Archivi categoria: affidamento

Gestione consorzi: criticità e dubbi.

Al fine di chiarire alcuni dubbi e garantire la corretta e uniforme applicazione della disciplina vigente da parte delle stazioni appaltanti e degli Organismi di Attestazione, ritengo corretto affrontare alcune criticità attualmente presenti nei cosiddetti “Consorzi stabili”, in particolare:

Cumulo alla rinfusa nei Consorzi stabili 

La materia della qualificazione dei Consorzi stabili è stata oggetto, negli anni, di orientamenti oscillanti della giurisprudenza che il nuovo codice dei contratti pubblici ha tentato di comporre, in particolare, era stata segnalata l’opportunità di adottare una formulazione più chiara della norma che definisse l’esatto ambito applicativo del cumulo alla rinfusa per i consorzi stabili, chiarendo l’applicabilità del succitato meccanismo, senza limitazioni, per i contratti di lavori, servizi e forniture. 
Tale auspicio è stato realizzato dall’articolo 67, comma 2, lettere a) e b) dove è indicato che, per i consorzi stabili, in caso di appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono cumulati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; inoltre, nel caso di appalti di lavori, detti requisiti sono posseduti e comprovati sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Ed ancora, nel comma 3 del medesimo articolo, si specifica che con riferimento alle autorizzazioni e agli altri titoli abilitativi, questi dovranno essere posseduti dal consorziato esecutore in quanto condizione necessarie per poter esercitare l’attività. 
La giurisprudenza più recente ha chiarito che è consentito ai consorzi stabili di far ricorso in modo generalizzato al cd. “cumulo alla rinfusa” ai fini dell’affidamento di servizi e forniture, e dunque di poter ben integrare i requisiti previsti dalla lex specialis mediante quelli posseduti dalle proprie consorziate, a prescindere dal fatto che le stesse siano state designate o meno in gara come esecutrici del contratto ed è quindi il consorzio stabile (e non già ciascuna delle singole imprese consorziate) ad assumere la qualifica di concorrente e contraente e, per l’effetto, a dover dimostrare il possesso dei relativi requisiti partecipativi, anche mediante il cumulo dei requisiti delle imprese consorziate, a prescindere dal fatto che le stesse siano designate o meno in gara per l’esecuzione del contratto di appalto. 
Inoltre, negli ultimi mesi, sembra essersi consolidato l’indirizzo giurisprudenziale che conferma la possibilità, per i consorzi stabili, di avvalersi dei requisiti maturati dalle singole consorziate, esecutrici e non, secondo il meccanismo del cumulo alla rinfusa, al fine di partecipare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e di conseguire l’attestazione di qualificazione, facendo presente che, con riferimento alle procedure regolate dal nuovo Codice, si uniformerà agli orientamenti del Consiglio di Stato sopra richiamati. 
Partecipazione a più di un Consorzio stabile 
Con l’entrata in vigore del nuovo codice, è sorto il dubbio in ordine alla permanenza del divieto di cui all’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, che impediva alla medesima impresa di partecipare a più di un consorzio stabile. 
L’Autorità ha ritenuto che il divieto in questione debba considerarsi permanente, in considerazione delle seguenti ragioni di carattere normativo e di merito. Sotto il primo profilo si evidenzia la volontà del legislatore di far salva, in via transitoria, la disciplina previgente (risalente addirittura al decreto legislativo n. 163/2006) e nella stessa direzione, si richiama l’articolo 67, comma 8, del nuovo Codice, che definisce le modalità di qualificazione dei Consorzi Stabili, stabilendo che gli atti adottati dall’ANAC restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 100, comma 4, dello stesso Codice. 
Tra gli atti adottati dall’ANAC rientrano i Comunicati del Presidente dell’8/06/2016 “Questioni interpretative relative all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 nel periodo transitorio” e del 31/05/2016 “Criticità rappresentate dalle SOA in conseguenza dell’entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”, in cui è ribadito il divieto di partecipazione a più consorzi stabili.
Nel merito, si evidenzia che la partecipazione a un consorzio stabile presuppone l’intenzione delle imprese consorziate di operare stabilmente in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. D’altronde appare difficile concepire come tale vincolo (stabile, continuativo e afferente alla totalità delle risorse umane e strumentali dell’impresa), possa essere istituito in favore di più entità, senza che ciò ne pregiudichi l’effettività. 
Inoltre, una tale apertura avrebbe l’effetto di svilire proprio l’elemento della stabilità che contraddistingue questa tipologia di consorzi, finendo per assimilare gli stessi ad altre tipologie di aggregazioni caratterizzate, invece, dalla temporaneità del vincolo. 
Occorre considerare, altresì, che le risorse messe a disposizione del consorzio possono essere contestualmente utilizzate dalle imprese consorziate anche per partecipare alle gare in forma singola. Se a ciò si aggiungesse la possibilità, per le consorziate, di partecipare stabilmente a più di un consorzio, ne deriverebbe un aumento delle occasioni di contemporanea spendita dei medesimi requisiti di partecipazione e di qualificazione da parte di più soggetti, con grave pregiudizio per l’effettiva capacità esecutiva. La possibilità di spendita plurima dei requisiti rappresenta una preoccupazione per il legislatore: l’articolo 67, comma 7, del codice, prevede infatti che possano essere oggetto di avvalimento i soli requisiti maturati dal consorzio (in proprio). Tale previsione è volta appunto ad evitare che i requisiti che discendono dall’esecuzione di un contratto (ripartiti tra consorzio e consorziate in forza di apposita delibera consortile) possano essere successivamente prestati a terzi, sulla base di diversi contratti di avvalimento sottoscritti (in qualità di impresa ausiliaria) dal consorzio affidatario e dalle singole consorziate. 
Mancata riproposizione della deroga che consentiva ai direttori tecnici delle imprese qualificate di conservare l’incarico presso la medesima impresa pur non essendo in possesso dei requisiti previsti
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 prevedevano una deroga in materia di dimostrazione dei requisiti professionali in favore dei direttori tecnici che, prima dell’entrata in vigore del Regolamento 34/2000, ricoprivano l’incarico per imprese iscritte all’Albo nazionale costruzioni. 
In particolare, era consentito a tali soggetti di mantenere l’incarico ricoperto anche in difetto dei requisiti di idoneità professionale più stringenti introdotti dagli stessi Regolamenti. 
L’articolo articolo 84, comma 12-bis, del decreto legislativo n. 50/2016, introdotto in sede di correttivo, aveva riproposto la medesima deroga, confermando la permanenza del previgente regime. 
Il decreto legislativo n. 36/2023 non prevede alcuna deroga in materia di dimostrazione dei requisiti del direttore tecnico. 
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2023, anche i direttori tecnici che ricoprivano l’incarico antecedentemente all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 devono essere in possesso dei prescritti requisiti di idoneità professionale. 
Le nuove disposizioni si applicano ai contratti sottoscritti a decorrere dal 1°luglio 2023 per il rilascio di una nuova attestazione di qualificazione o per il suo rinnovo. 
La verifica triennale e le variazioni minime delle attestazioni in corso di validità dovranno essere svolte in applicazione delle disposizioni vigenti al momento della sottoscrizione del contratto per il rilascio dell’attestazione originaria. 

Catania: dopo due anni di assenza scopro come i lavori a suo tempo iniziati, sono rimasti inalterati!!!

Sono passati oltre due anni da quando mi sono recato per lavoro in Toscana ma incomprensibilmente, tutte le volte che faccio ritorno per brevi periodi, mi accorgo – mi dispiace dover aggiungere che ho come la sensazione di essere il solo ad osservare quanto sto per scrivere, già… tra oltre un milione di miei conterranei nella sola provincia di Catania – che i lavori pubblici a suo tempo assegnati ed iniziati, sono ancora lì, già… incompiuti!!!        

So bene – appartenendo da oltre trent’anni a quello specifico settore – di come può accadere che nel corso dell’esecuzione del contratto d’appalto il committente richieda all’appaltatore variazioni sul progetto in corso e quindi, per questi giustificati motivi, quel termine di consegna previsto e la conseguente penale per l’eventuale ritardo venga meno, proprio per effetto del mutamento dell’originario programma lavori, determinando così lo slittamento del nuovo termine dei lavori…

Ma allora mi chiedo: può essere mai che tutti i lavori subiscano queste modifiche oppure debbo pensare che vi sia un accordo bonario, tra chi esegue i lavori e chi dovrebbe di fatto controllarli, che fa si che tutto proceda senza alcun rispetto delle normative vigenti???  

Tra l’altro vorrei ricordare che solo nei casi in cui l’appalto è stato aggiudicato con l’offerta tecnica migliorativa, è prevista che una delle condizioni previste può essere modificata, come ad esempio il caso specifico, essendo il cronoprogramma (presentato dai concorrenti unitamente all’offerta) uno degli elementi variabili in relazione all’oggetto del contratto; difatti, in questo particolare caso, i concorrenti elaborano il progetto ed offrono altri elementi variabili, tra i quali per l’appunto il tempo di esecuzione.

Ed allora – non volendo in questa sede verificare se anche i nuovi termini di ultimazione siano stati nel frattempo rispettati –  mi chiedo, ma per tutti gli altri appalti, quel termine di ultimazione stabilito dagli atti di gara, è stato di fatto rispettato oppure subisce incomprensibili proroghe ingiustificate??? 

Certo, tutti sappiamo come il programma esecutivo può divergere dal cronoprogramma, ma quest’ultimo deve essere conforme al termine di ultimazione contrattuale, permettendo così al direttore dei lavori di effettuare controlli puntuali circa eventuali ritardi da parte dell’appaltatore stesso…

Tralasciando quindi eventuali contestazioni su aspetti tecnici insorti tra il direttore dei lavori e l’appaltatore -dissensi che come sappiamo la disciplina assegna al responsabile del procedimento, il quale, dopo aver sentito le ragioni di entrambi, assume le sue deliberazioni circa la corretta impostazione del programma esecutivo dei lavori e alla cui decisione, l’appaltatore dovrà uniformarsi (salvo il suo diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità) – quali altri motivazioni conducono a quei ritardi???

Viene spontaneo chiedersi: tutti i lavori che da oltre due anni vedo ancora in esecuzione, sono stati di fatto (tutti) prolungati a seguito di provvedimenti autorizzativi oppure debbo pensare che sono stati sospesi per motivi vari che naturalmente sconosco, oppure, ancor peggio, che questi risultano essere in ritardo e ahimè nessuno ne conosce ad oggi i reali termini di quel loro completamento???

Già… ma c’è qualcuno che sta controllando quanto sta accadendo in quegli appalti oppure debbo credere che tutto prosegua con quell’abituale atteggiamento “siciliano” di chi si mostra ironicamente distaccato e/o quantomeno indifferente a ciò che gli sta intorno, in particolare se trattasi degli incarichi a suo tempo ricevuti??? 

E sì perché nel frattempo, mentre da noi resta tutto così… immutato, con lavori mai portati a completamento – gli stessi tra l’altro che hanno determinato in questi lunghi anni profondi disagi ai miei conterranei – sì… ecco che in altre realtà si vola!!! 

Difatti, posso confermare che a differenza di quella nostra invariata metodologia, ho potuto assistere -vivendo in Toscana – di come nello stesso periodo 2020-2023, molte opere pubbliche in appalto, siano state portare a completamento, vedasi ad esempio: la SS1 “Aurelia”, i lavori tra Donoratico e S. Vincenzo (LI), il raccordo autostradale Siena-Firenze, è stata nello stesso periodo inaugurata la variante SR429 da Empoli a Castelfiorentino (giunta in prossimità di Certaldo), il raddoppio della ferrovia con l’apertura della galleria di Serravalle, un’ulteriore intervento di completamento nei lavori di ripristino della ferrovia Siena-Grosseto e quella di Porrettana e potrei ancora proseguire con una lista lunghissima…   

Sì… perché mentre nei nostri appalti si alimentano costantemente dei problemi, determinando così ritardi ingiustificati e lievitazione di costi, in altre realtà come quella sopra descritta, si cerca di risolverli i problemi, soprattutto facendo in modo che quest’ultimi, quando insorgono, non causino gravi ritardi, nei termini previsti di consegna!!!

Cosa dire: due modi opposti non solo d’affrontare i problemi, ma soprattutto nel provare a risolverli!!!

Permettetemi di aggiungere: “e non mi riferisco al solo mondo degli appalti”!!! 

Ecco il Bando digitale!!!

Finalmente l’ANAC ha predisposto con inizio Anno un nuovo sistema operativo digitale per le gare d’appalto, una procedura telematica attraverso cui le stazioni appaltanti dovranno operare…

E’ la fine delle gare pubbliche e affidamento di servizi e di forniture da parte della Pubblica amministrazione attraverso documenti cartacei…

Non si tratta di fare un passo verso la digitalizzazione del sistema, ma non solo, questa tipologia di bando permetterà in maniera celere l’accesso a tutti, dalle piccole alle medie imprese, ma soprattutto garantirà una più ampia trasparenza degli atti pubblici e della pubblicità delle gare!!!

Comprenderete altresì come verranno a ridursi i tempi e soprattutto i costi per le Amministrazioni e la procedura telematica permetterà maggiore trasparenza nelle procedure di aggiudicazione grazie soprattutto alla tracciabilità delle operazioni compiute su sistemi digitali…

Cosa aggiungere, finalmente da quell’Autorità di vigilanza qualcuno ha finamente compreso che il prevenire sia meglio del curare, senza dover aspettare – per come finora accaduto – che i problemi venissero alla luce, dando il via a tutta una serie di azioni legali che hanno condotto negli anni, a cause legali, controversie, rinvii, ma soprattutto ad un aumento dei costi e un cattivis ervizio per gli utenti…

ALLARME ANCE!!!

Dopo aver assistito impotenti, ad un continuo e costante crollo degli appalti pubblici nella nostra regione, ecco che finalmente, dopo cinque anni, la nostra Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, prende coscienza del fatto, che le gare d’appalto sono diminuite di quasi… l’80% !!!

Ma la cosa cosa più interessante è dover ascoltare le solite ed abituali dichiarazioni e cioè quelle per cui si attende da parte del Governo nazionale, i consueti segnali di sostegno, che diano in tempi celeri quelle risposte definitive!!!
Questa crisi infatti, rappresenta proprio per questa categoria, quella con il maggior numero di disoccupati, sia direttamente che per quanti da esterni ne costituiscono il cosiddetto “indotto parallelo”, di supporto per quelle attività previste negli appalti per le imprese di costruzioni.
Se poi analizziamo in maniera più dettagliata il problema, ci accorgiamo però, che molte di quelle gare d’appalto aggiudicate, non erano poi così necessarie da essere realizzate…

Se a quanto sopra aggiungiamo, che nel contempo non sono state portate a compimento, quelle regole necessarie e precise, che sin dalla fase di aggiudicazioni permettano ad una corretta procedura della loro attuazione e che successivamente e cioè durante la loro esecuzione, espletino l’applicazione di quanto previsto, senza modifiche più o meno volontarie, che servono soltanto a creare anarchie procedurali, di cui tutti poi approfittano…

Dover assistere ad appalti aggiudicati con il 40-45% di ribasso, favorire l’affidamento di lavori a società, che d’impresa nulla possiedono in attestazioni o certificazioni, imprese che vengono costituite ad hoc, solo e soltanto per la durata dall’appalto ( nascono, crescono e muoiono nel giro di qualche anno), per poter sfruttare al massimo quel circolo vizioso economico, conveniente e purtroppo a volte, ingannevole e fraudolento…

Ci si accorge sempre in ritardo, di come queste imprese, in particolare verso la fine dell’appalto, non provvedano al pagamento di quanto loro previsto in oneri previdenziali ed assistenziali, al pagamento delle quietanze a fornitori, subappaltatori e soprattutto dipendenti, che si ritrovano ad essere beffati dal proprio datore di lavoro, il quale non garantisce più ne le residue mensilità e neppure il proprio TFR, mentre per i versamenti alla Cassa Edile, essendo stati detratti in precedenza ai lavoratori durante l’esecuzione dei lavori, quanto poi sembrare regolarmente versata da parte dell’impresa, rappresenta l’ulteriore beffa e cioè un giroconto gratuito, di cui a farne le spese è come come sempre, il solito e povero lavoratore!!!

La verità è che le regole non vogliono essere realizzate, si tenta sempre di trovare quegli espedienti, che permettano di realizzare con il minimo sforzo il massimo risultato, a discapito di quelle leggi e regole certe…
Si evita così il rispetto delle normative, permettendo così la realizzazione di lavori non sempre a regola d’arte, senza alcuna verifica corretta qualitativa dei materiali utilizzati, la loro certificazione ed il più delle volte, sostenuti dalla partecipazione di quanti, nella loro funzione di controllori, non controllano, ma anzi il più delle volte sono collusi con l’impresa stessa…
Direttori dei lavori, Coordinatori della sicurezza e responsabili di Enti pubblici, che invece di essere “super partes”, pensano a sfruttare quella loro posizione, per garantirsi vantaggi personali immediati per se o per qualche successiva richiesta…
A cosa serve quindi sapere che il Governo Nazionale si sta impegnando a sbloccare circa 2,5 miliardi di opere pubbliche, quando alla fine questo sistema “linfatico” continua a sostenere sempre i soliti eletti???

Alla fine però, ciò che realmente interessa a questi cosiddetti “imprenditori”, non è la crescita del proprio territorio, quella concreta capacità di voler investire per migliorarne lo sviluppo e l’economia, quel volersi perfezionare, non con l’unico interesse di accrescere il proprio profitto, ma adoperandosi per poter progredire se stessi e quanti, attraverso il proprio impegno lavorativo, permettano all’impresa stessa di vederne prosperare i risultati e nel contempo essere di traino per quello sviluppo economico e finanziario, tanto necessario per la ripresa di tutta la nostra economia…
Non servono nuovi finanziamenti e neppure regole ormai superate, che sono servite soltanto a foraggiare quel sistema politico-clientelare, che ha permesso ad alcune società di lavorare e ad altre invece di soccombere…
E’ strano, ma quando sento qualcuno dichiarare di voler mettere troppo entusiasmo nel proprio incarico, ho sempre l’impressione che sprechi più tempo ad entusiasmarsi che a lavorare…