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Siamo alle solite: a pagare sono sempre i soliti fessi!!!

Ho letto un post che riguarda Taormina e in particolare le tasse locali!!!
Dalle verifiche effettuate dal nuovo sindaco De Luca è emerso incredibilmente come tra i debitori del comune vi siano decine di impiegati comunali…

Si parla di decine e decine di migliaia di euro non versati anche dai dipendenti delle Partecipate, precisamente  risulta che 15 dipendenti del Comune non hanno pagato 24.000 euro di acqua, altri 10 devono versare 20.000 euro di Tari e altri 5 impiegati devono pagare 7.000 euro di Imu, cui si sommano altri 4 dipendenti Asu riguardo i quali sono emerse 5.000 euro di Tari non pagata.

Dice bene il nuovo Sindaco De Luca (chissà quanto ancora lo faranno restare in quella poltrona, visto le polemiche che si stanno in queste ore alimentando a seguito di quei controlli, d’altronde sappiamo bene come la legalità venga affrontata in questa nostra terra, la regola vale fintanto che non riguarda i propri interessi personali, altrimenti il consiglio è di non parlarne…): Il dovuto ora sarà trattenuto sugli stipendi!!!

“Santo Subito“… sì perché a differenza di tutti quegli ignavi colleghi, complici e omertosi che si prestano ad un sistema quantomeno poco chiaro per non dire “illegale”, c’è chi viceversa fa il proprio dovere, uno di questi è proprio il primo cittadino di quella nota località turistica che non si ferma dinnanzi a nulla: sono emerse infatti 80 posizioni, tra Comune e Partecipate, di dipendenti risultati non in regola con il pagamento dei tributi.

Difatti, in una nota formale trasmessa subito dopo il suo insediamento, aveva richiesto a tutto il personale impiegato presso la Casa municipale, Asm, Consorzio Rete Fognante e Taormina Arte, di regolarizzare eventuali posizioni riguardanti bollette non pagate sui tributi comunali, ed ecco infatti emergere oltre 80 situazioni di morosità su quei tributi previsti per Acqua, Imu e Tari!!!

Da qui l’atto disposto dalla Giunta De Luca che ha deliberato l’avvio di un’azione di rientro delle somme mediante la compensazione d’ufficio: in sostanza gli importi dovuti verranno detratti direttamente dagli stipendi di chi non è in regola!!!

Ho come la sensazione che a breve questo nuovo Sindaco si ritroverà come il sottoscritto, già… a rivivere circostanze a suo tempo denunciate (insieme ad altri amici coraggiosi…), che facevano riferimento ad alcuni Comuni limitrofi al Suo, per poi ritrovarci dopo quanto compiuto (solo per far emergere quei principi di legalità che solo a parole in molti desideravano, ma che poi, appena emersi i fatti gravi si sono immediatamente opposti, lo stesso peraltro compiuto anche in taluni uffici istituzionali, i cui dipendenti invece di manifestare trasparenza, si sono posti a protezione reagendo agli esposti presentati attraverso un muro di gomma, opponendosi in tutti i modi e facendo sì che la verità restasse celata…), beh… posso certamente affermare che quella mia vicenda, mi ha fatto rivivere la stessa esperienza vissuta da quel “Sindaco” nel film “L’ora Legale”, interpretato dai bravi Ficarra e Picone. 

Auspico quindi al Sindaco De Luca di non finir anch’egli in quella medesima situazione, perché sin d’ora posso assicurargli che quanto ora emerso in quel Comune da egli rappresentato, costituisce la consuetudine di molti altri e mi dispiace dover aggiungere: le cui evidenze sono state in questi anni appositamente celate!!!

Ah proposito, mi consenta di darLe un consiglio su questa infelice vicenda e cioè di provare ad integrare quanto da Lei attualmente verificato, con quanto già in possesso della Gdf, tra l’altro, faccio riferimento al comando di Taormina: sono certo che il Comandante sarà lieto di mettersi a sua disposizione (insieme ai sottoposti altamente professionali), per coadiuvarla in questo percorso appena iniziato, ma che vedrà a breve – se dovesse continuare – alzerà un inaspettato polverone, difficile da mettere sotto il tappeto!!! 

Il pagamento delle imposte…

Qualcuno è ancora convinto che il pagamento delle imposte, sia qualcosa che riguardi principalmente l’efficacia delle riscossioni…
Comunque in attesa di una sentenza che possa chiarirne  l’orientamento, i giudici, sembrano essere sempre più coesi nel riconoscere, che tra le ipotesi di forza maggiore nel mancato pagamento dovuto, ci possa essere la crisi di liquidità dell’impresa.
Ecco che su questo punto è intervenuta la giurisprudenza la quale, in ambito tributario, ha per la prima volta valutato l’elemento della involontarietà del contribuente il quale si trova nella impossibilità oggettiva di adempiere le proprie obbligazioni tributarie.
Certamente e soprattutto differente è la situazione in materia tributaria, in caso di ” sottrazione “ del pagamento delle imposte, attraverso l’emissione e/o l’utilizzazione di fatture false…
L’art. 11 1° comma del D.Lgs. n. 74/2000 infatti, punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell’IVA, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a tali imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui beni propri o altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. 

Già l’art. 97 c. 6 del D.P.R. n. 602/1973, stabiliva che: Il contribuente in corso in morosità che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute, abbia compiuto sui propri o sugli altrui beni atti fraudolenti che rendono in tutto o in parte inefficace l’esecuzione esattoriale è punito con la reclusione fino a tre anni.

Quanto sopra è stata sostituita dall’art. 15, quarto comma, lett. b), della legge n. 413/1991 dove, il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, è punito con la reclusione fino a tre anni. 

La disposizione non si applica se l’ammontare delle somme non corrisposte non è superiore a Euro 5 mila.
Le disposizioni in oggetto sono state successivamente abrogate dall’art. 25, primo comma, lett. a), del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è stato introdotto, nell’ambito del nuovo ordinamento delle sanzioni penali tributarie, dall’art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000.
Rispetto alla normativa precedente, le nuove disposizioni – che puniscono con la reclusione (da 6 mesi a 4 anni) chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o IVA in misura superiore a una determinata soglia, «aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva» – non richiedono che sia in atto una procedura di riscossione coattiva dei tributi evasi.
La trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo rivela l’intento del legislatore di anticipare la tutela del bene protetto, che consiste nel interesse dello Stato alla effettiva riscossione dei tributi e alla conservazione delle garanzie patrimoniali che assistono il suo credito tributario.

Le fattispecie fondamentali di condotte criminose sono:

1.dichiarazione fraudolenta;
2.dichiarazione infedele;
3.omessa dichiarazione.
Ad esse si aggiungono altre fattispecie, come quelle relative alla emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione, l’occultamento o la distruzione di documenti contabili in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari, e alla sottrazione alla riscossione coattiva delle imposte mediante il compimento di atti fraudolenti su beni propri o altrui.