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Un giovane non trova lavoro perché manca di esperienza!!! Ma non è che manca di esperienza proprio perché non trova lavoro???

Leggo spesso in molte proposte di lavoro per giovani la dicitura: …….. ma “con esperienza“!!!

Mi chiedo, ma come fa un giovane, ancora alle sue prime armi, ad avere esperienza se in quel mondo del lavoro deve ancora entrare???

Comprenderete come trattasi dell’ennesima “presa per il culo”!!!

Difatti, per un lato i datori di lavoro tendono ad assumere giovani affinché le loro imprese possano godere dei benefici previsti quali ad esempio quelli previdenziali vedasi gli sgravi sui contributi previdenziali, non mi riferisco solo alle assunzioni under 36, perché vi sono anche molte altre agevolazioni, l’assunzioni di donne, gli apprendistati, le assunzioni al sud, gli over 50 anni, la sostituzione dei lavoratori prossimi al congedo, i disabili, le rioccupazione, i lavoratori provenienti da aziende in crisi, i percettori Naspi e via discorrendo…

Diciamo che se un’impresa oggi vuole realmente assumere, lo Stato mette in condizione l’imprenditore di beneficiare di parecchie agevolazioni, non solo previdenziali ma anche fiscali, certamente non si può avere tutto e quindi un sacrificio quel datore di lavoro deve doverlo compiere…

In particolare la formazione è alla base di quel rapporto, l’addestramento, istruire il giovane ai compiti richiesti, l’insieme delle misure, provvedimenti, valutazioni e monitoraggi che bisogna mettere in atto durante quei compiti assegnati, debbono rappresentare dei concetti prioritari, aggiungerei fondamentali, già… ancor prima che qualsivoglia lavoratore inizi il suo nuovo incarico. 

Non si può pensare di mandare un neo assunto allo sbaraglio, peraltro è quanto solitamente accade, dimenticando che per quel giovane, quella in atto, rappresenta la sua prima esperienza…

Egli infatti, passa da una condizione che definirei “protetta” qual era fino a pochi giorni prima la propria casa, la scuola, il cortile, a un contesto nuovo, pieno di insidie e rischi…

Bisogna concedere quindi del del tempo, d’altronde avendo essi poca familiarità con il luogo di lavoro, non possiede – per come si vorrebbe – quella necessaria esperienza, ma non solo, egli, proprio per quella sua tenera età, affronta quelle nuove mansioni con incoscienza, l’età infatti lo porta a non prendere sufficientemente sul serio i rischi che da lì a poco potrebbe dover affrontare…

E’ stato dimostrato infatti che i giovani tra i 18 e i 24 anni hanno almeno il 50% di probabilità in più di subire un infortunio sul lavoro, proprio perché sono più vulnerabili e non si tratta di renderli semplicemente edotti o consapevoli sui compiti assegnati, oppure di rispettare i diritti e soprattutto i doveri posti in bakeka, no… si tratta d’impegnare e trasformare quei fanciulli inesperti, in uomini e donne maturi. 

Perché proprio l’immaturità a costituire il loro più grande handicap, non solo dal punto di vista fisico, ma soprattutto psicologico; la mancanza di competenze, la non conoscenza degli obblighi previsti e le proprie responsabilità, a cui va aggiunta il più delle volte, una mancanza di coraggio di fronte ad un’emergenza, ad un problema, nel doversi confrontare con gli altri dipendenti…

Quanto sopra rappresentano vere e proprie insidie, vulnerabilità che vengono il più delle volte  sottovalutate dalla maggior parte dei datori di lavoro, in quanto essi – per loro natura – mirano essenzialmente alla “produzione” o come solitamente accade, non essendo essi i reali interpreti di quel ruolo, ma soltanto di diritto, rappresentando di fatto la figura di meri prestanome, ecco che non hanno in se alcuna capacità imprenditoriale e ancor meno culturale per quel ruolo e sono proprio questi i motivi che comportano a quelle palesi vulnerabilità alle quali non riescono a fornire quelle appropriate soluzioni, che sono rappresentati dalla formazione, supervisione e soprattutto salvaguardie!!!
Cercasi giovani con esperienze”: sì… ma dove sono???

I tifosi della Juventus??? Finalmente… ALLEGRI!!!

Ah… finalmente, non ne potevo più!!!

E dire che appena insediatosi nella Juve, il sottoscritto era stato uno dei pochi ad aver difeso questo tecnico dalle critiche dei tifosi, convinto che egli sarebbe stato in grado di traghettare – dopo i tre anni del periodo  Conti – la squadra, nel campionato italiano, quantomeno per cinque anni… e difatti quanto pensavo si è avverato!!!
Mi auguravo nel contempo che egli dimostrasse quelle ulteriori capacità anche in altri tornei, ma purtroppo abbiamo tutti visto come – se pur giunti per ben due volte in finale – ci si è fatti sfuggire quella coppa “Champions”…
E comunque, non è tanto in quelle due finali che egli ha dimostrato i propri limiti, bensì nelle altre tre occasioni – di cui l’ultima quest’anno – nelle quali non è riuscito a proseguire in quella competizione…
Come dimenticare l’uscita contro il Bayer oppure quella contro il Real Madrid ed infine quella di pochi giorni fa con l’Ajax… 
Già, una serie di partite condotte compiendo gravi errori tecnici, che sono certo neppure il più giovane allenatore della Figc, avrebbe compiuto!!!
Errori che sono stati ripetuti anche in altre occasioni… poi fortunatamente ribaltate, come ad esempio quella con l’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone, ma che hanno evidenziato per l’appunto, tutte le difficoltà del tecnico juventino nel preparare la partita…
Qualcuno ora mi dirà che al ritorno la partita è stata ribaltata!!! 
Certo, è stato costretto ad inserire giocatori diversi ed a vinto… ci si dimentica infatti che proprio i giocatori utilizzati, hanno potuto essere in campo a causa delle indisposizioni dei loro colleghi, solitamente titolari, che però in quel preciso momento erano ahimè indisposti, infortuni, ammoniti e quindi grazie a quelle fortuite circostanze, abbiamo potuto rivalutare giocatori come Spinazzola, Rugani, Bernardeschi, ecc… che si sono dimostrati Brillanti e positivi, ma che poi stranamente nelle partite successive, il nostro tecnico ha deciso di lasciare fuori… 
Ecco quindi che sono venute fuori quelle lacune di cui parlavo… 
Anche l’aver utilizzato giocatori fondamentali, come ad esempio Chiellini, Mandzukic, Emre Can, Khedira, ed altri… (come l’aver fatto andare via il centrale Benatia che per l’appunto non veniva mai schierato o debbo pensare che la Juve avesse bisogno di soldi…)  nelle precedenti partite di serie A, pur sapendo di avere ben 20 punti di distanza dalla seconda, il Napoli!!!
Perché non ha utilizzato le cosiddette “riserve” (giocatori che in altre società sarebbero titolari) messe a sua disposizione dalla società, provocando con quelle sue decisioni una serie d’infortuni gravi che poi si è visto, hanno inciso nel proseguo della Coppa Champions… 
Quindi… ditemi, di cosa dovremmo essere “allegri”, di aver vinto altri cinque scudetti, come se quelli che abbiamo in bacheca non bastassero… e poi sono d’accordo con l’allenatore dell’Inter Spalletti che intervistato un giorno disse: anche mia mamma (non ricordo il nome) se allenasse la Juve, con i campioni che possiede… vincerebbe lo scudetto!!!
Infatti… posso già scommettere oggi che anche l’anno prossimo la Juve vincerà lo scudetto – d’altronde chi dovrebbe essere la rivale al titolo –  e così sarà il 38° (FGIC permettendo ovviamente…)!!!
Ma cosa importa, a noi non interessa vincere scudetti contro nessuno… noi vogliamo vedere una squadra vincente, che interpreta un gioco piacevole, convincente… all’inglese e non una squadra dai passaggi “tikitaka” infiniti per passare in vantaggio e chiudere forse la partita, con una estrosa iniziativa di qualche suo fuoriclasse…
Ecco perché a differenza dei miei colleghi “tifosi“, il sottoscritto da sportivo non si sarebbe dispiaciuto se il Napoli di Sarri, lo scorso anno, avesse vinto lo scudetto, come infatti ha applaudito quest’anno la squadra bergamasca dell’Atalanta diretta dal bravo tecnico Gasperini per averci buttato fuori dalla Coppa Italia o l’aver perso due anni fa la supercoppa con la Lazio allenata da Inzaghi, lo stesso che pochi giorni fa ha vinto la Coppa Italia, perché come ripeto spesso… quando si gioca bene i risultati arrivano… senza la necessità d’aver 25 fuoriclasse…
Per cui… grazie mister per quanto ha fatto, ma sapere che oggi la strade con la mia squadra del cuore si dividono, non mi fa minimamente rattristare… 
Spero per Lei di riuscire a trovare altrove più fortuna, mentre ai dirigenti della Juve auguro di affidare la squadra ad un tecnico “moderno“, perché una coppa la si può vincere come la si può perdere, non ha alcuna importanza, ma ciò che vogliamo vedere sempre nei nostri giocatori è la grinta, quella forza di essersi battuti come leoni fino al fischio finale… 
Perché noi… non dimentichiamolo: SIAMO LA JUVE!!!

Le responsabilità del committente proprietario dell’immobile…

Mi permetto di riportare un articolo interessante, pubblicato su “puntosicuro.it” a cura di Gerardo Porreca, che analizza la sicurezza sul lavoro, in particolare, le responsabilità del committente proprietario dell’immobile.
In tema di prevenzione il committente è titolare di una posizione di garanzia sufficiente a fondare la sua responsabilità per l’infortunio occorso a un lavoratore dell’impresa sia pure unica alla quale ha affidato i lavori. 
Si fa sempre più stringente la posizione assunta dalla Corte di Cassazione nei confronti del committente di un’opera edile ritenuto dalla stessa in occasione di precedenti sentenze il “deus ex machina” della organizzazione del cantiere installato per la realizzazione per suo conto di un’opera edile. 
Questa volta tale figura è stata individuata nel proprietario di un appartamento che ha incaricato un’impresa edile per la ristrutturazione dello stesso e che ha visto accadere nel cantiere stesso l’infortunio mortale di un lavoratore dipendente dell’ impresa affidataria.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha precisato la suprema Corte nella sentenza, il committente è titolare di una posizione di garanzia sufficiente a fondare la sua responsabilità per l’infortunio occorso a un lavoratore dell’impresa, sia pure unica, alla quale ha affidato i lavori sia nella fase di scelta dell’impresa, essendo a suo carico la verifica della sua idoneità tecnico professionale, sia nella fase di realizzazione dei lavori, essendo tenuto a controllare l’adozione da parte dell’impresa stessa delle misure generali sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso in Cassazione:
La Corte d’Appello ha confermata la sentenza di condanna resa dal locale Tribunale nei confronti del proprietario di un appartamento quale responsabile del reato di omicidio colposo ai danni di un lavoratore dipendente dell’impresa affidataria il quale, nel corso di alcuni lavori per la rimozione dei pannelli solari collocati sul tetto dell’appartamento del committente, era precipitato da un’altezza di oltre otto metri, riportando lesioni personali gravissime alle quali era seguito il decesso.
All’imputato era stata contestata, quale committente, una condotta improntata a negligenza e imperizia con violazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per avere omesso, in particolare, di verificare, ai sensi dell’art. 90 comma 9 lett. a del D. Lgs. n. 81/2008, l’ idoneità tecnico professionale della ditta esecutrice (il cui datore di lavoro era stato processato separatamente). 
Nel capo di imputazione era stata indicata la normativa antinfortunistica la cui violazione era stata ascritta al datore di lavoro e era stato contestato precisamente di aver omesso di redigere il piano operativo di sicurezza in relazione alla valutazione di tutti i rischi presenti in cantiere, di avere omesso di adottare, per l’esecuzione dei lavori in quota effettuati sulla copertura dell’edificio, adeguate impalcature atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose, di avere omesso di impartire ai lavoratori dipendenti un programma di informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività svolta e di avere omesso di impartire ai lavoratori dipendenti una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza in riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione e rischi riferiti alle mansioni.
La Corte territoriale ha respinto il ricorso presentato dall’imputato, ad eccezione della parte relativa all’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ed ha ritenute corrette sia l’imputazione formulata a carico dell’imputato, sia le argomentazioni svolte dal Tribunale a sostegno della pronuncia di condanna, atteso che il committente, qualora avesse richiesto la esibizione della documentazione prevista dalla legge, avrebbe facilmente accertato che l’impresa affidataria agiva in spregio delle norme in materia di prevenzione e non aveva adottato alcuna regola a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, tanto che i lavori in quota venivano eseguiti senza alcun presidio di protezione. 
Quanto alla consapevolezza della situazione di pericolo in cantiere, la Corte di Appello aveva valorizzata la circostanza che l’imputato aveva avuto immediata percezione delle condizioni in cui lavoravano gli operai, per la sua costante ingerenza nello svolgimento dei lavori e la sua assidua presenza sul cantiere. 
La stessa Corte di Appello, inoltre, pur rilevando un limitato concorso di colpa del lavoratore infortunato, il quale aveva imprudentemente “lanciato” verso il basso il pannello solare smontato senza prima frantumarlo con una operazione che gli aveva fatto perdere l’equilibrio, aveva escluso che tale condotta avesse interrotto il nesso di causalità tra le omissioni contestate all’imputato e l’evento. 
Il ricorso in Cassazione e le decisioni della Corte di Cassazione
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia lamentando, come motivazione principale, che la Corte di Appello aveva compiuto in maniera acritica la ricostruzione della vicenda e la valutazione delle prove, rifacendosi a quanto già argomentato dal Tribunale, senza rispondere in maniera puntuale ai motivi di appello.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per una manifesta infondatezza dei motivi. 
Con riferimento all’osservazione che la Corte di Appello si era limitata a rifarsi per quanto riguarda la ricostruzione della vicenda e la valutazione delle prove a quanto già argomentato dal Tribunale senza rispondere ai motivi dell’appello, la suprema Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche in caso di affidamento dei lavori ad un’unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa, essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall’art. 3, comma ottavo, D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, sia in caso di omesso controllo all’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”.
“Dal committente non può tuttavia esigersi”, ha così proseguito la Sez. IV, “un controllo pressante, continui e capillare sull’organizzazione e l’andamento dei lavori, con la conseguenza che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto d’appalto, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”.
I giudici di merito, secondo la suprema Corte, hanno fatto corretta applicazione di tali principi avendo posto in evidenza che il committente dei lavori e proprietario dell’immobile, si recava frequentemente sul cantiere, concordando e dando direttive al titolare della ditta in ordine ai lavori da svolgere, ed avendo così modo di percepire direttamente le modalità di esecuzione. 
In particolare la Sez. IV ha posto in evidenza che il committente, secondo la ricostruzione dei fatti esposta in sentenza, si era recato personalmente all’interno dell’immobile per verificare lo stato dei pannelli solari e, dopo essere salito sul tetto attraverso la scala ed aver constatato che i pannelli erano danneggiati, aveva dato direttive al titolare della ditta appaltatrice per la rimozione dei pannelli medesimi e la sostituzione con apposite tegole.
Dunque l’imputato aveva avuto modo di apprezzare di persona le modalità di svolgimento delle varie attività lavorative e l’assoluta assenza di dispositivi di sicurezza, ed in particolare, la mattina dell’infortunio, recatosi sul posto, aveva verificato direttamente l’assenza di ponteggi o dispositivi di sicurezza idonei a prevenire il rischio di cadute o precipitazioni di cose o persone, e la circostanza che i lavoratori fossero saliti sul tetto servendosi solo di una scala appoggiata alla parete, senza il montaggio di impalcature e l’utilizzo di imbracature.
Le plurime e gravi irregolarità presenti in cantiere, ha fatto osservare la Corte di Cassazione, sarebbero state immediatamente appurate dal committente qualora egli avesse rispettato l’obbligo normativamente previsto di verificare in primo luogo l’idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice, mediante la richiesta di esibizione della documentazione prevista, e ciò perché dalla mancanza di tale documentazione avrebbe con immediatezza colto le gravi carenze ed omissioni dell’impresa affidataria rispetto agli obblighi di prevenzione e tutela dei lavoratori.
Le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, ha così concluso la suprema Corte, sono state pertanto considerate immuni da vizi logici e giuridici e conformi ai principi di diritto dalla stessa affermati per cui le censure del ricorrente sono state considerate manifestamente destituite di fondamento. 
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende nonché al rimborso delle spese in favore delle parti civili come da dispositivo.
Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 55180 del 29 dicembre 2016 (u.p. 16 novembre 2016) – Pres. Romis – Est. Menichetti – Ric. C.S. 
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il committente è titolare di una posizione di garanzia sufficiente a fondare la sua responsabilità per l’infortunio occorso a un lavoratore dell’impresa sia pure unica alla quale ha affidato i lavori.

Incidenti sul lavoro in Sicilia, Catania è la prima provincia.

Che fossimo tra i peggiori in Italia per prevenzione non avevo dubbi, ma che Catania risultasse anche la prima in Sicilia è stata una vera sorpresa…
Ho già affrontato questo tema in molti miei precedenti post ed avendo anche tra le mie professionalità quelle (dal lontano 1994…) di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Coordinatore della Sicurezza, Formatore e quant’altro in qualità di addetto… preferisco non affrontare nuovamente quanto ho già espresso, ma voglio soffermarmi su un punto preciso e cioè sul perché ancora oggi, si verificano con frequenza questi costanti incidenti…
Innanzitutto, quanto siamo sicuri sicuri che tutti i lavoratori oggi presenti nei luoghi di lavoro abbiano realmente sostenuto un corso di formazione o siano in possesso di un semplice foglio di carta rilasciato da qualche ente di formazione, senza aver mai ricevuto quell’adeguata informazione, formazione e addestramento all’uso dei dpi…
Questi ultimi, sono stati realmente a loro consegnati???
Sono in possesso di dispositivi personali e collettivi a norma???
Al sottoscritto per esempio capita attraversando la nostra città, di vedere DPI che non sono più a norma da almeno 10 anni, eppure quest’ultimi vengono adoperati da quegli ignari lavoratori…
Cosa dire delle attrezzature: sono quasi sempre inadatte ai loro compiti e nella maggior parte di esse, mancano di quelle protezioni necessarie… 
Parlare di programmi di manutenzione, verifica e controllo, è qualcosa di anormale e il più delle volte… non avviene mai. 
Una soluzione alternativa, potrebbe essere quella di affidarsi a società di noleggio, che garantiscono prodotti certificati e soprattutto ne assicurano quella adeguata manutenzione programmata…
Ma si sa, la maggior parte dei nostri imprenditori, sono ancora abituati a voler possedere il bene per il quale si sono stati tirati fuori dei denari…
Non se ne comprendono i vantaggi e soprattutto ci si dimentica che queste attrezzature, a secondo dell’uso fatto, vengono in maniera celere danneggiate, anche e soprattutto, per la negligenza dei propri operatori…   
D’altronde, la mancanza formazione da parte di coloro che sono addetti a queste attrezzature, fa si che si demandi all’esperienza dei dipendenti più anziani, quelle procedure operative il più delle volte errate… mettendo così a rischio, non solo la propria incolumità, ma anche quella dei colleghi vicino…
Infine, vi sono i datori di lavoro, i quali per primi, non comprendono i problemi che possono derivare da quei possibili incidenti e preferiscono non applicare tutte quelle metodologie di prevenzione ed il rispetto delle procedure a salvaguardia dei propri dipendenti… 
Da quanto sopra si comprende come l’incidente non presenta solo una caratteristica, ma è data da un’insieme di fattori, che non vengono mai applicati alla perfezione…
Evitare quindi quegli incidenti, significa programmare alla perfezione tutti i possibili rischi e tentare di ridurli al minimo, in quanto eliminarli del tutto è impossibile, a causa delle varianti che possono accadere durante gli incidenti…
Bisogna comprendere oltre ciò, la condizione psico-fisica del lavoratore; capire se vi possono essere dei problemi personali, familiari, stress, che possono andare ad incidere negativamente durante la proprio mansione…
Occorre fare un passo indietro, preferendo alla produttività estrema, l’eccellenza della qualità e il rispetto della persona, non più visto come semplice lavoratore, bensì come un soggetto, che trova passione in ciò che fa…
Creare da parte dei datori di lavoro, quei presupposti che tendono a far gareggiare essi, non fa altro che elevare tutte quelle circostanze di spericolatezza, che con il tempo possono diventare rischiose e ritorcesi contro…
Se si pensa esclusivamente a incitare il personale, mettendo da parte quanto previsto in termini di sicurezza, è come mettere in conto sin dall’inizio, a quali rischi si sta preferendo andare incontro…
Ho letto che sono stati analizzati i numeri degli infortuni registrati nei primi nove mesi di quest’anno e secondo i dati Inail, tra gennaio e settembre del 2016, si sono verificati 18.977 infortuni sul lavoro, di cui circa 600 con mezzi d’opera!!!
Volendo analizzare i dati di sopra con quelli dell’anno scorso suddivisi nelle varie province della nostra regione si ha che gli infortuni sul lavoro hanno registrato in totale 28.349 infortuni sul lavoro; di cui 2.149 ad Agrigento, 1.285 a Caltanissetta, 6.826 a Catania che risulta la provincia con il più alto numero di infortuni, 1.120 a Enna, 3.342 a Messina, 5.774 a Palermo, 2.940 a Ragusa, 2.270 a Siracusa e 2.643 a Trapani.
Troppi… davvero troppi e dire che molti di essi si potevano evitare… 
Certamente dovevano evitarsi tutte quelle morti bianche, che hanno lasciato ai familiari lacrime e disperazione… 
Perdere un genitore o un fratello non è mai cosa semplice da superare, in particolare se ciò deve accadere per un misero salario…
Bisogna fare in modo che lo Stato intervenga in maniera ferma, verificando tutti i nominativi presenti all’interno delle imprese, imponendo corsi di formazione e aggiornamenti obbligatori presso strutture paritarie, verificando inoltre se all’interno di quelle imprese, ci sia stato quel corretto investimento per la salute dei propri lavoratori…
Realizzare inadeguati “Piani di sicurezza” cartacei, che non mettono in pratica nessuno di quegli adempimenti, serve certamente a proteggere l’impresa da eventuali sanzioni amministrative, ma non garantisce minimamente l’incolumità dei lavoratori!!!
La sicurezza deve essere vista come il superamento dei propri limiti, rappresenta un’apertura fondamentale per crescere ed ambire ad appalti sempre più importanti…
Presentare quale biglietto da visita quel proprio plus valore dato dal capitale umano, dai corsi di formazione sostenuti, dall’abbigliamento di lavoro dato ai propri dipendenti, dalle attrezzature acquistate e certificate, dai DPI personali e collettivi, sono tutti requisiti che dimostrano di tenere molto ai propri dipendenti, e dimostra che non si considera quanto realizzato, un’inutile esborso di denaro!!!
Un salto di qualità che fa attraverso piccole gesti… una grande impresa! 
Infatti, provate a guardare in giro, ricercate se esistono quelle specificità dal sottoscritto sopra riportate, osservate tutti coloro che operano nei ponteggi della nostra città, esaminate quei lavoratori a terra che eseguono lavori di ristrutturazione, ed ancora, valutate i mezzi d’opera affidati ai conduttori e manovratori, ecco da quanto sopra, non ci vorrà molto per rendersi conto del perché oggi, nella nostra provincia, ci troviamo al primo posto per incidenti sul lavoro!!!