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Incidente sul lavoro a Leini: dubbi e riflessioni sulla dinamica della tragedia.

Come molti di voi, ho appreso con sgomento la notizia riportata dal Tg1 riguardante la morte di un operaio di 35 anni, precipitato dal tetto di un capannone durante un intervento sul cantiere. La caduta, stimata intorno ai dieci metri, è stata purtroppo fatale. 

Tuttavia, da esperto in materia di sicurezza con oltre trent’anni di esperienza, non posso fare a meno di esprimere alcuni dubbi sulla dinamica dell’incidente.

Mi presento: mettendo da parte la passione di scrivere come “blogger”, svolgo da sempre l’incarico di R.S.P.P. (oltre che di Coordinatore della sicurezza e formatore), ed ora, pur non conoscendo i dettagli specifici di quel cantiere né il nome del collega responsabile, mi sento in dovere di fare alcune considerazioni tecniche. 

Dal servizio televisivo, ho potuto osservare il ponteggio utilizzato dai lavoratori e, con tutta onestà, devo dire che raramente ho visto un cantiere così ben organizzato dal punto di vista della sicurezza. Quel ponteggio, a mio parere, era realizzato in modo tale da rendere quasi impossibile una caduta accidentale, a meno che non si sia verificato un atto volontario o un intervento esterno di natura dolosa.

A supporto di questa ipotesi, aggiungo un ulteriore elemento: il comportamento dei colleghi dell’operaio dopo l’incidente. 

In casi del genere, come previsto dalla formazione di Primo Soccorso, è fondamentale contattare immediatamente il 118 e attendere l’arrivo dei soccorsi qualificati, evitando di spostare l’infortunato per non aggravare eventuali traumi alla colonna vertebrale o agli organi interni. Invece, sembra che i colleghi abbiano trasportato l’uomo in ospedale senza seguire queste procedure, un dettaglio che solleva non pochi interrogativi.

Inoltre, dalle informazioni disponibili, emerge che l’operaio non era dotato dei necessari dispositivi di protezione individuale (DPI) anticaduta, come imbracature, cordini, sistemi di ancoraggio o linee vita. Questo aspetto, unito alle dichiarazioni iniziali dei colleghi (che avevano parlato di un incidente domestico), non depone a loro favore e lascia spazio a numerose domande.

Parlare di “giallo” potrebbe sembrare eccessivo, ma è innegabile che ci siano elementi che richiedono ulteriori approfondimenti. Le indagini in corso dovranno chiarire cosa sia realmente accaduto, anche se sono convinto che, a livello strutturale, il ponteggio rispettasse tutte le norme di sicurezza previste per i lavori in quota.

Resto in attesa degli sviluppi delle indagini, nella speranza che si faccia piena luce su questa tragica vicenda.

Gestione consorzi: criticità e dubbi.

Al fine di chiarire alcuni dubbi e garantire la corretta e uniforme applicazione della disciplina vigente da parte delle stazioni appaltanti e degli Organismi di Attestazione, ritengo corretto affrontare alcune criticità attualmente presenti nei cosiddetti “Consorzi stabili”, in particolare:

Cumulo alla rinfusa nei Consorzi stabili 

La materia della qualificazione dei Consorzi stabili è stata oggetto, negli anni, di orientamenti oscillanti della giurisprudenza che il nuovo codice dei contratti pubblici ha tentato di comporre, in particolare, era stata segnalata l’opportunità di adottare una formulazione più chiara della norma che definisse l’esatto ambito applicativo del cumulo alla rinfusa per i consorzi stabili, chiarendo l’applicabilità del succitato meccanismo, senza limitazioni, per i contratti di lavori, servizi e forniture. 
Tale auspicio è stato realizzato dall’articolo 67, comma 2, lettere a) e b) dove è indicato che, per i consorzi stabili, in caso di appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono cumulati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; inoltre, nel caso di appalti di lavori, detti requisiti sono posseduti e comprovati sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Ed ancora, nel comma 3 del medesimo articolo, si specifica che con riferimento alle autorizzazioni e agli altri titoli abilitativi, questi dovranno essere posseduti dal consorziato esecutore in quanto condizione necessarie per poter esercitare l’attività. 
La giurisprudenza più recente ha chiarito che è consentito ai consorzi stabili di far ricorso in modo generalizzato al cd. “cumulo alla rinfusa” ai fini dell’affidamento di servizi e forniture, e dunque di poter ben integrare i requisiti previsti dalla lex specialis mediante quelli posseduti dalle proprie consorziate, a prescindere dal fatto che le stesse siano state designate o meno in gara come esecutrici del contratto ed è quindi il consorzio stabile (e non già ciascuna delle singole imprese consorziate) ad assumere la qualifica di concorrente e contraente e, per l’effetto, a dover dimostrare il possesso dei relativi requisiti partecipativi, anche mediante il cumulo dei requisiti delle imprese consorziate, a prescindere dal fatto che le stesse siano designate o meno in gara per l’esecuzione del contratto di appalto. 
Inoltre, negli ultimi mesi, sembra essersi consolidato l’indirizzo giurisprudenziale che conferma la possibilità, per i consorzi stabili, di avvalersi dei requisiti maturati dalle singole consorziate, esecutrici e non, secondo il meccanismo del cumulo alla rinfusa, al fine di partecipare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e di conseguire l’attestazione di qualificazione, facendo presente che, con riferimento alle procedure regolate dal nuovo Codice, si uniformerà agli orientamenti del Consiglio di Stato sopra richiamati. 
Partecipazione a più di un Consorzio stabile 
Con l’entrata in vigore del nuovo codice, è sorto il dubbio in ordine alla permanenza del divieto di cui all’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, che impediva alla medesima impresa di partecipare a più di un consorzio stabile. 
L’Autorità ha ritenuto che il divieto in questione debba considerarsi permanente, in considerazione delle seguenti ragioni di carattere normativo e di merito. Sotto il primo profilo si evidenzia la volontà del legislatore di far salva, in via transitoria, la disciplina previgente (risalente addirittura al decreto legislativo n. 163/2006) e nella stessa direzione, si richiama l’articolo 67, comma 8, del nuovo Codice, che definisce le modalità di qualificazione dei Consorzi Stabili, stabilendo che gli atti adottati dall’ANAC restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 100, comma 4, dello stesso Codice. 
Tra gli atti adottati dall’ANAC rientrano i Comunicati del Presidente dell’8/06/2016 “Questioni interpretative relative all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 nel periodo transitorio” e del 31/05/2016 “Criticità rappresentate dalle SOA in conseguenza dell’entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”, in cui è ribadito il divieto di partecipazione a più consorzi stabili.
Nel merito, si evidenzia che la partecipazione a un consorzio stabile presuppone l’intenzione delle imprese consorziate di operare stabilmente in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. D’altronde appare difficile concepire come tale vincolo (stabile, continuativo e afferente alla totalità delle risorse umane e strumentali dell’impresa), possa essere istituito in favore di più entità, senza che ciò ne pregiudichi l’effettività. 
Inoltre, una tale apertura avrebbe l’effetto di svilire proprio l’elemento della stabilità che contraddistingue questa tipologia di consorzi, finendo per assimilare gli stessi ad altre tipologie di aggregazioni caratterizzate, invece, dalla temporaneità del vincolo. 
Occorre considerare, altresì, che le risorse messe a disposizione del consorzio possono essere contestualmente utilizzate dalle imprese consorziate anche per partecipare alle gare in forma singola. Se a ciò si aggiungesse la possibilità, per le consorziate, di partecipare stabilmente a più di un consorzio, ne deriverebbe un aumento delle occasioni di contemporanea spendita dei medesimi requisiti di partecipazione e di qualificazione da parte di più soggetti, con grave pregiudizio per l’effettiva capacità esecutiva. La possibilità di spendita plurima dei requisiti rappresenta una preoccupazione per il legislatore: l’articolo 67, comma 7, del codice, prevede infatti che possano essere oggetto di avvalimento i soli requisiti maturati dal consorzio (in proprio). Tale previsione è volta appunto ad evitare che i requisiti che discendono dall’esecuzione di un contratto (ripartiti tra consorzio e consorziate in forza di apposita delibera consortile) possano essere successivamente prestati a terzi, sulla base di diversi contratti di avvalimento sottoscritti (in qualità di impresa ausiliaria) dal consorzio affidatario e dalle singole consorziate. 
Mancata riproposizione della deroga che consentiva ai direttori tecnici delle imprese qualificate di conservare l’incarico presso la medesima impresa pur non essendo in possesso dei requisiti previsti
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 prevedevano una deroga in materia di dimostrazione dei requisiti professionali in favore dei direttori tecnici che, prima dell’entrata in vigore del Regolamento 34/2000, ricoprivano l’incarico per imprese iscritte all’Albo nazionale costruzioni. 
In particolare, era consentito a tali soggetti di mantenere l’incarico ricoperto anche in difetto dei requisiti di idoneità professionale più stringenti introdotti dagli stessi Regolamenti. 
L’articolo articolo 84, comma 12-bis, del decreto legislativo n. 50/2016, introdotto in sede di correttivo, aveva riproposto la medesima deroga, confermando la permanenza del previgente regime. 
Il decreto legislativo n. 36/2023 non prevede alcuna deroga in materia di dimostrazione dei requisiti del direttore tecnico. 
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2023, anche i direttori tecnici che ricoprivano l’incarico antecedentemente all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 devono essere in possesso dei prescritti requisiti di idoneità professionale. 
Le nuove disposizioni si applicano ai contratti sottoscritti a decorrere dal 1°luglio 2023 per il rilascio di una nuova attestazione di qualificazione o per il suo rinnovo. 
La verifica triennale e le variazioni minime delle attestazioni in corso di validità dovranno essere svolte in applicazione delle disposizioni vigenti al momento della sottoscrizione del contratto per il rilascio dell’attestazione originaria. 

Da quasi fastidio scoprire (forse) d’aver avuto ragione!!!

A seguito della puntata di ieri sera di Report sul caso Montante in cui è intervenuto il presidente della commissione nazionale antimafia Nicola Morra, proseguendo il giornalista di Repor ha realizzato due interviste a proposito dell’attentato fallito che Antoci subì la notte del 17 maggio 2016, episodio che hanno lasciato dubbi e di cui sono state archiviate le indagini da parte della Procura di Messina…
D’altronde, uno degli indagati chiamati a testimoniare, alle domande degli inquirenti rispose così: “Con chi parlavi… in paese, si parlava di politica, di un attentato falso“!!! 
Ed ancora, l’ex dirigente di polizia Ceraolo ha rivelato che subito dopo l’attentato, il procuratore capo di Messina, Guido Lo Forte, chiede allo stesso, allora alla guida del commissariato di Barcellona, di sollecitare tutte le fonti più vicine alla cosca di Barcellona in merito all’agguato…
La risposta – secondo il Ceraolo – fu unanime  e cioè che, le fonti legate a cosa nostra, riferirono che la mafia non c’entrava nulla e che si trattava di una “babbarìa”… 
Incredibile perché anche il sottoscritto il 28 Maggio del 2016 a quasi tre anni di distanza aveva riportato dei forti dubbi a riguardo – vedasi link:http://nicola-costanzo.blogspot.com/2016/05/truffe-ai-danni-dellunione-europea-ed.html 
Colgo l’occasione per riprendere la notizia sulla lettera intimidatoria, fatta pervenire alcuni giorni fa allo stesso Presidente (Antoci), ma di cui, sin dall’inizio, ho avvertito forti dubbi… 
Sono le stesse perplessità che ho quando guardo in Tv alcuni sceneggiati girati qui da noi in Sicilia…
Mi accorgo come il più delle volte, gli sceneggiatori si prestano letteralmente a trasformare in siciliano… delle frasi italiane, mentre gli attori, nel recitare quei copioni, non possiedono quelle espressioni sintomatiche della nostro uso quotidiano… si capisce, o meglio noi siciliani capiamo, come quell’attore, non è… uno della nostra terra!!!
Analoga situazione ci capita anche tra di noi, tra conterranei appartenenti a diverse province… ecco ci si accorge come, gli idiomi, i segni, i movimenti sul viso e aggiungerei anche quegli stessi silenzi… sono annunciatori diversi, su quanto si voleva trasmettere…     
Vi starete chiedendo, ma a cosa si sta riferendo… 
Ecco, io penso (ovviamente non voglio sostituirmi a psicologi criminali o investigatore delle forze dell’ordine ben più preparati del sottoscritto) – lo dico sempre… sarà per questa mia mania di leggere continuamente “Legal-Thriller” o libri sulla mafia – che ho la sensazione di accorgermi di quanto forse ad altri sfugge…  ed è quel sospetto che mi suggerisce che dice che qualcosa non va…
D’altronde debbo aggiungere che, nel corso della mia vita. non mi sono mai soffermato ad accettare quanto mi è stato visivamente proposto… anzi, ho sempre conservato quella propria indipendenza critica e morale, che ha fatto si di saper guardare oltre, rispetto a quanto formalmente  prospettatomi…
Ritornando a quella lettera… se fosse stata scritta esclusivamente per il Presidente Antoci… almeno la prima parte, quella cioè che trasmetteva con violenza il messaggio che si voleva fare pervenire (anche se aggiungerò di seguito un’ulteriore perplessità…) poteva anche passare… ma, nel momento in cui il messaggio, ha coinvolto anche il Presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, ecco che lì… si è commette l’errore di scrivere in Siciliano una frase “mafiosa”… che nessun mafioso avrebbe mai riportato così in modo semplicistico…
Sì… fa parte dello stesso copione di sopra… manca di quella peculiarità “siciliana” che un appartenente a quella associazione criminale avrebbe certamente espresso… 
Non voglio minimamente riportate quell’epiteto dispregiativo (mancante…), che è dopotutto riportato in quelle frasi intercettate… e fa parte di quel naturale lessico inferiore, utilizzato da certi soggetti criminali, per indicare in modo denigratorio, colui che si vuole di fatto offendere!!!
Ed infine… quella S (di Scannato) scritta in modo maiuscolo… con quanta precisione si è voluto sottolineare il “verbo”… dimenticandosi nel contempo della prima consonante, la F, che doveva (questa certamente sì…) essere scritta in maiuscolo!!!
Per quanto sopra ritengo che questa lettera sia stata scritta da un mitomane… a cui non interessa minimamente colpire i Sig.ri indicati nella missiva… 
Quegli altri (i mafiosi…) non scrivono… ma sparano, perché hanno in gioco interessi milionari e l’attentato compiuto dimostra difatti, come non siano tanto disposti a perderli!!!
Cosa aggiungere… da quasi fastidio scoprire (forse) d’aver avuto ragione!!!  

Un uomo… contro tutti!!!

Comprendo perfettamente lo stato d’animo del nostro attuale Procuratore, d’altronde ci sono passato anch’io…
Sì… quel doversi sentire soli, contro tutti!!! 
Questa è la perfetta dimostrazione di come nel nostro paese non esista un’equa misura… passando dalle stelle, alle stalle!!!
Se sei influente… dai fastidio, se sei debole… devi subire, nel contempo, quegli altri inutili personaggi “in cerca d’autore“, sono pronti lì in attesa di pugnalare colui che, negli anni, ha saputo dare dimostrazione delle proprie capacità e che indirettamente, ha oscurato quelle loro vacue personalità…  
Ecco quindi che si viene chiamati a relazionare su quanto compiuto, quasi si fosse commessa chissà quale colpa, se non forse quella, d’aver svolto egregiamente il proprio incarico…
Ma quanto realizzato, è precisamente quanto non si doveva fare… o meglio, si preferiva che quanto scoperto, non venisse fatto emergere in questa maniera esplosiva, sì… così eclatante !!!
Perché qui da noi, in questo nostro paese, funziona tutto all’incontrario…
Ad esempio, si scopre un comportamento illecito, si denuncia quanto si è dischiuso, si evidenziano condotte gravi, si rilevano operazioni irregolari, non ci si blinda dietro quegli abituali atteggiamenti omertosi e soprattutto, si fa emergere quanto sopra ed allora purtroppo… non si va bene!!!
Ah… è questo il problema!!!
Ma come si può pensare di ragionare in maniera diversa o meglio, opposta, a quanto fa la maggior parte degli individui…
Come si può pensare di comportarsi così… facendo bene il proprio dovere, applicando sempre le regole previste, le normative vigenti, rispettando la legge, senza mai volersi ergere a protagonista, ma stando in ogni occasione, un passo dietro gli altri… non si può, almeno non qui!!!
Difatti, ecco che all’improvviso, dopo aver espletato in maniera corretta quanto era nelle proprie funzioni, si viene posti in giudizio,  per essere assolti o condannati…
In questa nuova veste, si è passati da difensori dei principi di legalità, a masnadieri, sempre alla ricerca d’illegali e occulti eventi… 
Incredibile, potremmo definire quanto sta accadendo: la giustizia dell’ingiustizia…
Da quanto sopra infatti, s’intuisce ciò che si vuole realizzare e cioè: creare confusione, alzare la tensione mediatica (per non voler giungere a nulla), mettere in discussione quel concetto di “giustizia” e scegliere quale filo conduttore, non quelle indagini correttamente svolte, ma quanto viene presunto ipoteticamente, dal classico malcostume popolare… 
Quanto si sta tentando di compiere, è voler rendere quel potere istituzionale, non più autonomo e indipendente, ma sottomesso, ad un sistema “infido” politico, che chiede, per nome e conto di quella ingannevole democrazia, che questa libera magistratura, renda loro conto… di tutte le azioni svolte.
Forse è giunto il tempo che una parte di quel potere politico, comprenda come sia ormai tempo di fare un passo indietro, perché è soltanto con il dialogo, che si potranno superare tutte queste attuali frizioni e polemiche!!!
Questo clima esasperato di accuse e divisioni, non hanno fatto altro che lacerare il potere istituzionale, che rappresenta per l’appunto, la peggiore azione che si potesse compiere, per danneggiare ancor più, questo nostro Paese!!!
Non bisogna individuare a tutti costi presunti colpevoli, come certamente non vanno ricercati reati, se questi non esistono!!!
Ma d’altronde non si può e non si deve… obbligare ciascuno di noi a sottomettersi a questo sistema, basato esplicitamente, su quegli scambi illeciti di favori e protezioni politico/amministrative e dove, il più delle volte, si preferisce pur di salvare la faccia, continuare con i… compromessi!!!