Credo, che il presupposto fondamentale nello svolgimento e nella attività da parte dell’Amministratore giudiziario sia, il rispetto assoluto della legalità…
Qualcuno obietta che nell’occuparsi esclusivamente a tempo pieno all’incarico affidato, rinuncia ad una parallela carriera da libero professionista, ben più gratificante…, ma la ” verità nascosta” è, che sono in molti ( per non voler dire quasi tutti ), coloro che esercitano entrambe le funzioni, mascherando la propria presenza, attraverso l’intestazione di propri Studi, denominati ” Società di servizi di consulenza “, a parenti e/o colleghi prestanomi e/o a soci…
Non ci si rende conto è qui una grave colpa è proprio data da quei soggetti abilitati a tale compito, in primiss da parte di quei Giudici e dei loro Custodi giudiziari, che nel confermare gli incarichi agli Amministratori giudiziari, dovrebbero prima valutarne non solo le reali capacità organizzative, tecniche ed anche pratiche nello svolgere tale compito ma anche il tempo messo loro a disposizione…
Fondamentale è cominciare ad inquadrare i soggetti all’interno della società, rivalutare e/o modificare gli inquadramenti dei dipendenti capaci, coloro che per primi si assumono in prima persona le responsabilità aziendali, allontanare quei soggetti non più necessari per la organizzazione, ristabilisce i contatti commerciali, con clienti, fornitori, banche, imprese, ecc…, che per gli ovvi motivi, si sono allontanate…
Deve inoltre provvedere ad operare tutta una serie di tagli, riducendo gli sprechi e adoperandosi per rivalutare nuovamente la gestione e l’attività imprenditoriale… ed in questo farsi aiutare anche da coloro che operano all’interno dell’azienda e che hanno dimostrato di essere capaci…
Ecco è in questo che l’amministratore deve dimostrare la propria abilità, il confrontarsi con gli esistenti organi sociali, con il collegio sindacale, il consiglio di amministrazione o l’amministratore unico, rivedere i bilanci, verificare gli attivi ed i passivi, riprogrammare i pagamenti ad Enti pubblici e fornitori, rielaborare anche per vie legali il rientro degli incassi, riprogrammare i lavori in corso, quelli sospesi, aggiudicati o in fase di definizione di contratto.
Quindi nel prendere possesso dell’azienda, non dovrà pensare di sedersi nella nuova poltrona direzionale, ma dovrà iniziare a operare e ragionare per nome e per conto dell’azienda a Lui affidata…
Cominciare a conoscere e valutare direttamente il personale; quasi sempre i lavoratori dipendenti dell’azienda sequestrata si trovano spesso in una situazione in cui i pagamenti degli stipendi sono stati ritardati, ma una volta ripristinata la regolare contribuzione, occorrerà cominciare ad emanare ordini di servizio, in virtù dei quali specificare ad ognuno i compiti e le responsabilità… e se necessario prendendo anche provvedimenti disciplinari, far capire da subito, chi comanda all’interno dell’azienda!!!
Dopodiché bisogna intrattenere rapporti con i fornitori, controllare la presenza di assegni post-datati, a cui si è fatto ricorso, occorre poi effettuare la ricognizione dei beni aziendali, delle rimanenze di materie prime e delle attrezzature, della loro necessaria manutenzione, tutto ciò attraverso un inventario!!!
Per quanto poi riguarda l’attività produttiva, bisogna verificare la possibilità di proseguire l’attività aziendale secondo virtuosi percorsi di economicità, utilizzare anche la propria persona, per aprire nuovi rapporti lavorativi…, verificare e migliorare il ciclo produttivo, istituendo, un registro delle operazioni, ed ancora rassicurare con la ripresa, l’ambiente circostante, inserendosi all’interno di Associazioni ed Enti per sviluppo e l’imprenditoria…
La concreta delimitazione dei compiti del Custode/Amministratore ed i criteri alla cui stregua essi devono essere svolti, spetta, in ogni caso, al Giudice della cautela, il quale è tenuto a stabilire i criteri ed i limiti dell’amministrazione delle cose sequestrate, con lo stesso provvedimento a valere del quale è disposta la misura cautelare reale a valenza patrimoniale, ovvero con successivi provvedimenti, allorquando si ravvisi l’esigenza che i criteri ed i limiti della custodia debbano essere integrati o modificati per adeguarli alla fattispecie concreta.
E’ soltanto in mancanza di direttive del giudice, che il Custode/Amministratore sarà legittimato a compiere gli atti di ordinaria amministrazione del bene sequestrato ovvero quegli atti, anche di straordinaria amministrazione e di disposizione che per loro natura si rivelino indilazionabili, mentre per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione avrà bisogno della previa autorizzazione del giudice della custodia.
Si evince che da questo punto di vista, la legge è carente… ma soprattutto la carenza fondamentale dell’Amministratore di una società e quella di non essere Egli, fondamentalmente un’Imprenditore, cioè quella caratteristica essenziale di sapersi esporre al rischio d’impresa ovvero a quel rischio derivante da proprie scelte autonome nell’attività intrapresa; inoltre egli non possiede nel proprio Dna, il potere di organizzare i fattori produttivi che concorrono all’impresa operando le scelte relative alla conduzione dell’impresa stessa: cosa e quando intervenire, produrre (o scambiare), come, dove, quando e con quali mezzi: infatti questo rappresenta purtroppo il reale motivo doloroso perché un’azienda sottoposta ad amministrazione giudiziaria, quasi sempre, finisce in liquidazione oppure in fallimento!!!










