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Anche per i dipendenti pubblici vale l’art. 18 e cioè… potranno essere licenziati!!!

Il lavoro mi piace, mi affascina… potrei starmene seduto per ore a guardarlo!!!
Prendendo questo motto a modello… parecchi dipendenti pubblici in questi decenni, hanno fatto si, che le loro giornate, trascorressero senza alcuna fatica, permettendogli di giungere anche alla pensione!!!
Usciti loro, sono entrati ovviamente i loro figli… ancor più inutili dei padri… e li scopriamo oggi a passeggiare per le vie della città, avendo chiesto ai colleghi presenti, di firmare al posto loro i propri badge…
Siamo stanchi di sopportare personaggi che si assentano ripetutamente dal lavoro o che, ancor peggio, entrati nelle loro stanze d’ufficio, si occupano di attività personali, che nulla centrino con quanto prevede il loro incarico…
Sono i soliti (ignoti) che durante l’orario di lavoro, stanno a discutere per ore al bar, c’è chi va a fare la spesa, chi svolge un secondo lavoro in nero, veri e propri assenteisti cronici, che lasciano quasi sempre quegli uffici pubblici vuoti… e con le pratiche sulla loro scrivania che vanno a sovrapporsi!!!
Nel 2012, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4693, aveva già rigettato il ricorso proposto da alcuni dipendenti di un’azienda, per aver (in più di un’occasione), controfirmato la loro presenza sul posto di lavoro, mentre erano di fatto assenti… ma in quella circostanza, i dipendenti operavano nel privato…
Ora, finalmente, l’art. 18, come riformato dalla legge Fornero e più di recente dal Jobs Act, ha deciso che la norma, vada applicata anche ai lavoratori della P.A.

A stabilirlo finalmente, è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24157/2015, estendendo in ritardo, anche a quella categoria del pubblico impiego, la riforma dell’art. 18!!!
Dopotutto non se ne poteva più di vedere gente che prendeva ingiustamente lo stipendio, che dicono di soffrire continuamente per una salute cagionevole, che li obbliga a rimanere assenti dal lavoro, per mesi…
Era corretta e soprattutto necessaria, una presa di posizione  che riportasse finalmente in equilibrio, in quella disparità di trattamento, tra chi opera nel privato e chi nel pubblico…
Alla base della decisione, spiegano i giudici, c’è l’art. 51 del Testo Unico del Pubblico Impiego (D.lgs. n. 165/2001) che prevede che lo statuto dei lavoratori, con le sue s.m.i., si applichi anche alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti…. e che quindi l’art. 18, vada esteso anche al pubblico impiego!!!
Le implicazioni di tale decisione, com’è evidente, sono notevoli. 
La riforma più importante prevede che l’art. 18, esteso ora al pubblico impiego, vada a collegarsi con le ultime modifiche apportate dal recente Jobs Act…
Per cui, anche i dipendenti pubblici, potranno essere licenziati senza obbligo di reintegra (ad esclusione dei casi previsti per licenziamenti discriminatori e/o disciplinari)…
Qualora però si verifichi un licenziamento per ragioni economiche, si prevede che il reintegro possa avvenire soltanto se il fatto su cui è stata fondata la decisione risulti palesemente infondato, stabilendo in tal caso un risarcimento al massimo di 12 mensilità.
Ovviamente l’articolo 18 va esclusivamente applicato al pubblico impiego “contrattualizzato”, vale a dire per tutti i dipendenti statali e locali, ad eccezione fatta per magistrati,  professori e militari.

I Subappalti reali e quelli fittizi…

Sono molti gli Imprenditori a non conoscere ( o a far finta di non conoscere…), che vi sono gravi risvolti penali per chi viola le norme in fase di esecuzione dei lavori. 
Innanzitutto inizierò trattando il subappalto autorizzato, ne approfondirò le condizioni perché la richiesta formulata possa essere accettata e le modalità perché questa possa essere conforme alla normativa vigente.
Altresì, tratterò delle conseguenze del subappalto non autorizzato, analizzando le procedure di autorizzazione che vanno redatte all’Ente Appaltante e soprattutto l’avallimento con la dimostrazione, in sede di gara, sia del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti da una stazione appaltante per la partecipazione ad una specifica procedura di affidamento (art. 49 del D.Lgs. 163/2006) che quanto finalizzato alla dimostrazione della stabile disponibilità dei requisiti necessari per conseguire l’attestazione di qualificazione che abilita l’operatore economico alla partecipazione a future procedure di affidamento (art. 50 del D.Lgs. 163/2006).
Come ben sappiamo ( almeno per chi opera nel ns. settore…), la nozione di subappalto, nell’ambito dei contratti pubblici, per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, si ritrova nell’Art. 118 del D.lgs 163/2006.
Ora, l’articolo sopra citato, non modifica quanto in precedenza formulato in materia di subappalto, ma inserisce in un’unica norma, i principi dettati dalle “Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
E’ quindi alla luce di quanto sopra, possiamo dire che, costituisce Subappalto: qualunque tipo di contratto che intercorre tra l’appaltatore ed un terzo, in virtù del quale, alcune delle prestazioni appaltate, non vengono eseguite direttamente dall’appaltatore con la propria organizzazione, bensì demandate a soggetti terzi, giuridicamente distinti ed in relazione ai quali, si pone l’esigenza che questi siano qualificati ed in regola con la cosiddetta disciplina antimafia.
In ogni caso, il subappalto qualunque possa esserne l’importo è sempre soggetto ad autorizzazione del Committente, sia esso pubblico che privato, ( l’importo infatti è fondamentale soltanto ai soli fini della durata massima del procedimento di autorizzazione in  15  o 30 giorni ).
Il subappalto è sottoposto e condizionato ai seguenti obblighi:
– il primo è l’obbligo per il concorrente all’atto dell’offerta di indicare i lavori o parti di opere, servizi o forniture o parti di queste che intende subappaltare la cosiddetta dichiarazione di subappalto;
– il secondo è l’obbligo per l’affidatario di depositare copia del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima dell’inizio delle prestazioni; 
– il terzo è l’obbligo di produrre, contestualmente al deposito del contratto, le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione del subappaltatore prescritti dal codice e l’attestazione anche del possesso dei requisiti generali cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006.
Ovviamente, nel caso in cui una impresa ( aggiudicataria di una gara d’appalto ), non dichiarasse in fase di gara, la propria disponibilità a subappaltare, comporta per l’impresa stessa, l’impossibilità di avvalersi del subappalto ( così come confermato con la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, in data 22 giugno 2000 n. 823/400/93).
È fondamentale infatti che, la dichiarazione resa dalla ditta appaltante all’atto della presentazione dell’offerta, secondo cui questa si riserva di subappaltare alcuni lavori in caso di aggiudicazione, costituisce un presupposto essenziale non ai fini della partecipazione alla gara, ma in vista della successiva autorizzazione della stazione appaltante.
Comunque, la incompletezza o l’erroneità della dichiarazione, non è assunta quale fondamento di un provvedimento di esclusione, ma costituisce soltanto impedimento per l’aggiudicataria a ricorrere al subappalto (così come riportato nel Cons. Stato, Sez. V, 23 giugno 1999 n. 438; T.A.R. Piemonte 28 settembre 2007 n. 2984; T.A.R. Catania, Sez. IV, 7 luglio 2006 n. 1111; T.A.R. Napoli, Sez. I, 20 luglio 1998 n. 2446, Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 8 giugno 2009 n. 462 ed in senso analogo da ult. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 12 giugno 2009, n. 3696)
Con una recente sentenza, il Consiglio di Stato ha specificato comunque che: le dichiarazioni di subappalto debbono comunque individuare con precisione quali lavori o «parti di opere», anche all’interno di quella stessa categoria, si intendono subappaltare, onde consentire di verificare se la qualificazione posseduta autorizzi l’impresa ad eseguire le lavorazioni rimanenti, escluse dal subappalto; a maggior ragione, nel caso di impresa del tutto sprovvista di qualificazione, la dichiarazione dovrà riferirsi inequivocabilmente a tutte le opere appartenenti alla categoria” (Sez. IV, 21 aprile 2009 n. 2435, che conferma quanto precedentemente dichiarato dal Tar Lazio – Roma, Sez. 1.19 nel novembre 2007, n. 11330).
Inoltre si è ribadito l’illegittimità per genericità e cioè la dichiarazione con la quale una ditta partecipante ad una gara di appalto si era limitata ad affermare di voler subappaltare tutte le lavorazioni nel massimo consentito dalla legge. 

L’art. 118, comma 2, punto 1, del D.lgs 163/2006 prevede espressamente la possibilità di affidare in subappalto o in cottimo a condizione che i concorrenti all’atto dell’offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero di servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo ( inammissibilità che era già stata ben evidenziata dal Tar Sardegna con sentenza del 27 settembre 2007 n. 1764 ).
Per quanto sopra, la ditta non può limitarsi a dichiarare genericamente di voler subappaltare tutti i lavori che la legge le consente, ma deve specificare in modo analitico e puntuale, quali lavori intenda subappaltare ed in mancanza di tale specificazione, la dichiarazione non può soddisfare la condizione normativa richiesta e quindi deve ritenersi invalida.
Caso diverso invece quando è il bando di gara, che legittimamente esclude la possibilità di subappaltare, in ragione della specificità tecnica delle stesse…
Giustamente, se un soggetto in fase d’offerta, abbia reso tale dichiarazione, essendo questa in contrasto con quanto richiesto nel bando, egli è suscettibile di essere escluso dalla gara, poiché si è posto nella condizione di presentare un offerta che per modalità di esecuzione è difforme dalla lex specialis (Tar Veneto, Sez. I, 5 agosto 2009 n. 2314 e Cons. di Stato, Sez. V, n. 4382/2008, contraria T.A.R. Lazio, III, n. 2799/2007, secondo cui la dichiarazione circa il subappalto è in contrasto con quanto previsto dal bando).
E’ comunque fatto salvo che, se in fase di gara nella dichiarazione il concorrente abbia superato le percentuali massime di subappalto previste nel bando, tale errore non comporta l’esclusione del concorrente, ma l’impossibilità di ricorrere al subappalto in caso di aggiudicazione (Cons. di stato, Sez. IV, 12 giugno 2009 n. 3696).
Cosa avviene invece in caso di violazione delle norme in tema di subappalto…???
In fase di esecuzione, la violazione delle sopraddette norme, determina gravi conseguenze civili e penali.
Il contratto di subappalto stipulato in assenza di autorizzazione è nullo per violazione delle norme imperative, mentre quello sottoscritto in violazione della percentuale massima consentita dalla legge resta nullo ai sensi dell’art. 1418 ce., per la sola parte eccedente la percentuale consentita (si veda Tar Lazio, Roma, Sez. Ili quater, 29 aprile 2009 n. 4401).

L’art. 21 della legge n. 646/1982 e s.m.i. nelle sopra riportate ipotesi conferisce alla stazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione, assimilabile alla risoluzione per inadempimento, del contratto principale di appalto, alla luce della rottura del rapporto fiduciario e la sospensione dei pagamenti in favore dell’appaltatore, in quanto fatto potenzialmente produttivo di danno (Cass. Civ. n. 8421/2000). 

La decisione di chiedere la risoluzione è attribuita alla discrezionalità della stazione appaltante la quale dovrà compiere una valutazione dei contrapposti interessi (si veda determina dell’AVLP n. 20/2000).
Il subappalto non autorizzato determina anche conseguenze penali: la norma fondamentale è rappresentata dall’art. 21 della legge n. 646/1982 e s.m.i. che prevede la sanzione, a carico dell’appaltatore, dell’arresto da sei mesi ad un anno e di un’ammenda non inferiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto, ed a carico del subappaltatore e dell’affidatario del cottimo, dell’arresto da sei mesi ad un anno e di un’ammenda pari ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo. Il funzionario è invece assai più pesantemente colpito ai sensi dell’art. 10 quinquies della legge del 1965, n. 575, con la reclusione da due a quattro anni.
Per finire segnalo che, nel caso del raggruppamento temporaneo, aggiudicatario di una gara di appalto, soltanto l’impresa capogruppo e mandataria può stipulare il contratto di subappalto, atteso che il rapporto si costituisce in capo all’associazione temporanea, nella persona dell’impresa mandataria, e non in capo ai singoli componenti. 
La Suprema corte ha chiarito infatti che le mandanti non possono disporre, mediante contratti di subappalto, di obbligazioni di cui non sono direttamente titolari (Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2007 n. 5906).
Caso interessante è quello sulle attività concernenti la fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi, così come riportato nella pagina della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture:
Deliberazione n. 35 – Adunanza del 03 Settembre 2008 – N. 23249/08

L’Italia bagnata dai Mari e prosciugata da Monti!!!

Modello Tedesco, modello Spagnolo, si parla di modelli ed intanto i disoccupati crescono vertiginosamente il tasso dei senza lavoro è salito a circa il 9% con circa 3000 persone in più a casa… ma la cosa che maggiormente sconvolge è che tra coloro che hanno perso il lavoro e quelli che da sempre lo cercano il numero è salito a circa tre milioni, a questi andrebbero aggiunti, tutti coloro che oggi stanno lavorando e non percepiscono lo stipendio da mesi, ed ancora questo numero continuerà a salire, in quanto le speranze di una ripresa economica sono soltanto nella testa utopica del prof. Monti, il quale perde il suo tempo e purtroppo anche il nostro, a cercare ricette innovative ( copiandole dalla Germania ) che vorrebbe far applicare quì in Italia…
Se avesse vissuto un solo anno del suo tempo proprio lì in Germania, capirebbe che quello che contraddistingue quel popolo da tutti gli altri è l’orgoglio nazionale, l’unità per il proprio paese, il sentirsi rappresentati dal proprio stato e da coloro che lo governano, a tutti i livelli ed ognuno di loro cerca giornalmente di dare il proprio contributo, con il proprio lavoro, con professionalità e soprattutto correttezza morale…, senza corruzione e raccomandazioni varie…
Caro Monti, la Germania ha perso due guerre mondiali, ha finanziato l’ex URSS nel periodo di Gorbaciov, ha ripreso l’ex DDR con tutti i problemi di arretratezza economica dovuti alla politica del comunismo, sobbarcandosi economicamente uno Stato ed oggi è qui ad aiutare ancora noi… che siamo in completo sfacelo…, ma Lei è ancora convinto di volerli imitare…
Un governo che perde il suo tempo a parlare di norme sui licenziamenti, ma di cosa cazzo parla… perché non cerca di risolvere i problemi legati alla nostra ripresa economica??? Sono tutti coloro che come Lei, classi privilegiate che da sempre, come sanguisughe, ci avete ridotto con le pezze nel culo…
Licenziare per motivi economici, con l’esclusione della possibilità di reintegro, ma chi la suggerita questa…, qualche amico industriale, ancora oggi non si parla di dimezzare i parlamentari, gli incarichi statali, con quei ritocchi ai Manager pensa di fare ridere qualcuno??? 
E ancora, perché non ha tassato in maniera decisa le rendite finanziarie…, certo le di titoli ne possiede un bel po e quindi cos’è pazzo a farsi una legge contro se stesso????
Siamo ancora qui a fare scena con le immagini della guardia di finanza o di quei funzionari delle Agenzie delle entrate, che vanno a colpire quei poveri negozianti o quelle imprese che danno fastidio, e quindi li a farsi pubblicità…
L’evasione va cercata altrove…, cominci con controllare i patrimoni dei suoi colleghi illustri, quelle prestigiose Università, a carattere cattolico e/o privato, dove insegnano suoi colleghi e dove Voi ed i vostri figli sono andati a studiare…, agevolati ovviamente da quel sistema chiuso, dove tutto può essere meglio gestito e controllato… mentre agli altri studenti italiani… li si blocca con test d’ammissione e numeri chiusi…
Vorrei sapere se i controlli per gli appartamenti posseduti o per i negozi a Milano, Bruxelles, Varese, sono stati mai fatti dalla Guardia di finanza…, se l’acquisto di queste proprietà risulta regolare, se il proprio patrimonio finanziario, casualmente portato alla Banca Intesa, coincidenza strana questa che proprio l’istituto è stato guidato fino al novembre scorso, dal suo oggi ministro Corrado Passera…, in questi anni di crisi, in cui tutti perdiamo soldi, sarei curioso di conoscere come Lei sia riuscito invece a fare accrescere il proprio… ed ancora Lei è riuscito tra il 2009 e il 2010, di aumentare di oltre il 90% il proprio reddito, non per niente ha pagato tasse per più di un milione di euro ed infine per cautelare i propri investimenti Lei non sceglie le azioni delle nostre società, ma si affida a fondi comuni… complimenti!!!
“Nessuna marcia indietro sull’articolo 18”, ha detto il ministro del Welfare, Elsa Fornero, in una conferenza stampa al termine dell’incontro… non è un problema perché anche noi non faremo nessuna marcia indietro… anzi da domani le inizieremo noi le barricate… con gli scioperi ad oltranza e iniziando a trasformare definitivamente questo paese, con la speranza dei giovani, cominciando ad mettere in pensione tutto questo vecchiume decadente…