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Gravi rischi per chi viola le normative sul subappalto

Molti imprenditori ignorano, o fingono di ignorare, che violare le norme nell’esecuzione dei lavori può comportare conseguenze penali significative. Questo articolo intende chiarire i principali aspetti relativi al subappalto, sia autorizzato che non autorizzato, analizzando le condizioni necessarie per la conformità normativa e le relative conseguenze in caso di violazione.

Partiamo dal subappalto autorizzato. Per ottenere l’autorizzazione, occorre rispettare le seguenti condizioni:

Dichiarazione di subappalto all’atto dell’offerta: Il concorrente deve indicare con precisione i lavori, i servizi o le forniture che intende subappaltare.

Deposito del contratto di subappalto: L’affidatario deve presentare una copia del contratto alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima dell’inizio delle prestazioni.

Requisiti di qualificazione: Contestualmente al deposito del contratto, è obbligatorio produrre la documentazione attestante la qualificazione del subappaltatore e il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

La normativa sul subappalto, disciplinata dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, integra i principi delle direttive europee 2004/17/CE e 2004/18/CE. Secondo questa normativa, qualsiasi contratto tra l’appaltatore e terzi, che preveda l’esecuzione di una parte delle prestazioni, è considerato subappalto. Tale contratto è soggetto all’obbligo di qualificazione dei soggetti coinvolti e al rispetto della disciplina antimafia.

Viceversa il subappalto senza autorizzazione comporta conseguenze civili e penali gravi:

Nullità del contratto: Un contratto stipulato senza autorizzazione è nullo per violazione di norme imperative, mentre l’eccedenza oltre le percentuali consentite è nulla per la parte eccedente.

Sanzioni penali: L’art. 21 della legge 646/1982 prevede per l’appaltatore e il subappaltatore l’arresto da sei mesi a un anno e ammende significative. Per i funzionari coinvolti, le pene possono arrivare fino a quattro anni di reclusione.

Sospensione dei pagamenti e risoluzione contrattuale: La stazione appaltante può sospendere i pagamenti e chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, con rottura del rapporto fiduciario.

Errori nella dichiarazione di subappalto

Se in fase di gara il concorrente non dichiara l’intenzione di ricorrere al subappalto o se la dichiarazione è generica, ciò non comporta l’esclusione dalla gara, ma preclude l’utilizzo del subappalto (Cons. Stato, Sez. V, 23 giugno 1999, n. 438). È fondamentale specificare con esattezza i lavori da subappaltare, pena l’invalidità della dichiarazione.

In alcuni casi, il bando di gara può escludere il subappalto per ragioni tecniche. Una dichiarazione in contrasto con tale esclusione può portare all’esclusione del concorrente, poiché l’offerta risulterebbe non conforme alla lex specialis (Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2007, n. 5906).

Per cui, il subappalto, pur essendo uno strumento utile per la gestione delle commesse, è regolato da norme stringenti che impongono agli imprenditori un’attenzione particolare.

Le violazioni non solo minano la fiducia della stazione appaltante, ma espongono le imprese a pesanti sanzioni, mettendo a rischio la continuità operativa.

Lotta al lavoro nero…

Meglio tardi che mai, il Governo inizia ad attuare nei confronti di quei datori di lavoro che utilizzano personale in nero, applicando quanto era già previsto nella direttiva 2009/CE/52…
Il Testo Unico al comma 12 bis all’art 22 prevede già aumenti di pena a seconda del numero impiegato, se extracomunitari e quindi sprovvisti di  permesso di soggiorno e via discorrendo… 
Certamente con la crisi in corso ed una disoccupazione galoppante, la possibilità di trovare soggetti disposti ad accettare condizioni difformi da quanto previsto nei C.C.N.L. è purtroppo quanto accade spesso…
E’ cosa dire di altrettanti datori di lavoro, che non adempiono a quanto previsto dalla normativa (D.Lgvo. 81/08 e s.m.i.) in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, ed anche, nel rispetto delle qualifiche, sugli orari di lavoro o nel concedere correttamente gli straordinari effettuati e/o le indennità previste…
Ed ancora, l’applicazione di metodi e ordini, nei processi lavorativi, eseguiti con atteggiamenti particolarmente irriverenti, irrispettosi, che hanno la tendenza di provocare e di sottomettere il lavoratore… 
Si parla tanto di cambiamenti delle regole, di contrasto alla illegalità, d’ispezioni severe e di frequenti accertamenti con sanzioni precise, da parte degli organi di controllo…
Le garanzie che i lavoratori chiedono non esistono, sono fatte principalmente perché i datori di lavoro, possono infrangerle, dopotutto se osserviamo le pene ci accorgiamo che sono irrisorie ed è per questo che in tanti, preferiscono rischiare, per poi, nel caso in cui dovessero essere scoperti, pagare la sanzione amministrativa e tutto torna come prima…
Inoltre, non bisogna pensare che questi atteggiamenti abietti, sono svolti soltanto da quei soggetti, che purtroppo hanno dei limiti culturali, perché sono in tanti invece, che mascherati da un “doppio petto” o da un qualche “incarico” prestigioso, utilizzano questa copertura, per effettuare con analoghe modalità, quei principi di raggiro a scapito principalmente dei propri lavoratori…
Ecco che alla prima occasione, bisognerebbe colpirle duramente, queste “cosiddette” imprese, addebitando loro, oltre che sanzioni amministrative anche quelle penali, non soltanto per i titolari delle imprese, ma anche per quanti tra committenti, D.L., ecc…, avrebbero dovuto vigilare durante lo svolgimento dei lavori…
Diceva Giolitti: il Governo ha due doveri, quello di mantenere l’ordine pubblico a qualunque costo ed in qualunque occasione, e quello di garantire nel modo più assoluto ai propri cittadini la libertà del lavoro…

Ispettori del lavoro…

Sono stati arrestati  3 ispettori dell’Asl di Caserta 2 e 3 consulenti del lavoro!!!
Dovrebbe essere una sorpresa…vero??? Beh…vediamo cosa hanno combinato questi…
Dalle indagini sembra che abbiano rilasciato false certificazioni sanitarie sui rischi in attivita’ di lavoro e hanno indotto anche con minacce gli imprenditori a rivolgersi a consulenti di lavoro, ovviamente “loro amici”…
Così da un lato sono nelle societa “controllati” e da un altro “controllori”…
Naturalmente oltre l’attività svolta nei cantieri edili, che rappresentava la parte più redditizia dell’organizzazione, questa si occupava di aziende farmaceutiche… con particolare attenzione alla “DSM” di Capua, dove proprio l’11 settembre c.a. sono morti i tre operai asfissiati mentre si trovavano a lavorare all’interno di un silos…
Tra le accuse abbiamo associazione a delinquere, corruzione, concussione, rifiuto d’atti d’ufficio, falsità’ ideologica commessa da un pubblico ufficiale in atto pubblico.
Gli ispettori del lavoro durante le verifiche in cantieri, minacciavano di bloccarne l’attivita’…ed imponevano di rivolgersi ai loro amici…consulenti di lavoro, specializzati nel Documento di Valutazione Rischi… che poi fra le tante cose…rappresenta uno di quei documenti a discrezione del Datore di lavoro, cui nessun organo può entrare in merito, dal momento che esamina, in maniera dettagliata, i fattori di rischio cui la propria impresa può essere predisposta…e quindi eliminarli o ridurli…identificazione che può fare solo e soltanto Lui…e non certo un’estraneo…quale un’ispettore!!!
I militari dell’Arma hanno eseguito anche perquisizioni negli uffici dell’azienda sanitaria locale, ponendo i sigilli ai locali dove operavano i tre ispettori arrestati… Le indagini hanno evidenziato che i tre ispettori quando si recavano per controlli in aziende e cantieri, lasciavano intendere che avrebbero verbalizzato irregolarita’ riscontrate nell’osservanza della normativa sul lavoro per 50-60mila euro; poi, a fine giornata, veniva contattato il responsabile della sicurezza e gli suggerivano una eventuale soluzione alternativa, attraverso questi professionisti consulenti della sicurezza attraverso un esporso di circa 5.000,00 euro.
Comunque speriamo che quanto sopra sia di monito per quanti operano e lavorano nel campo della Sicurezza, in particolare per coloro che svolgono funzioni pubbliche di controllo…
Forse adesso per alcuni mesi, gli accertamenti saranno reali, corretti e certamente a quelle cosiddette imprese “amiche”, verranno applicate le giuste sanzioni, civili e/o penali, cui finora sottraendosi ( godendo di evidenti benefici …) hanno potuto sfuggire!!!