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Legittimo impedimento…

Nel codice penale è previsto che ogni cittadino ha diritto a far spostare un’udienza di un processo che lo riguarda se ha un impedimento, che però precisa la legge, deve essere effettivo ed assoluto…
Una malattia, può rientrare in un caso tipico…
Quanto sopra vale per tutti, ma nel caso che l’imputato sia anche Presidente del Consiglio le cose cambiano, infatti è intervenuta una legge, che ha esteso di molto le circostanze in cui egli può chiedere di non dover presenziare al dibattimento e quindi di rinviare…
Quali sono questi casi…???
Per esempio in caso di concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste per leggi, oppure dai regolamenti e delle relative attività preparatorie e consequenziali; ed ancora per ogni attività, derivante da funzioni di Governo…

Il bello è che ai tempi ( 2011 ) era stato fatto pure un referendum, promosso da Italia dei Valori e come sapete era necessario affinché il referendum fosse considerato valido, una richiesta la partecipazione al voto, per il 50% più uno degli aventi diritto, quorum che poi fu  raggiunto con il 54,78%, e comunque anche se la maggioranza dei SÌ aveva scelto di abrogare la norme sottoposte a referendum…, alla fine sappiamo come è andata a finire!!!
Ed allora quindi chi decide???
Di solito dovrebbe essere il tribunale a ricevere la richiesta dell’imputato ed a prenderne le decisioni conseguenti,  ma come abbiamo ben capito, nel caso del Presidente del Consiglio, le procedure sono differenti e cioè ove la presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l’impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice è tenuto a rinviare il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può, comunque, essere superiore a 6 mesi…

Ed ancora questa legge che il Parlamento ha promulgato nel 2010 e che doveva avere una validità temporanea di diciotto mesi è rimasta ferma presso la Commissione Affari Costituzionali e quindi continua ad essere purtroppo ancora applicata…
Ed ecco che alla fine alcuni giudici, dichiarano la incostituzionalità della legge, mentre altri continuano ad osservarla…, in Italia tutto è retto su questo principio dell’alternativa, perché non si giunga mai ad una soluzione…
Non ci resta che sperare che qualcosa finalmente possa cambiare… 
Dover ascoltare stasera, certe trasmissioni televisive di parte, pilotate in tutto, con interviste a giornalisti, politici e medici che manifestano tutta la loro disapprovazione, mi convince sempre di più, di vivere in questo Paese che di democratico ormai nulla possiede… e che viene rappresentata da soggetti, senza la ben ché minima personalità!!!

Il… legittimo impedimento…

Sentiamo da un po’ di tempo parlare di legittimo impedimento, cioè di quanto il nostro diritto processuale permette ad un imputato, di giustificare la propria assenza in aula. 
Andrebbe distinto, se si tratta della prima udienza o di una successiva, ma a me interessa poco entrare nei particolari del procedimento o delle sue conseguenza, mi interessa valutare meglio la volontarietà di un imputato, di presentarsi all’eventuale udienza…
Le disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza, permettono ad ogni cittadino di poter far spostare un’udienza, se il cosiddetto ” impedimento è effettivo ed assoluto…, per esempio un caso potrebbe essere la malattia…
Il tribunale che riceve la richiesta dell’imputato, è tenuto a rinviare il processo a udienza, in un periodo non superiore ai sei mesi…, ma la decisione sulla corretta interpretazione e sulla sua legittimità resta ancora a discrezione dei giudici…

Ovviamente questa legge creata ad hoc, permette alle due cariche più alte dello Stato e cioè al Presidente della Repubblica ed al presidente del Consiglio, di poter rinviare l’udienza per qualsivoglia impegno istituzionale…
Quindi, conoscendo in anticipo il giorno dell’udienza, basta fissare un nuovo impegno e l’udienza viene fatta slittare…, ma per non sbagliare, basterebbe programmare la propria agenda in modo tale che ogni giorno, si abbia un impegno, che debba richiederne la presenza, ed il gioco è fatto…
E’ evidente a tutti, che se per esigenze personali è necessario non presentarsi in aula , questa legge…, può essere applicata e direi sfruttata, anche da quei soggetti, che possiedono quelle cariche istituzionali necessarie, per godere di riflesso di una legge, divenuta ormai ” ad personam “.
La verità e che nel nostro paese esistono dei cittadini che hanno dei privilegi che sono al di sopra degli altri cittadini…, sembra di essere tornati ai tempi delle monarchie e delle loro classi sociali…, violazione palese del principio di eguaglianza tra i cittadini sancito dalla nostra Costituzione all’Articolo 3 dove tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Che poi questa fosse stata parzialmente bocciata dalla Consulta è servito a poco, fin quando continua ad esistere e soprattutto ad essere utilizzata in questa maniera…
Qualcuno sperava che questa norma transitoria ( varata per un periodo prestabilito di 18 mesi), sarebbe divenuta entro quei mesi, provvedimento costituzionale, ma come sempre avviene… non arrivò mai al Parlamento e la limitazione venne così di fatto cancellata, così doveva essere e così è stato!!!
La verità in parole povere è che in Italia, i cittadini, non sono tutti uguali davanti alla legge…
Già, per alcuni c’è sempre la possibilità di non presentarsi quando chiamati alle udienze e di godere di un privilegio, volgarmente chiamato legittimo, che permette loro, di poter bloccare la nostra giustizia, grazie ad un volontario e ricercato… impedimento!!!