
Willemstad, Curaçao
Con una recente sentenza, il Consiglio di Stato ha specificato comunque che: le dichiarazioni di subappalto debbono comunque individuare con precisione quali lavori o «parti di opere», anche all’interno di quella stessa categoria, si intendono subappaltare, onde consentire di verificare se la qualificazione posseduta autorizzi l’impresa ad eseguire le lavorazioni rimanenti, escluse dal subappalto; a maggior ragione, nel caso di impresa del tutto sprovvista di qualificazione, la dichiarazione dovrà riferirsi inequivocabilmente a tutte le opere appartenenti alla categoria” (Sez. IV, 21 aprile 2009 n. 2435, che conferma quanto precedentemente dichiarato dal Tar Lazio – Roma, Sez. 1.19 nel novembre 2007, n. 11330).
Caso diverso invece quando è il bando di gara, che legittimamente esclude la possibilità di subappaltare, in ragione della specificità tecnica delle stesse…
E’ comunque fatto salvo che, se in fase di gara nella dichiarazione il concorrente abbia superato le percentuali massime di subappalto previste nel bando, tale errore non comporta l’esclusione del concorrente, ma l’impossibilità di ricorrere al subappalto in caso di aggiudicazione (Cons. di stato, Sez. IV, 12 giugno 2009 n. 3696).L’art. 21 della legge n. 646/1982 e s.m.i. nelle sopra riportate ipotesi conferisce alla stazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione, assimilabile alla risoluzione per inadempimento, del contratto principale di appalto, alla luce della rottura del rapporto fiduciario e la sospensione dei pagamenti in favore dell’appaltatore, in quanto fatto potenzialmente produttivo di danno (Cass. Civ. n. 8421/2000).
Per finire segnalo che, nel caso del raggruppamento temporaneo, aggiudicatario di una gara di appalto, soltanto l’impresa capogruppo e mandataria può stipulare il contratto di subappalto, atteso che il rapporto si costituisce in capo all’associazione temporanea, nella persona dell’impresa mandataria, e non in capo ai singoli componenti. ” Rinunci ai 48 milioni di euro dei contributi elettorali e andiamo a governare insieme…”, ecco come si presenta Beppe Grillo… che ormai gioca a carte scoperte ed alza la posta nei confronti del Partito Democratico…
Certamente oggi qualcuno oltre che porgerle la mano, le sta consegnando anche la penna per firmare ciò che potrebbe sembrare una condanna… ma è proprio grazie a quella firma che invece dimostrerà la Sua lungimiranza!!!
Penso che se accetta queste condizioni oggi, domani il Suo partito recupererà almeno il 20% degli elettori che oggi si sono astenuti, ma soprattutto toglierà al M5Stelle più del 30% dei voti oggi ricevuti…
Lei deve scegliere, senza alcun condizionamento, non quanto richiesto dal M5Stelle, ma da quanto i suoi stessi colleghi parlamentari, oggi, la consigliano in maniera errata e scorretta…
Come finti amici, non desiderano altro che farla crollare, per sostituirsi alla Sua persona e soprattutto all’incarico a Lei affidato!!! Non ci caschi…
” Rinunci ai 48 milioni di euro dei contributi elettorali e andiamo a governare insieme…”, ecco come si presenta Beppe Grillo… che ormai gioca a carte scoperte ed alza la posta nei confronti del Partito Democratico…
Certamente oggi qualcuno oltre che porgerle la mano, le sta consegnando anche la penna per firmare ciò che potrebbe sembrare una condanna… ma è proprio grazie a quella firma che invece dimostrerà la Sua lungimiranza!!!
Penso che se accetta queste condizioni oggi, domani il Suo partito recupererà almeno il 20% degli elettori che oggi si sono astenuti, ma soprattutto toglierà al M5Stelle più del 30% dei voti oggi ricevuti…
Lei deve scegliere, senza alcun condizionamento, non quanto richiesto dal M5Stelle, ma da quanto i suoi stessi colleghi parlamentari, oggi, la consigliano in maniera errata e scorretta…
Come finti amici, non desiderano altro che farla crollare, per sostituirsi alla Sua persona e soprattutto all’incarico a Lei affidato!!! Non ci caschi…
Nel codice penale è previsto che ogni cittadino ha diritto a far spostare un’udienza di un processo che lo riguarda se ha un impedimento, che però precisa la legge, deve essere effettivo ed assoluto…Il bello è che ai tempi ( 2011 ) era stato fatto pure un referendum, promosso da Italia dei Valori e come sapete era necessario affinché il referendum fosse considerato valido, una richiesta la partecipazione al voto, per il 50% più uno degli aventi diritto, quorum che poi fu raggiunto con il 54,78%, e comunque anche se la maggioranza dei SÌ aveva scelto di abrogare la norme sottoposte a referendum…, alla fine sappiamo come è andata a finire!!!
Ed allora quindi chi decide???
Di solito dovrebbe essere il tribunale a ricevere la richiesta dell’imputato ed a prenderne le decisioni conseguenti, ma come abbiamo ben capito, nel caso del Presidente del Consiglio, le procedure sono differenti e cioè ove la presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l’impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice è tenuto a rinviare il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può, comunque, essere superiore a 6 mesi…
Nel codice penale è previsto che ogni cittadino ha diritto a far spostare un’udienza di un processo che lo riguarda se ha un impedimento, che però precisa la legge, deve essere effettivo ed assoluto…Il bello è che ai tempi ( 2011 ) era stato fatto pure un referendum, promosso da Italia dei Valori e come sapete era necessario affinché il referendum fosse considerato valido, una richiesta la partecipazione al voto, per il 50% più uno degli aventi diritto, quorum che poi fu raggiunto con il 54,78%, e comunque anche se la maggioranza dei SÌ aveva scelto di abrogare la norme sottoposte a referendum…, alla fine sappiamo come è andata a finire!!!
Ed allora quindi chi decide???
Di solito dovrebbe essere il tribunale a ricevere la richiesta dell’imputato ed a prenderne le decisioni conseguenti, ma come abbiamo ben capito, nel caso del Presidente del Consiglio, le procedure sono differenti e cioè ove la presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l’impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice è tenuto a rinviare il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può, comunque, essere superiore a 6 mesi…