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Certo… peccato che soltanto ora ci si è accorti della illegittimità dell’art. 4 sulle modalità di gare e sui metodi di aggiudicazione dei lavori in Sicilia!!!
Vi ricordate cosa avevo scritto lo scorso mese attraverso due post:
http://nicola-costanzo.blogspot.com/2021/01/la-definiscono-offerta-economicamente.html
http://nicola-costanzo.blogspot.com/2021/01/offerta-economicamente-piu-vantaggiosa.html
Difatti… in data 23 settembre 2019 con ricorso notificato a mezzo di posta elettronica certificata e depositato il successivo 25 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, tra gli altri, gli artt. 4, commi 1 e 2, e 13 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13!!!
Secondo il ricorrente, l’art. 4, comma 1, primo periodo, della citata legge regionale violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, poiché, stabilendo l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare il criterio del minor prezzo per gli appalti di lavoro d’importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, quando l’affidamento degli stessi avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo, si porrebbe in contrasto con gli artt. 36 e 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), che demanderebbero invece alle singole stazioni appaltanti l’individuazione del criterio da utilizzare.
Il ricorrente ricorrente lamentava che il medesimo parametro costituzionale sarebbe violato dall’art. 4, «ai commi 1, dal secondo periodo in poi, e comma 2», incidendo su un ambito di competenza esclusiva dello Stato.
La disciplina regionale individuerebbe infatti, in presenza del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, un metodo di calcolo della soglia di anomalia delle offerte diverso da quello dettato dall’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del d. lgs. n. 50 del 2016 (di seguito: codice dei contratti pubblici).
Il comma da ultimo citato, in particolare, attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la facoltà di procedere con decreto alla rideterminazione dei criteri per l’individuazione delle soglie di anomalia, allo scopo di «non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo» delle soglie stesse.
Poiché la normativa statale relativa alle procedure di selezione e aggiudicazione delle gare sarebbe strumentale a garantire la tutela della concorrenza (sono citate le sentenze di questa Corte n. 221, n. 186 e n. 45 del 2010, n. 320 del 2008 e n. 401 del 2007), e poiché si sarebbe in presenza di una materia di competenza esclusiva statale, anche alle autonomie speciali titolari di competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici sarebbe preclusa la possibilità di dettare discipline suscettibili di alterare le regole di funzionamento del mercato.
In particolare, la potestà legislativa esclusiva della Regione Siciliana in materia di «lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale» affermata dall’art. 14, primo comma, lettera g), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dovrebbe comunque esercitarsi «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato».
Ciò varrebbe anche con riferimento alle modalità di valutazione delle offerte anomale relative agli appalti sotto la soglia di rilevanza comunitaria, per i quali ugualmente rileverebbe la finalità di tutela della concorrenza (viene richiamata la sentenza di questa Corte n. 160 del 2009).
Secondo l’Avvocatura generale, la disciplina contenuta nell’art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019 sarebbe inoltre simile a quella già precedentemente dettata dall’art. 1 della legge della Regione Siciliana 10 luglio 2015, n. 14 (Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12), che pure è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 263 del 2016.
E quindi ora con Sentenza n. 16 (26/01/2021) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 – in particolare l’Art. 4.sulle norme di modalità di gara e sui metodi di aggiudicazione dei lavori in Sicilia!!!
Cosa aggiungere: “meglio tardi che mai”!!!
Fatti non foste per viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza…
Sin da piccolo, sono stato educato a credere nella disciplina, nella gerarchia, nell’ordine e soprattutto nella giustizia…
Questa emancipazione nasce da dentro, da quell’essere padroni di se, dal ricercare in ogni occasione quell’equilibrio personale…
Si tratta di portare a confronto le proprie – più o meno valide – argomentazioni ed ascoltare nel contempo le ragioni altrui, valutare insieme agli altri e in modo corretto gli sviluppi, senza preclusioni o preconcetti, determinando se quanto esposto tra gli intervenuti, potrà essere ritenuto ragionevolmente valido…
Premesso che – siamo tutti importanti ma che nessuno è indispensabile– ho cercato nel corso degli anni, di avere continuamente in mente questa citazione, in particolare quando mi sono dovuto trovare nella posizione di dovermi confrontare con gli altri, quando cioè, non vi era alcuna necessita di paragonare i differenti ruoli ricoperti o quando le responsabilità personali erano assolutamente diverse in correlazione agli incarichi ricevuti, ma soprattutto in considerazione delle sanzioni previste per essi dalla legislazione vigente…Medesima situazione si è ovviamente ripetuta nei confronti di coloro che, per evidenti proprie e dirette posizioni, si trovavano in situazioni superiori e certamente predominanti …
Purtroppo però, come in tutti i frangenti della vita di ognuno di noi, mi sono dovuto imbattere in qualcuno che ahimè… soffriva di “mancato protagonismo” e quindi, per i più svariati motivi, mi sono ritrovato –a fasi alterne– qualcuno, che senza alcun preciso motivo si sia voluto interporre nella mia vita…
Non so come definirlo… un tentativo di danneggiarmi, di mettermi in cattiva luce, un modo per screditarmi o di rovinare la mia reputazione, una precisa ricerca su come trovare nella mia persona quell’eventuale punto debole, quel voler allontanare il sottoscritto… per avere così la possibilità egli stesso d’eccellere…
Quella ossessionata ricerca, che permetteva loro, di potermi definitivamente osservare da un punto di vista superiore, quasi ci trovassimo in una di quelle competizioni, nelle quali si prova a tutti i costi, di superare chi ci precede, tentando di raggiungere quella posizione… pur sapendo il più delle volte… di non esserne meritevoli.
Scorrendo i flashback della mia vita, mi sembra di rivedere da adulto… quei modi di gelosia fanciulleschi ( perché a quella età… non si può certamente parlare d’invidia… ), dove i miei ex compagni dell’elementare, tentavano in tutti i modi, d’impressionare la maestra che “casualmente” però… aveva un debole per me.
Crescendo questa “strana” antipatia è sempre andata aumentando…, ricordo quando nelle scuole medie, i miei compagni mi volevano “linciare”, quando seppero che avevo vinto ad un concorso nazionale tra scuole, l’enciclopedia per il dipinto più bello ( e che mio padre – da gran signore quale è sempre stato – donò alla scuola stessa…), o come quando al diploma, tutti erano a controllare il mio voto che fu ( insieme ad un collega ) il secondo più alto e non solo per l’istituto, ma per quanti ebbero quell’anno a sostenere l’esame di tutto il comprensorio per la nostra provincia…
La stessa situazione si è ripetuta successivamente all’Università… (fintanto che ho dato esami…) prima di seguire le orme di Fiorello nei vari villaggi turistici/alberghi, dove anche lì… ho lasciato un segno indelebile…
Ovviamente, tengo per me, quei momenti particolari nei quale – modestamente – io ero predisposto a primeggiare…, ma, volendo balzare, per giungere direttamente ai periodi professionali, ecco che sintetizzando, anche lì, purtroppo, ho sempre avuto “qualcuno” di riflesso che ha tentato di mettere in discussione gli ordini ricevuti o di discutere le procedure e quindi la messa in pratica di quelle azioni…
Ancor più quando, nel mostrarsi amico, ha poi successivamente tentato di pugnalarmi… un continuo tentare di gettare fango, sperando di far vacillare negli altri (quasi sempre poi i superiori, titolari, ecc.. delle aziende nelle quali entrambi operavamo ) quelle certezze che avevano riposto nei miei riguardi…
L’errore che però in molti commettono – è dovuto sicuramente a quanto poco mi conoscono – e quello di confondere i modi signorili ed a volte permissivi, in proprie convinzione personali nelle quali credono sia possibile permettersi manifestazioni personali e professionali, irrispettose ed altezzose… pur non avendone lo status!!!
Ecco…, quello rappresenta l’errore più grande che nei miei riguardi possa compiersi…, perché ( come dice quel proverbio cinese: siediti lungo la riva del fiume e aspetta prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico ), si da inizio ad una contesa che ha sempre portato ad una ed una sola conclusione…
Poi, allorché s’assiste alla mia “istintiva” reazione ( è come nella savana… un vera e propria impulso di sopravvivenza), si resta interdetti, il più delle volte si reagisce in maniera offesa, poiché non si era preparati e soprattutto non s’aspettava una tale replica…
Perché poi, alla fine, questi soggetti… sono come tutti quei provocatori… lanciano la pietra ma vorrebbero nascondere la mano, o come quando chiamati personalmente, alzano il dito indicando il proprio compagno quale “unico responsabile”, sono gli stessi dopotutto che non muovono mai una foglia, non si espongono mai in prima persona, cercano di non dover essere richiamati, sospesi lì… bravi al loro posto, nessuna lotta per quei propri diritti evitando gli scontri personali, stanno nascosti dietro quelle barricate… protetti, mentre a combattere mandano sempre gli altri… quelli appunto come il sottoscritto…
Tutta questa gente… mi fa solo tanta tristezza, perché nel voler gestire i propri compiti ed il lavoro dei colleghi, discorda, non con quel preciso ordine ricevuto, ma “stranamente” con chi l’ha consegnato, perfetta rappresentazione di quella “fallacia ad hominem”, cioè quel voler giudicare (indipendentemente da chi lo ha emesso) il messaggero, e non il messaggio!!!.
Ma come dice il proverbio… “Ambasciatore non porta pena“, per cui… non si riesce a capire perché alla fine, si suole colpire proprio colui che non possiede in se alcuna colpa… se non quella esclusiva di aver accettato l’ingrato compito di comunicare le altrui richieste…
Vorrei concludere riportando un passo del “divino” Dante che più di altri si coniuga per questi soggetti, sperando che con il tempo, qualcosa in loro possa correggersi…: fatti non foste per viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza…





