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Ma come capire quando una modifica rientra tra quelle sostanziali o non sostanziali?

Secondo quanto riportato nel Testo Unico Ambientale, il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, all’articolo 5, definisce l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) come “il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto, o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis del d.lgs. 152/06”.

Nel caso in cui il gestore di un’azienda, la quale possegga già un AIA, decida di progettare modifiche all’impianto successivamente al rilascio dell’Autorizzazione, deve comunicarle all’Autorità competente.

Ecco perché occorre fare una distinzione tra modifica di tipo sostanziale e modifica di tipo non sostanziale.

Modifiche sostanziali

Se nel complesso produttivo sono svolte delle attività per cui l’Allegato VIII sopra citato indica dei valori di soglia, sono considerate modifiche sostanziali quelle che comportano un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.

Se nel complesso produttivo, invece, sono svolte delle attività per cui l’Allegato VIII sopra citato non indica dei valori di soglia, sono considerate modifiche sostanziali quelle che comportano un aumento della capacità produttiva degli impianti pari o superiore al 50% della capacità produttiva di progetto già autorizzata.

Sono inoltre considerate modifiche sostanziali le modifiche che:

  • sono soggette a Valutazione Integrata Ambientale di impianti IPPC;
  • comportano l’avvio nello stabilimento produttivo di nuove attività IPPC;
  • comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti, previste all’interno dello stabilimento produttivo già autorizzato, che necessitano di un titolo edilizio;
  • comportano l’emissione in flusso di massa significativo e peggiorativo di nuove tipologie di sostanze pericolose;
  • comportano un aumento delle emissioni in flusso di massa autorizzate derivanti da attività IPPC superiore al 100%;
  • comportano impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell’istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva.

In questi casi il gestore è tenuto all’invio, all’Autorità competente, di una nuova domanda di Autorizzazione, accompagnata da una relazione contenente un aggiornamento delle relative informazioni.

Modifiche non sostanziali

Nel caso in cui il gestore ritenga che la modifica sia non sostanziale, ne da semplice comunicazione all’Autorità competente, la quale ha 60 giorni per esprimersi; decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

L’autorità competente, inoltre, nel caso lo ritenga necessario, procede con l’aggiornamento dell’AIA o delle relative condizioni, dandone notizia al gestore.

Modifiche che non comportano aggiornamento dell’autorizzazione (oggetto di sola comunicazione).

Le modifiche che sono soggette a sola comunicazione e che non comportano quindi l’aggiornamento dell’autorizzazione sono quelle che comportano:

  1. solamente l’attuazione di prescrizioni contenute nell’AIA;
  2. l’incremento di una della grandezze oggetto della soglia senza però comportare una variazione significativa delle emissioni;
  3. delle variazioni delle categorie di materie prime utilizzate nell’ambito di quelle già dichiarate nell’atto autorizzativo;
  4. l’aumento dei consumi specifici energetici ed idrici derivanti da interventi sull’attività IPPC;
  5. l’attivazione di nuove produzioni a campagna (ad esempio industria chimica, farmaceutica, ecc.) su impianti esistenti;
  6. l’attivazione di emissioni non soggette ad obbligo di monitoraggio e di emissioni di emergenza;
  7. la modifica o la sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate ma che comunque potrebbero avere un effetto sull’ambiente.
  8. Modifiche che possono comportare l’aggiornamento dell’autorizzazione

Le modifiche che possono, invece, comportare l’aggiornamento dell’autorizzazione da parte dell’Autorità competente sono:

  • modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell’AIA;
  • modifiche considerate sostanziali dalle autorizzazioni settoriali sostituite;
  • l’attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) significative o il sostanziale incremento di quelle esistenti;
  • modifiche qualitative delle emissioni a cui devono essere associati dei valori limite e che devono essere soggette a monitoraggio periodico;
  • modifiche del ciclo produttivo riportato in autorizzazione;
  • aumento dei quantitativi di stoccaggio di rifiuti autorizzati (nel caso in cui tale aumento non sia soggetto a VIA);
  • introduzione di nuovi codici CER trattati.

Come cambieranno le pensioni se non interverrà una modifica di governo…

Mi è stato inviato a mezzo mail un post interessante su  cosa succederà alle pensioni nel 2018…
Mi permetto quindi di riproporlo, anche se sono convinto che con le nuove elezioni ed un possibile nuovo governo con a capo il M5Stelle, potrebbe ribaltare totalmente quanto di seguito riportato, migliorano e rendendo finalmente più equa e senza favoritismi personali, quella voce chiamata “pensione” che nel nostro paese è stata finora fortemente beneficiata da tutta una serie di soggetti che certamente non la meritavano a scapito come sempre dei più disagiati…
Comunque quella è un’altra storia.  
Dopo il biennio 2016-2017 di pensioni “tutte bloccate” – in ragione del fatto che l’Istat ha certificato per due anni consecutivi un indice di svalutazione provvisoria (poi risultata definitiva) pari allo 0% o addirittura di poco negativa – dal 2018 le pensioni riprenderanno a crescere leggermente.
Infatti il decreto 20/11/2017 (in G.U. dal 30/11 scorso) del ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito (art. 2) che, sulla base dei dati accertati fino a settembre 2017, “la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2017 è determinata in misura pari a + 1,1% dal 1° gennaio 2018, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo”.
Il conguaglio anzidetto sarà positivo qualora la svalutazione definitiva del 2017 sul 2016 risultasse superiore a quella previsionale dell’1,1%, ma sarà negativo qualora la svalutazione definitiva risultasse inferiore a quella prevista in via provvisoria.
Non si darà comunque luogo a conguaglio alcuno quando svalutazione previsionale e definitiva risultassero coincidenti, come accaduto ad esempio negli anni 2016-17.
Tuttavia un piccolo conguaglio negativo (- 0,1%), di poche decine di euro, ci sarà nel 2018 per recuperare lo 0,1% di differenziale tra inflazione previsionale (+ 0,3%) e definitiva (+ 0,2%) registrato nel 2015. Tale recupero avrebbe dovuto intervenire nel 2016, ovvero nel 2017, ma in entrambi i casi sono state approvate norme di salvaguardia (nelle leggi 208/2015 e 244/2016) secondo il principio che, anche in caso di inflazione negativa, le pensioni in pagamento non possano essere decurtate rispetto all’importo nominale in essere.
Qui di seguito vengono riportati gli indici di svalutazione (provvisori e definitivi) e di rivalutazione dell’ultima dozzina d’anni.
Anno Indice di svalut. provvisoria
Indice di rivalut. previsionale
Minimi Inps
(previsionali)
Minimi Inps definitivi o effettivi dopo conguaglio positivo o negativo
2007                + 2% 436,14 € invariato
2008                + 1,6% (+1,7%) 443,12€ conguaglio positivo + 0,1% = 443,56
2009                + 3,3% (+ 3,2%) 458,20€ conguaglio negativo – 0,1% = 457,74
2010                + 0,7% 460,94€ invariato
2011                + 1,4% (+ 1,6%) 467,40€ conguaglio positivo + 0,2% = 468,33
2012                + 2,6% (+ 2,7%) 480,51€ conguaglio positivo + 0,1% = 480,99
2013                + 3,0% 495,42€ invariato
2014                + 1,2% (+ 1,1%) 501,38€ conguaglio negativo – 0,1% = 500,88
2015                + 0,3% (+ 0,2%) 502,39€ conguaglio negativo – 0,1% = 501,89
2016                    0,0% ( 0,0%) 501,89€ invariato
    2017                    0,0% ( 0,0%) 501,89 € invariato
    2018                + 1,1% 507,41 €
( ): tra le parentesi, dopo conguaglio positivo o negativo
Per effetto dell’anzidetto d. m. Economia, nel 2018: il trattamento minimo Inps passa da 501,89 €/mese a 507,41 €/mese; il valore dell’assegno sociale da 448,07 a 452,99 €/mese; la pensione sociale passa da 369,26 a 373,32 €/mese.
Tuttavia, secondo il meccanismo introdotto dalla legge Letta (L. 147/2013, a valere per il triennio 2014-2016, poi prorogato per un ulteriore biennio, fino a tutto il 2018, dalla legge 208/2015), il criterio di rivalutazione degli assegni al costo della vita (+ 1,1 % anzidetto) opera nel seguente modo:
pensioni lorde fino a 3 volte il minimo INPS: rivalutazione piena al 100% = + 1,1%;
pensioni lorde tra 3 e 4 volte il minimo INPS: rivalutazione limitata al 95% = + 1,045%;
pensioni lorde tra 4 e 5 volte il minimo INPS: rivalutazione limitata al 75% = + 0,825%;
pensioni lorde tra 5 e 6 volte il minimo INPS: rivalutazione limitata al 50% = + 0,55%;
pensioni lorde oltre 6 volte il minimo INPS: rivalutazione limitata al 45% = + 0,495%.
Il criterio di perequazione introdotto dalla legge Letta è nettamente peggiorativo rispetto al meccanismo precedente (legge 388/2000), infatti:
a) porta da 3 a 5 le fasce economiche di importo pensionistico prese a riferimento per la rivalutazione
b) l’incremento (in percentuale progressivamente decrescente) opera sull’intero importo della pensione goduta, anziché in misura distinta sulle diverse fasce di importo,cioè in misura del 100% per gli importi fino a 3 volte il minimo Inps, del 90% per gli importi successivi tra 3 volte e 5 volte il minimo Inps e del 75% per gli ulteriori importi oltre le 5 volte il minimo Inps (come avveniva in precedenza per i vari segmenti di una singola pensione).
Si passa quindi per le pensioni medio-alte (diciamo quelle oltre le 6 volte il minimo Inps) da un recupero complessivo tra l’80 – 85%, rispetto all’inflazione accertata, a meno del 50%.
Anche la legge Fornero (L. 114/2011), pur non modificando i criteri della legge 388/2000, aveva pesantemente alterato la perequazione previgente, escludendo per il biennio 2012 e 2013 dalla rivalutazione tutte le pensioni di importo oltre le 3 volte il minimo INPS. In aggiunta, il decreto legge 65/2015 (convertito nella legge 109/2015), intervenuto dopo le censure della sentenza 70/2015 della Corte costituzionale, non ha sanato le malefatte dei nostri legislatori sprovveduti, ristorando in modo parziale e decrescente i percettori di pensioni di importo oltre le 3 volte il minimo Inps e fino alle 6 volte, lasciando ancora totalmente senza rivalutazione le pensioni di importo oltre le 6 volte il minimo.
Gli unici pensionati sempre tutelati dall’inflazione sono stati pertanto, anche negli anni difficili della congiuntura economica, esclusivamente i titolari di assegni fino a 3 volte il minimo INPS.
Prendendo a riferimento gli ultimi 11 anni (dal 2008 al 2018 compresi), si può dire con sicurezza che gli interventi peggiorativi sulla perequazione delle pensioni oltre le 6 volte (e ancor più oltre le 8 volte il minimo Inps), intervenuti per il 72,72% del periodo anzidetto in deroga ai criteri della legge 388/2000, hanno determinato una perdita permanente del potere d’acquisto delle pensioni in questione di non meno del 10-15%, in concreto da 500 € netti mensili circa a più di 1000 € mensili, anche senza tener conto dell’appesantimento fiscale delle addizionali comunali e regionali intervenute dai primi anni duemila e del taglieggiamento crescente del cosiddetto “contributo di solidarietà”, intervenuto da ultimo nel triennio 2014-2016 sulle pensioni di importo oltre le 14 volte il minimo Inps.
Anche senza gli interventi sgraziati anzidetti, c’è da dire che la perequazione automatica delle pensioni non raggiunge mai pienamente il pieno ristoro dall’inflazione per almeno i seguenti principali motivi: 1) perché il recupero interviene in tempi successivi rispetto al momento dell’insulto inflattivo; 2) perché il “paniere” che pesa l’incremento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati non è specifico per le persone anziane, anche se rappresenta la base per la rivalutazione riconosciuta delle pensioni; 3) perché, anche in via ordinaria, la percentuale di rivalutazione è riconosciuta in misura progressivamente decrescente al crescere dell’importo della pensione goduta.
Contro la cattiva legislazione previdenziale evidenziata, oggi non rappresenta più un argine neppure la Corte Costituzionale, soprattutto in ragione dei criteri di nomina dei relativi componenti, basati su valutazioni politico-partitiche, anziché su solide motivazioni di competenza, valore, imparzialità.
Assistiamo quindi spesso a sentenze della Corte che rivelano un imbarazzante ossequio rispetto agli input che provengono dal Palazzo, anche a costo di sconfessare lettera e spirito di principi e valori della Costituzione vigente (su tutti quelli di cui agli artt. 3, 36, 38 e 53) e decine di precedenti sentenze della Corte stessa su analoga materia (da ultimo, la sentenza 250/2017, che ribalta la precedente sentenza 70/2015).
Non rimane che esclamare: ”Povera Italia, poveri pensionati, poveri giovani d’oggi, sfortunati pensionati di domani!”.

NO… alla "manomissione" della Costituzione!!!

Riprendendo l’appello straordinario lanciato su Change.org, da Marco Travaglio Comitato per il comitato del NO al referendum sulle modifiche della Costituzione, che ha visto ad oggi 185.960 sostenitori… e mancano soltanto poche firme le vostre (14.040) per raggiungere i 200.000, !!!
Bisogna fare in fretta!!!
La sproporzione delle forze in campo è evidente. 
Da un lato abbiamo il Governo che ha reclutato i migliori professionisti internazionali della persuasione, ha dalla propria parte una larga parte della carta stampata ed attua una pervasiva informazione sulle reti televisive pubbliche. 
Fondi illimitati, mezzi illimitati, ed una pervicace decisione di imporre al Paese le nuove regole che ha fatto approvare dal parlamento.
Dall’altra parte c’è un gruppo di volontari. Molta forza ideale, un impegno fisico quotidiano che sta diventando difficile da sostenere, perché tutti hanno una vita, lavoro, famiglie.
​Tuttavia i volontari stanno affluendo sempre più numerosi. 
Ogni giorno nascono mediamente due comitati locali, il numero supera ormai i 400.
E’ un fenomeno di partecipazione straordinario, che testimonia quanto ancora ci sia di sano nel nostro Paese.
Tuttavia, come detto, la lotta è ìmpari…
 Non abbiamo soldi per stampare i materiali, per affittare gli spazi; se vogliamo organizzare un concerto non abbiamo soldi per montare un palco, vorremmo organizzare concerti, manifestazioni, convegni.
Se i nostri avversari suonano il loro piffero alla Rai, noi dobbiamo almeno suonare le campane nelle piazze.
Dunque, a fianco della folta brigata di volontari che si stanno battendo per la Democrazia futura, ci rivolgiamo ad un gruppo di donatori a cui chiediamo un sacrificio straordinario. 
Sono 139 , come gli articoli della Costituzione che dobbiamo salvare, idealmente uno per ogni articolo della Costituzione originaria, a cui chiediamo di donare, ciascuno, 1.000 euro a testa per sostenere il nostro impegno per il No nel referendum costituzionale. 
E’ una somma molto elevata, è chiaro.
Tuttavia abbiamo capito che in queste ore decisive per il nostro Paese le persone vogliono fare cose straordinarie, per dimostrare, prima di tutto a se stesse, di non aver lasciato nulla di intentato, per fermare questa deformazione ad orologeria della Costituzione.
Nei prossimi 10 giorni contiamo di raccogliere anzitutto le adesioni di questi sottoscrittori, da inviare con mail a salvalacostituzione@gmail.com indicando il nome e l’ indirizzo completo di chi aderisce. 
Contestualmente, o entro qualche giorno, potete effettuare il versamento tramite bonifico bancario intestato a:
Comitato per il NO nel referendum sulle modifiche della Costituzione
Codice IBAN: IT50 H010 1003 2011 0000 0015 772
BIC (per l’estero) : IBSPITNA
Causale: “Atto di liberalità: Campagna regala una Costituzione”.
Se possibile, vi chiediamo di farlo entro il 31 luglio 2016.
Naturalmente chiediamo a tutti di contribuire secondo le loro possibilità, quindi sono altrettanto importanti 1.000 sottoscrittori da 100 euro e tanti altri che sottoscriveranno quello che possono dare.
I contributi che abbiamo già ricevuto sono serviti nella campagna di raccolta delle firme. 
Ora inizia la campagna elettorale per il referendum e queste risorse servono a questo scopo e occorrono in tempi brevi per produrre gli strumenti di informazione e di propaganda necessari.

Abbiamo poi deciso di dare un riconoscimento come particolare segno della gratitudine del Comitato per il No nel referendum costituzionale a quanti sottoscriveranno per questa raccolta straordinaria di fondi.

Stamperemo copie della Costituzione numerate, con una premessa, una lettera ai discendenti, per spiegare le ragioni del presente impegno straordinario.
Le future generazioni potranno anche farsi sottrarre i diritti democratici che noi ora difendiamo, ma almeno noi sapremo di avergli trasmesso le ragioni ideali della difesa dei valori costituzionali, e la testimonianza di un impegno, che ha saputo anche farsi straordinario nei momenti eccezionali.
Questa è la battaglia popolare di oggi. 
Chiunque deve contribuire con quello che ha, attingendo a risorse che forse neanche pensava di avere.
Si può vincere, si può perdere, la nostra generazione avrà comunque testimoniato la vitalità dei valori costituzionali. 
Regaliamo una Costituzione ai nostri figli…
In un discorso del 57′ diceva luigi Sturzo: La Costituzione è il fondamento della Repubblica. Se cade dal cuore del popolo, se non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal governo e dal Parlamento, se è manomessa dai partiti verrà a mancare il terreno sodo sul quale sono fabbricate le nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà!!!