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I controlli nelle attività estrattive…

Il mese scorso ho pubblicato un post intitolato l’attività estrattiva in Sicilia ed il ruolo fondamentale del Direttore tecnico dei lavori: http://nicola-costanzo.blogspot.it/2017/12/lattivita-estrattiva-in-sicilia-ed-il.html e con mia sorpresa, questo post è salito per visualizzazioni, tra quelli più letti nel mio blog…
Ed allora visto l’alto interesse per l’argomento, mi permetto di entrare nuovamente nel merito di quella particolare attività, analizzando questa volta, i controlli previsti dalla legge…
Come molti sanno, l’attività estrattiva rappresenta un tema dai contenuti tecnici oggettivi, ma comunque condizionati da leggi e regolamenti di settore, vigenti nei vari e specifici territori. 
Ciò che oggi m’interessa evidenziare, è l’aspetto della vigilanza mineraria… 
Non volendo entrare nello specifico delle leggi, desidero valutare quali sanzioni sono previste nei casi d’infrazione e cosa si può fare soprattutto per evitarle…
Innanzitutto vi sono quelle di carattere amministrativo, certamente gravose per chi eserciti un’attività estrattiva senza autorizzazione e perciò del tutto svolta in modo abusiva…
Tali irregolarità sono classificate in due gruppi: il primo riguarda i casi di mancato rispetto dei contenuti dell’autorizzazione a riguardo del tipo e/o della quantità dei materiali di cava di cui è consentita la coltivazione, ovvero il mancato rispetto dell’estensione e della profondità massima prevista dal medesimo atto, con riferimento a specifici punti fissi di misurazione; mentre il secondo gruppo riguarda tutti gli altri casi d’inosservanza dei contenuti prescrittivi dell’autorizzazione convenzionata…
Quindi da quanto sopra, possiamo comprendere come la normativa parli chiaro e forse potremmo anche entrare nei meriti di quelle previste sanzioni, dei loro esigui importi e se esse da sole, rappresentano un energico deterrente al non compiere quei reati, ma qui come si sa… si entra nel campo legislativo, che lascio volentieri a chi di competenza…  
D’altronde, ciò che mi interessa sviluppare in questa analisi e se le funzioni di vigilanza vengono svolte correttamente da quell’Ente di controllo, in particolare quando, proprio nel nostro territorio, vi sono condizioni che limitano in maniera decisa quelle stesse ispezioni, a causa di Esercenti che di fatto, non consentono neppure l’accesso a quei funzionari per i previsti controlli, oppure quest’ultimi evitano di fornire dati, notizie o chiarimenti richiesti da quegli stessi ispettori…
Già, in questa analisi non va dimenticato di come, quegli addetti alla vigilanza, non appartengono alle forze dell’ordine, ma sono semplici dipendenti, che provano con impegno a svolgere il proprio compito con professionalità e non possono certamente esporsi personalmente, ad eventuali circostanze a volte violente…
Già, perché non bisogna mai dimenticare, che dietro quell’attività estrattiva, si muovono notevoli somme di denaro ed una parte di esse, è proprio derivata dalla mancata presentazione di quelle reali misurazioni dei volumi dei materiali estratti, che rappresentano per altro i corretti valori propedeutici al pagamento delle imposte previste, riportate nel cosiddetto tariffario… 
Difatti, la gestione dell’attività estrattiva, deve tenere conto di una serie di regole che vanno dalla materializzazione dei perimetri di scavo, dalla cartellonistica, dalle profondità massime di scavo, dall’obbligo di regimazione delle acque di corrivazione superficiali, dalla garanzia fidejussoria per gli obblighi convenzionali, dalla gestione delle eventuali varianti agli atti progettuali, ecc…, ma soprattutto, deve tenere conto delle misurazioni che  stabiliscono di fatto i lineamenti generali della metodologia del controllo volumetrico, ma anche “geometrico” nel senso delle conformità fra le geometrie di progetto e quelle realizzate in cava…
Tuttavia si sa, sia per l’inevitabile genericità delle indicazioni fornite in fase progettuale, sia per il fatto che si tratta di dati generici previsti in un documento-tipo per l’attuazione dell’attività, ecco che ci si trova di fatto, senza una vera e propria forma d’obbligatorietà dinnanzi alla quali, emergono comportamenti difformi, sia sul piano dell’esercizio dell’attività, che sui pagamenti previsti per quella concessione…
Come si può vedere da quanto sopra, il controllo delle attività estrattive è di per se un argomento complesso, che coinvolge diversi campi d’intervento e di conoscenza, che vanno dalla geologia, alla topografia, l’ingegneria geotecnica e naturalistica, alle scienze agronomiche, naturalistiche e forestali. 
E’ inoltre quest’ultimo è anche un settore d’intervento in cui molto deve essere fatto e ripetuto, per individuare in ogni diversa circostanza, le migliori soluzioni… poiché in questo campo, non si può pensare d’improvvisare, ed è bene che tutti coloro che sono addetti alla concessione di quella attività d’esercizio estrattiva, abbiano perfetta conoscenza del sito nel quale dovrà realizzarsi la cava, della verifica del progetto presentato, di chi dovrà svolgere quell’attività e dei controlli che dovranno essere svolti in maniera precisa e puntuale, fin dalle primissime fasi di pianificazione, passando successivamente a tutte quelle valutazione necessarie, quali impatti ambientali, istruttoria degli atti progettuali, stesura della convenzione e dell’autorizzazione, per poi completarsi nel corso dei lunghi anni in cui si svilupperà l’attività estrattiva ed il contestuale previsto riassetto del sito, una volta esaurita l’attività estrattiva…
Ecco perché il tema della vigilanza e del controllo sulle attività estrattive, seppur tiene conto di alcuni essenziali elementi legislativi, deve essere principalmente garantito da tutti coloro che sono oggi incaricati dal verificare e attuare quelle previste norme, poggiando le loro valutazioni, non su arbitrarie considerazioni personali, ma bensì, su elementi progettuali chiari,  redatti con in mente l’attuazione sul campo del progetto, accompagnata dove prevista, da una ricercata metodologia di controllo codificata, semplice da attuarsi e condivisa anche dai tecnici dell’Esercente, basata quindi sulle migliori tecnologie disponibili oggi quali: G.P.S., Laserscan in acquisizione, modelli matematici digitali in restituzione e calcolo, adeguate ed aggiornate strumentazioni per il controllo ambientale, ecc…
Ecco quindi la ragione fondamentale che deve indurre quegli addetti ai controlli, ad essere frequentemente più presenti in cava, al fine di poter capire per tempo, le situazioni che vanno via via formandosi e per poter svolgere quel compito di prevenzione a possibili danni ambientali che, pur non essendo esplicitamente previsto dalla legislazione vigente, diventa nel contempo, una funzione qualificante anche per l’Ente pubblico. 
Bisogna quindi, che tali operatori addetti ai controlli, siano in grado di guadagnarsi la fiducia, nei termini di un franco rispetto tecnico e professionale, dei responsabili della sicurezza e dei lavori (e talvolta anche dei sorveglianti e delle maestranze) per poter discutere apertamente dei problemi che possono emergere in corso d’opera e trovare così, nuove soluzioni che consentano all’Esercente -per quanto possibile- di non interrompere la coltivazione, realizzando contestualmente eventuali operazioni di messa in sicurezza, di riassetto e di monitoraggio. 
Il controllore non deve essere visto come l’ispettore “spietato“che passa ogni tanto e a cui interessa esclusivamente prescrivere sanzioni di “circostanza”,  perché queste azioni, hanno di per se una scarsa efficacia, anzi di contro, generano un vero e proprio desiderio di rivalsa…
va ricordato comunque che quei funzionari, possono certamente far poco (in ciò non vi è alcun dubbio…), non potendo essi –per ragioni contingenti previste dall’Ente– mettere in campo una vera e propria sorveglianza continua in loco,  meccanismo che come abbiamo visto negli anni, ha realizzato un solo sconfitto: L’AMBIENTE!!!

L’Amministratore di Condominio e l’ipotesi di rinnovo tacito dell’incarico…

Ultimamente ho assistito ad una Assemblea ordinaria di condominio nella quale l’Amministratore procedeva pur avendo escluso dall’ordine del giorno, uno dei punti fondamentali previsti nel Regolamento Condominiale, che riportava: “L’Assemblea ordinaria si riunisce ogni anno per approvare il preventivo di spesa, il relativo stato di ripartizione, per approvare il consuntivo dell’anno precedente, e per deliberare  in merito alla conferma  o sostituzione  dell’amministratore.  
Lo stesso amministratore altresì, a seguito della contestazione di cui sopra, consegnava a sua giustificazione una nota che riportava “L’amministratore di condominio resta in carica un anno e l’incarico si intende rinnovato per eguale durata” (articolo 1129, comma 10, del Codice civile).
Da queste sintetiche parole, si evidenziava come si fosse dinanzi ad una generalizzata ipotesi di rinnovo tacito dell’incarico…
Comprenderete bene come  sia stato abbastanza agevole per quell’amministratore, far passare questa Sua tesi… d’altronde la maggior parte dei condomini presenti, non possedevano alcuna specifica tecnica su riforme condominiali e soprattutto, non erano esperti legali…  
Quindi a parte il sottoscritto che in un qualche modo ha impugnato questa sua tesi… c’è stato da parte di tutti i presenti il manifestato silenzio…
Ma quanto ha detto quell’Amministratore corrisponde a verità? E’ proprio vera quella sua affermazione?
Provo quindi a chiarire quanto sopra…
Prima della recente riforma realizzata con L. 220/2012 si riteneva che l’accettazione potesse essere espressa oppure tacita; in particolare si realizzava un’accettazione tacita quando l’amministratore nominato cominciava la gestione del condominio e riceveva dal precedente amministratore la contabilità.
A seguito della nuova riforma invece, il nuovo articolo 1129, quattordicesimo comma, c.c., esclude espressamente l’accettazione tacita o per fatti concludenti, in quanto prevede che l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina o del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.
Inoltre, egli anche in occasione del rinnovo dell’incarico è tenuto a comunicare i dati di cui al secondo comma dell’articolo 1129 del Codice civile (dati anagrafici e professionali, codice fiscale, sede legale e denominazione se si tratta di società, locale in cui sono tenuti i registri condominiali, orari in cui è possibile prenderne visione) oltre per come si diceva sopra a «specificare analiticamente… l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta» (articolo 1129, comma 14, del Codice civile). 
Adempimenti, questi, difficilmente conciliabili con un tacito rinnovo. 
Per altro verso, l’amministratore è pur sempre obbligato a convocare l’assemblea in prossimità della scadenza del suo incarico, affinché si determini in merito alla successiva gestione, tanto che “il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore” configura un’espressa ipotesi di “grave irregolarità” (articolo 1129, comma 12, n. 1, del Codice civile) che legittima ciascun condomino ad agire per la revoca giudiziale. 
A questo punto, si ritiene ovvio che non è possibile ipotizzare la proroga dell’amministratore per un altro anno nei casi in cui:
– l’assemblea conferma l’amministratore uscente senza alcuna determinazione in merito al rapporto e all’incarico;
– l’assemblea, magari riconvocata (per scrupolo del professionista o perché gli sia stato richiesto dai condomini), non raggiunge i quorum richiesti per la sua costituzione e per l’adozione della deliberazione di nomina.
Senza questo passaggio procedimentale, la scadenza del termine può determinare solo quella situazione, comunemente indicata, di “prorogatio imperii” a cui, con la riforma, fa ora espresso riferimento l’articolo 1129, comma 8, del Codice civile: «alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto… ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi».
Come avrete potuto comprendere, la nuova disciplina, non tollera “manovre dilatorie o evasive” da parte dell’amministratore in scadenza, prevedendo, in queste situazioni, precisi effetti: la stringente delimitazione dell’ambito di operatività dei poteri dell’amministratore in regime di prorogatio (solo attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni…) e il mancato riconoscimento di un ulteriore compenso costituiscono chiare indicazioni dirette a dare impulso all’iniziativa dell’amministratore in scadenza, tenuto a convocare l’assemblea per le necessarie determinazioni sulla successiva gestione.
Va ricordato inoltre come la revoca dell’amministratore può essere sia deliberata in ogni tempo dall’assemblea (attraverso la maggioranza e con le modalità previste dal regolamento di condominio), ma può essere raggiunta attraverso l’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità…
Infatti, nel caso in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali (evidenziate quest’ultime da un professionista nominato quale Revisore contabile) oppure per mancata ottemperanza su quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono rivolgersi all’autorità giudiziaria…
Nel caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.
Vorrei ricordare inoltre quali altre situazioni costituiscono gravi irregolarità:
1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
7) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);
8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo.
Ed infine, in caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’Assemblea non potrà nominare nuovamente l’amministratore revocato!!!