Ed allora eccoli lì, tutti in fila, già… genuflessi a quel esponente politico, dirigente, imprenditore, funzionario, etc., finalmente “assolto”…
Ciascuno prova in modo benevolo a confortare quell’individuo, esprimendo in maniera premurosa la propria convinzione, già… che si fosse trattato di un errore giudiziario!!!
Il giudizio espresso da tutti è che la giustizia non sempre è perfetta, anzi il più delle volte sbaglia, ed è il motivo per cui, quanto accaduto a causa di quell’inchiesta giudiziaria debba esser sollecitamente eliminato, sì… come si fa’ con un cancellino da lavagna – a conferma che tutte le attività d’indagine compiute dal pubblico ministero fossero di fatto errate!!!
Ci si dimentica o forse si preferisce far finta di non sapere che un giudice può pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca o è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo abbia commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile!!!
Difatti, l’impossibilità di giungere a un accertamento della colpevolezza conduce alla pronuncia di una formula che corrisponde ad un accertamento positivo dell’innocenza e ciò discende dall’esigenza di annunciare la causa dell’assoluzione nel dispositivo.
Ad esempio, se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull’esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione!!!
Infatti con questa formula, il giudice dichiara che il fatto addebitato all’imputato è stato compiuto proprio da lui, tuttavia il fatto non può essere considerato un illecito penale e da qui il “non costituisce reato“, perché manca l’elemento soggettivo (dolo, colpa o preterintenzione).
Cosa voglio dire, che vi è differenza sostanziale tra un imputato che non ha commesso il reato o non è previsto dalla legge come reato e viceversa chi il reato lo ha commesso e poi, per ragioni più svariate ( e grazie a certi stratagemmi trovati…) non può essere condannato e quindi viene assolto!!!
Ecco perché soltanto la formula “il fatto non sussiste” e ”l’imputato non ha commesso il fatto” stabiliscono l’assoluzione più ampia che nega in maniera chiara il presupposto storico dell’accusa, tutto il resto viceversa può essere equiparato ad una insufficienza di prove oppure che le prove stesse non siano sufficienti a carico dell’imputato, comprenderete che ciò non significa che egli sia esente da colpe…
Ed allora, rivolgendomi ai numerosi lacchè che vedo presenti in quelle feste, riunioni, cene, ma che poi evitano di pubblicare immagini di quella loro presenza su social e quant’altro, beh… vorrei dirvi che quando desiderate ossequiare quei soggetti ahimè ancora “imputati”, quando in maniera celere vi siete recati in quegli trattenimenti – senza esser stati personalmente invitati – per incontrarli, abbracciarli, fatelo senza eludere quei selfie, non esitate avendo paura di venir scoperti, rischiando quindi che qualcuno possa rinfacciarvi quel “rapporto” d’interesse…
Ma d’altronde comprendo bene quanto sia per molti di voi difficile allontanarsi da questi individui, sì… gli stessi che da sempre hanno foraggiato un struttura clientelare, corrotto e colluso, lo stesso meccanismo perverso che apertamente criticato ma con cui finora avete convissuto…
E quindi perché rinnegare ciò che si è stati o ciò che si è!!! Quindi… nel difendere quel vostro intimo referente, sarebbe opportuno che non andiate in giro a dire che si è trattato di un errore giudiziario o ancor peggio che quel soggetti ahimè coinvolto è una persone perbene, perché lo sappiamo tutti che non è così, già… anche se c’è stato un verdetto di assoluzione!!!
