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Tratta Monte Po-Misterbianco Centro. Al via la progettazione esecutiva: Auspici per tempi rapidi e controlli trasparenti!

Si è svolto al Municipio di Misterbianco un nuovo tavolo tecnico dedicato alla progettazione esecutiva della tratta Monte Po-Misterbianco Centro della metropolitana di Catania. 

Questo incontro rappresenta una tappa fondamentale per l’avvio dei lavori che promettono di rivoluzionare la mobilità nell’area, migliorando la qualità della vita per cittadini, imprese e studenti.

Il progetto prevede la realizzazione di tre nuove stazioni, che integreranno il sistema di trasporto pubblico tra Misterbianco, il Distretto commerciale e la città di Catania. 

L’obiettivo è creare una rete di mobilità moderna ed efficiente, in grado di decongestionare il traffico, ridurre i tempi di spostamento e rendere l’area più accessibile. Grazie a questa infrastruttura, Misterbianco diventerà un nodo strategico, collegando la città di Catania ai suoi principali poli commerciali e turistici.

L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti del Comune, della Ferrovia Circumetnea (FCE) e del “Consorzio Sis“, incaricato della realizzazione dell’opera. È emersa una forte collaborazione tra le parti, con l’obiettivo di rispettare i tempi previsti e accelerare le fasi propedeutiche all’avvio dei cantieri.

Auspichiamo che i tempi di realizzazione vengano rispettati, garantendo al contempo massima trasparenza e legalità in ogni fase del processo. Già… l’importanza economica e sociale di questo appalto richiede un impegno costante per prevenire qualsiasi forma di illegalità. È fondamentale in ogni azione compiuta, vigilare attentamente sui rischi di infiltrazione da parte di imprese affiliate alla criminalità organizzata, sia come fornitori che come subappaltatori, perchè solo attraverso un controllo rigoroso e un’azione congiunta tra istituzioni e cittadini, sarà possibile assicurare che l’opera venga realizzata in modo etico e sostenibile.

Questa infrastruttura non rappresenta solo un miglioramento della mobilità, ma un’opportunità di crescita economica, sostenibilità e benessere per l’intera comunità. La metropolitana non solo faciliterà gli spostamenti quotidiani, ma contribuirà a ridurre l’impatto ambientale del traffico veicolare, promuovendo un modello di sviluppo più green e inclusivo.

L’avvio dei lavori per la tratta Monte Po-Misterbianco Centro segna un passo importante verso il futuro della città. 

Resta però cruciale mantenere alta l’attenzione sui processi di trasparenza e legalità! 

Non basta semplicemente sottostare ai protocolli di legalità previsti: sarebbe opportuno escludere da questo appalto tutte quelle società che sono già state “in odor di mafia” o che hanno evidenziato provvedimenti o inchieste giudiziarie. Queste realtà, infatti, hanno già compromesso quella necessaria limpidezza che deve invece caratterizzare un’opera di tale importanza.

Proteggere un progetto così rilevante richiede un impegno che va oltre i formalismi. È indispensabile adottare misure rigorose per garantire che solo soggetti ineccepibili, sotto il profilo della legalità, possano partecipare alla realizzazione dell’opera. 

Solo così la metropolitana potrà diventare, una volta completata, un nuovo simbolo di progresso e innovazione per tutta l’area, rappresentando non solo un miglioramento della mobilità, ma anche un esempio concreto di come sia possibile realizzare grandi opere rispettando i principi di etica e trasparenza.

Gravi rischi per chi viola le normative sul subappalto

Molti imprenditori ignorano, o fingono di ignorare, che violare le norme nell’esecuzione dei lavori può comportare conseguenze penali significative. Questo articolo intende chiarire i principali aspetti relativi al subappalto, sia autorizzato che non autorizzato, analizzando le condizioni necessarie per la conformità normativa e le relative conseguenze in caso di violazione.

Partiamo dal subappalto autorizzato. Per ottenere l’autorizzazione, occorre rispettare le seguenti condizioni:

Dichiarazione di subappalto all’atto dell’offerta: Il concorrente deve indicare con precisione i lavori, i servizi o le forniture che intende subappaltare.

Deposito del contratto di subappalto: L’affidatario deve presentare una copia del contratto alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima dell’inizio delle prestazioni.

Requisiti di qualificazione: Contestualmente al deposito del contratto, è obbligatorio produrre la documentazione attestante la qualificazione del subappaltatore e il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

La normativa sul subappalto, disciplinata dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, integra i principi delle direttive europee 2004/17/CE e 2004/18/CE. Secondo questa normativa, qualsiasi contratto tra l’appaltatore e terzi, che preveda l’esecuzione di una parte delle prestazioni, è considerato subappalto. Tale contratto è soggetto all’obbligo di qualificazione dei soggetti coinvolti e al rispetto della disciplina antimafia.

Viceversa il subappalto senza autorizzazione comporta conseguenze civili e penali gravi:

Nullità del contratto: Un contratto stipulato senza autorizzazione è nullo per violazione di norme imperative, mentre l’eccedenza oltre le percentuali consentite è nulla per la parte eccedente.

Sanzioni penali: L’art. 21 della legge 646/1982 prevede per l’appaltatore e il subappaltatore l’arresto da sei mesi a un anno e ammende significative. Per i funzionari coinvolti, le pene possono arrivare fino a quattro anni di reclusione.

Sospensione dei pagamenti e risoluzione contrattuale: La stazione appaltante può sospendere i pagamenti e chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, con rottura del rapporto fiduciario.

Errori nella dichiarazione di subappalto

Se in fase di gara il concorrente non dichiara l’intenzione di ricorrere al subappalto o se la dichiarazione è generica, ciò non comporta l’esclusione dalla gara, ma preclude l’utilizzo del subappalto (Cons. Stato, Sez. V, 23 giugno 1999, n. 438). È fondamentale specificare con esattezza i lavori da subappaltare, pena l’invalidità della dichiarazione.

In alcuni casi, il bando di gara può escludere il subappalto per ragioni tecniche. Una dichiarazione in contrasto con tale esclusione può portare all’esclusione del concorrente, poiché l’offerta risulterebbe non conforme alla lex specialis (Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2007, n. 5906).

Per cui, il subappalto, pur essendo uno strumento utile per la gestione delle commesse, è regolato da norme stringenti che impongono agli imprenditori un’attenzione particolare.

Le violazioni non solo minano la fiducia della stazione appaltante, ma espongono le imprese a pesanti sanzioni, mettendo a rischio la continuità operativa.

Metropolitana di Catania: a breve l’apertura delle nuove fermate.

Ho letto ieri su “La Sicilia”, la dichiarazione del direttore generale Fce, Salvo Fiore, relativamente all’apertura delle fermate Fontana e Monte Po della metropolitana che dovrebbero aprirsi verso fine mese. 

D’altronde non bisogna dimenticare i tunnel pedonali che condurranno dalle stazioni metropolitane all’ospedale di Nesima “Garibaldi” e su Viale Fontanba a Monte Po’, ma non solo, anche l’inerzia tecnica per superare i lavori delle tratte che da Monte Po dovrebbe giungere a Misterbianco ed anche il tratto – secondo il sottoscritto ancor più importante – che da Piazza Stesicoro condurrebbe direttamente all’aeroporto Vincenzo Bellini e viceversa…

Peraltro come riportato: “la vicenda è delicata. Si tratta di circa due anni di stallo per una questione di adeguamenti economici e loro sostenibilità, anche da parte del Consorzio Medil, che si è aggiudicato l’appalto. Se dovesse rifiutare l’offerta ci sono altre sei aziende in lista, ma l’importante è riuscire a trovare le condizioni per riuscire ad avviare il cantiere».

Non capisco i motivi che portano solitamente nella nostra regione tutti quei ritardi a cui solitamente assistiamo; già… un problema di cui poco si parla e soprattutto quasi mai nessuno (mi riferisco ai “RUP” sulla base delle indicazioni ricevute dai direttori dei lavori) interviene, sì… per applicare le previste penali a carico dell’esecutore (potrei anticiparne i motivi, ma non è questa la sede opportuna…), comunque basti semplicemente osservare quei lavori in atto e leggere sui cartelloni esposti all’esterno, quanto riportato in “termine dei lavori” per verificare quanti tra essi sono attualmente in regola!!!

Comunque, è veramente assurdo che una città come Catania, in tanti anni non sia riuscita ad avere una metropolitana importante come quelle attualmente presenti a Milano, Roma, etc… 

Ma si sa… da noi gli appalti subiscono abitualmente una serie di criticità operative che portano costantemente a varianti, revisione dei prezzi delle materie prime, tutte circostanze che determinano sospensioni e di conseguenza ritardi…  

E difatti, anche per quanto concerne i lavori della metrolopitana ho letto nel medesimo articolo quanto precisato dal dg: «Anche per questo secondo lotto siamo in attesa da due anni e mezzo. Il Cct, collegio consultivo tecnico, si è espresso e ha riconosciuto alcune lavorazioni aggiuntive. Stiamo ora procedendo a quantificare alcuni maggiori oneri sia nostri che dell’appaltatore, oltre a dover individuare le risorse aggiuntive necessarie; su questo devo registrare una grande collaborazione con il Comune di Catania. Dovremmo definire tutto da qui alla fine dell’estate, per riuscire ad aprire il cantiere entro fine anno».

Comunque… consentimi di concludere con quanto riportato dal Consiglio di Stato: nell’ambito delle procedura ad evidenza pubblica, occorre contemperare da un lato l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte ad una interruzione o diminuzione qualitativa, a causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse, e della conseguente incapacità dell’esecutore di farvi compiutamente fronte e dall’altro di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto” (sez. II, 12 maggio 2021, n. 3768).

Ma i lavori della Metropolitana di Catania quando ripartono???

Sono stato in questi anni abituato ad utilizzare la Metropolitana di Milano, ma soprattutto (nello stesso periodo) ho avuto il piacere di prender atto del completamento (nei tempi previsti) da parte della Società “WeBuild”, della nuova “Linea Blu” che collega il centro storico, con la parte est di Milano (Forlanini e Aeroporto Linate) e con quella ovest (Lorenteggio e Stazione San Cristoforo).

Rientrato a Catania ho sperato che anche qui – nello stesso periodo in cui sono mancato – si fosse ampliato quel tratto di metropolitana a suo tempo realizzato…
Mi riferisco al prolungamento della rete ferroviaria della Ferrovia Circumetnea per collegare la stazione Centrale FS all’Aeroporto, ma anche ai tratti di potenziamento e trasformazione nelle aree urbane di Catania e Misterbianco, cui va sommata la tratta submetropolitana che dovrebbe giungere fino a Paternò, la quale comprende il completamento della tratta tra l’uscita della stazione “Nesima” e l’ingresso della stazione nel centro abitato di Misterbianco. 
Immaginate quindi il personale rammarico nello scoprire come nulla in questi anni sia cambiato e dover costatare per l’ennesima volta, come esistano realtà diverse, già… tra il nord e il sud del Paese.
In particolare sono due i fattori che non comprendo negli appalti eseguiti o in corso di realizzazione nella mia regione, innanzitutto il rispetto dei tempi di esecuzione che – come chiunque può osservare – non vengono (quasi) mai rispettati e ciò rappresenta un grave fardello, del quale si preferisce soprassedere, in particolare da chi è incaricato a quei controlli!!!
Inoltre, l’oneroso aumento del prezzo d’appalto rispetto a quello originariamente concordato, che ha dei motivi precisi, ma che in questa sede prerisco evitare di parlarne, peraltro basti ricercare quelle motivazioni in molti miei precedenti post, d’altronde, non sta al sottoscritto evidenziare quali soluzioni debbano essere adottate, per questo come ben sappiamo esistono una serie di soggetti “esperti”, sì… seduti da anni in quelle poltrone istituzionali dei nostri governi nazionali e regionali!!!
Comunque, nel ricercare stamani chiarimenti e motivazioni sugli aspetti di cui sopra, mi sono imbattuto in un post del sito web “NuovoSud.it” che riportava per l’appunto le preoccupazioni dei Sindacati per il mancato avvio di quei lavori…
Riporto quanto scritto: 
“Siamo preoccupati per il mancato avvio dei lavori riguardanti due lotti cruciali della metropolitana di Catania. Tali lotti, appaltati dalla stazione appaltante Ferrovia Circumetnea – MIT e assegnati al Consorzio Stabile Medil, sono parte integrante di un progetto iniziato decenni fa e fondamentale per il completamento della rete metropolitana della città “. Lo dicono in una nota congiunta il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia, Paolo D’anca, il segretario provinciale della Filca Cisl di Catania, Pippo Famiano. “I lotti in questione sono il prolungamento della rete ferroviaria della FCE nella tratta metropolitana di Catania, dalla stazione Centrale FS all’Aeroporto. Questo lotto, noto come “Tratta Stesicoro – Aeroporto – Lotto di Completamento”, ha un costo superiore a 400 milioni di euro ed è stato aggiudicato nel luglio 2020 con la firma del contratto avvenuta luglio 2021al Consorzio Stabile Medil. Il Secondo Lotto di potenziamento e trasformazione della FCE nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta sub metropolitana fino a Paternò, comprende il completamento della tratta tra l’uscita della stazione “Nesima” e l’uscita della stazione “Misterbianco Centro”. Il costo di questo lotto è di 120 milioni di euro ed è stato anch’esso aggiudicato nel mese agosto 2021 al Consorzio Stabile Medil. Occorre avviare immediatamente un confronto serio per mettere in luce le interferenze che non permettono alle due tratte Monte Po-Misterbianco e Stesicoro-Aeroporto di partire. Sono opere in stallo ormai da anni e che superano oltre 500 milioni di euro con risorse già stanziate. Abbiamo chiesto già da tempo a FCE e all’impresa Medil di impegnarsi a superare le criticità, e avevamo auspicato che in pochi mesi si arrivasse alla cantierizzazione ma ad oggi nulla si è mosso”.
Cosa aggiungere, speriamo che a breve si potrà vedere finalmente un cartello di cantiere che indichi tempi d’inizio e soprattutto previsione di fine lavori; ma non solo, se permettete, sarebbe gradito apprendere da quel cartellone, non solo i nominativi dei responsabili, ma soprattutto le imprese che eseguiranno quei lavori, sia in affidamento che in subaffidamento, subappalto, etc…
Già… perché mentre scrivo questo post, ho pensato che – invece di recarmi per lavoro nuovamente in nord Italia o all’estero, per come tra l’altro la mia ragione mi suggerisce – sì… questa volta potrei decidere di restare nella mia terra, tenendo conto dei miliardi di euro destinati ad esser utilizzati nella regione Sicilia nei prossimi anni, sì… per la realizzazione di quelle mancate infrastrutture…
Difatti… potrei iniziare inviando a quelle imprese (di cui attualmente non conosco i nominativi, anzi se qualcuno può indicarmeli gliene sarei grato…) la mia candidatura spontanea, sempre che ciascuno di essi poi… non abbia timore del sottoscritto, sapendo quanto da quasi 15 anni (a breve festeggio le nozze di cristallo…) vado anticipando da questo mio Blog… 
Ah sì… su quest’ultimo punto mi riprometto a breve d’iniziare una serie di considerazioni personali e sono sin d’ora certo che “qualcuno” le troverà particolarmente interessanti!!!

Raddoppio ferroviario Bicocca-Catenanuova sotto attacco: Incendiati nella notte due escavatori della Società "TS" !!!

Avevo scritto alcuni anni fa sui rischi che questo appalto infrastrutturale avrebbe determinato, d’altronde avevo riportato che per la sua realizzazioni si parlava di cifre considerevoli intorno ai 3,4 miliardi di euro che giungeranno a fine lavori, a poco più di 8 miliardi di euro!!!

Comprenderete quindi come a quel tavolo così importante, sono in molti a voler stare seduti… 

Il cantiere, in corso dal 2018, prevede un tratto da Catania Bicocca-Catenanuova e di pochi giorni l’annuncio che fino al primo trimestre del 2025 i treni fermeranno a Dittaino e da lì, proseguiranno con i bus. 

D’altronde non che prima si viaggiasse meglio: proprio alcuni giorni fa ho pubblicato un video scaricato da Youtube, dove un turista per raggiungere Catania da Palermo, aveva viaggiato per 3 ore e 40 minuti; evito in questa sede di promuovere l’alternativa, già… rappresentata da quella disastrata autostrada A19, vero e proprio calvario!!! 

Tra l’altro va detto che qualcuno, tra i docenti Universitario di Trasporti e Infrastrutture, aveva a suo tempo definito l’opera in corso “una finta alta velocità”, poiché per percorrere quel tratto ferroviario, poco meno di 200 km, s’impiegheranno all’incirca 2 ore, quando viceversa in altri percorsi analoghi nazionali, per percorrere gli stessi chilometri, s’impiega meno di un’ora!!!   

Si dovrebbe aprire anche una discussione sui fondi per la copertura finanziaria, oggi sostituiti da quelli più noti “Eu”, meglio conosciuti come “Fondi PNRR”, con tutte le ripercussioni che quella loro gestione comporta: basti rileggersi tutti i post che in questi mesi ho scritto su di essi…  

Comunque, parliamo dei fatti gravi accaduti in queste ore e cioè dell’incendio doloso effettuato nei confronti della società “TS”, un’impresa che negli ultimi anni sta realizzando grossi interventi nella regione, tra cui per l’appunto una parte in subappalto del cantiere in oggetto, ma non solo, ho saputo che la stessa, si sta diversificando, attraverso l’apertura di nuove attività, precisamente nelle località di Sigonella, Enna e Castel di Iudica… 

L’episodio doloso è stato immediatamente denunciato dall’imprenditore Daniele Tranchita che ha riportato: “Sono amareggiato per quanto accaduto, non riesco ancora a spiegarmi il perché di questo atto vile compiuto nei confronti di chi come noi si sveglia alle quattro di mattina per fare sacrifici e cercare di costruire un futuro migliore per noi è per i nostri figli nel pieno rispetto della legalità. Mille pensieri mi vengono in mente, penso che iniziamo a stare scomodi a qualcuno vista la nostra continua crescita , mi viene da pensare che è stata pura invidia per quello che stiamo realizzando o siamo stati vittima di un pazzo criminale solo per il suo puro divertimento? Spero solo che i colpevoli paghino come giusto che sia, confido pienamente nella magistratura”, ed ancora, nella vita si dice “-ciò che non ti uccide ti fortifica- e da questo sfregio ne usciremo più forti di prima perché ringraziando Dio siamo cresciuti con lo spirito di sacrificio, facciamo il nostro lavoro con passione e continueremo sempre a testa alta perché crediamo in quello che facciamo”.

Come sempre accade in queste circostanze sono in molti a condannare quanto occorso alla Società TS, in particolare l’Ance e la Cassa Edile di Enna, le Associazioni di legalità ed antiracket, i Sindacati che attraverso i suoi Segretari che avevano già a suo tempo chiesto di “monitorare quei lavori”, a cui si sommano naturalmente le Istituzioni e le Forze dell’ordine.

Indubbiamente da inizio anno, qualcosa in questa nostra regione sta accadendo, vedasi le nuova recrudescenze compiute per le strade in particolare in quei quartieri periferici, che alimentano i numeri già impietosi che hanno in questi anni evidenziato, come sia la criminalità a farla da padrona; difatti, secondo il crime index, Catania risulta essere la città siciliana più pericolosa!!!

Ovviamente fintanto che la mancata occupazione, in particolare tra i giovani (ma non solo…)  risulta essere uno delle più grandi piaghe della nostra regione, in particolare proprio quella femminile rappresenta che rappresenta la più alta d’Italia, con solo il 21% delle donne occupate a cui si sommano i servizi alle famiglie con figli deficitari o del tutto assenti, una dispersione scolastica preoccupante, ma soprattutto la mancanza di futuro che conduce i nostri figli a rivolgersi verso altre realtà, certamente migliori della nostra!!! 

Se poi a questo stato di cose si somma la criminalità organizzata che di fatto impedisce a quelle esigue imprese “serie” ( perché credetemi… quelle “legali” e non quindi affiliate, in questo preciso momento si contano sulle punta delle dita…) di poter continuare la propria attività in questa loro terra, ecco vorrei chiedervi: a cosa serve restare qui, quando in qualunque altro posto si può vivere sereni, ma soprattutto si potrà riservare un futuro migliore ai propri discendenti???

"Offerta economicamente più vantaggiosa" da realizzarsi in 15 giorni??? Ma per favore… quell’esiguo tempo non basta neppure per studiarsi il progetto!!!

La chiamano “offerta economicamente più vantaggiosa” e la troviamo all’interno di quei bandi d’appalto che dovrebbe portare le imprese partecipanti a realizzare uno studio tecnico tale da migliorare non solo economicamente ma soprattutto tecnicamente il progetto previsto dall’Ente…

Ma funziona veramente così o dietro quella procedura si nasconde di fatto un meccanismo collusivo che permette soltanto alle imprese amiche di poter partecipare???

Innanzitutto, come si può pensare di pubblicare una gara di ben 14 milioni di euro, quindi un progetto importante, il 5 Novembre e prevedere la scadenza il 24 dello stesso mese… 15 giorni contati affinché si permetta alle imprese di presentare un progetto alternativo, quando quei pochi giorni non bastano neppure per studiare il progetto previsto!!!

La mia non è una semplice riflessione personale, qualcuno potrebbe considerarla “insensata”, già… buttata lì a casaccio, no, per chi non lo sapesse, l’appalto di cui sopra fa riferimento ad una pubblicazione in  Provincia di Potenza…

Ed allora viene spontaneo chiedersi, se forse ancor prima della pubblicazione si sia già deciso chi debba vincere a tavolino quell’appalto, delineando un capitolato “ad personam” – il che comprenderete limiti il numero dei partecipanti alla gara, ma soprattutto lo si mette in condizione di avere in anticipo quel progetto, affinché l’impresa amica possa preparare anticipatamente le migliorie tecniche/finanziarie da presentare in fase d’offerta!!!

D’altronde solo chi possiede un amico in quell’ente può sapere quali caratteristiche e quindi quali migliorie possono essere richieste dal capitolato per farsi assegnare un punteggio più alto, d’altronde essendo il progetto a discrezione della commissione, se dovessero partecipare concorrenti inaspettati, potete stare certi che a quest’ultimi verrà riservato un vaglio talmente stringente da dargli un punteggio più basso rendendo di fatto non equa la partecipazione.

Peraltro comprenderete bene come la documentazione da consegnare può essere a seconda dei concorrenti passata al vaglio in modo “severo” o viceversa in maniera “discrezionale”; peraltro ditemi chi dovrebbe mai controllare quei controllori essendo il loro giudizio soggettivo

Va pure detto che si è fortunati a trovare il bando di gara, in molti casi questo viene tenuto il più segreto possibile e come dicevo sopra, soltanto gli amici imprenditori ne conoscono l’esistenza con largo anticipo, per tutti gli altri è una caccia al tesoro, devono riuscire a scovarlo su siti web mai funzionanti, su pubbliche bacheche esposte al pubblico ma accessibili solo in talune ore e che si intrinsecano su collegamenti e rimandi di pagine che credetemi, ci vuole un esperto informatico per riuscire a trovare quei documenti, proseguendo poi su gazzette o pubblicazioni varie, fatte però circolare solo due/tre giorni prima della data di scadenza per la presentazione.

Poi vi sono i casi in cui il bando viene inviato, le gare vengono espletate nei mesi di Agosto o Dicembre a ridosso “stranamente” di vacanze, ponti o festività.

D’altronde cosa dire, siamo in Italia, la nazione più corrotta d’Europa, al mondo infatti, in una scala da zero (gravemente corrotto) a 100 (assolutamente pulito), l’Italia con i suoi 43 punti si colloca tra le nazioni al mondo che non raggiungono neppure la sufficienza in trasparenza!!!

Perché meravigliarsi quindi, non dobbiamo prenderci in giro, si sa… i raggiri utilizzati sono molteplici e vengono usati proprio per eliminare tutti quei partecipanti sgraditi.

Ed infine, non parliamo delle aggiudicazioni, queste se dovesse finire ad una impresa “non gradita”, ecco che a seconda di chi è l’impresa, i tempi di consegna dei lavori si dilatano improvvisamente, fino a giungere a un anno di distanza, sempre che si dia per certo il via di quell’opera…

Nel frattempo l’impresa potrebbe aver perso i requisiti, esser finita in liquidazione oppure è intervenuto un provvedimento interdittivo e via discorrendo, beh… in tutti questi casi l’impresa viene esclusa e casualmente ad aggiudicarsi l’appalto indovinate un po’… è la seconda in graduatoria, proprio l’impresa amica!!!  

Ed infine, sto valutando nella mia regione (Sicilia) un Ente, il quale – a mio modesto parere – non indica mai anticipatamente il giorno in cui verrà espedita la gara e soprattutto sembra aggiudicare il più delle volte i propri appalti a talune imprese…

Ho potuto verificare altresì come la procedura di espletamento della gara venga compiuta dopo alcuni giorni…

Su questo punto ho letto (alcuni giorni fa) un commento sul web che riteneva come qualcuno potesse venire a conoscenza delle offerte presentate, già… attraverso un semplice applicativo ed essere così in grado nel giro di pochi secondi di conoscere – anche soltanto pochi minuti prima dei termini di gara ( ovviamente si riferiva ad un esperto informatico che posto dall’interno di quell’Ente e/o anche un consulente esterno che riusciva ad intervenire su quel software gestionale o ancor peggio qualcuno che era stato in grado d’inserire in quel sistema un software “spyware” ) – il valore esatto di ribasso per vincere l’appalto e comunicarlo così all’impresa amica affinché lo applicasse nell’offerta telematica da inviare solo pochi minuti prima della scadenza!!!

Non so che dire, certo l’ipotesi di cui sopra, se pur molto fantasiosa, ha lasciato nel sottoscritto comunque qualche dubbio…

Offerta economicamente più vantaggiosa – seconda (e ultima…) parte!!!

Quindi, dopo aver analizzato nel post di ieri, pro e contro di quella tipologia di gara, quest’oggi desideravo analizzare insieme a voi, una gara d’appalto – sopra soglia comunitaria – per lavori in affidamento Catg. Og7, il cui importo a base d’asta di oltre 18 Ml di euro, è stato aggiudicato ad un’impresa per circa 13 milioni…  

Ecco quindi “l’offerta economicamente più vantaggiosa”, certo 5 milioni di euro di risparmio rappresentano una bella cifra, quasi il 30% dell’appalto, ma anche al più limitato tecnico di questo nostro Paese, viene spontaneo chiedersi: ma come farà quell’impresa a portare a compimento quell’appalto e soprattutto, quali procedure adotterà affinché possa risparmiare su tutte quelle voci riportate in elenco nel computo metrico???

Ma d’altronde spiegatemi come può accadere che in talune gare d’appalto, l’offerta presentata dalle imprese risulta essere “anomala” sul fronte del ribasso – causa giustificazioni dei prezzi presentati – ma incredibilmente (già… sarebbe da chiedersi a cosa sia dovuto quel ribaltamento di giudizio da parte della commissione esaminatrice, un’idea l’avrei… ma è meglio che la tenga per me), quasi per magia, si convincono che quanto a suo tempo espresso fosse di fatto errato o quantomeno, attraverso un successivo incontro con l’impresa, si è potuto stabilire che quei prezzi riportati, possano essere giustificabili…

Ed allora viene spontaneo pensare che forse, dietro questa tipologia d’appalto, qualcosa non funzioni o per meglio dire, affinché l’impresa possa giungere al completamento dell’opera, dovrà certamente adottare tutta una serie di stratagemmi, molti dei quali sicuramente non saranno perfettamente funzionali con quanto previsto…

Ed ancora (questa è la circostanza assurda…), ci si chiede perché la maggior parte delle imprese aggiudicatrici, invece di realizzare a regola d’arte quanto previsto attraverso l’uso di proprio personale specializzato, mezzi d’opera e attrezzature altamente funzionali, affidano a imprese minori (in subappalto) parte di quelle lavorazioni a prezzi certamente più bassi per non dire “stracciati” i quali, quest’ultimi, facendo uso di meccanismi fraudolenti e/o illegali (che non sto qui ad elencare…) portano – in un qualche modo – al completamento di quelle opere previste…

A quest’ultimi, vanno sommate le forniture previste, le quali, sulla carta, risultano essere sì… regolari – sotto il profilo quantitativo e qualitativo – con quelle specifiche caratteristiche riportate nel capitolato d’appalto, ma quanto poi nei fatti avviene, ecco… questo è tutto da dimostrare.

Peraltro, non v’è bisogno di ricordare come esista una lunga cronaca a riguardo, sia sulle difformità che sui vizi delle opere eseguite, ma come ben sappiamo,  la “scoperta dei vizi” non sempre coincide con quello in cui il committente (e quindi la D.l.) si accorge dell’anomalia, ma quello in cui si consolida la certezza del difetto, solitamente però ciò avviene quando interviene la nostra Procura nazionale, già… di solito a seguito di una tragedia!!!  

D’altronde va detto come sono proprio taluni responsabili dei lavori, ma anche quei loro addetti sul campo, ad aver permesso che quanto sopra potesse in questi anni accadere e non vi è ANAC o Codice di anticorruzione e trasparenza che tenga per fermare quanto costantemente avviene!!!

Il problema purtroppo è che alla fine sono proprio quegli incolpevoli cittadini a pagarne le conseguenza!!!  

   

Le responsabilità del committente proprietario dell’immobile…

Mi permetto di riportare un articolo interessante, pubblicato su “puntosicuro.it” a cura di Gerardo Porreca, che analizza la sicurezza sul lavoro, in particolare, le responsabilità del committente proprietario dell’immobile.
In tema di prevenzione il committente è titolare di una posizione di garanzia sufficiente a fondare la sua responsabilità per l’infortunio occorso a un lavoratore dell’impresa sia pure unica alla quale ha affidato i lavori. 
Si fa sempre più stringente la posizione assunta dalla Corte di Cassazione nei confronti del committente di un’opera edile ritenuto dalla stessa in occasione di precedenti sentenze il “deus ex machina” della organizzazione del cantiere installato per la realizzazione per suo conto di un’opera edile. 
Questa volta tale figura è stata individuata nel proprietario di un appartamento che ha incaricato un’impresa edile per la ristrutturazione dello stesso e che ha visto accadere nel cantiere stesso l’infortunio mortale di un lavoratore dipendente dell’ impresa affidataria.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha precisato la suprema Corte nella sentenza, il committente è titolare di una posizione di garanzia sufficiente a fondare la sua responsabilità per l’infortunio occorso a un lavoratore dell’impresa, sia pure unica, alla quale ha affidato i lavori sia nella fase di scelta dell’impresa, essendo a suo carico la verifica della sua idoneità tecnico professionale, sia nella fase di realizzazione dei lavori, essendo tenuto a controllare l’adozione da parte dell’impresa stessa delle misure generali sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso in Cassazione:
La Corte d’Appello ha confermata la sentenza di condanna resa dal locale Tribunale nei confronti del proprietario di un appartamento quale responsabile del reato di omicidio colposo ai danni di un lavoratore dipendente dell’impresa affidataria il quale, nel corso di alcuni lavori per la rimozione dei pannelli solari collocati sul tetto dell’appartamento del committente, era precipitato da un’altezza di oltre otto metri, riportando lesioni personali gravissime alle quali era seguito il decesso.
All’imputato era stata contestata, quale committente, una condotta improntata a negligenza e imperizia con violazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per avere omesso, in particolare, di verificare, ai sensi dell’art. 90 comma 9 lett. a del D. Lgs. n. 81/2008, l’ idoneità tecnico professionale della ditta esecutrice (il cui datore di lavoro era stato processato separatamente). 
Nel capo di imputazione era stata indicata la normativa antinfortunistica la cui violazione era stata ascritta al datore di lavoro e era stato contestato precisamente di aver omesso di redigere il piano operativo di sicurezza in relazione alla valutazione di tutti i rischi presenti in cantiere, di avere omesso di adottare, per l’esecuzione dei lavori in quota effettuati sulla copertura dell’edificio, adeguate impalcature atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose, di avere omesso di impartire ai lavoratori dipendenti un programma di informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività svolta e di avere omesso di impartire ai lavoratori dipendenti una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza in riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione e rischi riferiti alle mansioni.
La Corte territoriale ha respinto il ricorso presentato dall’imputato, ad eccezione della parte relativa all’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ed ha ritenute corrette sia l’imputazione formulata a carico dell’imputato, sia le argomentazioni svolte dal Tribunale a sostegno della pronuncia di condanna, atteso che il committente, qualora avesse richiesto la esibizione della documentazione prevista dalla legge, avrebbe facilmente accertato che l’impresa affidataria agiva in spregio delle norme in materia di prevenzione e non aveva adottato alcuna regola a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, tanto che i lavori in quota venivano eseguiti senza alcun presidio di protezione. 
Quanto alla consapevolezza della situazione di pericolo in cantiere, la Corte di Appello aveva valorizzata la circostanza che l’imputato aveva avuto immediata percezione delle condizioni in cui lavoravano gli operai, per la sua costante ingerenza nello svolgimento dei lavori e la sua assidua presenza sul cantiere. 
La stessa Corte di Appello, inoltre, pur rilevando un limitato concorso di colpa del lavoratore infortunato, il quale aveva imprudentemente “lanciato” verso il basso il pannello solare smontato senza prima frantumarlo con una operazione che gli aveva fatto perdere l’equilibrio, aveva escluso che tale condotta avesse interrotto il nesso di causalità tra le omissioni contestate all’imputato e l’evento. 
Il ricorso in Cassazione e le decisioni della Corte di Cassazione
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia lamentando, come motivazione principale, che la Corte di Appello aveva compiuto in maniera acritica la ricostruzione della vicenda e la valutazione delle prove, rifacendosi a quanto già argomentato dal Tribunale, senza rispondere in maniera puntuale ai motivi di appello.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per una manifesta infondatezza dei motivi. 
Con riferimento all’osservazione che la Corte di Appello si era limitata a rifarsi per quanto riguarda la ricostruzione della vicenda e la valutazione delle prove a quanto già argomentato dal Tribunale senza rispondere ai motivi dell’appello, la suprema Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche in caso di affidamento dei lavori ad un’unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa, essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall’art. 3, comma ottavo, D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, sia in caso di omesso controllo all’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”.
“Dal committente non può tuttavia esigersi”, ha così proseguito la Sez. IV, “un controllo pressante, continui e capillare sull’organizzazione e l’andamento dei lavori, con la conseguenza che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto d’appalto, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”.
I giudici di merito, secondo la suprema Corte, hanno fatto corretta applicazione di tali principi avendo posto in evidenza che il committente dei lavori e proprietario dell’immobile, si recava frequentemente sul cantiere, concordando e dando direttive al titolare della ditta in ordine ai lavori da svolgere, ed avendo così modo di percepire direttamente le modalità di esecuzione. 
In particolare la Sez. IV ha posto in evidenza che il committente, secondo la ricostruzione dei fatti esposta in sentenza, si era recato personalmente all’interno dell’immobile per verificare lo stato dei pannelli solari e, dopo essere salito sul tetto attraverso la scala ed aver constatato che i pannelli erano danneggiati, aveva dato direttive al titolare della ditta appaltatrice per la rimozione dei pannelli medesimi e la sostituzione con apposite tegole.
Dunque l’imputato aveva avuto modo di apprezzare di persona le modalità di svolgimento delle varie attività lavorative e l’assoluta assenza di dispositivi di sicurezza, ed in particolare, la mattina dell’infortunio, recatosi sul posto, aveva verificato direttamente l’assenza di ponteggi o dispositivi di sicurezza idonei a prevenire il rischio di cadute o precipitazioni di cose o persone, e la circostanza che i lavoratori fossero saliti sul tetto servendosi solo di una scala appoggiata alla parete, senza il montaggio di impalcature e l’utilizzo di imbracature.
Le plurime e gravi irregolarità presenti in cantiere, ha fatto osservare la Corte di Cassazione, sarebbero state immediatamente appurate dal committente qualora egli avesse rispettato l’obbligo normativamente previsto di verificare in primo luogo l’idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice, mediante la richiesta di esibizione della documentazione prevista, e ciò perché dalla mancanza di tale documentazione avrebbe con immediatezza colto le gravi carenze ed omissioni dell’impresa affidataria rispetto agli obblighi di prevenzione e tutela dei lavoratori.
Le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, ha così concluso la suprema Corte, sono state pertanto considerate immuni da vizi logici e giuridici e conformi ai principi di diritto dalla stessa affermati per cui le censure del ricorrente sono state considerate manifestamente destituite di fondamento. 
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende nonché al rimborso delle spese in favore delle parti civili come da dispositivo.
Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 55180 del 29 dicembre 2016 (u.p. 16 novembre 2016) – Pres. Romis – Est. Menichetti – Ric. C.S. 
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il committente è titolare di una posizione di garanzia sufficiente a fondare la sua responsabilità per l’infortunio occorso a un lavoratore dell’impresa sia pure unica alla quale ha affidato i lavori.

L’Impresa confiscata "In.Co.Ter. S.p.a." ultima i lavori del Comune di San Giovanni la Punta.


Oggi ho piacere di perorare la professionalità di quanti operano nel pubblico ed in particolare di alcune figure che – per loro stesso incarico – hanno di fatto, grande responsabilità durante la loro conduzione.
Mi riferisco ai rappresentanti delle Stazioni Appaltanti, della Direzione lavori, dei responsabili dell’affidataria ed anche di quegli addetti delle imprese subappaltatrici…
Per quanto concerne l’Ente appaltante, desidero dare un plauso ai rappresentanti del Comune di San Giovanni La Punta, i quali hanno fortemente voluto credere che si potesse giungere alla conclusione, se pur con una impresa affidataria dei lavori, la IN.CO.TER. S.P.A., che a causa dei provvedimenti interdittivi sopraggiunti durante l’esecuzione, non garantiva certamente, quelle condizioni di affidabilità… che negli ultimi anni, le avevano permesso di primeggiare, realizzando nella provincia di Catania, molte delle infrastrutture più rappresentative…
Mi voglio congratulare quindi con: R.U.P. (Ing. Mario Santonocito), Coordinatore della Sicurezza (Arch. Angelo Plastini), Dirigente dell’Ufficio Tecnico (geom. Michelangelo Viscuso) e anche di quanti hanno permesso che si potesse giungere alla sua definizione, come il Sindaco (Antonino Bellia), l’Assessore ai Lavori pubblici (Giovanni Russo) e lo stesso Dirigente Amministrativo (F. Di Grazia), passando inoltre ai loro colleghi dell’amministrazione ed a quanti operano all’interno di quegli uffici, che dimostrano sin dall’accoglienza grande cortesia e disponibilità…
Un Ente esemplare, che in maniera silenziosa opera per definire i propri interventi e che può certamente annoverarsi tra quei modelli rappresentativi di ben più noti e propagandati, comuni del nord Italia…

Ho piacere inoltre di ricordare la Direzione lavori, nella persona dell’Arch. Fabrizio Russo, dei suoi collaboratori (Ing. Andrea Pulvirenti e Arch. Grazia Corsaro) e di quanti all’interno del suo staff hanno operato sin dalla progettazione per concludere la loro azione, attraverso la verifica ed il controllo quotidiano nel corso dei lavori.
Poi ci siamo noi… l’impresa esecutrice, la IN.CO.TER S.p.A. che ha trovato nel Dott. Alessandro Politi – Amministratore giudiziario nominato dal tribunale di Catania – una figura indispensabile, che garantendo sin dalla sua nomina di attivarsi personalmente alla risoluzione di tutte le eventuali problematiche allora presenti, ha permesso di superare i momenti di criticità, dimostrando che quanto si stava realizzando, avesse quale unico fine, la definizione dell’opera stessa…
Un piccolo merito va anche al sottoscritto, che nella doppia qualità di Direttore Tecnico e di R.S.P.P. dell’impresa, è riuscito, in virtù dell’apporto ricevuto dall’impresa subappaltatrice (CO.N.PA.T Scarl, rappresentata dalla consorziata del titolare Sig. S. Conti) a concretizzare non solo questa collaborazione, ma soprattutto, di aver avuto il merito di non registrare alcun infortunio…

Desidero inoltre condividere questo piccolo “trionfo” con l’ex collega, geom. Giuseppe Sollima, il quale sin dall’inizio, si è interessato della gestione tecnica e che purtroppo, a causa della situazione amministrativa creatasi, ha dovuto interrompere il proprio rapporto professionale, senza però far mancare mai al sottoscritto, la propria disponibilità, che è risultata fondamentale affinché si giungesse al risultato oggi evidente a tutti…
Quindi, grazie a quanti hanno permesso che ciò accadesse… perché per il sottoscritto, ciò che è stato realizzato va oltre l’aver dimostrato che operando sempre per il bene comune si possa giungere ai risultati desiderati, ma ciò che maggiormente m’interessava fare emergere era il principio di legalità, sentore d’onestà che in quest’appalto, sin da subito avevo percepito e che ahimè invece in altre circostanze è venuto a mancare…
Nel mio blog come sapete… faccio spesso riferimento a tentativi di corruzione, malaffare, a soggetti che si prestano a quelle istigazioni e via discorrendo…

Perché è evidente a tutti (anche a chi non è del settore degli appalti pubblici), che certi meccanismi fuorvianti e collusivi, sono più facili da attuarsi quando il rapporto tra i soggetti è diretto, amichevole, confidenziale…
Quando cioè il titolare o rappresentante legale dell’impresa affidataria dell’appalto, può permettersi d’istigare alla corruzione lo stesso rappresentante dell’Ente o sottostare egli stesso, ad eventuali richieste che possano a lui giungere, sotto forma di tangenti, regalie o anche favori personali…
Cosa certamente diversa… è dialogare con una impresa confiscata e quindi, con i suoi rappresentanti legali o i suoi responsabili, che per loro stessa mansione, sono scelti e nominati dopo attenta verifica di tutte quelle necessarie condizioni, che negli anni passati, hanno condotto a comportamenti connaturati verso principi di onesta e rettitudine…

Quindi, chissà forse per i motivi sopra esposti, può accadere che una impresa sottoposta a confisca, possa trovarsi nella condizione di essere valutata con parametri diametralmente opposti, dove in un caso, si permette ad essa di proseguire nell’appalto aggiudicato, salvaguardando così la continuità aziendale (dopotutto potremmo in maniera approssimativa considerarle -Ente e Impresa confiscata- legate da un un rapporto quasi di “parentela” visto che entrambe sono gestita direttamente da uomini dello Stato), i posti di lavoro e di contro, in un analogo caso, ritrovarsi dei responsabili di Enti, che per motivazioni “oscure” indirizzano la stazione appaltante nella quale operano, affinché si possa giungere ad interrompere – pur senza reali motivazioni – il rapporto contrattuale…
Ma quest’ultima rappresenta un’altra vicenda, certamente spiacevole, ma di cui sin d’ora sono certo potrò (appena mi sarà possibile) raccontarvi!!!

Abolizione dei sub-appalti…

La Sez. V del Consiglio di Stato 19 Giugno 2012, n. 3563 stabilisce che l’art 118, 2° comma n. 1), D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, prevede espressamente la possibilità di affidare in subappalto o in cottimo a condizione che ” i concorrenti all’atto dell’offerta … abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero di servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo “.

Quindi l’impresa, si limita a dichiarare di voler subappaltare talune lavorazioni, nelle percentuali massime consentite di legge, senza dover dichiarare immediatamente i dati identificativi dell’impresa subappaltante…., cosa che avverrà soltanto nel momento in cui inizia il rapporto contrattuale, con la quale quest’ultima si assume l’organizzazione attraverso proprio personale, mezzi e soprattutto rischio…
Per cui questi contratti, in maniera semplicistica, non rappresentano altro che un cambio, tra un lavoro svolto ed corrispettivo in denaro pagato…

Uno dei motivi per cui ci si affida al subappalto è rappresentato da una anomalia presente nel nostro ordinamento, quella relativa al massimo ribasso, dove si giunge a toccare percentuali che sfiorano il 50%, creando quindi quei presupposti, per ricercare quindi nuove soluzioni, più o meno legittime, per poter eseguire i lavori… tra cui principalmente il subappalto…

Ed è quindi, per questi motivi che questo sistema, produce tutta una serie di implicazioni, che vanno dalla gestione dei lavori, alle violazioni in materia di normativa sul lavoro, a quella ridotta professionalità del personale, alla sicurezza sul lavoro sempre esigua, ad una mediocre qualità delle opere eseguite ed infine anche all’infiltrazione e riciclaggio di imprese che orbitano con la criminalità locale…

Diventa essenziale, che le imprese passino attraverso un vaglio di controllo, che le certifichi e le renda idonee a poter eseguire i lavori, siano questi pubblici che privati…, la sola presentazione del Durc non è più garanzia di regolarità…, in quanto rappresenta soltanto una parte, quella cioè dichiarata, mentre resta fuori, quanto volutamente non dichiarato…
Vanno riviste le procedure di monitoraggio di tutte le fasi di svolgimento di un’opera, ovvero dall’affidamento alla organizzazione dei lavori, fino alle modalità operative, tali da consentire la tracciabilità dei mezzi e delle persone legittimate ad entrare nel cantiere, oltre ai controlli sulla qualità dei materiali, sui loro fornitori, sulla corretta messa in opera, sulla manodopera, sui flussi finanziari… 

Ormai bisogna ricercare nuove soluzioni…: il sistema va completamente resettato, partendo da regole concrete, che permettano soltanto a poche imprese, quelle certificate e verificate, di poter proseguire nella loro crescita, di sviluppo e di investimento, in quelle risorse umane che portano ad  qualificazione dell’impresa stessa…