Qualcuno è ancora convinto che il pagamento delle imposte, sia qualcosa che riguardi principalmente l’efficacia delle riscossioni…
Comunque in attesa di una sentenza che possa chiarirne l’orientamento, i giudici, sembrano essere sempre più coesi nel riconoscere, che tra le ipotesi di forza maggiore nel mancato pagamento dovuto, ci possa essere la crisi di liquidità dell’impresa.
Ecco che su questo punto è intervenuta la giurisprudenza la quale, in ambito tributario, ha per la prima volta valutato l’elemento della involontarietà del contribuente il quale si trova nella impossibilità oggettiva di adempiere le proprie obbligazioni tributarie.
Certamente e soprattutto differente è la situazione in materia tributaria, in caso di ” sottrazione “ del pagamento delle imposte, attraverso l’emissione e/o l’utilizzazione di fatture false…
L’art. 11 1° comma del D.Lgs. n. 74/2000 infatti, punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell’IVA, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a tali imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui beni propri o altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Quanto sopra è stata sostituita dall’art. 15, quarto comma, lett. b), della legge n. 413/1991 dove, il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Le disposizioni in oggetto sono state successivamente abrogate dall’art. 25, primo comma, lett. a), del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Rispetto alla normativa precedente, le nuove disposizioni – che puniscono con la reclusione (da 6 mesi a 4 anni) chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o IVA in misura superiore a una determinata soglia, «aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva» – non richiedono che sia in atto una procedura di riscossione coattiva dei tributi evasi.

