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L’ombra della guardiania: un mondo sommerso che sopravvive grazie ad un inefficace controllo istituzionale!

Ho letto ieri un articolo interessante https://livesicilia.it/catania-etna-guardiania-inchiesta/ sui segni di vernice e le modalità di guardiania in alcuni comuni del mia città etnea…

Ingegnosi quei segni di vernice “spray” colorati apposti davanti alcune proprietà affinché venisse identificata (a chi di dovere…) l’attività di guardiania di alcuni terreni e immobili ricadenti in quell’area “protetta”!!!

La guardiania in generale costituisce da sempre un grave problema, in quanto risulta difficile dimostrarne l’effettiva attuazione, anche perché non sempre vi è la presenza in luogo di quei soggetti incaricati, che viceversa operano stando a distanza, ma controllando l’area anche attraverso nuovi e sofisticati metodi tecnologici…  

Ma ciò che più mi ha stupito in questi lunghi anni d’esperienza, non è tanto la guardiania sopra riportata, che naturalmente come dicevo sopra certamente costituisce un grave problema, ma quest’ultima in fondo non possiede quel carattere di ufficialità richiesto viceversa in altri ambiti, in particolare nel pubblico, mi riferisco a tutte quelle società che operano economicamente negli appalti e che devono obbligatoriamente – ai fini di mantenere la validità dell’iscrizione nelle “white list” – inoltrare un’apposita comunicazione alla prefettura competente (art. 5, comma 1)!!!

Ecco forse è tutto qui il problema, difatti, già… se la Prefettura non attendesse di verificare a campione quelle condizioni richieste (o quelle di permanenza dell’impresa già iscritta nell’elenco), forse si renderebbe conto come il più delle volte quell’obbligo è stato disatteso!!!

Ma d’altronde perché far ciò, già… se tutto andasse secondo le regole il nostro sarebbe un Paese perfetto, ma comprenderete come nei casi in cui fosse accertata l’insussistenza di quelle condizioni richieste, si dovrebbe immediatamente disporre – nel rispetto di quanto stabilito dell’art. 10/bis della legge 241/90 – la cancellazione dall’elenco, dandone comunicazione non solo all’impresa, ma anche al Committente affidatario di quegli appalti e sì… perché ciò che nessuno dice, è che proprio questi ultimi dovrebbero effettuare quei necessari controlli, mentre viceversa con le loro azioni dimostrano di fottersene, chissà… forse chissà debbo pensare che sono altrettanto collusi con quel sistema clientelare che preferisce proteggere invece che evidenziare i problemi…

Già… qualcuno di quei referenti dimentica che l’iscrizione nella cosiddetta “white list” non sia una semplice dichiarazione del caz…, ma essa è equipollente ad una informazione antimafia liberatoria, in particolare nello svolgimento di quelle attività per le quali essa è stata disposta!!!

Infatti l’iscrizione in quell’elenco costituisce la modalità obbligatoria attraverso la quale viene acquisita la documentazione antimafia nei confronti delle imprese che operano nei settori più permeabili alle organizzazioni criminali ed è soggetta alle seguenti condizioni: assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia); assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa di cui all’art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.

Ecco, sono questi i motivi per cui il servizio di guardiania non può essere erogato da soggetti che non sono in possesso della prescritta licenza (ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S.); viceversa per tutti quei soggetti non censiti nella Banca dati nazionali unica o inseriti nell’Elenco dei richiedenti l’iscrizione nella “white list”, si osserva l’obbligo di consultazione disposto dall’articolo 92 commi 2 e 3 del Codice antimafia, dal quale decorrono i termini alla cui scadenza la stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione e/o approvazione degli strumenti contrattuali, fatte salve le clausole di legge previste in caso di successivo diniego all’iscrizione…

Conflitto d’interessi per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e soprattutto obbligo di astensione in taluni casi!!!


Innanzitutto cos’è il conflitto di interessi…

E’ la situazione in cui un interesse secondario – privato o personale, patrimoniale o
meno – interferisce o potrebbe tendenzialmente interferire con il dovere del pubblico dipendente di agire in conformità all’interesse primario a tutela della collettività!!!
Ecco perché “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare
pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e /o provvedimento finale, devono astenersi in
caso di conflitto di interessi, segnalando soprattutto ogni situazione di conflitto, anche se solo potenziale!!!
Difatti, la normativa persegue la sua finalità di prevenzione imponendo due precise prescrizioni; la prima è quella dell’obbligo di astensione e la seconda è rappresentata dal dovere di segnalazione!!!
Il dipendente, funzionario o anche dirigente, che si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto (anche potenziale) d’interessi personali e/o del coniuge, di conviventi, parenti, affini entro il secondo grado… dovrà risponderne presso gli organi giudiziari!!!
E’ previsto d’altronde, che il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, quindi anche non patrimoniali… ad esempio quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o superiori gerarchici… 
Ecco perché il conflitto di interessi può assumere varie forme, da quello reale, che si manifesta durante un processo decisionale (laddove l’interesse personale di quel responsabile, tende a interferire con l’interesse primario della collettività), oppure quando il conflitto di interessi è potenziale e cioè quando il dipendente, può trovarsi, in un momento successivo, ma comunque, in una situazione di conflitto d’interessi reale.
Entrando nel merito della nostra regione Sicilia, il conflitto di interessi ed il correlato obbligo di astensione, sono disciplinati dal Codice di comportamento”.
Infatti, per dare ulteriore attuazione a questo importante misura “ANTICORRUZIONE”, perché poi alla fine di questo si tratta… il  Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ha definito l’iter procedurale che ogni dipendente pubblico deve seguire, in particolare ove ricorrano ipotesi di conflitto di interessi, ancorché prima che potenziali…
Peraltro, proprio a tale scopo, la direttiva ha previsto un modello on line, da utilizzare per l’eventuale  segnalazione.
Ulteriore iniziativa è stata data all’ipotesi in cui il conflitto di interessi, coinvolga i “DIRIGENTI” di quelle strutture di notevole interesse, i quali a volte, si dimostrano “indirettamente”, a causa di quei silenzi omertosi o per non subire ripercussioni personali, peggiori di quegli stessi suoi subordinati,  
In tali casi, la trattazione andrà affidata ad altro dirigente di vertice a seconda che il conflitto di interesse riguardi:
a) un dirigente di struttura di massima dimensione, la sostituzione avverrà con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore competente al ramo dell’Amministrazione;
b) un dirigente di un Ufficio speciale, la sostituzione avverrà con decreto dell’Assessore competente al ramo dell’Amministrazione;
c) un dirigente preposto ad un Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, la sostituzione avverrà con decreto del Presidente della Regione.
Ai fini delle modalità, consiglio quanti ritengono di aver riscontrato una mancanza a quel “Codice di comportamento”, di rivolgersi direttamente alle autorità giudiziarie… d’altronde il più delle volte in quegli uffici, si cerca di lavare all’interno degli stessi quei panni sporchi… anche perché non è detto, che vi siano stati negli anni, abusi e comportamenti che hanno riguardato più elementi, e che quindi si ritrovano ad essere (da quei soggetti ora inquisiti…) ricattati…
Difficilmente in questi anni ho sentito dire di dipendenti che hanno denunciato i loro colleghi, oppure che hanno segnalato (pur sapendolo) la presenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale…
Sono poche per non dire nulle, le segnalazioni pervenute su situazioni di conflitto di interessi, ed ancor meno saranno state le violazioni accertate, a cui difficilmente sono state irrogate sanzioni.
D’altronde questo “Bel Paese” lo conosciamo bene… in particolare questa nostra isola, dove solitamente ciascuno si occupa dei fatti propri… ed è il motivo per cui da noi: non pervengono mai segnalazioni, non vi sono  accertate violazioni e guai al solo parlare di sanzioni!!!
Perché qualcosa possa cambiare, perché il groviglio di conflitti d’interesse che minaccia di soffocare questo nostra terra allenti la sua presa, deve accadere qualcosa su un piano diverso, che forse in questo senso, sì, è quello dell’etica individuale e collettiva!!!