è un vero peccato che una azienda confiscata, non riesca ad avere continuità ed a produrre ricchezza, sostenendo così anche i lavoratori, che avrebbero visto garantito il proprio posto di lavoro…

Lo Stato comunque deve fare una scelta risoluta e cioè quella di decidere se le società potenzialmente  rilevanti, debbono continuare ad operare, garantendo così la continuazione aziendale ed il personale loro facente parte, oppure debbono chiudere!!!.
A queste società, perché possano superare le difficoltà di accesso al credito, debbono avere in maniera celere la possibilità di usufruire ad un fondo di garanzia, tale da permetterne l’utilizzo immediato,  garantito prima dalla Stato e successivamente dal patrimonio posto a confisca…
Bisogna blindare l’Amministratore nominato, sulla possibilità di utilizzo di questi crediti, che dovranno essere destinati soltanto per portare avanti le commesse ancora in essere, per il pagamento dei salari, per migliorare e mantenere la presenza sul mercato, continuando a beneficiare delle capacità professionali dei dipendenti ancora presenti. 

Certamente per fare ciò, l’Amministratore ( nominato dal Tribunale ) deve poter gestire la società con scelte e decisioni celeri e con procedure operative immediate, senza lungaggini, rinvii e inconcludenti perdite di tempo, dovute in parte anche alle continue richieste, fatte al giudice delegato, che nella funzione del proprio incarico e soprattutto per la consistente mole di lavoro, non sempre è disponibile, alle esigenze specifiche richieste…
Indugiare nel voler attendere decisioni esterne da parte del Tribunale, salvaguardarsi cautelando la propria posizione da qualsivoglia azione, non procedere in maniera diretta alle richiesta dei crediti, preoccuparsi e non attivarsi operando principalmente la scelta di non sbagliare, non fa altro che favorire e accelerare una procedura di fallimento, che era quanto dal principio si voleva evitare…

Legittimo impedimento…

Nel codice penale è previsto che ogni cittadino ha diritto a far spostare un’udienza di un processo che lo riguarda se ha un impedimento, che però precisa la legge, deve essere effettivo ed assoluto…
Una malattia, può rientrare in un caso tipico…
Quanto sopra vale per tutti, ma nel caso che l’imputato sia anche Presidente del Consiglio le cose cambiano, infatti è intervenuta una legge, che ha esteso di molto le circostanze in cui egli può chiedere di non dover presenziare al dibattimento e quindi di rinviare…
Quali sono questi casi…???
Per esempio in caso di concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste per leggi, oppure dai regolamenti e delle relative attività preparatorie e consequenziali; ed ancora per ogni attività, derivante da funzioni di Governo…

Il bello è che ai tempi ( 2011 ) era stato fatto pure un referendum, promosso da Italia dei Valori e come sapete era necessario affinché il referendum fosse considerato valido, una richiesta la partecipazione al voto, per il 50% più uno degli aventi diritto, quorum che poi fu  raggiunto con il 54,78%, e comunque anche se la maggioranza dei SÌ aveva scelto di abrogare la norme sottoposte a referendum…, alla fine sappiamo come è andata a finire!!!
Ed allora quindi chi decide???
Di solito dovrebbe essere il tribunale a ricevere la richiesta dell’imputato ed a prenderne le decisioni conseguenti,  ma come abbiamo ben capito, nel caso del Presidente del Consiglio, le procedure sono differenti e cioè ove la presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l’impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice è tenuto a rinviare il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può, comunque, essere superiore a 6 mesi…

Ed ancora questa legge che il Parlamento ha promulgato nel 2010 e che doveva avere una validità temporanea di diciotto mesi è rimasta ferma presso la Commissione Affari Costituzionali e quindi continua ad essere purtroppo ancora applicata…
Ed ecco che alla fine alcuni giudici, dichiarano la incostituzionalità della legge, mentre altri continuano ad osservarla…, in Italia tutto è retto su questo principio dell’alternativa, perché non si giunga mai ad una soluzione…
Non ci resta che sperare che qualcosa finalmente possa cambiare… 
Dover ascoltare stasera, certe trasmissioni televisive di parte, pilotate in tutto, con interviste a giornalisti, politici e medici che manifestano tutta la loro disapprovazione, mi convince sempre di più, di vivere in questo Paese che di democratico ormai nulla possiede… e che viene rappresentata da soggetti, senza la ben ché minima personalità!!!

Imprese confiscate: 30.000 lavoratori a rischio licenziamento

La sfida alla crisi passa anche dalla corretta gestione economica delle imprese attualmente confiscate… Questo è il dato che viene fuori, da quanto emerso nel convegno di Napoli proprio in questi giorni, dal quale si evidenzia che le imprese attualmente confiscate, rappresentano un patrimonio di ben 500 Miliardi di Euro, con 30.000 addetti ai lavori…
Nel convegno si è parlato su quali soluzioni adottare per poter traghettare alla legalità, le imprese confiscate alle mafie, restituendo alla società civile i beni accumulati…
Il Pres. degli Organi dei Commercialisti di Napoli, Dott. Achille Coppola, parla degli strumenti e delle norme da adottarsi, applicandole con maggiore decisione ed intervenendo rapidamente…
Al centro dell’incontro, anche la corretta attuazione del codice antimafia, ed in questo il Pres. Aggiunto GIP di Napoli ( Dott. Bruno D’Urso ), parla della salvaguardia dei posti di lavoro, garantendo la permanenza ed il mantenimento dei dipendenti…
Tra le priorità, scongiurare il fallimento delle imprese, durante il passaggio tra la illegalità e la legalità, cosa che non avviene secondo il Dott. Alberto Capuano ( GIP Tribunale di Napoli ) per il 95% delle aziende in sequestro che giungono al fallimento e/o alla liquidazione…, questo ovviamente in contrasto con le tanto declamate procedure per il mantenimento dei dipendenti e/o della redditività dell’impresa stessa…
E quindi a veder questi dati non viene da chiedersi che forse lo Stato in qualcosa sta sbagliando???
Non rappresenta un segnale di debolezza, il fatto che lo Stato porti a concludere in maniera fallimentare queste imprese..? E’ dove sono quelle istituzioni che avrebbero dovuto garantirne il proseguio..? Una beffa per i lavoratori e per l’economia e a chi dare la colpa..???
Gli effetti propagandistici, fatti da Magistrati e Polizia, che hanno portano a successi straordinari, finita l’esultanza cosa hanno prodotto….? E non è vero che su molti beni immobili sequestrate gravano ipoteche e pignoramenti che ne rendono difficile il loro riutilizzo..? mentre per quelli mobili più della metà non sono stati neache rinvenuti o sono stati totalmente rottamati…?
Quindi di cosa si parla??? Come mai ad una impresa posta a sequestro vengono tolti gli appalti aggiudicati in precedenza…, lo Stato non avrebbe dovuto rappresentare per i committenti pubblici una maggiore garanzia??? Ed ancora, sappiamo tutti, come le Banche che prima dei sequestri concedevano prestiti, adesso chiudono l’accesso ai fidi, intimando immediatamente il rientro delle somme date in precedenza, ed i clienti che non sentendosi più garantiti, girano ora le loro commesse ad altre imprese, per finire ai creditori che ora procedono al recupero dei crediti agendo per vie legali, ed in tutto questo, gli Amministratori ( Giudiziari ) non potendo concedere alcuna garanzia e soprattutto essendo essi, soltanto degli esecutori di ordini, dati da qualcuno ancora più in alto…, attendono in maniera passiva, cercando di custodire e mantenere il valore dei beni e ove possibile tentare di aumentarne la redditività…, ma come e con quali mezzi, resta un mistero!!!
Se lo Stato, non cerca di supportare queste Imprese e di difendere quei posti di lavoro di chi, con mafia, criminalità, sequestri e confische… non c’entra nulla, iniziando a creare un Fondo di garanzia che sostenga le iniziative degli amministratori giudiziari nei momenti più difficili e le difenda dai duri attacchi, ecco che allora si può parlare tanto, anzi tantissimo, ma la realtà sarà sempre quella…, beneficiare e sfruttare questi patrimoni, per coloro che con questo sistema “ ci campano e bene direi… “ , continuando come sanguisughe a servirsene, finchè sarà tutto definitivamente prosciugato…!!!

Lo stupro è meno grave se la ragazza non è vergine…

Se il caso della sentenza di cassazione sullo stupro della minorenne, meno grave, in quanto non più vergine vi ha colpito, leggete questo articolo da “altalex” che approfondisce da un punto di vista giuridico la questione.
La nota vicenda criminosa al centro della cronaca giudiziaria, sulla presunta minore gravità della violenza sessuale ai danni di una minore non più vergine, merita chiarezza.
Nell’ambito dei reati contro la libertà personale, come noto, la minore gravità del fatto costituisce una attenuante speciale prevista dall’art. 609-quater, comma 3, c.p. , segnatamente per il reato di atti sessuali con minorenne.
Il delitto ex art. 609 quater c.p. testualmente recita: “Soggiace alla pena stabilita dall`articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che. al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest`ultimo, una relazione di convivenza. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell`articolo 609 bis compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all’articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci”.
Il reato ascritto, innanzitutto, è quello di cui all’art. 609 quater, caratterizzato dall’assenza di pressioni coercitive, (Cass. pen. 29662/2004); in tal senso la Corte evidenzia che: “si era trattato di un rapporto pienamente assentito dalla stessa che ne aveva scelto le modalità”.
La Cassazione, dunque, entrando nel merito della quaestio, evidenzia una aporia logica nella motivazione del collegio di merito: lo stesso riconosce, con riguardo alla consumazione del rapporto, che si era trattato di un rapporto assentito dalla stessa, la quale, in particolare, ne aveva scelto le modalità.
Sempre la stessa Corte di merito, proseguendo, nega la diminuente della minore gravità del fatto di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. proprio con riferimento alle “modalità innaturali del rapporto”.
Gli ermellini, a questo punto, rilevano un evidente punto nevralgico motivazionale: lo stesso fatto (modalità del rapporto) è addotto sia in veste negativa, (a svantaggio del condannato), sia in veste positiva, (a vantaggio dello stesso).
La Suprema Corte, quindi, evidenzia, “che è bensì vero che ciò non elimina la riprovevolezza della condotta dell’imputato che in realtà si è avvalso dello stato di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti per essere inserita nello stesso nucleo familiare da lui costituito con la di lei madre convivente” ma “in questo contesto non sembra possa convenirsi con l’impugnata sentenza laddove afferma la gravità dell’episodio deducendola dalle modalità innaturali del rapporto, che in realtà furono scelte con avvedutezza della minore in quanto a suo dire idonee ad evitare i rischi che un diverso rapporto poteva comportare per la sua salute a causa della pregressa condizione di tossicodipendente dell’imputato”.
Non appare razionale, ad avviso del Collegio, pertanto, che l’agente possa essere escluso dal benefico della diminuente per un aspetto connotativo del comportamento delittuoso scelto dal soggetto passivo.
Tanto dedotto in fatto, la Corte si sofferma a valutare l’incidenza della condotta delittuosa sul bene giuridico tutelato dalla norma, ovvero “il corretto sviluppo della personalità sessuale del minore”, incidenza che va valutata in concreto, (Cass. pen. 12007/2003): il Collegio non condivide, quindi, la sentenza di merito dove ritiene le modalità di consumazione del rapporto sessuale “tali da compromettere l’armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima”.
Ad avviso del Collegio: “l’affermazione è infatti del tutto apodittica in quanto trascura di considerare quanto nella stessa sentenza poco prima si è rilevato, e cioè che la ragazza già a partire dall’età di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni età di guisa che è lecito ritenere che già al momento dell’incontro con l’imputato la sua personalità dal punto di vista sessuale fosse molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età”.
La disamina oggettivo-giuridico della sentenza non può che lasciare perplessi: se non altro per la disinformazione assolutamente censurabile.
La sentenza non ha mai affermato che “lo stupro è meno grave se perpetrato ai danni di una ragazza non più vergine”; ha semplicemente dedotto che, una donna la quale abbia già intrattenuto rapporti sessuali con molti adulti ha senza dubbio una maggiore maturità sessuale.
Quanto al fatto tipico, è opportuno ricordare che la stessa Corte ribadisce che esso merita la stessa riprovevolezza, (nulla di meno dunque), ma si tratta, sul piano concreto, di un rapporto sessuale consumato con la volontà della minorenne la quale aveva ella stessa scelto le modalità consumative della relazione.
Quando i Giudici “sbagliano” è sicuramente corretto dirlo ed anche ad alta voce: altrettanto occorrerebbe fare, tuttavia, quando a sbagliare sono i giornalisti.
La sentenza Cass. pen. 6329/06, concludendo, non merita certo di essere “dimenticata con ignominia”: resta opinabile, condivisibile, dal punto di vista giuridico ma, sicuramente, “non ha detto quello che è stato detto”.
(Altalex, 21 febbraio 2006. Nota di Giuseppe Buffone)
Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 17 febbraio 2006, n. 6329
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 novembre 2003 la Corte d’appello di Cagliari decidendo sulla impugnazione proposta da T.M. avverso la sentenza in data 30 novembre 2001 del tribunale della stessa città – che lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per il delitto di violenza sessuale ed a quella di mesi due di reclusione per i reati di percosse e minacce – dichiarava di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela in ordine al reato di percosse e rideterminava la pena per i reati sub b) e c) nella misura di gg. 15 di reclusione, confermando nel resto con condanna dell’appellante anche alle spese di costituzione e rappresentanza della costituita parte civile.
Con il primo motivo di appello l’imputato aveva negato il pregresso rapporto di convivenza con la ragazza, S.V., vittima della violenza.
La Corte di merito replicava che le risultanze testimoniali dimostravano il contrario ed altrettanto risultava in definitiva dalle stesse dichiarazioni dell’imputato che aveva parlato di una volontà calunniosa della parte lesa originata dai suoi rimproveri per lo scarso impegno scolastico.
Con altro motivo erano state evidenziate le inesattezze in cui era caduta la ragazza. La Corte osservava che erano inesattezze di carattere marginale e che doveva escludersi il dolo di calunnia nel suo racconto anche perché non aveva avuto difficoltà a riferire dei suoi incontri precedenti con uomini giovani e meno giovani.
Con un’ulteriore motivo aveva sottolineato che la parte lesa aveva falsamente negato di avere parlato dei suoi rapporti con l’imputato ed altresì che la denuncia era chiaramente finalizzata a liberarsi dello stesso.
La replica era che i testimoni avevano confermato il racconto della parte lesa e che per sbarazzarsi del T. sarebbe stato sufficiente denunciare i maltrattamenti ai quali sottoponeva la famiglia.
La gravità del fatto escludeva infine ad avviso della Corte che il fatto stesso potesse configurarsi come fatto di minore gravità.
L’imputato propone personalmente ricorso per cassazione denunziando con un unico motivo mancanza ed illogicità manifesta della motivazione laddove la sentenza impugnata ha negato la minore gravità di cui all’art. 609-quater, comma 3. Rappresenta infatti che si è trattato di un unico rapporto, pacificamente acconsentito dalla ragazza che si era rifiutata ad un rapporto completo ma aveva optato senza difficoltà per un coito orale e che infine fin dall’età di 13 anni la stessa aveva avuto rapporti con giovani ed adulti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso merita di essere accolto.
La diminuente della minore gravità del fatto di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. è stata negata dalla Corte territoriale con riferimento alle “modalità innaturali del rapporto”, ritenute tali da compromettere “l’armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima”.
L’affermazione si pone in contrasto con quanto poco prima rilevato dalla stessa Corte allorché ha proceduto alla ricostruzione dell’unico episodio – quello riprodotto nel capo di imputazione – di abuso sessuale posto in essere dall’imputato ai danni della minore: si era trattato di un rapporto pienamente assentito dalla stessa che ne aveva scelto le modalità. L’imputato infatti intendeva avere un rapporto completo ma la ragazza, consapevole che l’uomo aveva avuto problemi di tossicodipendenza, aveva optato per un, a suo avviso, meno rischioso rapporto orale.
Ora è bensì vero che ciò non elimina la riprovevolezza della condotta dell’imputato che in realtà si è avvalso dello stato di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti per essere inserita nello stesso nucleo familiare da lui costituito con la di lei madre convivente. Ma tale relazione interpersonale fa parte dell’elemento oggettivo della fattispecie delittuosa tipica di cui si tratta (punita con la reclusione da 5 a 10 anni di reclusione) senza la quale quest’ultima non si sarebbe integrata in quanto pacificamente all’epoca del fatto la ragazza aveva compiuto 14 anni e come si è visto la stessa aveva prestato il proprio consenso al rapporto sessuale.
In questo contesto non sembra possa convenirsi con l’impugnata sentenza laddove afferma la gravità dell’episodio deducendola dalle modalità innaturali del rapporto, che in realtà furono scelte con avvedutezza della minore in quanto a suo dire idonee ad evitare i rischi che un diverso rapporto poteva comportare per la sua salute a causa della pregressa condizione di tossicodipendente dell’imputato.
Ancora meno condivisibile è l’altra affermazione della stessa sentenza, relativa alle negative conseguenze indotte da questo rapporto sullo sviluppo sessuale della minore.
L’affermazione è infatti del tutto apodittica in quanto trascura di considerare quanto nella stessa sentenza poco prima si è rilevato, e cioè che la ragazza già a partire dall’età di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni età di guisa che è lecito ritenere che già al momento dell’incontro con l’imputato la sua personalità dal punto di vista sessuale fosse molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età.
Alla stregua delle considerazioni che precedono e tenendone il debito conto, la Corte territoriale ala quale gli atti devono essere restituiti dovrà valutare se il diniego della attenuante in parola possa essere deciso con il supporto di una motivazione diversa da quella testè censurata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della attenuante di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari.

La cricca protegge Cosentino…

Ieri durante le votazioni per l’utilizzo o meno delle intercettazioni, i nostri deputati nell’aula di Montecitorio hanno detto di NO…!!

L’inchiesta ha riguardato l’ex sottosegretario Nicola Cosentino il quale è accusato di avere avuto rapporti con ambienti mafiosi…
Ovviamente Nicola Cosentino, si è detto soddisfatto del risultato e dichiarando per quanto riguarda la sua vicenda giudiziaria, che si faccia finalmente il processo dove egli possa dimostrare la propria estraneità..
Su questo comunque mi trova concorde; bisogna sempre aspettare il giudizio finale prima di mettere in croce un qualsivolglia inputato…cosa che regolarmente invece accade nel nostro Paese!!!
Infatti da noi la notizia giornalistica diventa anticipazione del giudizio di merito cui deve esprimersi la magistratura… anche se a volte quest’ultima utilizza per meglio pubblicizzare l’udienza e quindi mettere in evidenza il proprio lavoro, che comunque, molte volte non trova riscontri con la realtà dei fatti e i processi si chiudano con l’assoluzione piena dell’imputato…!!!
E poi, chi paga questi costi…??? Processi inutili fatti da giudici altrettanto inutili, messi in evidenza e sotto i riflettori  per ottenere qualche vantaggio personale, qualche trasferimento verso altri sedi piu rinomate…e via discorrendo!!! 
Non sto certamente a farvi l’elenco, ma non ci vuole molto a capire chi in questi anni con processi mediaticamente bene in vista, hanno ottenuto benefici impensabili… chi attraverso promozioni, chi entrando in politica e chi infine vendendosi al miglior giornale di gossip con articoli e fotografie!!!
In Italia la giustizia dice che ” La legge è uguale per tutti ” e quindi dinnanzi ad essa tutti siamo uguali…ma purtroppo non è così!!!
In questi ultimi giorni è tornato prepotentemente alla ribalta il dibattito sul processo breve…

Questa ennesima riforma, se entrerà in vigore, avrà sul processo penale sicuramente delle grosse ripercussioni, come già illustrate da autorevoli esperti su molti quotidiani. Meno noti sono gli effetti negativi che essa potrà avere nel processo civile e credo di farvi cosa gradita, nel farvi conoscere quanto riportato da un magistrato…
Innanzitutto è opportuno chiarire che il disegno di legge in esame non modificherà il codice di procedura civile ma la legge 89/2001, meglio nota come legge Pinto, che riconosce un indennizzo a chi abbia subito un processo di durata non ragionevole.
In estrema sintesi la legge sul processo breve intende fissare in due anni, aumentabili a tre, il periodo massimo entro il quale dovrà svolgersi ciascuno dei vari gradi del giudizio civile (primo grado, appello e cassazione), prendendo come momento iniziale quello della prima udienza e come momento finale quello del provvedimento che definisce il giudizio.

Una volta scaduto tale termine, senza che vi sia stata una decisione da parte del giudice, il processo proseguirà normalmente, ma la sua durata non sarà più ragionevole e la parte interessata potrà chiedere l’indennizzo previsto dalla Legge Pinto, a condizione che in precedenza abbia presentato al giudice competente un’istanza di sollecita definizione del giudizio, di cui lamenta la lentezza.
E’ questa istanza che, in concreto, secondo le intenzioni del legislatore, dovrebbe determinare l’accelerazione del giudizio perché, nel caso in cui venga presentata, il giudice sarà tenuto a fissare le udienze che fossero necessarie ad intervalli non superiori a quindici giorni l’una dall’altra.

Ora tale meccanismo non tiene conto che la durata dei processi civili dipende non solo dall’atteggiamento delle parti e del giudice, ma anche da una serie di variabili imprevedibili e oggettivamente ineliminabili, come la complessità dei fatti da accertare, il numero delle parti, i vizi procedurali che si possono verificare nel corso di essi. E’ proprio per questo motivo che, attualmente, per stabilire se un processo abbia avuto una ragionevole durata o meno non si può prescindere dall’esame del caso specifico.

La nuova disciplina invece non considera le peculiarità di ciascun processo e la sua applicazione sarà vieppiù problematica in quei processi che richiedono una ampia attività probatoria, che è impossibile contenere in tempi predefiniti, se non a rischio di lacune ed errori.

In questi casi le norme approvate dal Senato, se non modificate, comprimeranno non solo i tempi del giudizio ma anche il diritto di difesa delle parti che avessero interesse, o necessità, di una attività istruttoria approfondita e in tempi congrui, ma che non potranno opporsi alla istanza di accelerazione del processo, non essendo previsto il loro consenso sul punto.
In questa prospettiva anzi l’istanza di accelerazione potrà essere strumentalizzata dalla parte che, sapendo di aver torto, non volesse far accertare compiutamente i fatti.
Ancora il progetto di legge rischia di provocare disparità di trattamento difficilmente giustificabili.
Il giudice, infatti, potrà trovarsi nella situazione di dare la precedenza a cause di valore modesto, a scapito di altre più rilevanti, sotto il profilo economico o sociale, qualora solo nelle prime venisse presentata l’istanza di accelerazione.

E’ facile prevedere, poi, che, qualora le istanze dovessero essere numerose, sarà pressoché impossibile rispettare i termini fissati dal disegno di legge, perché dovranno essere tutte trattate con pari celerità, con l’ulteriore conseguenza che per tutte maturerà il diritto ad ottenere l’indennizzo previsto dalla legge Pinto.
A fronte di tali molteplici inconvenienti davvero non si vede quali possano essere i benefici della disciplina attualmente in gestazione, tanto più se si considera che, solo a luglio del 2009, è entrata in vigore una riforma del codice di procedura civile che ha, tra le principali finalità, quella di abbreviare i tempi del giudizio civile (basti pensare alla possibilità per il giudice di comminare sanzioni pecuniarie alla parte che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, alla riduzione dei termini per lo svolgimento di determinate attività processuali, alla introduzione del processo sommario).
Infatti, a determinare le attuali condizioni della giustizia civile, come è stato evidenziato più volte a più livelli, concorrono, da un lato, l’elevato tasso di litigiosità degli italiani e, dall’altro, la cronica carenza del personale di cancelleria, un criterio di distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio superato e, per alcuni distretti di corte di Appello, l’inadeguatezza degli organici dei magistrati rispetto al numero degli abitanti.
Per incidere su tali fattori occorrono interventi strutturali ed organizzativi profondi di cui non vi è traccia nel disegno di legge sul processo breve.
Speriamo di non dover ritornare con questi nostri giudici al periodo della Santa Inquisizione…