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Emergenza carceri: la società civile non puo più restare a guardare!!!

La questione dei penitenziari in Italia rappresenta un grave problema….

Da anni ci troviamo di fronte a strutture fatiscenti, obsolete e inadeguate a garantire la sicurezza e il recupero dei detenuti. 

È naturale chiedersi per quanto tempo ancora possiamo ignorare questa emergenza, ma soprattutto è fondamentale riflettere su che tipo di pena vogliamo infliggere a chi ha violato le norme della civile convivenza, riconoscendo che il carcere dovrebbe mirare al recupero e non solo alla punizione.

È essenziale differenziare i detenuti in base al reato commesso: non si possono mescolare individui che hanno commesso crimini gravi con coloro che hanno violato norme amministrative. 

Egualmente, va posta attenzione ai minori, che in carcere si ritrovano a contatto con affiliati di organizzazioni criminali, i quali spesso li attraggono in un percorso di affiliazione piramidale, con promesse allettanti in stile “Gomorra.”

L’emergenza delle carceri richiede una riflessione collettiva, coinvolgendo tutti i soggetti interessati, per affrontare seriamente i problemi di sovraffollamento, inadeguatezza delle strutture e gestione eterogenea dei detenuti. 

Questi fattori aumentano i rischi per i più vulnerabili e per il personale carcerario, aggravando una situazione già critica. Un piano di ristrutturazione o, meglio ancora, la costruzione di nuovi istituti potrebbe portare benefici significativi.

L’introduzione di penitenziari differenziati per categoria di reato – tra reati penali e amministrativi – aiuterebbe a limitare le influenze negative sui detenuti non abituali, promuovendo percorsi di recupero mirati. 

Per i giovani detenuti, la situazione è ancora più delicata: il rischio di affiliazione criminale è elevato in mancanza di un ambiente protettivo e di programmi di reinserimento sociale. Separare i minori e offrire loro percorsi educativi e riabilitativi è indispensabile per aiutarli davvero.

È chiaro come il ruolo delle istituzioni sia centrale: serve una vera riforma del sistema penitenziario che coinvolga tribunali di sorveglianza, avvocati, operatori sociali, associazioni e la società civile. 

Solo attraverso un impegno condiviso si potrà creare un sistema più giusto ed efficace.

Scriveva Dostoevskij: Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni!!!

L’ennesimo bonus su lavori mai effettuati!!!

Ancora uan volta parlo di bonus…

Ho scritto in questi anni decine di post sull’argomento, ed ora nuovamente scopro come talune circostanze illegali si vadano a ripetersi!!!

Difatti, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Barletta Andria Trani, hanno eseguito un provvedimento applicativo di misura cautelare su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 14 soggetti indagati per indebita percezione di erogazioni pubbliche utilizzando abusivamente crediti fiscali relativi ai cc.dd. “Bonus facciate”, “Bonus ristrutturazione” e “Sismabonus”, per un valore complessivo di oltre 52 milioni di euro…

Gli accertamenti hanno consentito di svelare un sistema fraudolento basato sulla creazione di falsi crediti d’imposta in capo a società ed a persone fisiche collegate agli organizzatori della frode; nello specifico è stato riscontrato che una società aveva ceduto crediti fittizi per lavori edili ed investimenti mai sostenuti su immobili totalmente inesistenti, nei confronti di 8 società, dislocate sul tutto il territorio nazionale, risultate in alcuni casi appena costituite, in altri qualificate come evasori totali, ovvero, in stato d’insolvenza…

I riscontri hanno permesso di configurare in capo agli amministratori di quelle società, ipotesi di reato di cui agli artt. 110 e 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche), in quanto i crediti d’imposta di cui sopra sono risultati originati da documenti falsi o attestazione di cose non vere – inserite nella “Piattaforma cessione crediti” – messa a disposizione dall’Amministrazione finanziaria.

Non so che dire, mi sembra assurdo che dopo tanti anni in cui circostanze come queste sono state portate alla luce, qualcuno continui imprterrito ad effettuarle, già… vorrei suggerire a quei soggetti che forse sarebbe meglio (se proprio volessero a tutti i costi continuare a delinquere…) provare nuove strade, sì… piuttosto che ripetere quelle ormai palesi.

D’altro canto, come dice il detto: Errare humanum est, perseverare autem diabolicum!!!

Le responsabilità del committente proprietario dell’immobile…

Mi permetto di riportare un articolo interessante, pubblicato su “puntosicuro.it” a cura di Gerardo Porreca, che analizza la sicurezza sul lavoro, in particolare, le responsabilità del committente proprietario dell’immobile.
In tema di prevenzione il committente è titolare di una posizione di garanzia sufficiente a fondare la sua responsabilità per l’infortunio occorso a un lavoratore dell’impresa sia pure unica alla quale ha affidato i lavori. 
Si fa sempre più stringente la posizione assunta dalla Corte di Cassazione nei confronti del committente di un’opera edile ritenuto dalla stessa in occasione di precedenti sentenze il “deus ex machina” della organizzazione del cantiere installato per la realizzazione per suo conto di un’opera edile. 
Questa volta tale figura è stata individuata nel proprietario di un appartamento che ha incaricato un’impresa edile per la ristrutturazione dello stesso e che ha visto accadere nel cantiere stesso l’infortunio mortale di un lavoratore dipendente dell’ impresa affidataria.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha precisato la suprema Corte nella sentenza, il committente è titolare di una posizione di garanzia sufficiente a fondare la sua responsabilità per l’infortunio occorso a un lavoratore dell’impresa, sia pure unica, alla quale ha affidato i lavori sia nella fase di scelta dell’impresa, essendo a suo carico la verifica della sua idoneità tecnico professionale, sia nella fase di realizzazione dei lavori, essendo tenuto a controllare l’adozione da parte dell’impresa stessa delle misure generali sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso in Cassazione:
La Corte d’Appello ha confermata la sentenza di condanna resa dal locale Tribunale nei confronti del proprietario di un appartamento quale responsabile del reato di omicidio colposo ai danni di un lavoratore dipendente dell’impresa affidataria il quale, nel corso di alcuni lavori per la rimozione dei pannelli solari collocati sul tetto dell’appartamento del committente, era precipitato da un’altezza di oltre otto metri, riportando lesioni personali gravissime alle quali era seguito il decesso.
All’imputato era stata contestata, quale committente, una condotta improntata a negligenza e imperizia con violazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per avere omesso, in particolare, di verificare, ai sensi dell’art. 90 comma 9 lett. a del D. Lgs. n. 81/2008, l’ idoneità tecnico professionale della ditta esecutrice (il cui datore di lavoro era stato processato separatamente). 
Nel capo di imputazione era stata indicata la normativa antinfortunistica la cui violazione era stata ascritta al datore di lavoro e era stato contestato precisamente di aver omesso di redigere il piano operativo di sicurezza in relazione alla valutazione di tutti i rischi presenti in cantiere, di avere omesso di adottare, per l’esecuzione dei lavori in quota effettuati sulla copertura dell’edificio, adeguate impalcature atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose, di avere omesso di impartire ai lavoratori dipendenti un programma di informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività svolta e di avere omesso di impartire ai lavoratori dipendenti una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza in riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione e rischi riferiti alle mansioni.
La Corte territoriale ha respinto il ricorso presentato dall’imputato, ad eccezione della parte relativa all’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ed ha ritenute corrette sia l’imputazione formulata a carico dell’imputato, sia le argomentazioni svolte dal Tribunale a sostegno della pronuncia di condanna, atteso che il committente, qualora avesse richiesto la esibizione della documentazione prevista dalla legge, avrebbe facilmente accertato che l’impresa affidataria agiva in spregio delle norme in materia di prevenzione e non aveva adottato alcuna regola a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, tanto che i lavori in quota venivano eseguiti senza alcun presidio di protezione. 
Quanto alla consapevolezza della situazione di pericolo in cantiere, la Corte di Appello aveva valorizzata la circostanza che l’imputato aveva avuto immediata percezione delle condizioni in cui lavoravano gli operai, per la sua costante ingerenza nello svolgimento dei lavori e la sua assidua presenza sul cantiere. 
La stessa Corte di Appello, inoltre, pur rilevando un limitato concorso di colpa del lavoratore infortunato, il quale aveva imprudentemente “lanciato” verso il basso il pannello solare smontato senza prima frantumarlo con una operazione che gli aveva fatto perdere l’equilibrio, aveva escluso che tale condotta avesse interrotto il nesso di causalità tra le omissioni contestate all’imputato e l’evento. 
Il ricorso in Cassazione e le decisioni della Corte di Cassazione
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia lamentando, come motivazione principale, che la Corte di Appello aveva compiuto in maniera acritica la ricostruzione della vicenda e la valutazione delle prove, rifacendosi a quanto già argomentato dal Tribunale, senza rispondere in maniera puntuale ai motivi di appello.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per una manifesta infondatezza dei motivi. 
Con riferimento all’osservazione che la Corte di Appello si era limitata a rifarsi per quanto riguarda la ricostruzione della vicenda e la valutazione delle prove a quanto già argomentato dal Tribunale senza rispondere ai motivi dell’appello, la suprema Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche in caso di affidamento dei lavori ad un’unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa, essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall’art. 3, comma ottavo, D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, sia in caso di omesso controllo all’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”.
“Dal committente non può tuttavia esigersi”, ha così proseguito la Sez. IV, “un controllo pressante, continui e capillare sull’organizzazione e l’andamento dei lavori, con la conseguenza che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto d’appalto, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”.
I giudici di merito, secondo la suprema Corte, hanno fatto corretta applicazione di tali principi avendo posto in evidenza che il committente dei lavori e proprietario dell’immobile, si recava frequentemente sul cantiere, concordando e dando direttive al titolare della ditta in ordine ai lavori da svolgere, ed avendo così modo di percepire direttamente le modalità di esecuzione. 
In particolare la Sez. IV ha posto in evidenza che il committente, secondo la ricostruzione dei fatti esposta in sentenza, si era recato personalmente all’interno dell’immobile per verificare lo stato dei pannelli solari e, dopo essere salito sul tetto attraverso la scala ed aver constatato che i pannelli erano danneggiati, aveva dato direttive al titolare della ditta appaltatrice per la rimozione dei pannelli medesimi e la sostituzione con apposite tegole.
Dunque l’imputato aveva avuto modo di apprezzare di persona le modalità di svolgimento delle varie attività lavorative e l’assoluta assenza di dispositivi di sicurezza, ed in particolare, la mattina dell’infortunio, recatosi sul posto, aveva verificato direttamente l’assenza di ponteggi o dispositivi di sicurezza idonei a prevenire il rischio di cadute o precipitazioni di cose o persone, e la circostanza che i lavoratori fossero saliti sul tetto servendosi solo di una scala appoggiata alla parete, senza il montaggio di impalcature e l’utilizzo di imbracature.
Le plurime e gravi irregolarità presenti in cantiere, ha fatto osservare la Corte di Cassazione, sarebbero state immediatamente appurate dal committente qualora egli avesse rispettato l’obbligo normativamente previsto di verificare in primo luogo l’idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice, mediante la richiesta di esibizione della documentazione prevista, e ciò perché dalla mancanza di tale documentazione avrebbe con immediatezza colto le gravi carenze ed omissioni dell’impresa affidataria rispetto agli obblighi di prevenzione e tutela dei lavoratori.
Le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, ha così concluso la suprema Corte, sono state pertanto considerate immuni da vizi logici e giuridici e conformi ai principi di diritto dalla stessa affermati per cui le censure del ricorrente sono state considerate manifestamente destituite di fondamento. 
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende nonché al rimborso delle spese in favore delle parti civili come da dispositivo.
Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 55180 del 29 dicembre 2016 (u.p. 16 novembre 2016) – Pres. Romis – Est. Menichetti – Ric. C.S. 
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il committente è titolare di una posizione di garanzia sufficiente a fondare la sua responsabilità per l’infortunio occorso a un lavoratore dell’impresa sia pure unica alla quale ha affidato i lavori.

Quando si dice… "il potere dell’informazione"!!!

Non so dirvi quando centri il post realizzato da me ieri, ma… una cosa è certa… qualcosa oggi è successo!!!
Anche Vincenzo Bellini da quel suo trono, tanta la meraviglia… che si è girato a vedere cosa stesse accadendo…
Cosa dire… ogni tanto mi chiedo perché avvengono certe situazioni… e vedere successivamente gli avvenimenti che ne conseguono, mi lasciano basito…
Che ci fosse qualcosa di strano… era certo ed oggi ( basti vedere le foto appena realizzate) mi danno conforto che forse quanto presupponevo non fosse lontano dalla realtà…

certo senza quella pubblicità il palazzo ne ha guadagnato in bellezza e se presto completeranno quei lavori, chissà forse potremmo ammirarlo in tutto il suo splendore…

A volte qualcuno mi chiede perché scrivo… a cosa serve fare le lotte quando poi le cose vanno sempre nello stesso modo…
Ecco questa è la risposta…
Ognuno di noi semina una piccola speranza… non ha importanza se da quei rami, uscirà un fiore bellissimo, un’orchidea oppure una semplice pianta grassa…
L’importante è che ogni giorno quel po di acqua venga versata… la bellezza è nella luce delle proprie azioni, tutte quelle fatte con il cuore, perché saranno questi umili gesti alla fine… a salvare questa nostra terra!!!
Certo sono in molti a dirmi che la “bellezza” è solo qualcosa di superficiale…
Può darsi… ma perlomeno non è superficiale quanto il pensiero!!!

Palazzo Toscano: infinita ristrutturazione.


Secondo quanto mi hanno riportato i negozianti al piano terra, sono ben otto… gli anni, da quando si è dato il via ai lavori di ristrutturazione…
D’altronde, se provate a leggere il cartello esposto su Piazza Stesicoro vedrete come non siano stati completati (o forse con il passar del tempo chissà… quanto allora scritto si sia andato scolorendo…) quelle righe nelle quali andrebbe riportati i vari nominativi tra cui il direttore dei lavori, progettisti, coordinatori della sicurezza, nomi dell’impresa esecutrice dei lavori e di eventuali subappaltatori, i responsabili della stessa e soprattutto la data prevista per l’ultimazione dei lavori…
Solitamente, quando si esegue un lavoro del genere, si cerca sempre di eseguirlo in tempi celeri, in virtù soprattutto di tutti quegli oneri previsti, ad iniziarsi da quella tassa chiamata Cosap/Tosap che rappresenta per l’appunto la tassa per l’occupazione del suolo pubblico…
Considerata la superficie occupata ed il tempo finora impiegato… quella tassa deve aver rappresentato una cosiddetta “fucilata” senza tenere conto che i lavori sono ancora oggi a vederli da Via Etnea, nello stato in cui erano molti anni fa… 
Ed allora mi chiedo… (perdonatemi ma sarà questa mia insita capacità di vedere ciò che agli altri sfugge…) se forse dietro quella ristrutturazione, non si nasconda la volontà di ricavarne… un quale business, ma quale???
La Pubblicità… per esempio!!!
In entrambi i lati prospicienti la Piazza più importante di Catania, Piazza Stesicoro e quella strada principale, Via Etnea, ecco, messi lì in bella evidenza, appesi su quel ponteggio due super-poster, incredibilmente immensi…
Si tenga conto che per restare posizionati lì su quelle strutture reticolari, era obbligo del progettista eseguire i relativi calcoli…
Ed allora quel dubbio… e cioè che si sapesse sin dall’inizio della loro possibile collocazione, aumenta ancor più quei miei sospetti, che forse l’alto valore economico riscosso per quella esposta pubblicità, fosse di per se… l’elemento principale di tutta l’operazione!!!
Se si pensa al semplice costo mensile di una pubblicità posta in un cartello qualunque all’interno della nostra città… immaginatevi quelli relativi ad un poster e sono pochissimi, che figurano per importanza di quelli posizionati nel centro storico (ognuno di essi, certamente di dimensioni ridotte…) sicuramente differenti da quelli posti sul Palazzo Toscano, che rappresenta insieme a pochi altri (vedasi per esempio quello posto al’incrocio precedente con Via di San Giuliano) tra i più rappresentativi e notevoli per dimensioni e certamente tra i più apprezzati visivamente…
Se si fanno quindi due conti, si vedrà come forse sia più interessante lasciare tutto per come è… pur di incassare i diritti di quella pubblicità esposta…

Tanto come si dice, da noi… nessuno obbietta  niente, ne l’amministrazione e neppure la sovraintendenza che a vedere quell’obbrobrio non si scandalizza… anni e anni in cui è stata coperta una delle facciate ottocentesche più belle di Catania e nessuno che s’indigna…
Ogni tanto, mi hanno raccontato alcuni negozianti, hanno provato loro sì a lamentarsi… ed hanno ricevuto rassicurazioni e promesse che a breve quelle strutture provvisorie, sarebbero state tolte… ma come sempre… passate quelle lagnanze, tutto è rimasto invariato!!!
Si tenga conto che il disagio aumenta nei giorni delle festività della Santa patrona della città, S. Agata… in quanto tutta la struttura a livello stradale viene chiusa con pannellature in legno, non permettono o meglio limitando la possibilità di passaggio… una vera e propria frustrazione per quei commercianti, che si vedono in quei giorni interdetti nella propria attività commerciale….
Bisogna inoltre tenere conto della sicurezza a causa dei possibili cedimenti strutturali… e chissà se l’intervento non si limiterà a porre quei soliti rinforzi realizzati con reti verdi o teli bianchi (vedasi il palazzo frontale da pochi giorni completato…) che deturpano ancor di più quei cornicioni o le balconate di questi meravigliosi palazzi…

Prendendo ulteriori informazioni, ho scoperto che il Comune ha concesso per la ristrutturazione del Palazzo Toscano circa 1.800.000 euro… sui 2.300.000 previsti come spesa per gli interventi di prevenzione sismica  e dove soprattutto era stata fissata la scadenza dei lavori, che casualmente era fissata per gli inizi di questo mese…

Cosa aggiungere, ho chiesto ad un conoscente che opera per conto di una società d’affissione di farmi conoscere alcuni costi medi mensili per semplici poster, di quelli usuali che si vedono girando la nostra città, con misure 2×3 oppure 3×6,  ovviamente, nulla a che vedere con quelli di cui sopra… 
Egli stesso infatti in maniera modesta mi ha dichiarato: Nicola…”noi siamo ad un livello mediocre, molto più basso… siamo paragonabili ad una utilitaria… lì si parla di tutt’altro, siamo su un’altro tipo di vettura… diciamo una Rolls Royce“…

Ho fatto allora due conti, come si dice da noi…  “a fimminina“…

Ho preso quale riferimento un prezzo medio mensile per difetto, l’ho moltiplicato per 12 mesi ed il risultato moltiplicato ancora per otto…
Il risultato??? Mi dispiace non posso dirlo… ma se ci provate, riuscirete da Voi a trovarlo quell’importo (ovviamente il tutto va preso… come si dice “con il beneficio dell’inventario”, i dati dopotutto sono quelli che mi sono stati riportati da alcuni negozianti… quanto siano veri non posso certamente saperlo io e comunque… con meno anni, ovviamente, cambiano anche gli importi)!!!
Comunque in definitiva, quanto sopra rappresenta l’ulteriore dimostrazione di come, si è abituati a procedere in questa terra e nel caso specifico… in questa nostra bellissima città!!!