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Catania: ecco cosa intendevo quando ho scritto che manca controllo sul territorio!!!

Villa Bellini uno dei posti da sempre più frequentati dai catanesi, diviene (potrei affermare senza alcun dubbio, per l’ennesima volta… ) un luogo su cui effettuare violenze a giovani, ma soprattutto ad anziani, solo che la maggior parte di quelle aggressività, non vengono portate alla luce, in quanto la maggior parte di quelle vittime preferisce non denunciare e viceversa, quei pochi soggetti più coraggiosi che hanno presentato degli esposti, non avendo ottenuto nulla, hanno preferito evitare di passeggiare in quel luoghi per non incontrare nuovamente i loro aguzzini…

A quanto sopra va altresì detto che le Istituzioni preferiscono che talune notizie non vengano riportate dai media; già… si cerca di salvaguardare l’immagine della città e chissà debbo credere anche forse gli incarichi ricevuti che certamente da vicende gravi come l’ultima appena compiuta nei confronti di una ragazzina, non premia quella loro professionalità o dovrei dire, evidenzia in pieno quella loro totale incapacità!!!

Tutti noi catanesi sappiamo bene come la Villa Bellini sia da sempre un luogo da cui stare alla larga, il sottoscritto tra l’altro ricorda quando adolescente frequentava quei luoghi, non solo con le “fidanzate“, ma soprattutto nei giorni di “calia” dalla scuola, sì… quel voler marinare con i compagni le lezioni per andare a giocare proprio in quel luogo, frequentato già allora da abituali spacciatori, ma soprattutto da gruppi di ragazzi “quattarioti” che evidenziavano sin da quella loro giovane età, atteggiamenti “spacchiosi” da piccoli criminali… 

Ma il nostro gruppo non era da meno e soprattutto tra noi c’era chi – come il sottoscritto –  sapeva menare bene e difatti per tutto il tempo che siamo stati in quegli spazi verdi, posso confermare che siamo stati lasciati in pace, sì… nessuno di noi ha mai subito toriti o atteggiamenti di bullismo e/o rapine per sottrarci denaro o quant’altro (a quei tempi i cellulari non esistevano…)!!!

Crescendo sono diventato genitore di due ragazze e quando sono diventate “teen-ager” ho consigliato loro di non frequentare quel luogo o quantomeno di non farlo mai da sole ma sempre in compagnia, perché l’ho consideravo “incontrollato”, causa mancata presenza (quantomeno costante…) delle forze dell’ordine o di militari, a cui si sostituiva una presenza saltuaria di qualche custode addetto solitamente all’apertura di quei cancelli esterni a cui si sommava la presenza occasionale di qualche addetti al giardinaggio, ma poi per il resto nulla, neppure un sistema di video sorveglianza!!!

Già… perché qualcuno ha avuto l’intelligenza di far istallare quell’impianto, peccato però – come sempre accade in questa città – nessuno abbia pensato poi di metterlo in funzione: se avessero chiamato il sottoscritto l’avrei fatto gratuitamente e avrei permesso non solo alle forze dell’ordine di visualizzarlo, ma tutti i miei concittadini avrebbero potuto collegarsi con il proprio smartphone ad un sistema a modello “webcam” per osservare in diretta quanto accadeva in quel loro giardino pubblico!!!

Leggere quindi ora di una giovane 13enne violentata giorno 30 gennaio (già… qualcuno aveva preferito non far emergere la notizia di cui si è iniziato a parlare soltanto l’altro ieri sul TG1 della RAI ed è soltanto grazie ai social che la vicenda è stata portata alla luce, viceversa le nostre Istituzioni avrebbero preferito forse insabbiarla, chissà debbo pensare a causa della prossimità con la festa di S. Agata…) in quei bagni pubblici di Villa Bellini a Catania e del ragazzo che l’accompagna che ha provato ad impedire quell’abuso ma che è stato non solo malmenato, ma costretto ad assistere!!!

Ora ditemi, parlo da genitore, cosa dovremmo fare con quei sette componenti del branco (di origine egiziana, ma potevano essere anche catanesi…), quanti tra voi pensano realmente che ora la giustizia farà il suo corso e quali pene verranno riconosciute, ed ancora, chi mai cancellerà dalla mente di quella ragazza, di quel ragazzo e dei loro familiari quell’azione così riprovevolmente subita??? Altro che come ho scritto sabato “Legge del taglione”: https://nicola-costanzo.blogspot.com/2024/02/ma-in-questo-paese-chi-paga.html!!!

E’ facile parlare da quei pulpiti istituzionali fintanto che i loro figli sono protetti da quell’ambiente ovattato e godono quotidianamente di privilegi personali, come autisti, forse dell’ordine, scuole private e quant’altro, viceversa per tutti gli altri figli di questa città, già… per quest’ultimi non vi è alcuna protezione da parte dello Stato e ancor meno ne hanno coloro che debbono affrontare quotidianamente quella diffusa presenza criminale, dovendo risiedere in quartieri ben noti alle nostre forze dell’ordine e  che da sempre vivono – in particolare di notte – con il “coprifuoco”!!!

Controllo del territorio??? Scusate ma se Catania risulta impietosamente al 92° posto tra le città che evidenziamo una migliore qualità di vita, penso che qualcuno – invece di star inutilmente seduto in quelle comode poltrone – dovrebbe chiedersene i motivi??? Già…

Ma in questo Paese, chi paga effettivamente per i reati commessi???

Inizio questo post ricordando la consegna della laurea “post mortem” a Giulia Cecchettini, evidenziando inoltre come nel solo anno trascorso vi siano stati ben 323 omicidi, di cui 118 vittime di femminicidio!!!

Un dato assurdo considerato che la maggior parte di quelle donne hanno perso la vita per opera di chi diceva loro di amarle, come un familiare, un fidanzato e/o anche un semplice conoscente.

In altre parole, ogni tre omicidi in famiglia sono morte due donne!!!

Dovremmo meravigliaci??? Ma basta osservare semplicemente quanto accade quotidianamente in ogni aspetto della vita sociale, ovunque atti di violenza, ultimi quelli compiuti nelle scuole che evidenziano tutta una serie di atti di bullismo a cui proprio in queste ore sono seguite azioni violente da parte dei genitori nei confronti di Presidi e Professori.

Si sommano altresì quegli omicidi stradali compiuti il più delle volte da “youtuber”, al volante di auto di grosse cilindrate e in stato di ebbrezza, in quanto sotto influenza di sostanze alcoliche o ancor peggio… stupefacenti!!! 

Ci sono quelle azioni violente compiute nei luoghi di lavoro, ad esempio i trasporti pubblici che vedono coinvolti autisti o addetti ai controlli di autobus, tram, metropolitane, ferrovie, ma anche taxi e servizi di noleggio con conducente…

Non parliamo poi delle violenza sessuali, atti di libidine, stupri di gruppo, atti carnali su minorenni, molestie e via discorrendo… 

Sono tutti delitti contro la persona, ma alla fine, viene spontaneo chiedersi: ma per quei reati commessi qualcuno paga??? Già… quanti sono realmente gli individui che scontano la pena??? Molti di essi infatti vengono “perdonati” dai magistrati per ragioni oscure, ma verrebbe da verificare quanti di quei soggetti si siano pentiti effettivamente e viceversa quanti usufruendo di genitori o familiari noti e benestanti, abbiano potuto godere di legali importanti per riuscire a farla franca???

E difatti, leggendo nei social molti di quei commenti pubblicati, ho potuto constatare la forte ostilità dei cittadini che sta crescendo sempre più, come l’avversione verso questo Stato che si dimostra indifferente, in particolare la contestazione è rivolta alla magistratura, che con le proprie decisioni, ha fatto in modo d’incrementare il livello di avversione nei confronti della giustizia, tanto da diventare ovunque palpabile e sono in molti infatti a pensare che – viste le pene irrisorie inflitte a quei criminali – è meglio farsi giustizia da se!!! 

Ho letto tra l’altro come molti lettori vorrebbero tornare alla vecchia “Legge del taglione“, quella famosa vendetta che diceva “Occhio per occhio, dente per dente” per riferirsi ad una azione concreta oltre che giusta e difatti, sono molti a voler passar sotto tortura tutti quei (accertati) colpevoli…

In particolare la loro attenzione si rivolge a quei soggetti incriminati di violenze di gruppo che, dopo esser stati arrestati, si dimostrano poco collaborativi con le Istituzioni; sì…  per quest’ultimi ho letto come la maggior parte userebbero su di essi la tortura dell’annegamento simulato, conosciuta come  “waterboarding“, affinché si sciogliesse loro la lingua!!!

Poi c’è chi scrive viceversa preferisce di colpirli per come hanno fatto con le loro povere vittime, assestando un paio di colpi all’addome, all’inguine, cui seguirebbe qualche calcio ben assestato in testa, altri ancora hanno proposto la castrazione o l’elettroshock!!!

Comprenderete da quanto sopra come ormai la maggior parte di quei commentatori social (il più delle volte anonimi o celati dietro nickname di fantasia), manifesti con parole dure, l’esaltazione a una giustizia personale che non tiene conto di processi o sentenze, ma che esprime in maniera chiara quel concetto del “far da se“!!!

Questi soggetti, che stanno diventando sempre più numerosi, se pur a parole stanno promuovendo se stessi nell’esser giustizieri, provando così a sostituirsi – quasi fossero stati investiti da una autorità “super partes” – alle forze di polizia, nuovi paladini a difesa dei cittadini che, con una stella di “sceriffo” posta sulla giacca, inizieranno quella necessaria “pulizia”!!!

In quale modo???, Semplice… conficcando a quei soggetti ritenuti “colpevoli” una pallottola in testa, per poi buttare i loro corpi “inutili” nella prima discarica!!!

Ovviamente nessuno di noi vuole che quanto sopra accada, ma osservando l’incremento di repulsione che sta accadendo e se il sistema giudiziario e detentivo continuerà a mostrarsi ancora così debole e ahimè corrotto, ritengo non ci vorrà molto per scoprire come in molti passeranno dalle parole ai fatti e allora sì che saranno guai per tutti!!!

Hernestine: i principi morali che dovrebbero essere trasmessi dalla famiglia.

Ogni volta che un politico vi delude (quindi sempre…), ogni volta che qualcuno vi deruba, vi vessa, vi urta o in qualche modo vi ferisce, guardatevi in casa, guardate dentro la vostra famiglia.

Sono le famiglie che consegnano al mondo, i loro prodotti culturali.

La famiglia è un micro governo, ma tra tutti i governi è il più ostico e importante.

La base culturale, l’alfabetizzazione emotiva, l’inclinazione sociale, la capacità di scelta (sovrana nella vita), il senso di empatia, il senso del rispetto, la condizione mentale della sicurezza e altre pluralità di aspetti vengono forgiati, per affrontare la grande guerra della vita, nell’armeria di casa. 

Se la politica della famiglia risulta sbagliata, salterà tutto o si devierà il senso di quest’ultima per anni, per sempre, con conseguenze enormi per la vita dei suoi membri. 

Così si arriva alla deriva del politico scorretto, della droga, dei facili costumi, della violenza, dell’apatia, della depressione  e così via.

Una volta deciso di dar forma all’Istituzione famiglia, non si torna indietro. 

Anche se disgregata una famiglia deve avere i contorni della genitorialità ancor più marcati. 

I figli fanno sempre quello che viene loro insegnato o che non viene loro impedito, mettono i piedi dove gli abbiamo messi noi e se quelle orme non indicano la strada maestra, essi finiranno per mettere le mani dove non devono. 

Generalmente padri e madri che sono genitori di figli problematici, tendono a difendere i loro comportamenti, perché così facendo difendono i loro fallimenti e prima di mettersi in discussione perpetrano il danno, asserragliandosi intorno alla loro “creatura” e alle sue incongruenze. 

Qualcuna di queste incongruenze, troppo spesso si chiama “Stupro”. 

Tutti dobbiamo inorridirci di vivere una società che permette questi luridi accadimenti.

Ormai la nostra è una globalità capeggiata da una vergogna senza vergogna.

E tentare di giustificare uno Stupro è la totale mancanza di percezione dell’amore per la vita.

Nessuno ha mai detto che essere genitore sia facile, ma c’è chi rende questo ruolo addirittura marginale, così marginale da evaporare nelle scuse di una colpevole assenza.

Lo stupro è meno grave se la ragazza non è vergine…

Se il caso della sentenza di cassazione sullo stupro della minorenne, meno grave, in quanto non più vergine vi ha colpito, leggete questo articolo da “altalex” che approfondisce da un punto di vista giuridico la questione.
La nota vicenda criminosa al centro della cronaca giudiziaria, sulla presunta minore gravità della violenza sessuale ai danni di una minore non più vergine, merita chiarezza.
Nell’ambito dei reati contro la libertà personale, come noto, la minore gravità del fatto costituisce una attenuante speciale prevista dall’art. 609-quater, comma 3, c.p. , segnatamente per il reato di atti sessuali con minorenne.
Il delitto ex art. 609 quater c.p. testualmente recita: “Soggiace alla pena stabilita dall`articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che. al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest`ultimo, una relazione di convivenza. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell`articolo 609 bis compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all’articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci”.
Il reato ascritto, innanzitutto, è quello di cui all’art. 609 quater, caratterizzato dall’assenza di pressioni coercitive, (Cass. pen. 29662/2004); in tal senso la Corte evidenzia che: “si era trattato di un rapporto pienamente assentito dalla stessa che ne aveva scelto le modalità”.
La Cassazione, dunque, entrando nel merito della quaestio, evidenzia una aporia logica nella motivazione del collegio di merito: lo stesso riconosce, con riguardo alla consumazione del rapporto, che si era trattato di un rapporto assentito dalla stessa, la quale, in particolare, ne aveva scelto le modalità.
Sempre la stessa Corte di merito, proseguendo, nega la diminuente della minore gravità del fatto di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. proprio con riferimento alle “modalità innaturali del rapporto”.
Gli ermellini, a questo punto, rilevano un evidente punto nevralgico motivazionale: lo stesso fatto (modalità del rapporto) è addotto sia in veste negativa, (a svantaggio del condannato), sia in veste positiva, (a vantaggio dello stesso).
La Suprema Corte, quindi, evidenzia, “che è bensì vero che ciò non elimina la riprovevolezza della condotta dell’imputato che in realtà si è avvalso dello stato di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti per essere inserita nello stesso nucleo familiare da lui costituito con la di lei madre convivente” ma “in questo contesto non sembra possa convenirsi con l’impugnata sentenza laddove afferma la gravità dell’episodio deducendola dalle modalità innaturali del rapporto, che in realtà furono scelte con avvedutezza della minore in quanto a suo dire idonee ad evitare i rischi che un diverso rapporto poteva comportare per la sua salute a causa della pregressa condizione di tossicodipendente dell’imputato”.
Non appare razionale, ad avviso del Collegio, pertanto, che l’agente possa essere escluso dal benefico della diminuente per un aspetto connotativo del comportamento delittuoso scelto dal soggetto passivo.
Tanto dedotto in fatto, la Corte si sofferma a valutare l’incidenza della condotta delittuosa sul bene giuridico tutelato dalla norma, ovvero “il corretto sviluppo della personalità sessuale del minore”, incidenza che va valutata in concreto, (Cass. pen. 12007/2003): il Collegio non condivide, quindi, la sentenza di merito dove ritiene le modalità di consumazione del rapporto sessuale “tali da compromettere l’armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima”.
Ad avviso del Collegio: “l’affermazione è infatti del tutto apodittica in quanto trascura di considerare quanto nella stessa sentenza poco prima si è rilevato, e cioè che la ragazza già a partire dall’età di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni età di guisa che è lecito ritenere che già al momento dell’incontro con l’imputato la sua personalità dal punto di vista sessuale fosse molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età”.
La disamina oggettivo-giuridico della sentenza non può che lasciare perplessi: se non altro per la disinformazione assolutamente censurabile.
La sentenza non ha mai affermato che “lo stupro è meno grave se perpetrato ai danni di una ragazza non più vergine”; ha semplicemente dedotto che, una donna la quale abbia già intrattenuto rapporti sessuali con molti adulti ha senza dubbio una maggiore maturità sessuale.
Quanto al fatto tipico, è opportuno ricordare che la stessa Corte ribadisce che esso merita la stessa riprovevolezza, (nulla di meno dunque), ma si tratta, sul piano concreto, di un rapporto sessuale consumato con la volontà della minorenne la quale aveva ella stessa scelto le modalità consumative della relazione.
Quando i Giudici “sbagliano” è sicuramente corretto dirlo ed anche ad alta voce: altrettanto occorrerebbe fare, tuttavia, quando a sbagliare sono i giornalisti.
La sentenza Cass. pen. 6329/06, concludendo, non merita certo di essere “dimenticata con ignominia”: resta opinabile, condivisibile, dal punto di vista giuridico ma, sicuramente, “non ha detto quello che è stato detto”.
(Altalex, 21 febbraio 2006. Nota di Giuseppe Buffone)
Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 17 febbraio 2006, n. 6329
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 novembre 2003 la Corte d’appello di Cagliari decidendo sulla impugnazione proposta da T.M. avverso la sentenza in data 30 novembre 2001 del tribunale della stessa città – che lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per il delitto di violenza sessuale ed a quella di mesi due di reclusione per i reati di percosse e minacce – dichiarava di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela in ordine al reato di percosse e rideterminava la pena per i reati sub b) e c) nella misura di gg. 15 di reclusione, confermando nel resto con condanna dell’appellante anche alle spese di costituzione e rappresentanza della costituita parte civile.
Con il primo motivo di appello l’imputato aveva negato il pregresso rapporto di convivenza con la ragazza, S.V., vittima della violenza.
La Corte di merito replicava che le risultanze testimoniali dimostravano il contrario ed altrettanto risultava in definitiva dalle stesse dichiarazioni dell’imputato che aveva parlato di una volontà calunniosa della parte lesa originata dai suoi rimproveri per lo scarso impegno scolastico.
Con altro motivo erano state evidenziate le inesattezze in cui era caduta la ragazza. La Corte osservava che erano inesattezze di carattere marginale e che doveva escludersi il dolo di calunnia nel suo racconto anche perché non aveva avuto difficoltà a riferire dei suoi incontri precedenti con uomini giovani e meno giovani.
Con un’ulteriore motivo aveva sottolineato che la parte lesa aveva falsamente negato di avere parlato dei suoi rapporti con l’imputato ed altresì che la denuncia era chiaramente finalizzata a liberarsi dello stesso.
La replica era che i testimoni avevano confermato il racconto della parte lesa e che per sbarazzarsi del T. sarebbe stato sufficiente denunciare i maltrattamenti ai quali sottoponeva la famiglia.
La gravità del fatto escludeva infine ad avviso della Corte che il fatto stesso potesse configurarsi come fatto di minore gravità.
L’imputato propone personalmente ricorso per cassazione denunziando con un unico motivo mancanza ed illogicità manifesta della motivazione laddove la sentenza impugnata ha negato la minore gravità di cui all’art. 609-quater, comma 3. Rappresenta infatti che si è trattato di un unico rapporto, pacificamente acconsentito dalla ragazza che si era rifiutata ad un rapporto completo ma aveva optato senza difficoltà per un coito orale e che infine fin dall’età di 13 anni la stessa aveva avuto rapporti con giovani ed adulti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso merita di essere accolto.
La diminuente della minore gravità del fatto di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. è stata negata dalla Corte territoriale con riferimento alle “modalità innaturali del rapporto”, ritenute tali da compromettere “l’armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima”.
L’affermazione si pone in contrasto con quanto poco prima rilevato dalla stessa Corte allorché ha proceduto alla ricostruzione dell’unico episodio – quello riprodotto nel capo di imputazione – di abuso sessuale posto in essere dall’imputato ai danni della minore: si era trattato di un rapporto pienamente assentito dalla stessa che ne aveva scelto le modalità. L’imputato infatti intendeva avere un rapporto completo ma la ragazza, consapevole che l’uomo aveva avuto problemi di tossicodipendenza, aveva optato per un, a suo avviso, meno rischioso rapporto orale.
Ora è bensì vero che ciò non elimina la riprovevolezza della condotta dell’imputato che in realtà si è avvalso dello stato di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti per essere inserita nello stesso nucleo familiare da lui costituito con la di lei madre convivente. Ma tale relazione interpersonale fa parte dell’elemento oggettivo della fattispecie delittuosa tipica di cui si tratta (punita con la reclusione da 5 a 10 anni di reclusione) senza la quale quest’ultima non si sarebbe integrata in quanto pacificamente all’epoca del fatto la ragazza aveva compiuto 14 anni e come si è visto la stessa aveva prestato il proprio consenso al rapporto sessuale.
In questo contesto non sembra possa convenirsi con l’impugnata sentenza laddove afferma la gravità dell’episodio deducendola dalle modalità innaturali del rapporto, che in realtà furono scelte con avvedutezza della minore in quanto a suo dire idonee ad evitare i rischi che un diverso rapporto poteva comportare per la sua salute a causa della pregressa condizione di tossicodipendente dell’imputato.
Ancora meno condivisibile è l’altra affermazione della stessa sentenza, relativa alle negative conseguenze indotte da questo rapporto sullo sviluppo sessuale della minore.
L’affermazione è infatti del tutto apodittica in quanto trascura di considerare quanto nella stessa sentenza poco prima si è rilevato, e cioè che la ragazza già a partire dall’età di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni età di guisa che è lecito ritenere che già al momento dell’incontro con l’imputato la sua personalità dal punto di vista sessuale fosse molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età.
Alla stregua delle considerazioni che precedono e tenendone il debito conto, la Corte territoriale ala quale gli atti devono essere restituiti dovrà valutare se il diniego della attenuante in parola possa essere deciso con il supporto di una motivazione diversa da quella testè censurata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della attenuante di cui all’art. 609-quater, comma 3, c.p. e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari.