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Ma quale programma di "centrodestra"!!! E’ la solita minestra riscaldata…

Vorrei comprendere cosa hanno in comune quei partiti del centrodestra…
Già, sarebbe opportuno conoscere oggi, prima del prossimo 4 Marzo, il loro programma… non quello presentato da ciascuno dei tre contendenti, ma quello principale e approvato dall’intera coalizione…
Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno sì presentato un programma elettorale unico… ma se lo si esamina in maniera dettagliata, ci si accorge che questo manca di proposte chiare e precise, ma affronta problematiche generiche, senza dichiarare mai, quali soluzioni verranno adottate…
Difatti si legge: “Più tecnologie, cultura, turismo; una maggiore tutela dell’ambiente e nuove proposte su efficienza energetica, con l’uso di tecnologie innovative applicate alle energie rinnovabili alternative; inoltre la digitalizzazione della pubblica amministrazione con la piena diffusione delle infrastrutture immateriali, cioè la realizzazione di nuove piattaforme, banche dati e reti, varando un piano di ristrutturazione delle tecnostrutture, per ottimizzare l’utilizzo delle nuove tecnologie a tutto il sistema delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e medie, attraverso anche il sostegno alle startup”.
I tre partiti inoltre nel sottoscrivere il programma, hanno deciso che alcuni punti andavano affrontati prima di altri e tra questi vi sono: “Più libertà di scelta per le famiglie nell’offerta educativa e sanitaria; incentivazione della competizione pubblico-privato a parità di standard; abolizione di anomalie e storture della legge detta “Buona scuola”; piano di edilizia scolastica; centralità del rapporto docente-studente nel processo formativo”…
Dai punti sopra esposti, si può comprendere come lavoro da fare ce n’è… e considerato che molti di questi problemi risultano essere gli stessi che c’erano vent’anni fa…  mi chiedo, perché l’ex presidente del consiglio (Silvio Berlusconi), avendo avuto a disposizione ben quattro legislature, non è riuscito a fare il proprio dovere, nei confronti di questo suo paese e dei suoi cittadini, gli stessi che egli dice di sentire in maniera particolare, per la fiducia negli anni ricevuta… 
Quello stesso affetto che egli spera venga ancora ricambiato e che possano condurlo a superare quella soglia del 40%, affinché possa raggiungere la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento”!!!
Anzi ila sua convinzione lo ha portato ha dichiarare che “il 45% sia un obbiettivo alla loro portata” e che per raggiungerlo, conta sul contributo dei suoi connazionali, in particolare di quanti vivono all’estero… che rappresentano peraltro, tutti coloro che non avendo trovato in questo loro paese quella propria collocazione professionale, (causa un sustema “non-meritocratico”… ma clientelare), sono stati costretti a portare altrove quei meriti, che ora in quei luoghi, vengono tanto apprezzati…
Ma il “Cavaliere” resta fiducioso… sì la stessa speranza che nutre nei confronti della Corte di Strasburgo, sulla decisione della sua incandidabilità, in seguito alla sua condanna definitiva per frode fiscale!!!
Tralasciando la leader di “Fratelli d’Italia”… di cui non nutro alcun coinvolgimento politico, ecco, se fossi al posto di Matteo Salvini, starei attento a fidarmi di quel “cavaliere”… 
D’altronde, gli basti ripensare quale fine abbiano fatto quei suoi ex soci o partner di governo… e di come in questi anni, quest’ultimi suoi amici, siano stati da egli pugnalati o certamente abbandonati…
Ecco, forse è meglio che inizi a non pensare più a quella poltrona rossa da ministro, ma intravveda la possibilità di fare a meno del “Cavaliere” (d’altronde egli dovrebbe sapere che quando “il diavolo accarezza… vuole l’anima”), preparando in altra sede, una soluzione alternativa, che gli permetta di andare a governare senza questo partner insidioso e quella sua valletta…
Così facendo vedrà, rispetterà non solo se stesso, ma anche il mandato ricevuto da tutti i leghisti!!!

Sicilia "BIS"??? Elezioni regionali a rischio d’annullamento???

Sembra un vicenda dai risvolti assurdi ed invece, secondo quanto richiesto ufficialmente dalla candidata non eletta del M5Stelle, Giovanna Grasso, iscritta nelle liste elettorali di Acicatena, ci sarebbero i presupposti per invalidare l’elezione, causa la mancata consegna da parte dei candidati, di tutta la documentazione prevista dalla legge Severino, necessaria per poter stabilire l’eventuale incandidabilità di tutti i soggetti che si sono proposti quali deputati all’ARS… 
Ovviamente sperare ora a fatto compiuto, che prima di quel 5 Novembre siano state fatte tutte le verifiche necessarie, è volerci fare credere di non essere in Sicilia, bensì in Svezia… e quindi i dubbi di una corretta applicazione della legge regionale, restano in essere…
Certo, ora sono in molti tra quei deputati regionali eletti a rischiare la poltrona, ed allora, pur di conservare quanto ottenuto, puntano a far passare la tesi che la legge nazionale non sia di fatto prevalente su quella regionale e che dunque le previsioni della Severino andassero rispettate solo in fase di verifica dei candidati (da parte degli organi preposti) e non in fase di presentazione delle candidature…
D’altronde sembra che alcuni candidati, nell’aver presentato più moduli di quanti necessari, siano stati esclusi da quella competizione elettorale, bensì altri, che non avevano presentato neppure i documenti necessari, oggi siedono in quell’aula… 
Secondo la Grasso, il presidente Musumeci, non avendo corredato i documenti della citata dichiarazione “doveva essere cancellato dalla lista regionale” e quindi, la proclamazione sarebbe avvenuta in “violazione dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012 che per l’appunto, disciplina le modalità di presentazione delle candidature regionali, con la conseguente mancata osservanza delle forme sostanziali del procedimento elettorale” e sarebbe pertanto illegittima!!!
Comunque, per come riportato sopra, la candidata non eletta, ha chiesto quindi l’annullamento dell’elezione del neo Governatore Nello Musumeci… per non aver rispettato la legge Severino, al momento della presentazione della propria candidatura (dai documenti presentati, il legale della candidata, avrebbe appurato il mancato riferimento alla certificazione, obbligatoria per legge, di insussistenza di causa d’incandidabilità)…
Certo, un bel grattacapo per il neo eletto Presidente, dove ora tutto sembra essersi rimesso in gioco… o meglio, trasferito all’interno delle aule del Tribunale, dove sarà compito dei magistrati, valutare la correttezza o meno delle elezioni appena trascorse…
Il ricorso è indirizzato inoltre anche al Presidente dell’ARS, Gianfranco Miccichè ed anche, a diversi deputati eletti in altre liste… 
D’altronde omettere di dichiarare di “non aver riportato condanne definitive per determinati reati”, ritengo rappresenti un motivo fondamentale o meglio essenziale, per comprendere se un candidato, sia meritorio di essere eletto oppure no… 
Non credo che si possa anticipare nulla fintanto che i ricorsi presentatati (si perché quello della candidata Grasso è soltanto l’ultimo in ordine di presentazione…) dimostreranno che esistono valide motivazioni affinché queste elezioni, vengano ripetute…
Certamente, aver ripartito i seggi conteggiando anche i voti ricevuti da quei cosiddetti “incandidabili” (inseriti nel gruppo “The Black List”) a cui andrebbero sommati, anche i voti di quanti, allo stato attuale, risultano indagati da parte della magistratura (per acquisto e/o scambio di voto)…
Già, ritengo –alla luce di quanto emerso– che queste ulteriori verifiche, garantirebbero quantomeno un po’ di equità e di legalità, ad un procedura elettorale che, sin dall’inizio, ha lasciato a ciascuno di noi elettori, forti dubbi sulla propria legittimità (o quantomeno sulle procedure di svolgimento adottate)…
D’altronde, queste hanno dimostrato d’aver premiato proprio i soggetti che avrebbero dovuti essere esclusi, in quanto è proprio grazie a quei loro voti, che sono stati ripartiti successivamente i seggi agli schieramenti, che ora vedono, grazie quindi a quelle mancata esclusione, un maggiore numero di propri deputati in quell’aula e di conseguenza, attraverso questa “particolare” circostanza, hanno potuto procedere nell’ottenere quella necessaria maggioranza, che ha permesso loro di governare…

Incandidabilità e Anticorruzione…

L’interdizione dai pubblici uffici è una pena accessoria disciplinata dagli artt. 28 e seguenti del codice penale.
L’art. 29 c.p. prevede in via generale:
– l’interdizione perpetua dai pubblici uffici a seguito di condanna all’ergastolo e di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni (si rammenta che il massimo della pena detentiva prevista per il nuovo reato introdotto dal disegno di legge in esame è di 5 anni);
– l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni in caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a 3 anni.
L’art. 317-bis c.p. prevede l’interdizione perpetua in caso di condanna per i reati di cui agli artt. 314 (peculato) e 317 (concussione) c.p..
Se, tuttavia, per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l’interdizione temporanea.
Ai sensi del’art. 28 c.p. l’interdizione comporta la privazione, tra gli altri, del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi elezione e di ogni altro diritto politico.
La lettera b) prevede l’incandidabilità per coloro che sono stati condannati in via definitiva, con una pena di almeno 2 anni, per i delitti previsti dal libro II, titolo II, capo I del codice penale.
Si tratta dei delitti contro la pubblica amministrazione, quali peculato, malversazione, concussione, corruzione, ecc. ( per l’elenco completo si veda sopra, la sintesi riferita all’articolo 8, comma 5 del disegno di legge). 
La medesima lettera b) prevede altresì, l’incandidabilità per “altri delitti” per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore, nel massimo, a 3 anni.
La lettera c) prevede che sia il legislatore delegato a determinare il termine di durata dell’incandidabilità – la quale, si è ricordato, è temporanea.
La lettera d) stabilisce che l’incandidabilità operi anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (patteggiamento).
Non è prevista analoga disposizione per il divieto di assunzione di cariche di cui al comma 1 e al comma 2, lettera g).
La lettera e) individua tra le finalità del testo unico il coordinamento delle norme sull’incandidabilità con quelle in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all’esercizio del diritto di voto attivo.
Per quanto riguarda la riabilitazione: l’art. 178 c.p. prevede che la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga diversamente.
Il divieto di ricoprire cariche di Governo (comma 2, lettera f))
La lettera f) prevede che le cause di incandidabilità a deputato e senatore si applicano anche ai fini della assunzione delle cariche di Governo (Presidente del Consiglio dei ministri, Ministri, Viceministri e Sottosegretari), alle medesime condizioni.
Per i membri del Governo, la incandidabilità si tramuta in divieto di ricoprire cariche di governo.
– incandidabilità a livello locale (comma 2, lettere g)-h))
La lettera g) prevede che il testo unico operi una completa ricognizione delle disposizioni vigenti in materia di:
– incandidabilità alle seguenti elezioni di enti locali:
– provinciali;
– comunali;
– circoscrizionali;
Il divieto a ricoprire le seguenti cariche:
– presidente della provincia;
– sindaco;
– assessore provinciale e comunale;
– consigliere provinciale e comunale;
– presidente e componente del consiglio circoscrizionale;
– presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi;
– presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni;
– consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000);
– presidente e componente degli organi delle comunità montane.
A differenza dell’incandidabilità parlamentare, istituto completamente nuovo, l’ordinamento vigente già prevede alcune cause ostative alla candidatura negli enti locali derivanti da condanna definitiva.
Si ricorda che l’art. 58 del testo unico degli enti locali (d.lgs. 267/2000) prevede che non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’art. 114 TU, presidente e componente degli organi delle comunità montane coloro che hanno riportato una condanna definitiva per uno dei seguenti delitti:

– associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; delitto concernente l’importazione, l’esportazione, la produzione, la vendita di armi; delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a tali reati;
–  peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto d’ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
–  delitti, diversi da quelli di cui al punto precedente, commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio per i quali sia stata comminata definitivamente la pena della reclusione non inferiore a sei mesi;
–  delitti non colposi per i quali sai stata inflitta una pena della reclusione non inferiore a due anni.

Le medesime condizioni di non candidabilità sussistono anche per coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di stampo mafioso.
L’eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni descritte è nulla.
L’organo che ha convalidato l’elezione è tenuto a revocarla non appena viene a conoscenza della loro esistenza.
In caso di sentenza non definitiva si applica la sospensione dalle carica e con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna è prevista la decadenza di diritto (art. 59 TUEL).
Il testo attuale della disposizione suddetta è stato introdotto dall’art. 1 della legge 13 Dicembre 1999, n. 475, per conformare il testo alla sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 1996 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della precedente formulazione (che ancorava la situazione ostativa anche a decisioni non irrevocabili).
La Corte ha affermato che l’incandidabilità va considerata come una particolarissima causa di ineleggibilità che va valutata alla luce del diritto di elettorato passivo, che l’art. 51 Cost. assicura in via generale.
Secondo la Corte, solo una sentenza irrevocabile può giustificare l’esclusione dei cittadini che intendono concorrere alle cariche elettive; né vale obiettare che si tratta di elezioni amministrative, e non di quelle politiche generali, perché pure in questo caso è in gioco il principio democratico, assistito dal riconoscimento costituzionale delle autonomie locali.

Quindi alla fine è stato approvato un decreto, in base al quale chi ha avuto condanne definitive per peculato, corruzione, concussione, terrorismo, mafia fino ad 2 anni e 1 giorno non può essere candidabile, fino a 2 anni invece si. 

Meno male che si pensava di fare pulizia, ma forse se avessero adottato la regola più semplice e cioè quella di mettere fuori, tutti coloro che hanno subito una condanna penale, credo che alla fine di quelli oggi al parlamento, ne sarebbero restati pochi…
L’Italia politica è fantastica nel sapere sempre trovare le giuste soluzioni o per meglio dire escamotage, per favorire sempre ed ovunque i propri uomini di potere… in vari modi, ma sempre mirati ad ottenere per qualcuno benefici, sia che si tratta di politica, che di economia, che di leggi ad personam, di fisco e via discorrendo…
Queste regole non cambieranno mai… c’erano ai tempi dei romani… e ci sono ancora oggi!!!
Voi pensate di poterle cambiare le regole, che attraverso il voto o i referendum si possano modificare le attuale condizioni, tutte baggianate… appena qualcosa cambia… loro intervengono per rimettere le cose nuovamente apposto!!! 
Non c’è tra loro una regola scritta…, ma è una regola di vita, per quanti vogliono appartenere a quella casta, ad un sistema ben radicato, fatto di complicità, favoreggiamenti, raccomandazioni, alleanze e connivenze, tali da non permettere a nessuno di poterne modificare o soltanto incrinarne la struttura…
Un Paese dove s’intrecciano sistemi legali a quelli corruttivi, dove i processi vengono indirizzati…, dove le indagini trovano ostacoli alla verità, dove si attuano accordi con mafia e terrorismo, dove i giudici che si ribellano…, vengono uccisi oppure trasferiti se non azzittiti in procure emarginate!!!
Nessuno parla…nessuno vuole parlare e quei pochi che potrebbero farlo, per paura tacciono…, mentre gli altri, già quelli di cui invece sentiamo manifestare le opinioni, sono ovviamente pagati per dire ciò che piace loro… e noi tutti qui…ad ascoltare ” pacificamente ” una verità che non esiste!!!